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ORGANIZZAZIONE E AZIONE SINDACALE

1. Il diritto sindacale: definizione.

Parte del diritto del lavoro che si identifica nel complesso delle norme poste da Stato o da associazioni sindacali contrapposte, volte a disciplinare le relazioni intercorrenti tra i soggetti collettivi nei rapporti industriali (=rapporti di produzione e lavoro).

Si occupa in sostanza di sindacati, contratto collettivo e sciopero.

Si basa sostanzialmente sulla prassi, e solo in minima parte su regole; ciò non toglie che anche le regole stesse, soprattutto quelle di natura contrattuale, vengono talvolta invocate al fronte di un giudice da parte dei sindacati, per chiederne il rispetto a fronte di una violazione.

2. I sindacati.

Identità connotata in primis dal modello organizzativo, ossia dalla composizione della base di soggetti che si predispongono a farsi rappresentare da esso.

Forma più antica: sindacalismo di mestiere, sorto nell'800, riuniva coloro che svolgevano i mestieri più

importanti e qualificati, unici ad avere un qualche potere negoziale verso gli imprenditori. Esistono tuttora, nella forma dei sindacati professionali, e riguardato le categorie professionali maggiormente qualificate e quindi "preziose". Forte senso di identità e poca sensibilità verso gli interessi collettivi, per questo a volte definiti "corporativi". Su un piano diverso i sindacati dei dirigenti e dei quadri, che riuniscono non tanto professioni quanto ruoli professionali – riunendo lavoratori in posizioni apicali o subapicali. Il modello ad oggi prevalente è il sindacato di categoria, che riunisce tutti i lavoratori- subordinati di un determinato settore economico, indipendentemente dalla professione o ruolo. Si fanno dunque portatori di interessi trasversali. I principali sindacati italiani sono ascrivibili a questo modello, pur differenziandosi per le differenti identità politico-sindacali La confederazione (CGIL, CISL, UIL e UGL)

Sono aggregazioni che raggruppano lavoratori che si identificano con una medesima identità politico sindacale, e le rispettive associazioni di categoria. Si articola in diramazioni territoriali (Camere del lavoro per CGIL, Unioni Sindacali Territoriali per la CISL). È il sindacato dotato della maggiore caratterizzazione politica ed è il protagonista delle concertazioni; ha una legittimazione negoziale, che si esprime negli accordi interconfederali.

Ultima categoria: sindacato di azienda, che si costituisce in alcune aziende in seguito al dissenso dai sindacati generali - presente in alcune nicchie di settori pubblici e privati. Esempio: i CoBas.

A fronte del sindacalismo dei lavoratori si è sviluppato un sindacalismo di risposta, il sindacato imprenditoriale: si plasma con associazioni di categoria (es. Federmeccanica) che stipula i CCNL, ed una più ampia struttura confederale, che raccoglie le istanze di categoria (es. Confcommercio) e che è

sindacale procede per modelli tipici, variabili in base ai contesti nazionali e storici. Il dato più costante è l'identificazione dell'obiettivo della regolazione accorpata delle condizioni di lavoro, che si realizza mediante contratti collettivi. Contratto collettivo -> fine -> sciopero -> mezzo. Tuttavia il conflitto non è più l'unica dimensione dell'azione sindacale, essendo stato in parte sostituito, a partire dagli anni '80, dalla collaborazione sociale. L'azione sociale si tramuta: - A livello meta aziendale, cioè territoriale o regionale, tramite la concertazione; - A livello di settore produttivo e/o di territorio, i sindacati collaborano con enti bilaterali; - A livello di azienda/gruppo la contrattazione si evolve verso una quotidiana partecipazione dei lavoratori o dei rappresentanti alla gestione di impresa. L'azione sindacale è quindi caratterizzata da una pluralità di approcci e modalità, che si adattano alle diverse realtà e contesti.

La sindacale si esplica anche nei servizi offerti (consulenza previdenziale e fiscale dei lavoratori).

La concertazione: prassi di sottoporre ad una preventiva consultazione delle parti sociali le principali decisioni di politica economico-sociale. Sorta negli anni in cui i governi, per attuare scelte economico-sociali impopolari necessitavano dell'appoggio dei sindacati, che hanno richiesto ed ottenuto in cambio un ruolo di prima fila nelle scelte. Esempio più noto: Protocollo Ciampi 1993 - più recente Protocollo trilaterale 2007. Le parti politiche divise tra considerare la concertazione una pressi irrinunciabile e nell'altra si contesta che la stessa deve svolgersi nella corretta sfera di competenza - comporta da una parte il pregio di portare pace sociale, dall'altra ha il difetto di non rappresentare tutti gli interessi, non rappresentandoli il primis i sindacati. Mai istituzionalizzata, ha sempre continuato a rappresentare una prassi istituzionale.

Capitolo 2: Sindacato e Ordinamento Giuridico

Tra libertà e regolazione.

  1. Nel caso del diritto del lavoro si pone il dilemma sul ruolo tra contratto collettivo e legge. Nel caso di prevalenza della prima, si porrebbe il problema di come evitare l'anomali del sistema, rappresentata da libertà come unica regola di condotta; nel secondo di come conciliare regole e libertà sindacale. Scelte regolatorie adottate dall'ordinamento francese e spagnolo, più astensionistiche quello italiano e britannico. La legislazione italiana ha mantenuto anche nel tempo un basso profilo regolatorio, limitandosi a prevedere tramite Statuto dei Lavoratori dispositivi di protezione dell'attività sindacale e della contrattazione. Ambiguità lasciata dalla mancata attuazione dell'art. 39 Costituzione.

  2. La libertà sindacale nella Costituzione.

    Principio della libertà sindacale: art. 39 c.1 Cost.: "L'organizzazione sindacale è libera".

Proclamata anche da fonti internazionali (Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo) ed europee (Carta di Nizza). Chiara importanza della disposizione - passato di disconoscimento da parte di tutti i regimi autoritari. "L'organizzazione sindacale è libera" -> definibile come libertà di essere parte di un'organizzazione caratterizzata dal perseguimento di un fine di natura sindacale. Il titolare della libertà, non definito, si identifica con il lavoratore subordinato; per sindacale, infatti, si intende un atto o un'attività diretta all'autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche, nelle quali sia dedotta un'attività lavorativa. La libertà sindacale si qualifica come una libertà positiva (libertà DI) - il titolare viene preso in considerazione solo qualora compia o partecipi ad attività sindacali. La libertà si trasferisce dal suo titolare originario.

All'associazione dalla quale egli sceglie di farsi rappresentare: il che significa che, essendo il lavoratore libero di organizzarsi, l'organizzazione è libera di esistere. Per organizzazione si intende una collettività anche minima ed occasionale di lavoratori, unificata dal perseguimento di uno scopo comune - organizzazione - non associazione. Il sindacato è un'associazione, ma un'organizzazione non deve necessariamente esserlo. L'art. 39 tutela qualsiasi forma di organizzazione sindacale. La libertà di associazione sindacale si pone come speciale rispetto all'art. 18, che pone la libertà di associazione. Differenza: la libertà "comune" di associazione viene meno quando il fine è configurabile come un fine vietato ai singoli dalla legge, mentre il fine sindacale non può mai essere vietato, essendo riconosciuto e garantito dalla costituzione. Libertà sindacale protetta.

anche nel riflesso negativo: libertà di non associarsi. Libertà sindacale -> libertà di agire sindacalmente. Libertà di organizzazione -> implica necessariamente la libertà di negoziazione collettiva, essendo la contrattazione collettiva la principale attività del sindacato. Ciò significa che nell'art 39 è implicitamente riconosciuta la capacità del soggetto collettivo di regolare autonomamente i propri interessi. Libertà sindacale ha un contenuto essenziale e negativo, di libertà dalle interferenze: verticalmente, come diritto soggettivo pubblico di libertà, ed orizzontalmente, come diritto di libertà nei rapporti tra privati (lavoratori-datori di lavoro). La garanzia costituzionale in discorso non vale per gli imprenditori. 3. La tutela della libertà sindacale. Ulteriori garanzie della libertà sindacale rinvenibili nella legislazione ordinaria, in particolare nello Statuto dei Lavoratori.L. 300 del 20 maggio 1970, di cui una delle finalità principali è appunto quella di garantire che la libertà sindacale possa essere esercitata all'interno dei cancelli. Titolo II "della libertà sindacale" si apre con l'art. 14: "diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale" anche all'interno dei luoghi di lavoro. La più importante disposizione di questo titolo è l'art.15, che determina come "nullo qualsiasi patto o atto diretto a a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che questo aderisca o non aderisca ad un'associazione sindacale o cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore o discriminarlo nei passaggi di funzione, mansione, nei trasferimenti o nei provvedimenti disciplinari recarvi altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale, o della sua partecipazione ad uno".

Il divieto di discriminazione sindacale impedisce ai lavoratori di compiere atti o patti discriminatori nei confronti degli altri lavoratori o di quelli che sarebbero stati praticati nei confronti dello stesso lavoratore se non avesse partecipato all'attività sindacale. Questo divieto si applica a qualsiasi comportamento materiale che possa recare pregiudizio al lavoratore discriminato, senza limiti specifici.

Il lavoratore che afferma di essere stato discriminato ha l'onere della prova.

La sanzione prevista per gli atti o i patti discriminatori è la nullità, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati.

Un ulteriore aspetto dell'articolo 15 è rappresentato dall'articolo 16, che vieta i trattamenti economici collettivi discriminatori. Questo significa che è vietato dare trattamenti economici di miglior favore ai lavoratori che non partecipano all'attività sindacale.

L'articolo 17 vieta i sindacati di comodo.

È fatto divieto ai datori di lavoro di costituire o so

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A.A. 2019-2020
138 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Manulela91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Del punta Riccardo.