Diritto del lavoro
La funzione del diritto del lavoro
La funzione del diritto del lavoro è quella di tutelare chi lavora e rendere equilibrato il rapporto lavoratore-datore di lavoro. È certamente un diritto mutevole perché è influenzato dalla situazione economica della società. Nasce parallelamente allo sviluppo economico e industriale del XIX-XX secolo per tutelare i lavoratori. In questo periodo storico, infatti, vengono introdotte le prime misure di diritto del lavoro, tra le quali ricordiamo il limite all’orario di lavoro, la tutela di donne e bambini e la salvaguardia dell’integrità fisica e morale.
Attualmente il diritto del lavoro si occupa non solo della tutela dei lavoratori, ma anche di promuovere nuove forme di occupazione precarie e temporanee (occupazioni a termine o a tempo parziale).
Le fonti
Abbiamo una molteplicità di fonti che disciplinano il diritto del lavoro:
- Fonti internazionali: La tutela dei lavoratori trascende le singole realtà nazionali. Queste fonti sono legate all’operato dell’OIL che può emanare atti di rilevanza normativa mediante raccomandazioni o progetti di convenzione.
- Fonti comunitarie: Il diritto comunitario si distingue dal diritto internazionale dal quale trae origine, ma da cui si differenzia per la sua prevalenza rispetto agli ordinamenti interni. Il diritto comunitario agisce nei limiti delle competenze che gli sono conferite, mentre nei settori di non sua esclusiva competenza opera secondo il principio di sussidiarietà.
- Fonti statali: La Costituzione Italiana disciplina l’ambito del lavoro nel Titolo III agli art. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Alla costituzione si affiancano il codice civile e le leggi ordinarie che svolgono il compito di rafforzare i principi costituzionali. La legislazione regionale, invece, in seguito alla riforma del Titolo V, ha assunto un ruolo di sussidiarietà.
- Usi: Disciplinati dall’art. 2078 cc. Si applicano in mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo.
Le fonti sindacali
Il contratto collettivo è un accordo tra sindacati dei lavoratori e sindacati dei datori di lavoro, o un singolo datore di lavoro, con il quale si determinano le condizioni economiche e normative applicabili ai rapporti individuali. Il contratto collettivo costituisce lo strumento caratteristico dell’operare delle associazioni sindacali. In contratto collettivo tende a regolare sia i rapporti in corso di esecuzione che quelli futuri intercorrenti tra soggetti diversi.
- Contratto collettivo erga omnes: Ha un’efficacia vincolante nei confronti di tutti i lavoratori appartenenti a una determinata categoria.
- Contratto collettivo di diritto comune: Questo contratto produce effetti solo nei confronti di chi lo ha sottoscritto. Risulta vincolante solo per le organizzazioni stipulanti e per i loro iscritti e non produce effetti rispetto ai terzi estranei alla stipulazione. Sono state però elaborate delle soluzioni per estendere l’applicazione di questi contratti a coloro che non sono iscritti alle associazioni stipulanti. Infatti, la giurisprudenza ha previsto che i dipendenti possono indipendentemente dalla loro iscrizione all’associazione stipulante richiedere l’applicazione delle condizioni previste dal contratto collettivo di diritto comune; mentre la legislazione ha previsto un'estensione dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo per legge.
Inderogabilità del contratto collettivo
Il contratto collettivo risulta essere in uno stato di prevalenza nei confronti del contratto di lavoro individuale. Infatti, la modifica dell’art. 2113 cc. ha stabilito la definitiva inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune, oltre che degli accordi collettivi che regolano i rapporti di lavoro. L’inderogabilità del contratto collettivo vale solo per quei lavoratori e datori di lavoro iscritti alle associazioni stipulanti. In caso differente, si applica la disciplina nella sua integrità più favorevole al lavoratore tra contratto collettivo e contratto individuale.
Il contratto collettivo non fissa solo il contenuto dei contratti di lavoro ma stabilisce anche degli obblighi riferibili ai soggetti sindacali stipulanti mediante delle clausole, tra le quali ricordiamo le clausole di amministrazione del contratto collettivo, clausole istituzionali, clausole che impongono degli obblighi al datore di lavoro e clausole di tregua. Di recente sono state inserite delle clausole di raffreddamento, e delle clausole di tregua sindacale e sanzionatorie finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti nei contratti collettivi.
La contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva può svolgersi con varie modalità e su diversi livelli:
- Accordi interconfederali: Intervengono tra confederazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, con i quali vengono disciplinati istituti di portata generale o comuni ai diversi settori produttivi.
- Contratto collettivo di categoria a livello nazionale: Costituisce la tipologia di contrattazione più diffusa. Coinvolge gli organismi centrali dei sindacati interessati e mira ad individuare una piattaforma comune a tutti i lavoratori di una certa categoria. La sua caratteristica fondamentale è quella di avvicinare i trattamenti economici e normativi tra realtà locali meno evolute e quelle più evolute.
- Contrattazione a livello aziendale: Permette di ottenere localmente condizioni migliori di quelle ottenute a livello nazionale.
- Contratti collettivi gestionali: L’origine dei contratti collettivi gestionali è legata all’affermazione di una contrattazione differente compiuta da parte dei sindacati in quanto è rivolta al miglioramento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori. La legge, infatti, attribuisce a queste associazioni la possibilità di assolvere alle funzioni gestionali. Questi accordi sindacali si presentano in maniera differente in quanto la loro efficacia sarebbe rivolta solo agli imprenditori e ricadrebbe in maniera secondaria sui lavoratori, dunque in maniera indiretta (ovvero quando viene preso in considerazione il potere unilaterale del datore di lavoro su cui ricade il contenuto dell’accordo).
- Contratti collettivi di prossimità: Con l’introduzione di questi contratti il legislatore ha voluto attribuire alla contrattazione territoriale ed aziendale più competenze in ragione della maggiore vicinanza agli interessi delle parti sindacali e della stessa azienda (art. 8 d.l. n.138-2011). Si prospetta dunque la possibilità non solo di derogare alla contrattazione nazionale ma anche a delle disposizioni legislative. Restando solo la costituzione l’unico vincolo che tali accordi devono rispettare.
- Concertazione: Si esplica nella sottoscrizione di accordi triangolari ai quali partecipano i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e il governo determinando così uno scambio politico su tematiche concernenti l’economia nazionale e lo sviluppo dell’occupazione. Può essere visto come un modo per unificare l’ideologia politica alle indicazioni provenienti dalle parti sociali.
La legittimazione a contrarre per queste associazioni deriva dalla manifestazione di volontà degli interessati i quali preferiscono attribuire a quest’associazione la contrattazione per ottenere più benefici dalla contrattazione stessa. Regolarmente partecipano alla contrattazione i sindacati più rappresentativi, vale a dire quelli che hanno maggiore seguito e dunque hanno maggiore sostegno da parte dei lavoratori. Nel lavoro privato, invece, la legittimazione a contrarre si riferisce ad ogni associazione che venga riconosciuta dal datore di lavoro come contraente. Si è cercato però di istituzionalizzare maggiormente quali fossero i sindacati riconosciuti e dunque capaci di contrarre e questo si è fatto con l’accordo contenente il testo unico del 2014 e con l’accordo interconfederale del 2013 i quali cercano appunto di stabilire quali siano le organizzazioni sindacali che possono essere riconosciute alla contrattazione. Pertanto possiamo dire che ad oggi per quanto riguarda il pubblico impiego abbiamo un procedimento più istituzionalizzato mentre per quanto riguarda il lavoro privato abbiamo ancora un sistema non istituzionalizzato.
Forma, durata e rinnovo del contratto collettivo
Non sono richieste particolari forme da utilizzare per la stipula del contratto collettivo ma si ritiene che per i suoi contenuti sia necessaria la forma scritta, contenendo delle previsioni di carattere procedimentale ed altre destinate a regolare direttamente rapporti individuali di lavoro. Per tali motivi si ritiene necessario l’utilizzo della forma scritta ai fini dunque della sua applicazione e dell’estensione della sua efficacia anche perché questi contratti collettivi devono essere depositati in modo da assicurare la loro conoscibilità.
Per quanto concerne la durata dei contratti collettivi possiamo dire che questi possono avere sia una durata indeterminata per la quale però è legittimo il recesso in qualunque momento, ma possiamo avere, come accade nella maggioranza dei casi, anche i contratti a tempo determinato e dunque che hanno una scadenza che in genere è pluriennale (3 anni) e questi possono essere sia rinnovati che disdetti. Sicuramente però si deve pensare che questi contratti sono soggetti a continue modifiche data la dinamicità soprattutto di contratti aziendali che devono far fronte alle continue esigenze dell’impresa. Nel caso in cui il contratto scade, questo continua ad avere vigenza fino al rinnovo. Vi è la possibilità che la nuova pattuizione modifichi le intese precedenti e non si esclude la possibilità che si stabiliscano dei contenuti peggiorativi rispetto a quelli del contratto precedente. Ovviamente non potranno essere oggetto di peggioramento quei diritti quesiti, vale a dire quei diritti che facevano già parte del patrimonio dei lavoratori. Regolarmente questi contratti hanno scadenza triennale.
Rapporti tra livelli di contrattazione
Al contratto collettivo nazionale sono demandate le funzioni di determinare condizioni economiche e normative dei contratti di lavoro nonché una funzione organizzatoria sulle relazioni sindacali mentre alla contrattazione di secondo livello è destinata la risoluzione di problemi aziendali o legati all’ambito locale. Secondo quanto detto dunque ci dobbiamo aspettare che la contrattazione di secondo livello non possa eccedere le competenze che le sono state attribuite e non possa trattare le materie trattate già dal livello superiore. Ma sicuramente ci sono stati dei casi in cui tra livello primario e livello secondario della contrattazione si siano verificati dei conflitti ai quali è stato difficile dare una soluzione in quanto non vi è una sistemazione gerarchica di queste fonti e questa non è ritrovabile all’interno di disposizioni legislative; per cui si è provato a risolvere questo problema con il criterio cronologico e con il criterio di competenza. Per quanto riguarda l’interpretazione dei contratti collettivi possiamo dire che ci si focalizza di più su quello che è il vero intento delle parti che compiono la contrattazione piuttosto che su quello che emerge dall’analisi prettamente letterale del contratto.
La contrattazione collettiva nel pubblico impiego
Con la privatizzazione del settore pubblico si è fatto ricorso alla contrattazione collettiva anche per regolare i rapporti di lavoro di enti pubblici non economici. I contratti utilizzati però per l’impiego pubblico non sono dei contratti di diritto comune, ma dei contratti nominati in quanto la legge stabilisce dei metodi attraverso i quali è possibile capire quali sono le associazioni che hanno la possibilità di stipulare un contratto in quanto queste devono essere riconosciute dall’ARAN. Infatti, il compito di stipulare i contratti nazionali e assistere le pubbliche amministrazioni nella fase dell’applicazione è affidato all’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziuale delle Pubbliche Amministrazioni).
Questa è un’agenzia specializzata con compiti strumentali e di servizio a vantaggio degli enti ed amministrazioni, le cui regole istituzionali sono di natura pubblicistica, mentre la sua attività si colloca nella sfera privatistica. Questa agenzia è tenuta ad accertare la rappresentatività effettiva delle rappresentanze dei lavoratori; infatti vengono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale solo quelle organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%. Appare evidente dunque che vi siano dei criteri vincolanti per l’accertamento della rappresentatività sindacale nel sistema della contrattazione collettiva pubblica a differenza invece di quanto accade nella contrattazione con la collettiva privatistica. L’accertamento della rappresentatività serve a garantire anche l’efficacia del contratto collettivo. Una volta raggiunto l’accordo, questo contratto dovrà essere trasmesso dall’agenzia alla Corte dei conti in modo tale che questa possa verificarne la compatibilità sia per quanto riguarda il bilancio che per quanto riguarda la programmazione. Se il responso della corte dovesse essere positivo, il contratto verrà attuato, altrimenti dovranno essere compiute delle modifiche per renderlo applicabile.
Il sindacato
L’associazionismo industriale nasce di pari passo con lo sviluppo industriale per porre rimedio ad una situazione di debolezza economica e contrattuale dei lavoratori. Inizialmente i sindacati raggruppavano i lavoratori che esercitavano nella stessa attività professionale o mestiere, mentre successivamente inizia a rappresentare ed organizzare tutti i lavoratori occupati in un determinato settore produttivo. Anche in Italia il sindacato alle origini si presenta come un sindacalismo di mestiere soprattutto perché si sviluppa principalmente nel periodo del regime corporativo, nel quale periodo il sindacato era utilizzato come strumento per affermazione degli stessi scopi del regime. Ovviamente con la caduta del regime corporativo vengono soppresse le corporazioni e i sindacati corporativi per cui nascono queste associazioni sindacali il cui obiettivo è quello di riconoscere e far riconoscere gli interessi dei lavoratori.
Attualmente i sindacati sono organizzati autonomamente, anzi sono spesso organizzati sulla base di grandi confederazioni (CGIL, CISL, UIL) nelle quali confluiscono una pluralità di sindacati di categoria. Ovviamente la caratteristica peculiare dell’azione sindacale è quella di agire non per la tutela di interessi individuali, ma di interessi collettivi. Dunque l’attività sindacale si giustifica e si fonda sul continuo perseguire dell’interesse collettivo.
Cost. Art. 39, comma 1: L’organizzazione sindacale è libera. Il costituente con tale articolo ha affermato il principio della libertà delle manifestazioni organizzative sindacali, determinando anche la possibilità per queste organizzazioni di organizzarsi in maniera autonoma. Questa libertà può identificarsi come libertà nei confronti dello Stato di costituire un sindacato.
-
Riassunto Diritto Del Lavoro, prof. Santoni Francesco, libro consigliato Lezioni Di Diritto Del Lavoro Vol. II
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, docente Salito, libro consigliato Lezioni di diritto del lavoro, Santoni
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Battista Leonardo, libro consigliato Diritto del Lavoro Vol. I, Diritto S…
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, prof Santucci, libro consigliato Istituzioni del diritto del lavoro e sindacale…