Diritto del lavoro
Lezione 1: La Costituzione
La Costituzione è la fonte superiore dell'ordinamento e legittima tale diritto. Il diritto del lavoro è una costola del diritto civile. Nasce da un contratto tra due parti privati, tale contratto si può collocare nella logica delle obbligazioni contrattuali di stato civilistico. (Fino al 2001 il D.L. era di competenza esclusiva dello Stato)
Da una parte il datore o pubblica amministrazione, dall’altra il lavoratore che offre la prestazione. È speciale rispetto agli altri contratti del codice civile. Lo scambio non è un oggetto diverso dalla persona, ma c’è il coinvolgimento di un essere umano, vende il proprio lavoro, viene coinvolta la persona.
Nasce con lo scopo di difendere il "contraente debole" sia socialmente che economicamente perché non ha mezzi di produzione (lavoratore), mentre il datore sì. Lo scopo lucrativo non può andare contro l'integrità e dignità della persona in ogni ambito. Viene supportato il lavoratore subordinato. Nel contratto si assiste a un disequilibrio biologico. Senza un quadro di protezione che c’è nel nostro ordinamento, potrebbe essere spinto ad accettare qualunque posizione, anche in presenza di concorrenza. L’ordinamento ha messo una serie di regole che tutelano il lavoratore, in modo che il datore non diventi un "tiranno".
Il diritto di lavoro si costruisce intorno al lavoratore subordinato, cioè qualcuno che non è libero di scegliere completamente la prestazione perché sotto gli ordini di qualcuno. È con la subordinazione che si genera lo squilibrio. Negli ultimi anni gli interessi del diritto si è allargato ai collaboratori e a una platea più ampia. Anche il lavoro autonomo deve essere tutelato.
Le fonti del diritto
Fonti interne
- Costituzione
- Codice civile
- Legislazione (art 117 Cost, modificato 2001)
Competenza dello Stato di:
- Normare ordinamento civile
- Livelli essenziali delle prestazioni
- Principi fondamentali
Regioni: Tutela, sicurezza e formazione professionale
Il codice civile è del 1942 (LIBRO V: trattazione del rapporto di lavoro e diritto d’impresa, disciplina lavoro autonomo e subordinato, generalizzazione di un unico modello d’impresa e un unico rapporto di lavoro subordinato).
Statuto del lavoratore (1970):
- Tutela la libertà e la dignità del lavoratore con riferimento a situazioni repressive che possono verificarsi nell’impresa. (Polizia privata, perquisizioni, controllo a distanza del lavoratore).
- Rafforzamento libertà sindacale. Libertà sindacale art 14.
- Politica di sostegno delle organizzazioni sindacali.
Fonti internazionali
- Diritto europeo
- Norme internazionali
- Dichiarazione dei principi e dei diritti sul lavoro (1998): libertà sindacale/eliminazione discriminazione, lavoro minorile e lavoro forzato. (Vincolante per tutti gli stati)
A livello internazionale l’organismo che si occupa del tema del lavoro è l’OIL, al cui interno ci sono delle raccomandazioni, condivise dai rappresentanti delle nazioni che fanno parte di questo accordo. Fino agli anni '90 l’UE non si ingeriva in maniera significativa, soffriva di frigidità sociale, lasciava agli stati singoli di legiferare sugli aspetti sociali, come il lavoro secondo la loro cultura, occupandosi di aspetti economici quali dogane ecc.
RACCOMANDAZIONI: obiettivi a cui devono aspirare gli stati.
Anche il lavoro delle persone può conoscere un interesse per l’UE perché la libertà di circolazione comprende anche quella dei lavoratori in ambito comunitario, aprendo un’opera di armonizzazione. Nel caso in cui un lavoratore dovesse spostarsi in un paese del trattato si può aspettare lo stesso livello di tutela, attraverso le DIRETTIVE, sempre più dettagliate. (Inserite con leggi nell’ordinamento interno) Se uno stato entro i limiti non si adegua, avrà delle sanzioni.
Nel diritto del lavoro c’è il contratto collettivo, che è speciale di questo diritto, è un documento da cui partono delle regole a cui attenersi. Ma è diversa dalla legge, perché tutti devono ascoltare la legge. Tale contratto viene stipulato da soggetti privati, come i sindacati (ASSOCIAZIONI DI PRIVATI). Dal punto di vista dell’obbligatorietà ha quasi la stessa forza della legge. Fa parte quindi come ultimo tassello delle fonti del diritto del lavoro.
Carta costituzionale
- Art 35: tutela il lavoro e la formazione professionale
- Art 36: retribuzione (retribuzione che deve essere equa in base alla quantità/qualità del lavoro e che consenta di avere una vita "dignitosa". Principio di proporzionalità)
- Art 37: parità donne e minori
- Art 38: assistenza e previdenza
- Art 39: libertà sindacale
- Art 40: diritto di sciopero
- Art 41: libertà di iniziativa economica privata
- Art 46: partecipazione lavoratori. Quest’ultima non ancora proprio attuata
- Art 99 CNEL (istituito nel 1957) organo di consulenza del parlamento, ma anche gestione dell’Archivio nazionale dei contratti collettivi.
ART 39. L’organizzazione sindacale è libera (principio fondamentale) Scritto nel ‘48, chiusa la stagione del corporativismo, dove l’attività sindacale era repressa. Il fine del sindacato era il Contratto Collettivo, e il mezzo lo sciopero. Il Diritto Sindacale, si occupa quindi di sindacati/contratto collettivo/scioperi.
Quello che distingue il sindacato dalle altre associazioni, perché ha una finalità "auto-tutela collettiva" per tutti, prevarica diciamo il singolo per tutti i lavoratori. I sindacati si distinguono in base alle modalità di organizzazione:
- SINDACATI DI MESTIERE (stesso mestiere)
- SINDACATI DI CATEGORIA (stesso settore economico)
- SINDACATI D’AZIENDA (stipulati all’interno di un’azienda*)
*La FIAT era una realtà talmente grande sul territorio italiano che il sindacato al suo interno definiva di per sé un’intera categoria.
- SINDACATI IMPRENDITORIALI (in risposta agli altri, come il Confartigianato, Confindustria)
Non andavano bene i sindacati di "comodo" cioè approvati dal datore a cui faceva comodo quello che volevano loro per non abbassarsi a richieste di altri sindacati.
2) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali, secondo le norme di legge.
3) Per la registrazione c’è la condizione secondo cui gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
4) Quelli registrati hanno la personalità giuridica. Possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Una volta registrati diventano personalità giuridica, avendo maggiore capacità di rappresentare rispetto alle altre associazioni, seppur partendo da un’associazione fra privati. Per far sì di seguire questo iter era necessaria una legge di attuazione, mai fatta perché non vogliono essere controllati, quindi l’attuazione del contratto è parziale, solo agli iscritti.
Le relazioni sindacali
Le relazioni sindacali si proiettano:
- a) A livello territoriale e regionale: sindacato sul terreno politico attraverso la "concertazione" (prassi di sottoporre le principali decisioni di politica economico-sociale ad una consultazione preventiva delle parti sociali. Si contratta con i sindacati sulle condizioni dei lavoratori)
- b) Settore produttivo: collaborano con la controparte sociale negli enti bilaterali (ammortizzatori sociali)
- c) Azienda: la contrattazione si evolve verso una partecipazione dei lavoratori e rappresentanti RSA/RSU nei processi decisionali.
I sindacati erogano anche "servizi". E ci sono anche alcuni esponenti di sindacati negli organismi pubblici come INAIL e INPS.
Quale forma assume il sindacato quando entra in azienda? Fare attività sindacale: fare autotutela collettiva.
Libertà sindacale
- Titolarità: Lavoratori subordinati privati e pubblici. Limiti: militari e appartenenti a corpi di polizia (i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali, esercitare il diritto di sciopero.)
- Personale appartenente ai corpi di polizia non militari ha diritto di associarsi in sindacati, ma separati, cioè possono aderire solo a sindacati che siano formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla Polizia di Stato.
Contratto collettivo
Strumento di "regolamentazione dei rapporti di lavoro"; numerosi, costituiscono codici di categoria ai quali occorre riferirsi per riconoscere l’effettiva regolamentazione del rapporto.
Considerato come fonte anomala nell’elenco delle fonti. Determina le condizioni di lavoro e le attività dei sindacati, attraverso clausole inderogabili nei contratti individuali (solo in melius). Ha una causa normativa: cioè realizza l’interesse collettivo nelle pattuizioni.
- Economico-sociale: tutela il lavoratore
- Ablativa: gestione condivisa di situazioni di crisi
Funge da rapporto di equilibrio tra le parti. La sua funzione è quindi normativa, di disciplina.
Parte normativa (datore/lavoratore) principi minimi, in tema di retribuzione, tempistiche...
Parte obbligatoria: Obbligazioni tra organizzazioni sindacali stipulanti (raffreddamento del conflitto...)
Prima della costituzione c’era il contratto corporativo collettivo, ma diverso nell’efficacia giuridica, perché questo era promanazione delle corporazioni (organismo che raccoglieva lavoratori di una determinata tipologia di lavoratori di quel settore, tutti ne facevano parte obbligatoriamente, ed era un organo istituzionale, che emana un contratto che applica tale regole).
Ad oggi abbiamo il contratto collettivo di diritto comune, cioè segue le regole del codice civile, cioè dei contratti in generale; l’unica differenza è che gli altri sono contratti tipici, cioè hanno anche altre regole aggiuntive, cioè hanno una loro tipizzazione, ma ci sono anche i contratti atipici, che seguono le indicazioni contenute nel codice n. 1321 del cc. (non aveva una propria disciplina).
Tale contratto vincola solo le parti stipulanti, con efficacia quindi "limitata". Anche il datore non è obbligato ad affiliarsi al sindacato proprio per seguire la libertà sindacale. Nel nostro paese è diffuso. Perché secondo la nostra legge sul salario minimo viene attuata quando il contratto collettivo non raggiunge l’80% di diffusione.
Il problema sorge quando il datore di lavoro non è iscritto e i lavoratori sì perché manca lo stato di bilateralità, allora interviene la giurisprudenza, che crea una condizione secondo la quale ci sarà un’estensione molto diffusa delle percentuali dell’applicazione del contratto nonostante la situazione del datore, si fa ricorso al giudice quindi.
Efficacia soggettiva (a chi si applica?) A tutti gli iscritti, ai non, ci pensa il legislatore/giurisprudenza
Soprattutto nei casi di retribuzione, e si può far riferimento all’art. del cc. 2099, che dice che la clausola della retribuzione è essenziale nel contratto. Se questa clausola pregiudica la situazione del lavoratore, il giudice si sostituisce le parti inserendo la clausola della retribuzione, attraverso il potere "equitativo", molte volte facendo riferimento al contratto collettivo. Attraverso un’azione di "estensione".
Operazioni di estensione
- Teoria della rappresentanza
- Art. 2070
- Art 36
- Adesione implicita o esplicita
Sono iscritti al sindacato (perché nessuno può obbligarlo ad affiliarsi) e non ci può essere discriminazione.
Dopo aver deciso che il contratto è buono ci sono due vie: adesione implicita o esplicita.
1) Al di fuori di ogni vincolo giuridico esplicito, assume i lavoratori e applica il contratto, applicando quindi regole quelle del contratto, ma non c’è una dichiarazione esplicita.
2) O farlo con una dichiarazione esplicita nei contratti dichiara di applicare un determinato contratto.
In questi due casi si intende l’assenza di filiazione del datore al sindacato.
Art 2070 scritto nel codice civile avevano come modello del 1942 quello corporativo, con natura giuridica diversa rispetto a quello di oggi cioè quello di diritto comune perché atipico, e che segue le direttive del codice civile, mentre quello corporativo è emanazione di un organismo istituzionale (corporazioni). Ritenuto incompatibile con il principio di libertà ed autodeterminazione.
Criteri di applicazione del contratto collettivo:
- L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto c., si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore.
- Se l’imprenditore esercita diverse attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti c. Corrispondenti alle singole attività.
- Quando il datore esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica il contr. Coll che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.
Ma un datore applica il contratto collettivo anche di un’altra categoria, solo che non gli conviene, quindi non si applica. Art 2070 abbandonato. La contrattazione collettiva si è sviluppata nel tempo, articolandosi su più livelli, differenziando gli ambiti di azioni. La confederazione CGIL racchiude le federazioni. Non prendono decisioni riguardanti decisioni al dettaglio, ma in una dimensione più ampia, quali principi ecc... incontri periodici (3-5 anni). Stipulato dalle confederazioni sindacali edatoriali con una regolamentazione uniforme per più categorie.
Interconfederale - nazionale di categoria – decentrato.
Il livello nazionale viene stipulato ogni 3 anni per vedere se il contesto è mutato e se il contratto è ancora valido in quella determinata situazione. Il decentrato (provinciale o singolo) considerato livelli complementari. Se non ci sono rimane la garanzia di livello nazionale. (Singola impresa, singolo problema)
C’è il protocollo 1993 (1 documento) rapporti lavoratori - rapporti datore e governo per controllare meglio la situazione, far sì che tutto vada d’accordo. Più recentemente si aggiungono altri aggiornamenti 2009 (accordo separato) detto anche accordo quadro poi (accordo interconfederale che sancisce la possibilità per i contratti -> 2011, aziendali di apportare modifiche in peius ma entro certi limiti.)
Molte volte, in periodi di crisi alcune aziende non riuscivano a stare dietro ai minimi, quindi per evitare di chiudere si era cercato di avere un’apertura di queste deroghe peggiorative, ma alla fine nella seconda si sono messe d’accordo. In casi di esigenze specifiche con determinate maggioranze il livello decentrato possa modificare in peius.
L’efficacia oggettiva: rapporto tra contratto collettivo e individuale, (vista nell’accordo del 2011 parzialmente superata dal 2011).
Non riguarda i soggetti che devono applicare il contratto, ma riguarda il rapporto tra le due fonti. Affinché possa tutelare, non può essere derogato in senso peggiorativo. Non può un datore di lavoratore singolo, che in teoria ha ampia libertà di accettare condizioni che siano inferiori rispetto a quelle del contratto collettivo, perché esiste questa efficacia collettiva, quello individuale non può essere più basso del collettivo, per evitare che il lavoratore accetti qualsiasi condizione, per questo è inderogabile. Ogni modifica risulta quindi invalida.
Libertà sindacale
La libertà sindacale può essere approcciata da diverse angolazioni; quella individuale (positiva che puoi aderire e negativa che puoi non aderire) e quella collettiva con la libertà di organizzazione, che non può essere soggetta a scioglimento né da parte dell’individuo né dello Stato, a patto che non sia lecita (di comodo, cioè creato e sostenuto dal datore, sposando le idee datoriali) e libertà di azione, potere di agire sindacalmente (cercare gli adepti) e libertà di lotta.
I profili individuali trovano sede maggiormente (art.15) -> questo articolo pone il divieto di discriminazione da parte del datore in base alle sue scelte sindacali. Gli art 14/15/16 riguardano gli aspetti individuali della relazione sindacale, mentre quello 19 apre i profili collettivi.
Sindacato
Forma di organizzazione collettiva dei lavoratori nata per contrastare e riequilibrare la disparità di potere individuale di questi nei confronti del datore di lavoro da cui dipendono, attraverso il contratto collettivo.
Caratteristiche
- Rappresentanza: nesso che lega all’organizzazione sindacale i lavoratori appartenenti al gruppo professionale, diverso dalla rappresentanza civilistica. Il sindacato agisce in nome proprio, perseguendo l’interesse collettivo, di cui è titolare. È un istituto civilistico, qualcuno porti avanti per me una trattazione.
- Rappresentatività: capacità dell’organizzazione di unificare i comportamenti dei lavoratori in modo che gli stessi operino, non ciascuno secondo scelte proprie ma come gruppo (capacità di generare consenso). Non è nemmeno un termine giuridico, ma può far sì che alcuni sindacati siano considerati più di altri, anche quelli molto piccoli.
Non c’è un limite ai sindacati. Ma dal 1970 manca una legge che ci dica cosa andare a guardare per definire un sindacato rappresentativo (che ha rappresentanza). Le maggiori confederazioni, con una forte rappresentatività nel nostro paese sono CGIL, CISL, UIL. RSA -> Organizzazione dei lavoratori.
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