Diritto del lavoro e costituzione
L'avvento della Costituzione
L'avvento della nostra Costituzione, il 1 gennaio 1948, ha rappresentato un evento insormontabile per il diritto del lavoro. Il diritto del lavoro infatti ha acquisito la propria definitiva legittimità grazie proprio alla Costituzione del 1948. Essa influenzerà in misura decisiva i successivi sviluppi della legislazione del lavoro proprio in quanto diritto di “attuazione costituzionale”.
Principi fondamentali della Costituzione
La nostra costituzione esordisce proprio con l’articolo 1 che dice: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”: quest’articolo è espressione del principio laburista dello stato accostato al principio democratico. La dottrina ha dato un significato ben preciso a tale postulato: “riconoscimento del valore storico del lavoro come caposaldo fondamentale del modello statuale proposto dalla costituzione”. Non la terra o il capitale MA il lavoro è posto come caposaldo del nostro modello statuale. E tale principio si salda alla perfezione anche con quello democratico in misura tale che “il popolo”, titolare della sovranità, è anche il detentore di quella ricchezza (il lavoro) che è reputata il fondamento della nostra Repubblica.
Allo stesso tempo l'articolo 1 in una visione storica è visto anche come l'inserimento del quarto stato nel corpo sociale dopo che la rivoluzione francese aveva segnato il trionfo del terzo stato borghese. Inoltre il riferirsi al “lavoro” e non ai “lavoratori” (come i partiti socialista e comunista avevano proposto in costituente) ha idealmente abbracciato tutti i membri del consenso sociale (quindi anche imprenditori, professionisti ecc).
Da una visione più espansiva dell’articolo 1 se ne può trarre anche il “principio dell’impegno sociale dello Stato” dato che “la repubblica è fondata sul lavoro” e quindi essa non può non annoverare tra le sue prime preoccupazioni la tutela di coloro che sono annoverati come i principali agenti del progresso sociale ossia i lavoratori.
Articolo 2
Tale articolo sancisce “il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità.” Dato che la formazione sociale più diffusa è l’impresa, tale principio include la garanzia anche dei diritti dell’uomo-lavoratore. Oltre a sancire i diritti inviolabili, l’articolo 2 richiede anche l’adempimento “dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economia e sociale” (al dovere di solidarietà possiamo infatti ricondurre lo stesso dovere dell’imprenditore di occuparsi della condizione dei propri dipendenti, ecc).
Articolo 3
Il comma I come sappiamo sancisce l’uguaglianza formale (tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono eguali dinanzi alla legge). Tutto ciò implica che situazioni uguali vadano disciplinate in modo uguale e situazioni differenti in modo differente. Ma il principio dell’uguaglianza formale, se accettato alla lettera, condurrebbe all’inaccettabilità di un qualunque differenziazione di trattamento (si parlerebbe di discriminazione). Ciò condurrebbe all’impossibilità di tener conto della diversità di condizioni di fatto come base della giustificazione di trattamenti diversificati. Per questo motivo la corte costituzionale italiana si è ispirata a una concezione “valutativa” dell’eguaglianza ossia “stabilire quanto una differenziazione di trattamento sia ragionevole”.
Il comma II di tale articolo inoltre sancisce il principio dell’uguaglianza sostanziale. È compito dello stato intervenire attivamente al fine di promuovere una maggiore equità sociale promuovendo l’eguaglianza sostanziale. Lo stato deve intervenire su quelle situazioni di fatto (economico-sociali) che, pur non intaccando l’eguaglianza formale, impediscono il raggiungimento di un’eguaglianza reale. Secondo molti quest’articolo comporta un’adesione da parte della costituzione a visioni fortemente egualitaristiche della società, tese, ad esempio, verso un decisivo livellamento dei redditi attraverso la leva fiscale: un’eguaglianza redistributiva in senso forte. Ciò nonostante ci sono letture molto più moderate. Lo stato deve attuare interventi specifici mirati a riequilibrare le condizioni comparative fra diverse classi di cittadini, ma ciò solo quando ritenga che una classe muova in condizioni di svantaggio comparativo e non possa fruire, di conseguenza, di identiche opportunità di partenza. L’uguaglianza sostanziale tende quindi a posizionarsi come “eguaglianza delle opportunità”.
Articolo 4
Sancisce il diritto al lavoro, obbligando lo stato a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. È una norma programmatica che vincola lo stato a seguire una politica tendente alla piena occupazione. Nella garanzia dell’articolo 4 è implicita anche la “libertà di scelta del lavoro”. Ciò non è una banalità perché ciò potrebbe mettere in discussione la legittimità di alcune norme che pongono barriere troppo rigide all’accesso a professioni come quella del notaio.
Articolo 35
La repubblica Italiana tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, riprende e riafferma i principi degli articoli 1 e 4. Si tutela il “lavoro” e non il “lavoro subordinato” e ciò ci fa capire come sia ampio il raggio d’azione di questa norma.
Articolo 41
Libertà di iniziativa economica, la quale si contrappone però all’esigenza di tutelare l’utilità sociale e la sicurezza cosicché il comma II pone come limite della “libertà di iniziativa economica” proprio questi principi: l’utilità sociale e la sicurezza.
Articolo 46
In una visione a più ampio raggio possiamo dire che il costituente ha immaginato che nella contrapposizione tra iniziativa economica libera e utilità sociale, ai fini di elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, i “lavoratori possono collaborare nei modi e limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
Articolo 97
Il principio di una buona amministrazione. Anche se tale articolo è destinato a disciplinare i pubblici uffici, la riflessione su questa norma è tornata di attualità a seguito del processo di privatizzazione della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Infatti l’articolo 1 della legge 165/2001 ha dichiarato che gli obiettivi della riforma della privatizzazione costituiscono una modalità di attuazione dell’articolo 97 della costituzione.
Articolo 99
Da riconoscimento al CNEL, organo di consulenza del Parlamento e del Governo nelle materie inerenti al lavoro e all’economia, titolare anche del potere di iniziativa legislativa. Istituito nel 1957 è composto da 64 membri, prima 120 e ridotti con la legge 214/2011, in carica 5 anni. Ha funzione consultiva e di valutazione e studio. Inoltre è responsabile della tenuta dell’archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro.
Il diritto del lavoro dell'Unione Europea
Il diritto sociale europeo (equivalente del diritto del lavoro nell’esperienza italiana) ha un'importanza crescente nello sviluppo del diritto del lavoro italiano e degli altri paesi membri dell’UE. La comunità europea nasce infatti nel 1957 col trattato di Roma e il suo obiettivo principale era quello di creare uno spazio commerciale comune in cui merci, capitali e lavoratori potessero circolare liberamente. Quindi la ratio originaria della nascita della comunità europea è puramente economica. Non vi era l’aspirazione alla creazione di un modello sociale europeo. Il Trattato infatti conteneva soltanto due disposizioni con ricadute prettamente sociali ossia:
- La libera circolazione dei lavoratori nei paesi dell’UE con apertura delle frontiere
- Parità di retribuzione tra uomini e donne sul lavoro (la quale norma era più di natura economica che sociale in quanto in un regime di libera concorrenza uno stato che retribuisce le donne in maniera differente degli uomini ha costi di produzione diversi e quindi è più competitivo in un mercato comune)
Tali norme, sebbene con una finalità di natura economica, hanno rappresentato l’embrione dello sviluppo del diritto sociale comunitario. Ciò ha indotto a pensare che per garantire una concorrenza paritaria tra le imprese europee occorresse armonizzare il più possibile gli standard sociali. Ciò si è riversato nell’attuale articolo 115 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) che prevede l’emanazione di direttive. I temi toccati dalle direttive sono stati tra i più svariati (licenziamenti collettivi, parità uomo-donna, lavoro a tempo parziale, contratto di lavoro a tempo determinato ecc.) tanto da creare un vero e proprio corpus di diritto sociale che ha profondamente inciso sul diritto nazionale. Non c’è legge italiana emanata negli ultimi 20 anni, che non abbia alle spalle una direttiva europea.
Inoltre sappiamo che l’impianto dell’UE si fonda su due trattati: il Trattato sull’Unione Europea (TUE) e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Questi trattati, accettati dai paesi membri, diventano direttamente applicabili all’interno dei paesi membri cosicché esso debba prevalere sulle norme interne difformi che devono essere disapplicate dal giudice nazionale. Col riconoscimento della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) come fonte comunitaria, tutti i principi sanciti in questa carta diventano operativi e direttamente applicabili nei paesi membri dell’UE. I diritti sociali pertinenti ai temi del lavoro sono previsti in vari punti della Carta di Nizza: articolo 1 tutela della dignità umana, articolo 15 diritto a lavorare, articolo 17 libertà di impresa, articolo 20 uguaglianza formale dinanzi alla legge, articolo 21 divieto di discriminazione tra uomini e donne e in materia di occupazione e di retribuzione. È assente il principio corrispondente all’articolo 3 comma II della costituzione italiana limitandosi la carta a sancire il principio dell’eguaglianza di opportunità; articolo 29 il diritto di accesso gratuito ai servizi di collocamento; articolo 28 diritto di sciopero, divieto di lavoro minorile, ecc.
Riguardo l’obiettivo finale dell’UE, l’articolo 151 TFUE indica le rispettive materie di competenza nell’ambito delle quali spetta all’UE di emanare direttive finalizzate a una sempre maggiore integrazione normativa fra gli stati membri.
Direttive dell'UE
Per procedere all’emanazione di una direttiva, l’articolo 153 TFUE distingue le direttive in tre categorie di materie:
- Materie in cui l’adozione di direttive da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio è possibile secondo la procedura legislativa ordinaria, ossia maggioranza qualificata.
- Materie in cui l’adozione di direttive è possibile da parte del Consiglio, previa consultazione del Parlamento Europeo, secondo una procedura legislativa speciale (all’unanimità).
- Materie in cui è escluso qualsiasi intervento degli organismi comunitari (retribuzioni, diritto di associazione, diritto di sciopero, diritto di serrata).
Tra i soggetti istituzionali deputati ad adottare le Direttive, oltre al Consiglio e al Parlamento Europeo, un ruolo importante è affidato alle associazioni sindacali europee (ceep per i sindacati di lavoratori e Unice per gli imprenditori). Questo perché prima di presentare proposte in campo della politica sociale, la commissione europea deve prima consultare le parti sociali a livello europeo per conoscerne l’orientamento. Inoltre sappiamo che le direttive non hanno efficacia giuridica diretta ma vincolano lo stato membro riguardo un risultato da raggiungere. Quindi esse non sono immediatamente efficaci nell’ordinamento interno come i trattati costitutivi dell’UE o la carta di Nizza ma necessitano di essere recepite da una legge nazionale. Il soggetto interessato potrebbe far valere la violazione di direttiva (qualora questa sia stata emanata e non ancora recepita in un comando legislativo dallo stato membro) o persuadendo il giudice che la norma nazionale è interpretabile in conformità alla direttiva oppure considerando la norma nazionale vigente come incostituzionale per l’articolo 117 che prevede che la “potestà legislativa sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” (quindi non rispetta la direttiva!). La recezione della direttiva all’interno dell’ordinamento statale avviene di solito attraverso una legge statale.
Fonti del diritto del lavoro
La legge statale è una delle fonti principali del diritto del lavoro (ma non dimentichiamoci della sopra citata Costituzione!). Il complesso sistema di fonti del diritto del lavoro ha indotto molti a auspicare in una codificazione del diritto del lavoro con l’obiettivo di riorganizzare e razionalizzare la totalità della normativa lavoristica.
Con la modifica del Titolo V della costituzione avvenuta con la legge costituzionale 3/2001 non si è più convinti, come prima, che il diritto del lavoro fosse di competenza esclusiva dello stato. Con tale riforma viene sancita una classificazione di materie in cui vi è competenza esclusiva dello stato, delle regioni o competenza concorrente di entrambe. In ciascuna delle tre categorie è possibile rintracciare espressioni che fanno riferimento a materie o istituti del diritto del lavoro.
Secondo una nota teoria, dato che è data la competenza esclusiva dello Stato sul tema dell’“ordinamento civile”, dato che il diritto del lavoro fa parte del diritto civile, si può dedurre che il legislatore ha inteso continuare a riservare allo Stato la competenza esclusiva in materia di diritto del lavoro. Inoltre, dato che nelle competenze esclusive dello stato è data anche la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, si possono far rientrare in questi diritti anche i diritti connessi alla condizione del lavoratore.
Tuttavia, la materia “tutela e sicurezza del lavoro” è regionalizzata (comma III). Da ciò possiamo avere più letture:
- Il diritto del lavoro è rivolto alla “tutela dei lavoratori” e quindi esso è passato dalla disciplina statale a quella regionale.
- Alle regioni è attribuita la competenza inerente la regolazione del mercato del lavoro (collocamento, formazione professionale, assistenza e ricollocazione dei lavoratori disoccupati). Quindi non una regionalizzazione. Il diritto del lavoro resta tutelato a livello nazionale. E ciò perché si accede all’idea che il diritto del lavoro va a ricondursi alla nozione di “ordinamento civile” e quindi nelle competenze dello Stato.
Importante è anche il peso dei regolamenti governativi acquisiti negli ultimi 20 anni in materia di diritto del lavoro. Anni addietro esso era molto scarso ma è cresciuto in maniera vertiginosa in epoca recente. Accade ormai di frequente che le leggi non disciplinino tutti gli aspetti delle materie da esse toccate e rimandino una parte di tali discipline a regolamenti governativi. La produzione regolamentare degli ultimi anni si è accentuata tanto è vero che il baricentro normativo sembra essersi spostato dalla sede parlamentare a quella governativa.
Infine anche il contratto collettivo è fonte del diritto del lavoro anche se in molti sostengono, in dottrina, che esso non debba rientrare nelle fonti del diritto.
Diritto sindacale
È quella parte del diritto del lavoro che si identifica nel complesso di norme poste dallo stato o dalle associazioni sindacali volte a disciplinare le relazioni tra i soggetti collettivi sul terreno dei rapporti di produzione e lavoro. Il diritto sindacale è una branca del diritto del lavoro che si occupa di sindacati, contratto collettivo e sciopero.
I sindacati
L’identità di un sindacato è connotata dal modello organizzativo ossia dalla composizione di soggetti (lavoratori) che si fanno rappresentare da esso. La forma più antica di sindacalismo è quella del sindacalismo di mestiere, frutto dell’aggregazione di lavoratori accomunati dal fatto di svolgere un medesimo mestiere. I sindacati di mestiere esistono tuttora e conoscono ogni tanto delle piccole rinascite quando sono insoddisfatti del sindacalismo generale dei sindacati di categoria e si organizzano autonomamente allo scopo di difendere meglio i propri interessi. I sindacati di mestiere sono caratterizzati da un forte senso di identità (spesso sono bollati come corporativi).
Col declino dei sindacati di mestiere, il modello prevalente tutt’oggi è quello del sindacato di industria o “sindacato di categoria” incentrato sull’aggregazione di tutti i lavoratori operanti in un medesimo settore economico. I più importanti sindacati sono ascrivibili a tale modello. Importante dire che il sindacato di categoria si interseca col sindacalismo confederale, col quale ha una forte appartenenza e complementarietà. La confederazione (CGIL, UIL, CISL, UGL su tutte) è un’associazione che raggruppa lavoratori accomunati da una medesima identità politico-sindacale e quindi le rispettive associazioni di categoria su base orizzontale. La confederazione è il sindacato dotato della maggiore caratterizzazione “politica” e per questo motivo è protagonista della concertazione: la concertazione è la prassi di sottoporre le principali decisioni di politica economica-sociale a una consultazione preventiva delle parti sociali.
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