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L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO
LA STRUTTURA ISTITUZIONALE DELL’OMC
DAL GATT ALL’OMC
1.
L’organizzazione mondiale del commercio ha realizzato nel 1995 un progetto che era
fallito dopo la seconda guerra mondiale, quando la Carta dell’Avana del 1948, istitutiva
dell’Organizzazione internazionale del commercio ITO non fu ratificata dagli Stati firmatari
e di conseguenza non entrò in vigore.
Per quasi quarant'anni la disciplina giuridica del commercio internazionale è stata
General
affidata all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT:
Agreement on Tariffs and Trade ) del 1947, fondato sul principio liberista della progressiva
riduzione dei dazi doganali e degli altri ostacoli agli scambi.
IL GATT 1947 E I NEGOZIATI TARIFFARI E COMMERCIALI
1.1
L'esistenza del GATT 1947 fu scandita da cicli periodici di negoziati multilaterali.
A partire dagli anni ’60 vi aderirono numerosi paesi in via di sviluppo, ottenendo deroghe
alla clausola della nazione più favorita in base al principio del “trattamento differenziato e
più favorevole” (enabling clause).
Inoltre la Comunità Europea progressivamente sostituì gli Stati membri nell’esercizio
delle loro competenze in materia commerciale, rimasero estranee
mentre l’URSS e la Cina
all’Accordo a causa dell’incompatibilità del commercio di stato con i principi liberalisti.
IL NEGOZIATO E GLI ACCORDI DELL'URUGUAY ROUND
1.2
Di fronte alle progressive riduzioni tariffarie conseguite dai cicli negoziati multilaterali, la
prassi commerciale degli Stati aveva portato al proliferare di restrizioni quantitative e di
altri ostacoli non tariffari al commercio internazionale, che incidevano sugli scambi in
modo assai maggiore rispetto ai dazi.
Pertanto, nel corso degli anni, furono stipulati una serie di accordi
sull’interpretazione e applicazione di specifiche disposizioni del GATT 1947. Tali accordi
costituivano strumenti distinti e autonomi rispetto all’Accordo generale e non tutte le sue
parti contraenti vi aderivano, creando così una notevole complessità.
L’ultimo ciclo di negoziati del GATT 1947, denominato Uruguay round, fu aperto
nel settembre 1986
e si concluse nell’aprile 1994.
L’atto finale comprende:
Accordo istituito dell’OMC e una serie di allegati contenenti gli Accordi multilaterali, ai
quali tutti i Membri dell’OMC sono vincolati.
Accordo sul commercio degli aeromobili civili e Accordo sugli appalti pubblici, accordi
plurilaterali, ai quali solo gli Stati contraenti sono vincolanti.
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L'EFFICACIA DEGLI ACCORDI NEGLI ORDINAMENTI INTERNI
1.3
L'efficacia è conforme all'interpretazione adottata dalla Corte di giustizia europea, in base
l'argomentazione che l'Accordo generale, contempla ampie possibilità di deroghe,
prevede la possibilità di soluzione delle controversie, consente di adottare contromisure
unilaterali in caso di pregiudizio commerciale e prevede esplicitamente l'eventualità del
recesso delle parti contraenti.
In linea di principio, le norme interne contrastanti con gli obblighi dell’OMC
possono essere contestate solo da parte dei Membri, nell’ambito del pertinente sistema
di soluzione delle controversie.
L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO: OBIETTIVI E FUNZIONI
2.
Il Preambolo dell'Accordo istitutivo dell’OMC menziona obiettivi come:
la cooperazione economica,
- la piena occupazione,
- l'aumento del reddito,
- l’espansione della produzione degli scambi,
- la realizzazione dello sviluppo sostenibile.
-
Ma l'Organizzazione svolge principalmente le funzioni di:
Gestire l’attuazione degli accordi e di potenziarli attraverso negoziati commerciali
multilaterali fra i Membri (art. III.1, III.2).
Compito di facilitazione, ponendo a disposizione dei suoi membri delle risorse
strumentali.
Compito di controllo delle politiche commerciali degli Stati, sulla base dei rapporti
periodici da questi presentati (art. III.4).
Competenza in tema di soluzione delle controversie commerciali fra i suoi Membri e
poteri di controllo delle politiche commerciali degli Stati (art. III.3, III.4).
I NEGOZIATI MULTILATERALI NELL’AMBITO DELL’OMC
2.1
Già negli strumenti dell’Uruguay round sono stati espressamente previsti, a partire
dall’anno 2000, nuovi negoziati commerciali multilaterali in materia agricola (art. 20 del
relativo accordo) e di servizi (art. XIX.1 GATS).
Le proposte dei Membri dell’OMC erano tuttavia discordanti. Gli USA intendevano
limitare le trattative ai due settori prescritti, mentre l’UE sosteneva un programma assai
più ampio. A questo conflitto di interessi si aggiungevano le divergenti posizioni dei PVS.
Inoltre, il negoziato innestava un vasto ed eterogeneo movimento di protesta da parte di
organizzazioni non governative.
Dunque il Millenial Round era già naufragato prima ancora di essere ufficialmente
inaugurato a Seattle (1999).
Sebbene i negoziati in materia agricola e di servizi fossero ripresi a Ginevra solo
nel 2001, due mesi dopo gli attentati terroristici a New York, i Membri dell’OMC riuniti a
Doha nella quarta Conferenza dei Ministri hanno ritrovato la coesione necessaria per
approvare un programma di lavoro articolato: la cd. Doha Development Agenda, che
definisce il negoziato tuttora in corso. lOMoAR cPSD| 7389389
PERSONALITA’ GIURIDICA DELL’ORGANIZZAZIONE
2.2
L'Accordo istitutivo stabilisce la personalità giuridica dell'OMC negli ordinamenti dei
Membri (art. VIII) ai fini del riconoscimento dei consueti privilegi e immunità a favore
dell'Organizzazione, dei suoi funzionari e rappresentanti, nei confronti della giurisdizione
degli Stati in cui essa svolge le proprie attività.
2.2 RISORSE E BILANCIO
L’OMC trae la maggior parte delle sue risorse dai contributi dei Membri, che sono
calcolati secondo una formula basata sulle rispettive quote del commercio mondiale (art.
VII). Minori entrate sono rappresentate da fondi, sempre alimentati da membri.
Il bilancio complessivo dell’OMC prevede attualmente un tetto rigido di spesa che
lo contiene entro 197,2 milioni di Franchi svizzeri. Ciò risponde alla volontà dei Membri di
mantenere un bilancio nettamente ridotto rispetto a quelli di altre organizzazioni
internazionali economiche che forniscono assistenza finanziaria diretta agli Stati.
LA QUALITÀ DI MEMBRO
3.
Sono definiti Membri originari dell'OMC i 128 Stati già parti contraenti del GATT 1947 che
ne hanno ratificato l'Accordo istitutivo (art. XI.1), nonché l’UE. L'Accordo menziona
un'altra categoria di Membri, costituita dai Paesi meno sviluppati (PMS) ai quali si
richiede di assumere impegni solo nella misura compatibile con il loro grado di sviluppo e
con le loro capacità istituzionali e amministrative (art. XI.2).
POSIZIONE DELL’UE
3.1
In base alla ripartizione delle competenze tra la CE e i 15 stati che all’epoca ne facevano
parte, il GATT 1994 e la maggior parte degli Accordi commerciali multilaterali sono stati
stipulati in via esclusiva dalla CE, mentre GATS e TRIPS, insieme con l’Accordo sugli
appalti pubblici, sono stati stipulati in forma mista, ovvero sia dalla Comunità sia da
ciascun Stato membro.
A partire dal 1° gennaio 2009, la sostituzione della UE alla CE ha comportato un
fenomeno di successione dei diritti e obblighi derivanti dalla partecipazione all’OMC. La
progressiva estensione delle competenze dell’UE fa sì che la Commissione Europea
negozi la maggior parte delle materie trattate nell’ambito dell’OMC, ad eccezione di
alcuni aspetti di servizi e dei diritti di proprietà intellettuale.
Nonostante la mancanza di efficacia diretta degli Accordi OMC, vi è l’obbligo della
UE di dare attuazione alle decisioni dell’Organo di soluzione delle controversie dell’OMC,
che può rendere necessaria la sospensione o la modifica della legislazione confliggente
con gli Accordi Multilaterali.
ADESIONE E RECESSO
3.2
Possono aderire all’OMC tutti gli Stati purché dotati di completa autonomia nella
gestione delle relazioni commerciali esterne e delle materie contemplate negli Accordi
Multilaterali (art. XII).
L'adesione comporta: lOMoAR cPSD| 7389389
Un processo negoziale fra un gruppo di lavoro aperto a tutti i Membri
dell'Organizzazione e il paese candidato.
Questo deve presentare il proprio sistema economico e commerciale e le proprie
offerte, mentre i Membri ne valutano l'idoneità.
Il documento finale prende la forma di un protocollo di adesione, accompagnato dalle
liste degli impegni concordati; esso deve essere approvato da una maggioranza di due
terzi dei Membri.
Il recesso dall'OMC è disciplinato dall'art. XV.1. Esso ha l'effetto di far cessare gli
obblighi e i diritti previsti dagli Accordi dopo sei mesi dalla notifica al Direttore generale.
STATUS DI OSSERVATORE
3.1
Lo status di osservatore non è previsto dall'Accordo istitutivo, ma è stato regolato
attraverso apposite Linee guida e consente allo Stato di assistere alle sessioni della
Conferenza dei ministri, del Consiglio generale e dei suoi organi sussidiari, con la
possibilità di fare interventi, ma non di presentare proposte o partecipare al processo
decisionale.
COMPOSIZIONE ATTUALE DELL’OMC
3.2
La composizione attuale dell’OMC è di 160 Stati, di cui solo una trentina possono dirsi
paesi economicamente sviluppati; la maggior parte appartiene alla categoria dei PVS e,
tra essi, 34 sono definiti PMS.
COALIZIONI E GRUPPI INFORMALI
3.3
Come in molte altre organizzazioni, anche nell’OMC si sono formati coalizioni e gruppi
informali di paesi che condividono interessi e strategie comuni. Sotto questo profilo
ricordiamo le zone di libero scambio (MERCOSUR, UE, NAFTA) e il c.d. G20.
LA STRUTTURA ISTITUZIONALE
4.
La struttura istituzionale dell’OMC comprende:
un organo assembleare (composto da tutti gli Stati membri);
un organo burocratico (segretariato).
Essa inoltre si struttura su 3 livelli:
Conferenza dei ministri;
1. Consiglio generale;
2. Consigli settoriali, comitati e organi sussidiari.
3.
LA CONFERENZA DEI MINISTRI
4.1 La Conferenza dei ministri (art. IV.1 ) è il massimo organo a competenza generale dell’OMC.
Essa si riunisce ogni 2 anni ed elabora le linee politiche di azione dell'Organizzazione.
Di particolare importanza sono le dichiarazioni e le decisioni adottate dalle
Conferenze. Le prime hanno natura di raccomandazioni, mentre le seconde hanno
efficacia lOMoAR cPSD| 7389389
IL CONSIGLIO GENERALE, L’ORGANO DI CONTROLLO DELLE POLITICHE
4.2 COMMERCIALI E L’ORGANO DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il Consiglio generale è composto da tutti i Membri (art. IV.2).
Esso svolge le funzioni proprie della Conferenza dei ministri nei periodi intercorrenti
fra le sue riunioni biennali e determina annualmente l'ammontare e i criteri di
ripartizione dei contributi obbligatori dei Membri, che vanno a costituire le risorse
finanziare dell'Organizzazione.
Il Consiglio generale si riunisce anche in veste di: Trade Policy Review Body
Organo di controllo delle politiche commerciali (TPRB: ,
art. IV.3): esamina periodicamente le politiche e le normative in materia di scambi
internazionali che i Membri sono tenuti a notificare all’OMC.
Dispute Settlement Body
Organo di soluzione delle controversie (DSB: , art IV.4):
esercita la soluzione delle controversie ed approva i rapporti dei panel e
dell’Organo d'appello che diventano così vincolanti per le parti della controversia.
I CONSIGLI SETTORIALI, COMITATI E ORGANI SUSSIDIARI
4.3
Al terzo livello della struttura dell'OMC troviamo organi competenti in specifici settori. Si
tratta dei:
Consigli sugli scambi di merci, di servizi e dei diritti di proprietà intellettuale (art. IV.5,
IV.6).
Comitati su Commercio e sviluppo, sulle Restrizioni dovute la bilancia dei pagamenti e
sul Bilancio, finanze e amministrazione (art. IV.7).
IL DIRETTORE GENERALE E IL SEGRETARIATO
4.4 Il Direttore generale è posto a capo del Segretariato, che comprende i funzionari
dell'Organizzazione (art. VI.1, VI.3), è nominato dalla Conferenza dei ministri e si trova
in una posizione di indipendenza rispetto ai governi dei Membri (art. VI.2, VI.4).
Il Segretariato, che non ha poteri decisionali, fornisce supporto organizzativo ai lavori
degli altri organi, assistenza tecnica ai PVS e ai paesi impegnati in procedimenti di
soluzione delle controversie.
IL PROCESSO DECISIONALE
5.
La partecipazione generale agli organi dell’OMC garantisce a tutti i membri il diritto di
contribuire in modo
paritario al processo di formazione della volontà dell’Organizzazione.
Il processo decisionale avviene sulla base del meccanismo del consensus (art. IX.1), che
si perfeziona, senza
una votazione formale, in assenza di obiezioni esplicite all’approvazione di una delibera.
Il ricorso al voto è del tutto residuale, con la maggioranza semplice dei voti
espressi oppure, quando specificatamente previste, maggioranze variamente qualificate.
Quando vota l’UE, essa dispone di un numero di voti uguale a quello degli stati membri.
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Ciascuno degli Accordi Multilaterali contiene disposizioni speciali non solo con
riferimento alle materie trattate, ma anche in tema di consensus e di procedure di voto; in
caso di contrasto con l’Accordo istitutivo dell’OMC, ha prevalenza quest’ultimo.
LA FORMAZIONE DEL CONSENSUS
5.1
Durante il primo decennio di esistenza dell’OMC, la prassi della formazione del
consensus aveva consacrato un ruolo egemone degli Stati sviluppati espresso nella
Quadrilaterals
cooperazione del gruppo Quad ( ) composto da Canada, UE, Giappone e
Stati Uniti, che di fatto erano titolari del potere d'iniziativa in ogni negoziato commerciale.
Successivamente, il processo si estese progressivamente, soprattutto attraverso
Quad
consultazioni informali, dai ai paesi industrializzati minori, poi ai principali PVS,
quindi all'insieme dei Membri.
Doha round
Con l'avvio del Brasile e India, rappresentanti i PVS, e l'Australia quale
paese guida del gruppo Cairns, si sono inseriti nella leadership negoziale, costituendo il
c.d. gruppo Quint.
L’INTERPRETAZIONE DEGLI ACCORDI
5.2
L'art. IX.2 affida alla Conferenza dei ministri e al Consiglio generale la competenza di
interpretazione degli accordi (Accordo istitutivo dell’OMC e gli Accordi multilaterali).
Le decisioni interpretative sono adottate alla maggioranza di 3/4 dei Membri.
Trova applicazione la norma generale codificata dalla Convenzione di Vienna sul diritto
Un trattato deve essere interpretato in buona fede
dei trattati del 1969, in base al quale: “
seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla
luce del suo oggetto e del suo scopo ” (art. 31.1 VC).
RISERVE E DEROGHE DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
5.3
In base al principio dell’uniformità dei diritti e degli obblighi dei Membri, non sono
ammesse riserve all’Accordo istitutivo (art. XVI.5).
Tuttavia, in circostanze eccezionali, un Membro può essere autorizzato a derogare
disposizioni dell'Accordo stesso o degli Accordi multilaterali, alla maggioranza di 3/4 dei
Membri (art. IX.3).
EMENDAMENTI
5.4
Gli emendamenti all’Accordo istituito o agli Accordi multilaterali sono approvati per
consensus dalla Conferenza dei ministri; qualora non si raggiunga il consensus, la
Conferenza dei ministri può deliberare con una maggioranza di 2/3 (art. X.1). Quindi, gli
emendamenti approvati sono sottoposti alla ratifica da parte dei Membri.
Per la loro entrata in vigore sono previste due procedure, a seconda che gli
emendamenti siano o non siano di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei membri:
-Primo caso: essi entrano in vigore, solo per i membri che li hanno accettati, solo dopo
essere stati accettati da due terzi dei membri e successivamente per ogni membro quando
li accetta (art. X.3);
-Secondo caso: entrano in vigore per tutti i membri una volta accettati da due terzi di essi.
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I RAPPORTI CON L’ESTERNO
6.
A differenza delle altre organizzazioni economiche internazionali (FMI, Banca mondiale),
l’OMC non fa parte del sistema delle Nazioni Unite e si inserisce in un insieme di norme
internazionali che disciplinano i rapporti economici, commerciali e finanziari fra gli Stati.
ACCORDI CON ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE
6.1
L’OMC ha concluso accordi di cooperazione con le Nazioni Unite, il FMI e la Banca
mondiale, ma mantiene rapporti di varia intensità con molte altre organizzazioni nei
settori di interesse comune, come quello doganale, agricolo, ambientale, alimentare.
Sono circa 140 le organizzazioni intergovernative che hanno lo statuto di
osservatore in uno o più organi dell’OMC, che a sua volta partecipa come osservatore ai
lavori di una trentina di altre organizzazioni (RECIPROCITA’ STATUS OSSERVATORI).
RELAZIONI CON ONG
6.2
Le Linee guida sulle relazioni con le ONG, adottate dal Consiglio generale in base all’art.
V.2 dell’Accordo istitutivo, consentono a tali organizzazioni di assistere alle sessioni
plenarie delle Conferenze ministeriali, oltre a partecipare ad incontri, conferenze ad hoc e
consultazioni informali organizzate dall’OMC.
LA DOHA DEVELOPMENT AGENDA (2001)
7.
La Doha Development Agenda approvata nel 2001 comprende:
negoziati sull’attuazione degli accordi multilaterali;
sul commercio dei prodotti agricoli e dei servizi;
sull’accesso ai mercati per i prodotti industriali;<
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