DIRITTO SINDACALE
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Cap. 1, sez. II ORGANIZZAZIONE E AZIONE SINDACALE
→
Diritto sindacale parte del diritto del lavoro che si identifica nel complesso di norme, poste
dallo Stato o dalle associazioni sindacali contrapposte, che disciplinano le relazioni intercorrenti tra
i soggetti collettivi sul terreno dei rapporti di produzione e lavoro. Tali relazioni sono dette
in quanto nate nella realtà dell’industria,
industriali ma si svolgono in tutti i settori economici.
Le tematiche classiche del diritto sindacale sono: sindacati, contratto collettivo e sciopero.
Prima delle regole vengono i comportamenti spontanei dei soggetti collettivi ed è per questo che le
relazioni sindacali si svolgono innanzitutto sul terreno della prassi: le regole giuridiche
rappresentano un mero tentativo di indirizzare tali comportamenti.
Il diritto sindacale ha quindi una base extra-legislativa: si fonda sui rapporti economico-sociali e di
forza tra i rapporti collettivi (organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori e i datori di
lavoro).
Il sistema sindacale, oltre a regole/principi di provenienza legislativa o giurisprudenziale, è capace
→ le norme di natura propriamente contrattuale (Testo
di elaborare norme di condotta proprie
Unico sulla Rappresentanza del 2014) riescono ad acquisire una valenza giuridica, per quanto
limitata e non equivalente a quella della legge.
Altre norme rilevano invece come codici di condotta per le parti, ad es. quelle per cui alla
stipulazione di un’ipotesi di accordo segue l’effettiva sottoscrizione di un contratto collettivo: G.
Giugni, a proposito di questa dimensione autoregolativa, parla di ordinamento intersindacale.
intersindacale devono tuttavia avere valore anche in quello
Le regole prodotte dall’ordinamento
statuale, ad es. nella necessità di far intervenire un giudice per la tutela dei diritti del lavoratore.
1. Sindacati
L’identità di un sindacato è connotata in prima battuta dal tipo di modello organizzativo, ossia
dalla composizione della base dei soggetti (= lavoratori) disposti a farsi rappresentare da esso →
l’organizzazione delimita l’ambito dell’azione di rappresentanza del sindacato.
La proiezione collettiva del diritto sindacale ha anticipato la disciplina dei rapporti individuali di
lavoro → i rapporti collettivi hanno avuto una prima manifestazione già alla fine del ‘800 (allora si
parlava di regole operaie) con i c.d. concordati di tariffa (= accordi sul salario/sul prezzo del
lavoro). Tali accordi erano stipulati da rappresentanti dei lavoratori, antesignani degli attuali
sindacati, che avevano il compito di trattare con il datore di lavoro circa le condizioni (in particolare
retributive) del lavoro. Il prezzo del lavoro era infatti determinato dal mercato, che era molto
squilibrato.
Il diritto operaio, in Italia come in Francia, ha quindi anticipato il diritto del lavoro.
Sempre al ‘800 risale la forma più antica di sindacalismo (sindacalismo –
di mestiere eredità delle
corporazioni medioevali) frutto dell’aggregazione di lavoratori accomunati dal fatto di svolgere uno
stesso mestiere. Il sindacalismo di mestiere è nato attorno alle aristocrazie operaie (unici mestieri in
peso negoziale nei confronti degli imprenditori). Esistono tutt’ora come
grado di avere qualche
sindacati professionali.
I sindacati di mestiere sono caratterizzati da un forte senso di identità a scapito di una minore
sensibilità alle problematiche generali. (o leghe bracciantili) →
Accanto ai sindacati di mestiere troviamo le società di mutuo soccorso
gruppi di rappresentanza di natura giuridica indefinita. Nel codice di commercio e nel codice civile
del 1865 non esisteva nulla in grado di rappresentare i gruppi di rappresentanza collettiva, tale da
dargli una veste giuridica. Nemmeno oggi esiste una legge che descriva cosa sia un sindacato e che
gli dia una veste giuridica. Non si hanno normative, tanto meno di carattere generale, che 1
caratterizzino il fenomeno sindacale. Tale materia è un fenomeno (= guarda ai fatti, quindi si fa
ogni giorno).
Dagli anni ’80 emergono sindacati dei dirigenti e dei quadri, i quali intendevano separare i propri
destini sindacali da quelli della manodopera operaia.
Durante il ‘900, dopo il declino dei sindacati di mestiere, il modello prevalente è stato ed è tutt’oggi
quello del sindacato di industria (c.d. di categoria): il principio organizzativo fa riferimento al
settore economico dei lavoratori e non al mestiere cui sono addetti (in questo modo si realizza
un’aggregazione trasversale di interessi).
In alcuni casi, eredità di preesistenti monopoli pubblici nel campo dei servizi, il settore economico
si identifica con un’azienda di dimensioni nazionali: la categoria contrattuale è qui delimitata
dall’azienda stessa.
Il sindacato è un corpo intermedio, appartiene alla società civile e ne organizza gli interessi di
carattere economico, sociale e professionale (interessi che il cittadino ha in quanto lavoratore,
Nell’esperienza italiana il sindacato di categoria spesso si interseca ai
produttore, imprenditore).
vari livelli con la confederazione, con la quale ha una relazione di appartenenza e di tendenziale
complementarità.
La confederazione (CGIL, CISL, UIL) è un’associazione di secondo grado → aggrega, a livello
orizzontale, le associazioni di categoria contrassegnate da una stessa identità politico-sindacale.
Essa si articola in diramazioni territoriali (ad es. in Camere del lavoro, per la CGIL).
Data la matrice politica, la confederazione storicamente è nata prima dei sindacati di categoria: a
causa di questa matrice è la protagonista della concertazione. Essa è altresì dotata di una piena
legittimazione negoziale, ossia è in grado di stipulare accordi interconfederali (trilaterali in caso di
concertazione) con il corrispondente soggetto imprenditore (es Confindustria).
(non molto diffuso in Italia) →
Ultimo modello è quello del sindacato di azienda entità sindacali
che si formano all’interno di una singola azienda come dissenso dal sindacalismo generale. Ne sono
un esempio i Cobas, che tuttavia hanno creato una rete di collegamento para-confederale a livello
nazionale.
A fronte del sindacalismo dei lavoratori si è sviluppato un sindacalismo imprenditoriale (in origine
→ analogamente
come mero sindacalismo di risposta) al sindacalismo dei lavoratori, le associazioni
di categoria (es. Federmeccanica) stipulano contratti nazionali di categoria. Le istanze delle varie
categorie fanno poi capo a più ampie entità confederali (es. Confindustria, Confcommercio,
Confartigianato, etc.) che rappresentano le referenti naturali della concertazione con il Governo.
2. Azione sindacale
Obiettivo fondamentale dell’azione sindacale è la regolazione accorpata delle condizioni di lavoro,
che si realizza soprattutto attraverso la stipulazione dei contratti collettivi (in vari ambiti e ai vari
L’Italia, rispetto agli altri paesi europei, registra un tasso di copertura della contrattazione
livelli). (=
delll’80%.
effettiva applicazione della stessa a imprese e lavoratori)
Un contratto collettivo è efficace giuridicamente (= è effettivo e viene applicato) nella misura in cui
le parti stipulanti hanno un reale potere di rappresentanza. La reputazione, il credito e il prestigio
sono parti importanti del reale potere negoziale reale di un sindacato.
Il rapporto dei sindacati con la loro base di riferimento è quindi una continua conquista da parte dei
primi, divenuta più difficile a seguito dei processi di frammentazione del lavoro e della diffusione di
lavori precari/sottopagati (c.d. fenomeno dei working poor). A causa di una minor
professionalizzazione e retribuzione, in questa realtà i lavoratori sono scarsamente sindacalizzati:
ciò li espone al potere di pressione/ricatto da parte degli imprenditori). 2
L’azione sindacale necessita di strumenti efficaci di pressione, tra i quali figura lo sciopero come
diretta dello
mezzo tradizionalmente più utilizzato. Il declino dell’azione sciopero è tuttavia stato
conflitto (ad es. legate all’impiego di social
messo in evidenza dalla comparsa di nuove forme di
la stessa dimensione dell’azione sindacale non si incentra più
media/tecnologie digitali). Inoltre,
soltanto sul conflitto.
Dagli anni ’80 l’azione sindacale si è infatti orientata sulla negoziazione e sulla collaborazione
sociale. È infatti lecito affermare che le relazioni sindacali vanno oltre i tradizionali atteggiamenti
conflittuali:
A livello territoriale, regionale e nazionale si può verificare il fenomeno della concertazione
che proietta il sindacato sul terreno politico;
A livello di territorio/settore produttivo il sindacato può collaborare con la controparte
sociale negli enti bilaterali (che hanno funzioni ad es. in materia di ammortizzatori sociali);
A livello di azienda/gruppo la contrattazione tende a evolversi verso una partecipazione dei
lavoratori (o dei loro rappresentanti quali sindacati/RSA-RSU) ad alcuni processi decisionali
riguardanti la gestione dell’impresa;
L’azione del sindacato non si limita alle relazioni con la controparte sociale, ma riguarda
anche l’erogazione di servizi ai lavoratori affiliati (ad es. consulenza, assistenza legale,
gestione delle pratiche previdenziali/fiscali attraverso i patronati)
3. Concertazione
La concertazione è la prassi di sottoporre le principali decisioni di politica economico-sociale ad
una consultazione preventiva delle parti sociali. Il fenomeno (mai istituzionalizzato) è sorto negli
anni in cui i Governi, per poter operare scelte economiche impopolari, hanno dovuto ricercare la
d’altra parte ottenuto un ruolo
collaborazione delle maggiori organizzazioni sindacali (che hanno
centrale nell’elaborazione delle principali scelte economico-sociali del Governo).
Gli esempi più noti sono il Protocollo Ciampi del 1993 e il Protocollo trilaterale del 2007.
sono stati anche casi di rottura →
Ci nel 1984 il Decreto Craxi aveva previsto il taglio di alcuni
punti di scala mobile. Nel 2002, il Governo di centro-destra in carica, ha sottoscritto il Patto per
l’Italia (premessa del Decreto Biagi) con le associazioni imprenditoriali e le sole CISL e UIL.
La concertazione, con il trasferimento di alcune competenze decisionali dallo Stato agli enti
territoriali, si è estesa anche a livello regionale e locale tramite ad es. la Commissione permanente
tripartita.
La concertazione è una risorsa di consenso pubblico per molto tempo utilizzata, ma un mutamento è
→ sia il Governo Monti (2011-2013)
avvenuto con i governi più recenti che il Governo Renzi
(2014-2016) hanno rilasciato dichiarazioni e, in parte, adottato prassi tendenti a tenere separato il
confronto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali rispetto alla decisione politica.
Una ripresa di contatti c’è stata nel Governo Conte II (2019-2021).
La prassi della concertazione porta con sé il rischio di mettere in crisi lo stesso principio
democratico → essa arricchisce i processi di partecipazione dei cittadini/lavoratori, ma allo stesso
tempo i sindacati (e gli interessi che rappresentano) non possiedono una legittimazione verificata in
I contenuti di un’eventuale concertazione potrebbero infatti non tenere conto
modo democratico.
dell’interesse generale, fino a porsi in contrasto con esso. 3
–
Cap. 2, sez. II SINDACATO E ORDINAMENTO GIURIDICO
→ nel primo caso
Gli istituti del diritto sindacale possono essere sia regolati che ignorati dalla legge
il problema risulta essere la conciliazione delle regole con la libertà sindacale, nel secondo caso il
la necessità di scongiurare l’anarchia (la libertà non
problema risulta essere può essere la sola regola
di condotta). →
Gli ordinamenti francese, spagnolo e tedesco hanno adottato scelte nettamente regolatorie
l’intervento legislativo permette di recepire il contratto collettivo in un atto normativo,
conferendogli una validità erga omnes. Gli ordinamenti britannico e italiano hanno invece adottato
una scelta astensionistica (in parte superata). La legislazione italiana è caratterizzata da un basso
profilo regolatorio: a partire dallo Statuto dei lavoratori del 1970 sono stati previsti dispositivi di
promozione dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva. Ciò in quanto non è stata data
attuazione alla seconda parte dell’art. 39 Cost. (nelle intenzioni del legislatore doveva integrare il
principio già esecutivo di libertà sindacale).
Nell’ordinamento italiano il legislatore non interviene a sostegno dell’efficacia del contratto
collettivo e non lo estende ai lavoratori che non sono rappresentati dal sindacato che lo ha stipulato:
si gioca tutto sulla base del proprio consenso (se quest’ultimo sarà forte, il contratto
il sindacato
sarà applicato, diversamente sarà contestato ad es. dai lavoratori non iscritti a quel sindacato o ad
alcun sindacato).
1. Libertà sindacale nella Costituzione
Il principio di libertà sindacale è espresso in varie fonti nazionali e sovranazionali:
“L’organizzazione sindacale è libera” → per “sindacale” si intende
Art. 39 c. I Cost.
un’attività diretta all’autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche, nelle quali sia
dedotta un’attività lavorativa. Storicamente le forme di organizzazione collettiva degli
interessi sono nate a partire da attività lavorative subordinate (per questo titolare della
libertà sindacale è senz’altro il lavoratore subordinato). Ad oggi è riconosciuto come
titolare della libertà sindacale qualunque altro lavoratore, con alcuni limiti:
o gli agenti della Polizia di Stato (non militari) possono organizzarsi, ma solo in
sindacati autonomi da quelli generali;
o agli appartenenti ai Corpi militari di carriera (Carabinieri, Guardia di Finanza) la
libertà sindacale era tradizionalmente negata, ma tale concezione è in via di
superamento a partire dalla sent. 120/2018 della Corte costituzionale;
secondo un’opinione (che potrebbe ritenersi smentita dall’art. 28 Carta di Nizza) gli
o imprenditori sono liberi di associarsi sindacalmente, ma in virtù della comune
(in tal senso l’art. 39 si proporrebbe soltanto
libertà di associazione ex art. 18 Cost.
di bilanciare la minorità sociale dei lavoratori)
Art. 23 Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 → ogni individuo ha diritto di fondare
sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi;
Art. 28 Carta di Nizza → riconosce il diritto di negoziazione e di azione collettiva (che
presuppone la libertà di organizzarsi sindacalmente)
è garantita dall’ordinamento in quanto avente un
La libertà sindacale contenuto qualificato in
(libertà “di”…).
positivo Tale libertà opera:
→
Verticalmente, nei confronti dello Stato e dei poteri pubblici la libertà sindacale può
essere invocata sia contro leggi penali che la reprimono, sia contro leggi lavoristiche che
invadano il campo di competenza della contrattazione collettiva (es. la materia retributiva);
Orizzontalmente, nei rapporti tra privati (tra lavoratori e rispettivi sindacati e tra datori di
→ l’art. 28 l. 300/1970
lavoro e rispettivi sindacati) garantisce una tutela giurisdizionale nel
caso in cui il datore di lavoro adotti comportamenti antisindacali 4
è singolarmente libero di organizzarsi discende che l’organizzazione, una
Dal fatto che il lavoratore
volta costituita, è libera di esistere.
La libertà sindacale individuale deve necessariamente essere esercitata collettivamente.
Per “organizzazione” si intende una collettività anche minima/occasionale di persone (lavoratori)
unificata dal perseguimento di uno scopo comune. Tale concetto è più ampio di quello di
“associazione” (costituita per atto costitutivo): le associazioni sindacali sono però necessariamente
organizzazioni.
La libertà di associarsi sindacalmente è speciale rispetto alla libertà di associazione ex art. 18 Cost.
La libertà sindacale è garantita anche in negativo: il lavoratore ha anche la libertà di non
Ciò emerge dall’art. 15 c. I lett. a) l. 300/1970 →
organizzarsi/associarsi sindacalmente. sono
vietate le discriminazioni dei lavoratori che siano causate dal fatto di non aver aderito ad
un’associazione sindacale o di aver cessato di farne parte.
La libertà sindacale implica anche la libertà di agire per fini sindacali (= perseguimento degli scopi
dell’organizzazione/associazione con riferimento all’autotutela collettiva dei lavoratori).
Poiché l’attività più importante e tipica del sindacato è la contrattazione collettiva, la libertà di
organizzazione implica altresì la libertà di organizzazione collettiva (in generale la libertà di
Ciò significa che l’art. 39 c. I Cost.
attuare tutte quelle azioni qualificate dal fine sindacale).
riconoscimento dell’autonomia collettiva,
contiene un implicito ossia della capacità dei soggetti
collettivi di regolare autonomamente i propri rapporti e interessi.
Il principio di libertà sindacale assume una grande importanza soprattutto come distacco dal periodo
L’ideologia fascista si fonda sul superamento del conflitto sociale (no
corporativo e fascista. perché quest’ultima deve identificarsi nello Stato). I sindacati,
separazione tra Stato e società civile, con l’organizzazione statale ed
che prendono il nome di corporazioni, devono quindi coin
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