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LAVORO OCCASIONALE

Il lavoro occasionale è regolamentato dal dl n.50/2017 (vengono aboliti i voucher introdotti nel Job Act) e dall'art.54

bis. Ha come caratteristiche:

limiti nel compenso (non maggiore di 5000€ se svolto nei confronti di più utilizzatori e non maggiore di 2000€

• per singolo utilizzatore);

obbligo di comunicazione dati all'INPS (da parte dell'utilizzatore);

• durata non superiore alle 280 ore annue;

• compenso erogato da:

• utilizzatore persona fisica, tramite libretto prefinanziato (prepagato) nominativo;

utilizzatore persona giuridica, tramite piattaforma informatica INSP.

Se si superano le soglie prestabilite si sfocia in altre forme di lavoro, e quindi la tutela passa ad altre norme

garantistiche di tali tipi di lavoro, così individuato.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

La disciplina del rapporto associativo trova la sua regolamentazione nell'art.2247 cc: vi è la possibilità per il socio di

svolgere una prestazione lavorativa per la società (socio o soci d'opera), purché senza retribuzione, ma guadagnando

quote societarie, assumendosi il rischio di non ricevere un adeguato corrispettivo (rischio societario).

Le società possono essere:

di persone (nella quale è ammesso sempre il socio d'opera);

• di capitali, che si dividono in:

• SPA (vietato il socio d'opera, ma ammette la possibilità di avere un rapporto distinto con la

società),

SRL (ammette il socio d'opera solo su fideiussione o assicurazione dell'importo della

prestazione),

società cooperative.

società cooperative,

Nello specifico, le come ragione sociale, hanno il perseguimento di uno scopo mutualistico:

creare vantaggio per i soci della cooperativa, e in special modo creare e fornire lavoro ai soci che ne fanno parte.

Ci sono quattro alternative per vedere questo tipo di rapporto:

adempimento del contratto sociale (ricevendo gli utili dell'impresa);

• distinto rapporto di lavoro (come si fosse un lavoratore dipendente, ricevendo un corrispettivo della

• prestazione);

prestazione accessoria, se prevista dallo statuto (tesi intermedia);

• si producono due distinte figure: l'adempiente al contratto sociale e il distinto rapporto di lavoro (tesi

• dualistica, che si impone come pensiero dominante oggi).

Le normative di riferimento sono:

l.n.142/2001, che conferma la tesi dualistica: il rapporto cooperativo è un collegamento negoziale unilaterale,

• ovvero, poiché la cooperativa nasce per dare lavoro, c'è un collegamento tra i due negozi che risentono del

rapporto sociale unilaterale; se si scioglie la cooperativa o quando il socio lavoratore (vale solo per i soci

lavoratori) esce o è cacciato dalla cooperativa, perdendo la qualifica di socio (andando contro lo statuto), si

scioglie anche il negozio lavorativo;

l.n.30/2003, che ribadisce il rapporto dualistico: tutela i lavoratori nelle cooperative (come l'INAIL e altre

• tutele come se fossero lavoratori subordinati) e in più tutela i soci lavoratori concedendo loro lo stesso

trattamento e tutela dei facenti parte ai sindacati di categoria (contratti di categoria del settore della loro

rispettiva cooperativa). in partecipazione:

art.2549 cc, che tratta dell'associazione istituto per effetto del quale un soggetto,

• l'associato, con apporto di capitali (beni e servizi), può concorrere in un affare o accordo proposto da un 7

altro, detto associante, e partecipare agli utili che ne deriveranno; questa legge, riassumendo, prevede tre

caratteristiche: soggetto associante e soggetto associato;

utile da dividere;

apporto (dell'associato), come:

forma di denaro

• forma di attività lavorativa, che per la tutela del soggetto:

• l'associazione è vietata se l'attività lavorativa viene conferita da

un numero maggiore di tre soggetti (legge Fornero del 2012);

nell'associazione viene vietato l'apporto con attività lavorativa

(Job Act).

LAVORO GRATUITO (o volontario)

Questo tipo di lavoro viene svolto per scopi sociali o attività caritatevoli. Affinché sia un lavoro volontario devono

sussistere queste caratteristiche.

Nel dettaglio, il lavoro gratuito si connota per la presenza di uno scopo meritevole di tutela a carattere sociale, che

può essere svolto, da un punto di vista soggettivo (dei soggetti), dal singolo socio (socio volontario) e da organi di

volontariato; mentre da un punto di vista oggettivo (dell'oggetto), si connota del fatto che si deve trattare un attività

spontanea, personale e senza corrispettivo; in più, da un punto di vista giuridico, ci sono diverse tesi:

donazione (non solo di beni, ma anche per spirito di fare, cioè attività lavorativa);

• obbligazioni naturali (adempimento morale e sociale).

Per quanto riguarda la modalità di svolgimento, può anche consistere in un'attività di lavoro subordinato (previa

stipula di un'assicurazione per i lavoratori, caso infortuni sul lavoro o salute, ecc).

RAPPORTO FAMILIARE (impresa familiare)

La norma di riferimento è l'art.230 bis cc (collaborazione all'attività di famiglia): il familiare che presta il lavoro

continuativo in un impresa familiare partecipa agli utili e ai beni di essa secondo il lavoro prestato.

Si può realizzare un lavoro in famiglia (anche se non ci sia un rapporto di lavoro subordinato), con annesso diritto agli

utili e diritto di intervento e rescissione, se non si è oltre il terzo grado collaterale e il secondo grado affine di

parentela.

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

flessibilità

La parola d'ordine (che prevede di andare in contro alle esigenze del mercato, ma anche di tutelare il

lavoratore), ha fatto in modo che si avessero diverse modalità di svolgimento del lavoro subordinato.

L'art.2097 cc (legge poi abrogata) consentiva di considerare il contratto di lavoro subordinato salvo nell'ipotesi

specifica che nel contratto ci fosse una durata: inizialmente la durata del contratto lavorativo era consentita e prevista

solo per attività specifiche, come i lavoratori stagionali.

La normativa contenuta nel d.lgs. n.368/2001, con norma aperta non solo ai lavoratori stagionali, stabiliva che il lavoro

determinato fosse consentito solo per una durata prestabilita (fascia di durata) e solo se rispondente ad esigenze

principio di causalità,

organizzative, tecniche e produttive (andando a subordinare al ovvero posso farlo se esiste una

specifica causa). Ciò però poteva causare delle controverse al termine della durata prestabilita, potendo obbiettare

che le finalità per il quale era venuto a consistere il contratto di lavoro non erano terminate o persino non esistevano.

principio di acasualità:

Il d.lgs n.81/2015 (Job Act), introduce il il lavoro a tempo determinato è sempre possibile per

tutte le forme di lavoro solo se (limite quantitativo) non superiore a 36 mesi (durata complessiva del rapporto di

lavoro), continuativi o anche non consecutivi (con un massimo di 5 pause/interruzioni). La norma deroga (cioè il limite

quantitativo può essere superato) solo nel caso in cui l'impresa non abbia un organico composto dal massimo il 20% di

lavoratori a tempo indeterminato (cioè, abbia lavoratori a tempo indeterminato che non superino il 20% sul totale dei

lavoratori) o abbiano meno di cinque dipendenti (nel caso di PMI). 8

ab sustantiam

Questo tipo di contratto prevede la forma scritta (contratto per iscritto), pena la nullità (non come per

il lavoro subordinato, autonomo e parasubordiato, per i quali è prevista semplicemente una forma scritta ab

probationem).

Si può inoltre eccedere il limite di 36 mesi (durata massima non prorogabile), solo per una volta (per quel contratto) e

per altri 12 mesi massimo, per determinate attività: le start-up, i contratti sportivi, i lavoratori con età superiori ai 50

anni, le nuove attività previste dai contratti collettivi nazionali (che presentano una deroga a 36 mesi). Questa proroga

è subordinata alla volontà assistita del lavoratore e alla Direzione territoriale del lavoro, cioè il datore di lavoro non

può prolungare il contratto lavorativo oltre i 36 mesi se il lavoratore è contrario e non è assistito (dalla Direzione

territoriale del lavoro), e se l'atto non è formalizzato presso la Direzione territoriale del lavoro.

Se vengono superati questi limiti si sfocia nel lavoro a tempo indeterminato.

Al termine del contratto, però, è anche possibile (come non) che il lavoratore venga assunto nella stessa impresa, però

con diversa mansione e funzione.

Ovvero, tutto quanto detto, sui limiti del contratto a tempo determinato, vale a parità di mansioni e qualifiche, ovvero

il lavoratore ha sempre quella determinato lavoro (per esempio che nel contratto è prevista che svolga il lavoro di

cameriere). Semplicemente, se cambia mansione (per esempio da cameriere a direttore di sala o manager), cambierà

anche il contratto, e si dovrà fare riferimento al nuovo contratto.

Il lavoro a tempo determinato è vietato:

per fini di cosiddetto crumiraggio (sostituzione dei lavoratori in sciopero);

• per società che abbiano effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti;

• per società che non abbiano superato la valutazione di sicurezza.

NB Il lavoro a tempo indeterminato termina con la pensione o il licenziamento, e non vuole intendersi come

soggezione a vita e quindi come schiavitù.

LAVORO A TEMPO PARZIALE (lavoro part-time)

Il lavoro part-time è una modalità del lavoro subordinato che si svolge per un tempo quantitativamente inferiore al

rapporto di lavoro a tempo pieno (massimo 36/40 ore la settimana).

Il Job Act abolisce le partizioni precedentemente create per suddividerlo e identificarlo (orizzontali, verticali, ecc.) e

crea la macro categoria del rapporto di lavoro a tempo parziale (e non più part-time); in più prevede la forma scritta

ad probationem. Il lavoro può essere diviso nei giorni secondo accordo prestabilito tra le parti, salvo non superi le ore

massime settimanali.

E' ammessa la durata (con prestabilite percentuali) superiore per:

straordinario, cioè il lavoro reso oltre l'orario previsto per il tempo pieno, ma con un corrispettivo maggiorato

• per le ore extra;

eccedente o supplementare, eccede le ore parziali (concordate nel contratto), ma non quelle a tempo pieno;

• clausola variabile o elastica (modificazione tempo e durata), prevista:

• con accordo (tra le parti);

per particolari soggetti (studenti, malati oncologici, genitori con figli con meno di 13 anni,

persone con malati o portatori di handicap in famiglia).

La clausola elastica può

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Publisher
A.A. 2017-2018
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bluephoenix di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Salito Gelsomina.