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IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il contratto di lavoro subordinato consiste in una relazione intercorrente tra il prestatore di lavoro
che si pone all’altrui servizio con le proprie energie psicofisiche ed il datore di lavoro che le utilizza
per i suoi fini economici e produttivi. Si tratta di un rapporto giuridico complesso nel quale vi è
l’implicazione della persona del lavoratore nell’adempimento dell’obbligazione lavorativa, pertanto
risulta necessaria la figura soggettiva del prestatore che può essere dunque solo una persona fisica,
la quale è oggetto di particolari tutele. Abbiamo quattro categorie di lavoratori: dirigenti, quadri,
impiegati ed operai, con riguardo alle quali si determina il regime normativo del contratto e
l’applicazione dei trattamenti collettivi. Il lavoratore per poter essere parte del contratto dovrà
essere dotato di capacità giuridica e di capacità di agire; per quanto riguarda la capacità giuridica
possiamo dire che questa non si acquista con la nascita ma solo con l’età prescritta: con il
raggiungimento di 15 anni. I minori di 15 anni possono essere adibiti al lavoro soltanto in
determinati casi. Vi sono anche dei casi in cui è richiesto un limite massimo di età per l’ammissione
a particolari rapporti di lavoro come l’apprendistato e il contratto di inserimento. Per quanto
concerne la capacità di agire invece possiamo dire che questa si raggiunge con i 18 anni per cui il
minore di 18 è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro
da compiere mediante il legale rappresentante. Il sesso del lavoratore non incide sulla capacità di
agire, ne sulla capacità giuridica pur trovando la donna una disciplina particolare vista la sua
funzione nell’ambito familiare; anche la cittadinanza del lavoratore non pregiudica il linea di
massima la fruizione delle tutele spettanti ai lavoratori italiani.
Il soggetto datore di lavoro può essere una persona fisica o una persona giuridica, anche pubblica.
Bisogna però compiere una distinzione tra i datori di lavoro imprenditori ed i datori di lavoro non
imprenditori. L’art. 2082 disciplina la figura dell’imprenditore come colui che organizza
professionalmente fattori economici per fini produttivi o di circolazione di beni. La nozione di
datore di lavoro però non si esaurisce con quella di imprenditore poiché il lavoro dipendente può
svolgersi anche su un piano differente da quello della produzione e dello scambio inerente
all’esercizio dell’impresa.
L’oggetto del contratto di lavoro viene solitamente individuato in un obbligo di fare, ma si
sottolinea pure la sua estensione a tutte le attività che possono essere dedotte nel vincolo della
subordinazione per eseguire le prestazioni richieste al lavoratore entro i limiti segnati dalle
mansioni di assunzione. I requisiti del contratto sono quelli indicati nell’articolo 1346:
determinatezza (lo getto della prestazione viene determinato sulla base delle mansioni); possibilità
e liceità(si tratta di un requisito da valutarsi con riguardo all’eventuale contrarietà della prestazione
a norme imperative dell’ordine pubblico o al buon costume). Se vi è illiceità dell’oggetto o della
causa non si applica la tutela collegata al rapporto; ciò non accade se si verifica la mera contrarietà
alle norme imperative poste a tutela dei lavoratori: dunque il lavoratore ha diritto a ricevere la
retribuzione.
Il contratto di lavoro subordinato è a forma libera, ad eccezione di particolari tipologie come il
contratto di arruolamento del personale navigante da stipularsi per atto pubblico appena di nullità.
Alla libertà generale della forma fa riscontro la tendenza dell’ordinamento a stabilire alcuni requisiti
formali per svariate tipologie di contratti con la finalità di tutelare il lavoratore.
IL PATTO DI PROVA le parti contraenti possono stabilire un periodo di prova al fine di verificare
la reciproca convenienza in ordine alla conclusione del contratto. Il patto di prova è regolato
dall’art. 2096 che ne prevede la forma scritta. Si ritiene che questo requisito sia richiesto ab
substantiam e non a fini meramente probatori per cui in assenza di questo requisito la clausola è
nulla e il rapporto si considera definitivo. Si richiede l’indicazione della categoria e delle mansioni
di assunzioni anche ai fini della determinazione dell’oggetto di prova. L’assunzione in prova è a
tempo determinato, e vi è la possibilità durante o al termine del periodo di prova per il datore di
lavoro di attuare il recesso al quale non si applica la disciplina limitativa del licenziamento ma è
necessario soltanto rispettare quel limite generale del divieto di atti discriminatori.
CATEGORIE DI LAVORATORI la prestazione di lavoro subordinato si collega allo svolgimento di
attività verso un corrispettivo. Il lavoratore dipendente è così vincolato a prestare la sua attività
impegnando la propria persona. Le mansioni dedotte nel contratto di lavoro altro non sono che
l’attività dovuta all’interno del rapporto contrattuale sotto il vincolo della subordinazione. La
qualifica indica invece la capacità professionale del lavoratore, a tal riguardo abbiamo una
suddivisione dei lavoratori in categorie: dirigenti, quadri, impiegati ed operai(art2095). Inizialmente
impiegati gli operai venivano trattati in maniera differente sia dal punto di vista delle mansioni sia
dal punto di vista economico. Con il passare del tempo queste distinzioni si sono affievolite finendo
così le due categorie quasi per corrispondere. La categoria dei quadri invece venne introdotta per
valorizzare alcune professionalità più elevate di fasce del personale impiegatizio e tecniche; I quadri
dunque si presentano come dei lavoratori che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti
svolgono delle funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi
dell’impresa. La categoria più dibattuta è quella dei dirigenti soprattutto perché non vi è una
definizione univoca: la legge individua i dirigenti e i direttori tecnici ed amministrativi, i quali
devono far parte di associazioni sindacali autonome differenti da quelle dei lavoratori (da qui deriva
la specialità della categoria che deriva dall’applicazione di una serie di norme protettive in materia
di orario di lavoro, apposizione del termine, disciplina limitativa dei licenziamenti). Visto questo
speciale trattamento riservato ai dirigenti è stata individuata una definizione che potesse delineare i
criteri di appartenenza alla categoria: il dirigente si identifica nell’alter ego dell’imprenditore da
questi preposto alla direzione dell’azienda o di un suo ramo dotato di autonomia e particolare
importanza, dunque il dirigente e dotato di ampi poteri decisionali e di rappresentanza. Ad una
definizione più precisa ed articolata provvedono i contratti collettivi che qualificano come dirigenti
quei lavoratori che ricoprono in azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di
professionalità autonoma e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere,
coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
LE MANSIONI DEL LAVORATORE il prestatore è tenuto a svolgere determinate mansioni intese
come l’insieme di compiti specifici che delimitano l’obbligazione lavorativa, in quanto rivolti al
perseguimento degli obiettivi predeterminati dal datore nell’esercizio dei propri poteri organizzativi.
Le mansioni dunque costituiscono le attività materiali che il lavoratore è chiamato a svolgere e che
possono essere pretese dal datore di lavoro. L’art. 2103 stabilisce che il lavoratore deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, in seguito a una modifica si è stabilito che vi può
essere un cambiamento riguardo le mansioni del lavoratore che però devono necessariamente essere
equivalenti o appartenenti ad una categoria superiore. È possibile che il lavoratore svolga mansioni
di categoria inferiore soltanto in casi di temporaneità e necessità.
La riscrittura dell’art. 2103 consente al datore di lavoro in presenza di processi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi, la possibilità di
modificare l’obbligazione lavorativa mediante l’adibizione a mansioni inferiori senza modifiche del
trattamento economico salvo il venir meno dei trattamenti accessori legati alla specifica modalità di
svolgimento del precedente lavoro. Già precedentemente, il legislatore aveva stabilito delle
limitazioni al divieto di variazioni peggiorative delle mansioni, con questa riscrittura invece ha
previsto che l'assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore devono
essere comunicate in forma scritta a pena di nullità in caso di specifiche modifiche degli assetti
organizzativi aziendali ovvero di ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi, accanto a queste
ipotesi il legislatore ha introdotto anche la possibilità di modificare le mansioni in tre specifici casi:
nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione e quindi al fine di evitare il
licenziamento, all’acquisizione di una diversa professionalità, al miglioramento delle condizioni di
vita. Tutti gli altri casi di demansionamento sono ritenuti illegittimi e dunque improduttivi di effetti.
L’art. 2103 disciplina anche i casi in cui al lavoratore siano attribuite delle mansioni superiori
rispetto alla qualifica iniziale. Ovviamente il lavoratore ha il diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva nei casi in cui non si tratti della sostituzione di
un lavoratore assente cui deve essere conservato il posto, o quando il lavoratore per sei mesi
continuativi svolga tale mansione. Perciò nel primo caso ci troviamo di fronte all’ arbitrarietà del
datore di lavoro di scegliere il lavoratore cui attribuire mansioni di categoria superiore anche se
spesso i criteri di scelta sono stabiliti dai contratti collettivi, nel secondo caso abbiamo invece il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti e dunque una promozione che può essere definita
automatica. L’adibizione a mansioni superiori se temporanea non richiede il consenso del
lavoratore, se definitiva richiede il consenso.
Anche il luogo nel quale viene svolta la prestazione lavorativa è parte integrante delle modalità di
esecuzione delle obbligazioni di lavoro, la cui determinazione è riservata al datore come espressione
del suo potere organizzativo. Tra le possibili modificazioni del rapporto di lavoro ann