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I DIRITTI SINDACALI
I diritti sindacali vengono regolati nel titolo III dello statuto dei lavoratori. Mediante lo
statuto dei lavoratori vengono attribuite a quest’ultimi una serie di diritti e di poteri cui
corrispondono obblighi a carico dei datori di lavoro e sono sanciti dalle disposizioni
contenute nell’articolo 20 in poi. Queste disposizioni si applicano alle sole imprese che
abbiano più di 15 dipendenti, ovvero alle imprese agricole con più di cinque dipendenti o
alle imprese che abbiano più di 15 dipendenti in uno stesso comune, non si applicano ai
datori di lavoro non imprenditori.
Diritto di assemblea (art. 20): le rappresentanze sindacali aziendali hanno la
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possibilità di indire delle assemblee da svolgersi all’interno del luogo di lavoro e che
possono riguardare svariate materie che vanno ad interessare l’intero sindacato. Queste
assemblee si possono svolgere sia durante il periodo di lavoro che al di fuori dell’orario di
lavoro: nel primo caso ovviamente ci sarà un limite che è quello di 10 ore annuali, mentre
nel secondo caso non vi è alcun limite. Il diritto di assemblea è stato configurato dalla corte
costituzionale come diritto individuale ad esercizio collettivo nel senso che la sua titolarità
spetta a ciascun lavoratore mentre la possibilità di indire un’assemblea spetta alle
rappresentanze sindacali aziendali. Possono partecipare a questa assemblea sia gli
appartenenti all’unità produttiva interessata sia dei lavoratori esterni mediante un preavviso
arrecato al datore di lavoro.
Referendum (art 21): il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento all’interno
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dell’azienda di lavoro lo svolgimento di consultazioni referendarie su materie di interesse
sindacale. Le materie oggetto di questi referendum saranno legate all’organizzazione e al
funzionamento del sindacato. Il diritto di indire un referendum spetta all’insieme delle
rappresentanze dei lavoratori; ciò è stato previsto per evitare che il referendum possa essere
utilizzato come uno strumento di contrapposizione tra le varie organizzazioni sindacali. Non
vi sono delle disposizioni che sanciscono la procedura da applicare alla consultazione
referendaria ma sicuramente dovrà essere rispettato il principio di personalità ,uguaglianza,
libertà e segretezza del voto.
Tutela dei dirigenti sindacali (art.22): È previsto che i dirigenti sindacali possono
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essere trasferiti soltanto con il nullaosta delle associazioni sindacali di appartenenza. Con
questa previsione si vuole evitare che il datore di lavoro possa allontanare un lavoratore per
lo svolgimento appunto di queste funzioni; ovviamente non si verifica tale situazione nei
casi in cui lo spostamento sia di breve durata o occasionale. Ovviamente I soggetti titolari di
tale tutela devono essere conosciuti dal datore di lavoro così che gli possa conferire tali
diritti, e questi diritti continuano a valere per i dirigenti anche per l'anno successivo
all'espletamento della carica in modo tale da evitare delle ritorsioni del datore di lavoro sul
proprio dipendente. Inoltre, come stabilito dagli articoli successivi all’art. 22, hanno anche
la possibilità di utilizzare dei permessi retribuiti per svolgere le loro attività durante l’orario
di lavoro.
Diritto di affissione (art. 25): le rappresentanze sindacali hanno il diritto di affiggere
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comunicati ed altre pubblicazioni di interesse sindacale all’interno dell’unità produttiva in
appositi spazi che il datore di lavoro deve mettere a loro disposizione e che devono essere
accessibili a tutti i lavoratori; l’affissione non è subordinata a controlli da parte del datore di
lavoro. Inoltre deve essere attribuito ai lavoratori uno spazio in cui siano possibili delle
riunioni.
Diritto al proselitismo e alla raccolta dei contributi (art 26): È sancito il diritto dei
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sindacati a svolgere attività di proselitismo e di raccolta dei contributi all’interno dei luoghi
di lavoro purché ciò non arrechi pregiudizio allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Condotta antisindacale: art. 28 dello statuto dei lavoratori ha previsto un particolare
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procedimento al fine di garantire l’esercizio effettivo e concreto della libertà sindacale e del
diritto di sciopero nei luoghi di lavoro. In particolar modo si fa riferimento alla nozione
giuridica della condotta antisindacale che connota l’eventuale comportamento lesivo posto
in essere dal datore di lavoro. La specialità del procedimento si coglie per il riconoscimento
della legittimazione processuale attribuita alle organizzazioni sindacali. Quest’articolo
sicuramente ha un rilievo importante in quanto rafforza le libertà sindacali e l’esercizio del
diritto di sciopero nei confronti di comportamenti e condotte materiali del datore di lavoro
impeditive o limitative dei beni tutelati. Con la nozione di condotta antisindacale ci si
riferisce a tutta una serie di atti illeciti rivolti alla violazione dei diritti sindacali, perciò si è
ammessa l'esperibilità del procedimento contemplato in questo articolo in tutte le ipotesi in
cui il datore di lavoro abbiamo avuto un comportamento pregiudizievole nei confronti dei
diritti dei lavoratori. Secondo quanto disposto dall’articolo 28 in seguito all’accertamento da
parte del giudice avremo l’emanazione di un decreto che impone al datore di lavoro di
rimuovere gli effetti della propria condotta sindacale e di ripristinare la situazione
precedente, nel caso in cui ciò non accade si incorre in illecito penale.
IL DIRITTO DI SCIOPERO
Art. 40 Cost. “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo
regolano”.
Con il termine sciopero si intende una astensione organizzata dal lavoro di un gruppo
più o meno esteso di lavoratori subordinati appartenenti al settore pubblico o privato per la
tutela dei diritti ed interessi comuni di carattere sindacale o politico. Possiamo dire
sicuramente che lo sciopero è uno strumento di pressione utilizzato in funzione
rivendicativa da parte dei lavoratori per ottenere determinati benefici. Sicuramente lo
sciopero si ricollega alla libertà di coalizione sindacale della quale appunto rappresenta la
manifestazione conflittuale. Lo sciopero è spesso collegato a delle rivendicazioni attinenti ai
contratti tanto che con il termine sciopero si tende anche indicare l’astensione dal lavoro di
una collettività di lavoratori aderenti ad un’associazione sindacale gruppo
occasionalmente organizzato con l’intento di sospendere l’attività produttiva al fine di
indurre il datore di lavoro ad accogliere le proprie rivendicazioni economiche o
professionali. Abbiamo una pluralità di forme e di manifestazioni con il quale lo sciopero si
presenta in relazione ovviamente ai comportamenti attuativi e alla finalità che si intende
perseguire. Abbiamo, infatti, lo sciopero di diritto che va considerato con riferimento ai
rapporti tra lavoratori scioperanti e datori di lavoro. Lo sciopero libertà che si riferisce ai
rapporti tra lavoratori scioperanti e Stato. Con tale articolo il costituente ha voluto rendere
lecita l’astensione dal lavoro dei lavoratori in caso di sciopero senza risultare inadempiente;
sono stati cosi indirettamente resi leciti i conflitti di lavoro che si pongono alla base dello
sviluppo della società. La mancanza di una legislazione speciale che delineasse l’ambito di
esercizio dello sciopero, solo recentemente adottata nel settore dei pubblici servizi, ha
consentito la formazione di una cospicua prassi giudiziale in materia. Mancando tale
disciplina la corte cost. ha stabilito che questo diritto deve essere esercitato nel rispetto degli
altri principi fondamentali della costituzione. inoltre il costituente ha rimesso al legislatore il
compito di disciplinare lo sciopero attraverso una riserva di legge (relativa: necessaria una
pluralità di leggi/fonti).
All’art 40 sono state attribuite differenti interpretazioni:
diritto potestativo: il diritto di sciopero si configura come un diritto potestativo
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sostenendosi che la norma attribuisce ai lavoratori il potere di sospendere i rapporti di
lavoro andando a produrre una sospensione dell’adempimento contrattuale producendo cosi
effetti anche nella sfera di un altro soggetto (datore di lavoro). Questa tesi è criticata perché
si ritiene essere troppo restrittiva, si limita agli interessi economici-contrattuali come cause
dello sciopero.
Diritto di eguaglianza: secondo un’altra interpretazione il diritto di sciopero è visto
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come un diritto di eguaglianza in quanto andrebbe a ristabilire una situazione di equilibrio
tra lavoratori e datore di lavoro. Anche questa tesi è criticata poiché si ritiene che lo sciopero
non possa essere destinato a questo scopo in quanto è un atto volontario che può non
riguardare tutti i lavoratori.
Mancando la disciplina relativa all’articolo 40 della costituzione è sorta una questione
sulla titolarità e disponibilità del diritto di sciopero. Una prima interpretazione di questa
situazione attribuisce la titolarità del diritto di sciopero al singolo, a questa si contrappone
una seconda interpretazione che attribuisce la titolarità del diritto al sindacato. Altri ancora
ritenevano lo sciopero come un diritto di titolarità individuale ma di esercizio collettivo
poiché lo sciopero era esercitato collettivamente non solo nel momento dell’astensione al
lavoro ma anche nel momento deliberativo della proclamazione. La mancanza dello
sviluppo legislativo ha dato vita ad una pratica artificiosa che attribuisce la fase deliberativa
al sindacato e la fase attuativa ai singoli scioperanti; questa pratica però va a contraddire
l’essenza unitaria del fenomeno dello sciopero stesso. Si è rafforzata in tal modo la tesi
secondo la quale non è dovuta alcuna programmazione o preavviso a meno che questo non
sia stabilito dalla legge. Sono prevalse così quelle interpretazioni volte le attribuire la
titolarità e la disponibilità individuale dello sciopero in virtù dell’ idea secondo la quale è
un diritto attribuito ai singoli lavoratori da esercitarsi in forma collettiva. L’unica disciplina
che il legislatore ha realizzato riguardo lo sciopero è contenuta nella l. 146/1990 che non
tratta la titolarità del diritto bensì si articola in una serie di regole procedimentali da
rispettare. In particolar modo con questa legge il legislatore ha voluto imporre una
necessaria conoscenza preventiva delle modalità di svolgimento degli scioperi
essenzialmente in funzione di tutela degli interessi degli utenti destinatari dei servizi<