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Sezione I – Temi generali e fonti

Capitolo 1. Diritto del lavoro e dintorni

1. Diritto del lavoro: definizione e partizioni

Evoluzione storica della materia: parte dalla Rivoluzione Industriale, quando viene preso a riferimento pressoché unico il lavoratore subordinato, che rappresenta il motore, l'ossatura dell'impresa – lettura marxista: il cuore dello sfruttamento capitalistico. Dato di identità che si è conservato nel diritto del lavoro, che si caratterizza proprio per riferirsi ai lavoratori subordinati; i lavoratori autonomi sono infatti ritenuti in grado di gestire in autonomia i propri interessi pur se col tempo anch'essi hanno beneficiato dell'applicazione di alcune norme lavoristiche. Con il tempo dunque si è allargato, comprendendo anche alcune categorie di lavoratori non subordinati, preconizzando un "diritto dei lavori" – simmetricamente l'impresa non comprende solo l'impresa in senso classico industriale, ma tutti i settori. Ripartizione tra: diritto sindacale (rapporti collettivi), diritto del lavoro in senso stretto (rapporto individuale) -> forti correlazioni – costituiscono l'impianto del diritto del lavoro.

2. La funzione del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro manifesta da sempre un’identità molto precisa, caratterizzata dalla funzione sociale da esso perseguita: la vocazione protettiva dei lavoratori, considerati economicamente, giuridicamente e socialmente deboli – quindi non in grado di determinare in maniera paritaria con la controparte (datore di lavoro) le condizioni del lavoro, e bisognosi quindi di essere tutelati tramite regole esterne alla contrattazione individuale. La funzione ha quindi fin da principio determinato una collocazione politica della materia, considerata una materia sociale – nel senso antieconomico, di conseguenza "di sinistra": una materia che tende a proteggere il lavoratore dal duro meccanismo del mercato del lavoro e dalle logiche economiche. La funzione stessa ha determinato che le norme lavoristiche si imponessero come regole di ordine pubblico, ossia imposte in nome di interessi prevalenti e di ordine pubblico – rendendole dunque inderogabili a livello individuale – tuttora caratteristica saliente. Vocazione ulteriormente rafforzata e qualificata con la legittimazione dei principi in essa contenuti e ribaditi nella carta costituzionale, garantendo una spiccata attenzione alla missione del diritto del lavoro stesso. Negli anni '90 il diritto è stato oggetto di aspre critiche, poiché il trend di globalizzazione vissuto dai mercati ha portato a concentrarsi sulla necessità di una ripresa di efficienza economica e di capacità concorrenziale. In questo contesto l'unilateralità del diritto del lavoro ha meno opportunità di manifestarsi – confluendo invece nella funzione più ampia di regolazione del mercato del lavoro.

3. Diritto del lavoro e diritto privato

Fin dai primi interventi a difesa delle categorie più deboli (fanciulli e donne) le norme di diritto del lavoro si sono imposte come norme di carattere pubblico, caratterizzate dall’incidere dall’esterno sul mercato del lavoro, con norme inderogabili a livello individuali. Senza questa espropriazione si riteneva che l’imprenditore si sarebbe potuto riappropriare della preminenza nel dettare leggi che il lavoratore, in virtù del proprio bisogno di lavorare, avrebbe accettato, pur se inferiori agli standard minimi. L’apparizione di questa categorie di norme ha avuto un effetto dirompente sul diritto privato, fondato sul dogma della libertà contrattuale, che si traduce in norme dispositive, vale a dire valevoli qualora le parti individuali non dispongano diversamente. Non stupisce dunque che, a dispetto di alcuni riformisti che per questo chiedevano l’allontanamento del diritto del lavoro dal diritto privato, i più le abbiano considerate come norme contingenti, dettate cioè dall’urgenza sociale, senza che per questo ne debba essere messa in discussione l’appartenenza al diritto privato. La materia ha trovato una sua prima autonomia nel Codice Civile del 1942, dove le disposizioni relative al lavoro sono state collocate nel libro V, intitolato al lavoro ma dominato dall’impresa, e non nel IV dedicato ad obbligazioni e contratti. Un ulteriore segnale di distacco è giunto dalla Carta Costituzionale, che ha posto il diritto del lavoro sotto i sigilli dei principi costituzionali. Il Codice e la Carta si sono ritrovati sul fatto che il contratto del lavoro (definito per la prima volta come subordinato – art 2094 C.C.) non è un contratto come gli altri, ma necessità di una disciplina speciale, che discende dalla diretta implicazione della persona del lavoratore, delle sue energie e tempo di vita. La questione della collocazione è rimasta irrisolta, anche se non sembra sostenibile la tesi “autonomistica”, principalmente per due ragioni: Il contratto collettivo è ricostruito dalla giurisprudenza prevalente su correnti dottrinali- privatistiche; Il contratto individuale di lavoro subordinato rimane pur sempre un contratto che, laddove- presenti problemi non risolvibili mediante disciplina lavoristica positiva, deve fare ricorso ai principi generali dei contratti.

4. Il diritto di lavoro pubblico "privatizzato"

Dall’ambito della materia era per tradizione escluso il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, disciplinato da normativa di carattere pubblicistico. Con il D. Lgs. 3 febbraio '93 n. 29, e con altri a seguire, sfociati nel Testo Unico sul lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, si è realizzata la contrattualizzazione del lavoro pubblico, la cui finalità sono l’accrescimento dell’efficienza, la migliore utilizzazione delle risorse umane. La via maestra è stata la distinzione tra la finalità di natura pubblica del datore di lavoro e la sfera inerente il potere amministrativo di organizzazione da una parte, ed il rapporto di lavoro con i dipendenti dall’altra: ciò è sfociato nell’applicazione delle norme di diritto di lavoro privato e della contrattazione collettiva, eccezion fatta per alcune figure – rimaste escluse dalla riforma (es. magistrati e docenti universitari). L’accesso al lavoro pubblico rimane sempre governato dal meccanismo del concorso pubblico. Ne è derivato il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario delle controversie di lavoro pubblico. Questo non ha significato però una completa omogeneizzazione delle discipline (es. mansioni, lavoro flessibile, incompatibilità con svolgimento altre mansioni).

È sotto l’impulso dell’ex Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta che si fa strada l’idea della necessità di rivedere alcuni aspetti della riforma, in particolare in termini di efficienza (anche se il copyright battaglia contro i nullafacenti di deve a Pietro Ichino, giuslavorista della sinistra riformista). Da queste critiche sfocia il D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 "Decreto Brunetta" – dedicato a un nuovo sistema di valutazione delle performance dei dipendenti pubblici, del ridimensionamento della contrattazione collettiva appannaggio del potere gestionale e disciplinare dei dirigenti, verso i quali si è rivolta una forte pressione per indurli ad assumersi responsabilità. Norme antiassenteismo. Prima le restrizioni finanziarie ne hanno tuttavia impedito l’applicazione, in seguito la riforma Fornero ha rimandato a futuri accordi l’applicazione.

5. Il diritto amministrativo del lavoro

È volto a regolare la struttura e le funzioni dei numerosi organi pubblici destinatari di competenze in ordine al lavoro. Su tutti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, divenuto sempre più centrale non solo come luogo di elaborazione delle politiche del lavoro, ma anche come centro di indirizzo interpretativo della normativa del lavoro, le cui prese di posizione sono di notevole seguito tra gli operatori del settore. Il Ministero del Lavoro si avvale di organismi periferici: le Direzioni regionali del Lavoro (DRL) e le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL), che hanno funzioni di amministrazione del mercato del lavoro (già dei vecchi Uffici provinciali del Lavoro e della massima occupazione) che funzioni ispettive (già dei vecchi Ispettorati del Lavoro). Sono di grande importanza soprattutto le funzioni ispettive in merito di adempimento degli obblighi contributivi – svolte anche da INPS ed INAIL ed altri enti previdenziali - e delle disposizioni amministrative relative al rapporto di lavoro (es. comunicazioni in caso di assunzione di lavoratore subordinato). Hanno la potestà pubblicistica di irrogare sanzioni a chi non adempie correttamente. Importante attività svolta dalle ASL in merito all’osservanza di disposizione in ordine di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, che hanno il potere di prescrivere disposizioni vincolanti per le imprese. Stesse funzioni svolte anche da DTL ed INAIL. Le funzioni relative ai servizi pubblici per l’impiego sono svolte dei Centri per l’Impiego (ex Uffici di Collocamento) gestiti da Province e soggetti a coordinamento delle Regioni. Ulteriori funzioni pubbliche riguardano la gestione delle crisi di impresa, attraverso interventi rivolti ad ammortizzare l’impatto sociale, favorendo la ripresa dell’attività.

6. Il diritto della previdenza sociale

Concerne quel vasto complesso di istituti destinati a realizzare finalità di solidarietà sociale, a favore dei lavoratori dipendenti in condizioni di qualificato bisogno, tramite lo strumento delle assicurazioni sociali obbligatorie. Comma 2 e 4 art. 38 Costituzione: "i lavoratori hanno diritto a vedersi assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria; a questi compiti prevedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato". Si radicano attorno al lavoratore subordinato: Il rapporto contributivo, che intercorre tra datore di lavoro ed istituto – finalizzato al finanziamento del sistema previdenziale mediante prelievo di contribuzione obbligatoria; Il rapporto previdenziale, che intercorre tra lavoratore ed istituto al verificarsi di determinate condizioni, mediante corresponsione da parte di quest’ultimo di prestazioni economiche. Il cuore del sistema è rappresentato dagli istituti di carattere pensionistico; l’urgenza finanziaria tuttavia è sfociata nella Riforma Fornero, adottata dal Governo Monti, che ha innalzato l’età pensionabile e superato la pensione di anzianità a favore della pensione di vecchiaia. Ha inoltre incentivato, anche tramite misure fiscali, il cosiddetto Secondo Pilastro della tutela pensionistica, ossia la previdenza complementare gestita da fondi privati, tramite la devoluzione in termini volontari del TFR. Altre forme previdenziali: tutela dell’invalidità ed inabilità da rischio professionale (INAIL), tutela da rischi comuni, della salute, della maternità e paternità…

Capitolo 2. Origini ed evoluzione storica del diritto del lavoro

1. Le premesse storiche del diritto del lavoro: la Rivoluzione Industriale

Prende avvio dagli sconvolgimenti economici prodotti dalla Rivoluzione Industriale, ossia da quel processo di affrancamento dal mondo feudale e di affermazione della libertà economica che vede il suo culmine nella Rivoluzione Francese. Prima di essere proclamato in Francia, tuttavia, il principio viene proclamato in Inghilterra, dove si manifestano i primi segni dell’industrializzazione già a fine del ‘700. Non è una caso che la più famosa teorizzazione dell’utilità della libertà economica e di mercato risale ad Adam Smith, illuminista scozzese, secondo la quale gli individui devono essere lasciati liberi di perseguire il loro egoistico interesse economico, poiché il mercato è regolato dalla "mano invisibile", che regola l’accrescimento della ricchezza complessiva. Tanto in Inghilterra quanto in Francia è la borghesia la classe promotrice delle rivoluzioni, che reclama il proprio bisogno di libertà per esprimere il proprio potenziale economico. Libertà intesa come affrancamento dai sistemi di corporazione feudale, ed astensione dello stato dalle regolamentazioni dell’attività economica. Da queste trasformazioni economiche sfociano anche grossi sconvolgimenti sociali, con la nascita di una nuova classe sociale: il proletariato – operai privi di qualificazione professionale e che posseggono, oltre alla prole da cui deriva il nome, solo le energie lavorative, e che vivono in condizioni disumane. E proprio in questo contesto che si va ponendo all’attenzione dei governi e dell’opinione pubblica la questione sociale.

2. La nascita del sindacalismo

Le nuovi classi dirigenziali non tollerano la nascita di organizzazioni delle classi lavoratrici, al fine di difendere i propri interessi, per effetto di una duplice spinta: da una parte la presenza di organizzazioni intermedie tra cittadini e stato era vista come un retaggio delle istituzioni corporative, e dall’altro non si tolleravano gli interventi esterni che andassero contro le naturali leggi economiche. In conseguenza a ciò si instaurarono pressoché dovunque sistemi di repressione penale del sindacalismo, riferimento alla famosa legge Le Chapelier del 14 giugno 1791, che abolisce le corporazioni e proibisce l’associazionismo dei lavoratori e lo sciopero. I ceti dominanti approfittano di queste spinte, spinti anche dal fatto che i sistemi democratici dell’epoca, basandosi su un suffragio lungi dall’essere universale, non erano democratici nel senso inteso oggi. Da ciò dipendeva quindi una grande disparità negoziale tra imprenditore e lavoratore, soggetti ad una sorte di dittatura contrattuale: contro un lavoratore bisognoso di lavorare vi erano datori di lavoro che non avevano difficoltà a trovare forza lavoro disposta ad accettare condizioni salariali inferiori. È da questo squilibrio che inizia a nascere un contro-movimento rivolto al riscatto delle classi lavoratrici, che si manifesta in forme sempre più organizzate che sfidano il sistema di repressione legale. Entrano in scena nella prima metà dell’Ottocento, in Inghilterra (le Trade Unions): l’obiettivo che si ponevano, mediante l’arma di pressione dello sciopero, era di imporre una contrattazione collettiva, che svuotasse di rilievo la contrattazione individuale, in cui il lavoratore non poteva che perdere. Ciò presupponeva che i sindacati potessero liberamente agire: anche dopo il superamento della repressione penale (avvenuta con la legislazione del 1871-1875) i sindacati inglesi si trovano a dover far fronte alle azioni civili di responsabilità, poiché lo sciopero era ritenuto un attentato alla libertà di commercio, protetta dalla common law. Ed è proprio per far fronte a questa ostilità del regime giuridico che il movimento sindacale dà vita ad un partito politico, il Labour Party -> risultato: riconoscimento dell’immunità dalla responsabilità civile per le azioni collettive da esso promosse. Il movimento sindacale inglese ha conosciuto un grande sviluppo, grazie anche al sistema del closed shop, che imponeva ai lavoratori l’iscrizione al sindacato per poter essere assunto, riformato negli anni '80 da Margaret Thatcher. Nei paesi dell’Europa Continentale il movimento sindacale si sviluppa per percorsi differenti: nell’Italia postunitaria di metà ottocento si sviluppano le prime società di mutuo soccorso, con intenti solidaristici tra i lavoratori, e talvolta sostenute anche dalle imprese stesse. In una seconda fase si tramutano in leghe di resistenza, con aspirazione a qualche forma di regolazione negoziale, ma è solo in una terza fase che il sindacato inizia a strutturarsi sia a livello territoriale, che di settori produttivi, secondo il modello di sindacalismo di industria – poi detto di categoria, con la nascita nel 1901 della FIOM – Fondazione Italiana Operai Metallurgici. L’esistenza di queste associazioni era tollerata, ma erano comunque repressi i fatti di sciopero. La situazione è mutata con il codice penale Zanardelli del 1889, che supera la repressione legale dello sciopero, anche se solo da un punto di vista penalistico (mentre la responsabilità civile rimane). In Italia l’azione sindacale ha sempre avuto, fin dalle origini, connotazioni politiche: testimoniato dal fatto che il primo grande sindacato, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro venne costituita nel 1906 per impulso del Partito dei Lavoratori Italiani, poi Partito Socialista Italiano.

3. I movimenti politici

Le risposte alle esigenze sociali iniziano a prendere strade diverse, all’interno degli stessi movimenti sindacali, a metà dell’Ottocento, tra chi rimane radicato alla contestazione radicale del sistema capitalistico e chi invece si avvia sul sentiero delle correzioni graduali del sistema esistente. Secondo il padre del socialismo rivoluzionario, Marx, il sistema capitalistico non poteva essere migliorato, essendo imperniato sullo sfruttamento dell’uomo dall’uomo; doveva essere perciò abbattuto tramite rivoluzione violenta, che non sarebbe però partita in maniera spontanea, ma come inevitabile conseguenza dell’esplosione delle contraddizioni al suo interno. Da questa rivoluzione sarebbe scaturita una società senza classi. In quest’ottica, la prospettiva di un miglioramento delle condizioni attuali dei lavoratori rimaneva tagliata fuori, ed è proprio per l’urgenza avvertita da molti di fare qualcosa per migliorare le condizioni dei lavoratori che porta una parte di movimento socialista a staccarsi dai marxisti rivoluzionari. Un evento precorritore è stato in questo senso l’...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Manulela91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Del punta Riccardo.
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