Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE MISURE DI SALVAGUARDIA URGENTI PER FAR FRONTE A UN AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI NEL MERCATO DOMESTICO
Le c.d. misure di salvaguardia urgenti possono essere considerate misure di difesa commerciali "atipiche". A differenza delle misure antidumping e di quelle compensative, esse servono a rispondere a importazioni che non sono né sleali, né vietate, ma anzi vengono effettuate nelle normali condizioni di mercato.
L'art. XIX del GATT stabilisce, infatti, che qualora uno dei Membri si trovi a fronteggiare un aumento delle importazioni tale da causare o minacciare di causare un grave pregiudizio ai produttori nazionali concorrenti, questo paese può adottare delle misure urgenti in deroga agli obblighi derivanti dall'Accordo. Tali misure sono state opportunamente assimilate a "valvole di sicurezza", creando una parentesi temporale caratterizzata da divieti all'importazione che permettano loro di avviare quei processi di adeguamento.
necessari per sostenere la concorrenza internazionale.IL DUMPING E LE MISURE ANTIDUMPING
2. L'ART. VI DEL GATT 1947 E L'ACCORDO ANTIDUMPING DELL'OMC
Le fonti normative in materia antidumping sono costituite dall'art. VI del GATT e dall'Accordo Antidumping dell'OMC.
2.1 Le fonti normative in materia antidumping sono costituite dall'art. VI del GATT e dall'Accordo Antidumping dell'OMC, stipulato al termine del Uruguay round, che definiscono il dumping come l'introduzione dei prodotti di un paese sul mercato in un altro paese a prezzo inferiore al loro valore normale. Il dumping non è vietato, ma viene condannato quando causa o minaccia di causare un pregiudizio importante a un'industria esistente di un Membro.
Un Membro dell'OMC non è obbligato a dotarsi di una legislazione interna nella materia del dumping; tuttavia, se decide di farlo le misure antidumping potranno essere applicate soltanto nei casi previsti all'art. VI del GATT.
LA DETERMINAZIONE DEL DUMPING
2.2 Affinché...
alle informazioni disponibili. Questo metodo viene utilizzato quando non è possibile determinare il valore normale utilizzando il prezzo effettivo di vendita nel mercato domestico. 2. Determinazione del prezzo all'esportazione: il prezzo con cui il prodotto viene venduto nel mercato del paese importatore. 3. Calcolo del margine di dumping: il margine di dumping è calcolato sottraendo il valore normale dal prezzo all'esportazione. Se il margine di dumping è positivo, significa che il prodotto viene venduto a un prezzo inferiore nel mercato del paese importatore rispetto al prezzo nel mercato domestico. Una volta determinato il dumping, è possibile adottare misure antidumping per proteggere l'industria nazionale. Queste misure possono includere l'imposizione di dazi o tariffe sulle importazioni del prodotto oggetto di dumping. In conclusione, il dumping è condannabile e le misure antidumping sono necessarie per proteggere l'industria nazionale. La determinazione del dumping si basa su tre condizioni: esistenza del dumping, pregiudizio per l'industria nazionale e nesso di causalità. Il calcolo del margine di dumping viene effettuato utilizzando il prezzo all'esportazione e il valore normale.ai costidi produzione nel paese d'origine, maggiorati di un equo importo per le spese divendita, le spese amministrative e un margine di profitto.
Determinazione del prezzo all'esportazione.
2. valore normale
Una volta accertato il , si procede alla determinazione del prezzo delbene all'esportazione: esso coincide con il prezzo che viene applicato al prodotto alsuo ingresso nel mercato interno del paese importatore (il prezzo della dogana).
L'art. 2.3 dell'Accordo riconosce, tuttavia, che ci sono situazioni nelle quali il prezzoall'esportazione non esiste, oppure non sia attendibile.
In questi casi è previsto il ricorso a metodi alternativi fondati:
- sul prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente; oppure, se questo criterio non può essere applicato;
- del prezzo ricavato sulla base di criteri che le autorità investigative ritengano opportuni.
Comparazione
tra valore normale e prezzo all'esportazione.
3. prezzo all'esportazione valore normale
Una volta ricavati il valore normale del prodotto importato e il prezzo all'esportazione di un prodotto simile nel mercato domestico del paese esportatore, si procede a una comparazione tra i due valori. L'art.2.4 dell'Accordo stabilisce che il confronto deve essere fatto con riferimento allo stesso stadio commerciale e per vendite effettuate in date il più possibile ravvicinate.
Determinazione del pregiudizio per l'industria nazionale
Gli artt. 3 e 4 dell'Accordo dettano una serie di criteri per la determinazione del pregiudizio per l'industria nazionale. In particolare, l'art. 4 dell'Accordo definisce che cosa si debba intendere per industria nazionale, ovvero l'insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale dei prodotti.
Questo ricorre in tre casi:
Pregiudizio materiale:
L'art. 3.2 dell'Accordo afferma che bisogna innanzitutto valutare se c'è stato un aumento considerevole delle impostazioni, sia in termini di quantità assoluta, sia relativamente alla produzione o al consumo domestico. A tal fine, l'art. 3.4 dell'Accordo elenca una serie di fattori di natura economica che le autorità investigative nazionali devono sempre considerare al fine di provare l'elemento del pregiudizio materiale.
Minaccia di pregiudizio materiale:
- L'art. 3.7 dell'Accordo detta i criteri, in particolare elenca 4 fattori economici rilevanti.
- Ritardo sensibile nella creazione di un'industria nazionale. Questo caso non è direttamente affrontato dall'Accordo.
Dimostrazione del nesso causale
Tra l'esistenza del dumping ed il pregiudizio per l'industria nazionale deve intercorrere un nesso casuale, i criteri per la determinazione sono dettati dall'art. 3.5 dell'Accordo.
LA PROCEDURA DI
IMPOSIZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING 2.3 Gli art. 5 e 6 dell'Accordo disciplinano lo svolgimento delle procedure amministrative che le competenti autorità nazionali sono tenute a svolgere prima di imporre le misure antidumping. Inizio dell'inchiesta L'apertura di un'inchiesta antidumping avviene a seguito di una domanda scritta presentata dall'industria nazionale interessata e, affinché venga aperta, è necessario che i produttori rappresentino almeno il 25% della produzione nazionale totale del prodotto simile a quello importato. All'interno della domanda devono essere fornite le prove relative all'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità. È compito delle autorità investigative esaminare l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova addotti, per determinare se siano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta. Se la decisione presaè quella di avviare l'inchiesta, le autorità devono darne immediata notifica al governo del paese esportatore interessato. Viceversa, le autorità investigative sono autorizzate a respingere la domanda (o a chiudere l'inchiesta) non appena siano convinte che gli elementi di prova addotti non sono sufficienti, e in ogni caso qualora: - il margine di dumping risulti minimo (al 2% del prezzo di esportazione); oppure, - se il volume delle importazioni in regime di dumping da un determinato paese - rappresenta meno del 3% delle importazioni totali del prodotto simile al mercato domestico. Svolgimento dell'inchiesta Una volta iniziata l'inchiesta, l'art. 6 dell'Accordo attribuisce a tutte le parti interessate importanti diritti processuali. Qualora le parti si rifiutano di collaborare, oppure impediscono le indagini, le autorità investigative hanno diritto di assumere la loro decisione sulla base dei fatti disponibili. L'inchiesta sideve concludere massino entro 18 mesi dalla sua apertura.
LE MISURE ANTIDUMPING
2.4L'Accordo prevede tre tipi di misure antidumping:
- Misure provvisorie;
- Impegni volontari;
- Misure definitive.
Misure provvisorie
Le misure provvisorie vengono applicate quando l'inchiesta non si è ancora conclusa ed il loro obiettivo è infatti quello di impedire che sia arrecato un pregiudizio nel corso dell'inchiesta (art. 7 dell'Accordo).
Generalmente, esse consistono in un dazio provvisorio o in una garanzia (cauzione) di valore non superiore a quello del margine di dumping provvisoriamente stimato.
Possono essere applicati solo dopo 60 giorni.
Le misure provvisorie non possono restare in vigore per più di 4 mesi, oppure 6 mesi su richiesta di un numero significativo di esportatori.
Impegni volontari
Per quanto concerne gli impegni volontari, la procedura può essere sospesa o chiusa, senza l'applicazione di misure provvisorie o definitive.
qualora l'esportatore e le autorità investigative raggiungano un accordo con il quale il primo si impegna a rivedere i prezzi oa cessare le esportazione a prezzi di dumping (art. 8 dell'Accordo). Misure definitive Qualora, sulla base delle prove raccolte, le autorità investigative ritengano sussistere i tre requisiti materiali necessari (esistenza del dumping, pregiudizio per l'industria nazionale e il nesso di causalità) potranno decidere l'applicazione delle misure definitive, le cui regole sono fissate all'art. 9 dell'Accordo. Lesser Duty Rule, Innanzitutto, viene affermata la c.d. Lesser Duty Rule, per cui l'importo del dazio dovrebbe, in linea di principio, essere inferiore al margine di dumping, se tale importo è comunque sufficiente a eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale. Qualora ciò non sia possibile, l'ammontare del dazio deve essere proporzionato al margine di dumping, e in ogni caso non potrà mai superare il margine di dumping.Una volta deciso l'ammontare, il dazio deve essere riscosso in maniera nondiscriminatoria, ovvero su tutte le importazioni di quel prodotto ritenute in regime di dumping e causa di pregiudizio, qualunque ne sia la provenienza.
Le misure definitive possono restare in vigore solo per il periodo di tempo necessario a neutralizzare il pregiudizio, e in ogni caso per non più di 5 anni (c.d. sunset clause).
Al termine di 5 anni, la misura cessa di produrre i suoi effetti, a meno che le autorità decidano che l'eliminazione del dazio provochi la prosecuzione o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.
In questo caso, le autorità potranno decidere la prosecuzione delle misure per un ulteriore periodo non superiore ai 5 anni (c.d. sunset review).
LE DISPOSIZIONI A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO