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Il contratto di trasporto di persone

Il contratto di trasporto di persone è di tipo consensuale, ovvero si perfeziona con l’incontro delle volontà delle parti, non richiede una forma scritta ad substantiam per cui è valido anche se stipulato verbalmente. Tuttavia, sia nel trasporto marittimo che aereo, la forma scritta ad probationem assume efficacia ai fini della prova del contratto da parte del passeggero in caso di controversie con il vettore. Il contratto di trasporto viene documentato per iscritto attraverso il rilascio di un documento denominato biglietto, scontrino o bollettino.

Elementi essenziali del contratto di trasporto

Se nel biglietto sono indicati elementi essenziali come data, luogo di partenza e di destinazione, prezzo, il contratto si ritiene concluso nel momento in cui al passeggero viene rilasciato il biglietto. Il vettore da questo momento in poi è tenuto a rispondere dei danni subiti dal passeggero per l’inesecuzione del trasporto o per il ritardo alla partenza. La mancanza del titolo legittima il vettore a rifiutare la prestazione o interrompere quella in atto, mentre la regolarizzazione a bordo prevede di norma l’applicazione di penali. Nei trasporti con biglietti nominativi non vi è nessuna responsabilità contrattuale del vettore per i danni subiti dal passeggero clandestino.

Se il biglietto non contiene gli elementi essenziali del trasporto, il contratto si ritiene concluso nel momento in cui il passeggero sale a bordo del mezzo rendendo noto al vettore l’intenzione di voler stipulare il contratto, come nel caso di autobus o tram. In questo caso, la responsabilità contrattuale del vettore per i danni subiti dal passeggero sussiste anche nel caso in cui questo non abbia acquistato o obliterato il biglietto.

Cessione e obblighi nel contratto di trasporto

L’articolo 1260 del codice civile riconosce la possibilità di cessione dei crediti di un contratto di trasporto anche senza il consenso del debitore, fatta salva la possibilità per le parti di escludere la cedibilità. Il documento di trasporto è sempre cedibile anche senza il consenso del vettore quando questo non è nominativo o se la prestazione non è già cominciata. Se il biglietto è nominativo o il viaggio già cominciato, per la cessione è necessario il consenso del vettore.

L’obbligo principale del passeggero risulta dall’articolo 1678 del codice civile, ovvero quello del pagamento del prezzo del trasporto per il trasferimento di persone o di cose da un luogo ad un altro. Il nostro ordinamento riconosce anche il trasporto gratuito e amichevole; in questo caso non sussiste la responsabilità contrattuale del vettore, il quale risponde dei sinistri subiti dal passeggero secondo i principi della responsabilità extracontrattuale all’articolo 2043 e del codice della navigazione agli articoli 413 e 414 sulla responsabilità del vettore nel trasporto gratuito e amichevole.

Gli altri obblighi riguardano la cooperazione con il vettore per rendere possibile ed agevole il trasporto, indicando sul bagaglio il nome, l’indirizzo e il luogo di destinazione del passeggero, il trasporto di animali e oggetti consentiti e l’ispezione degli stessi. Nel trasporto marittimo e aereo, il passeggero ha l’obbligo di eseguire gli ordini del comandante. La responsabilità del passeggero riguarda i danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi, salvo che non provi che il danno è derivato da circostanze inevitabili anche adottando un comportamento coscienzioso e diligente.

Obblighi del vettore

L’obbligo principale del vettore risulta dall’articolo 1678 del codice civile e consiste in un facere, ossia nel trasferimento di persone o di cose da un luogo ad un altro. Ulteriori sono gli obblighi informativi circa gli orari, il luogo di partenza e destinazione e sugli oggetti che possono essere trasportati, sulla cancellazione o ritardo alla partenza, se il trasporto viene eseguito da un vettore diverso (code sharing), sugli obblighi e le responsabilità del vettore e i diritti del passeggero.

Obblighi assicurativi per morte o lesioni personali del passeggero, perdita o danni ai bagagli. Obblighi accessori come la custodia dei bagagli consegnati, la messa a disposizione di uno spazio a bordo, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri e merci, somministrazione di cibi e bevande e assistenza sanitaria.

Obbligo a contrarre da parte del vettore nelle imprese di trasporti di linea in concessione e in base alle condizioni generali dell’atto di concessione, nonostante il contratto di trasporto abbia natura consensuale. La responsabilità del vettore riguarda i danni subiti dai passeggeri, la perdita o il danneggiamento dei bagagli, l’inadempimento della prestazione (cancellazione della partenza) o l’inesatto adempimento (ritardo alla partenza).

Trasporto stradale di persone

Convenzione di Ginevra del 1973

La Convenzione di Ginevra del 1973 tiene conto di un elemento di estraneità oggettivo dato dal fatto che il trasporto avviene tra due Stati diversi a condizione che almeno uno sia parte dell’accordo, non tiene conto dell’elemento di estraneità oggettivo quale la nazionalità dei passeggeri.

Regolamento 181 del 2001

Il Regolamento 181 del 2001 si applica ai trasporti regolari, ovvero ai servizi di linea e non occasionali il cui punto di imbarco e quello di sbarco si trovano in paesi dell’Unione Europea e che la distanza sia pari o superiore a 250 km, questo limite serve a non intaccare il trasporto pubblico locale. Il regolamento disciplina i diritti minimi dei passeggeri:

  • Diritti dei passeggeri in caso di danno da morte o lesioni personali per un ammontare non inferiore a 220.000 euro per singolo passeggero.
  • In caso di perdita o danneggiamento del bagaglio per un ammontare non inferiore a 1.200 euro per bagaglio. Il vettore in questo caso deve offrire assistenza fisica ed economica proporzionata all’incidente subito, quali cibo, indumenti, e alloggio. Per l’alloggio è previsto un limite di 80 euro a notte per un massimo di due notti.

La responsabilità del vettore è presunta e di tipo soggettiva, ovvero spetta al vettore l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e che lo stesso non è derivato da fatto imputabile a sé, ai suoi dipendenti e preposti, mentre per i bagagli deve dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, natura o vizi delle cose, dall’imballaggio curato male dal mittente o da un fatto del mittente o del destinatario.

Ambito temporale della responsabilità del vettore

L’ambito temporale della responsabilità del vettore fa riferimento ai danni che si sono verificati durante il viaggio. La giurisprudenza ha integrato l’espressione durante il viaggio secondo un criterio dell’affidamento al vettore, stabilisce che rientrano nell’ambito temporale i sinistri che si siano verificati durante le attività di imbarco e sbarco dall’autobus (il vettore è responsabile per l’improvvisa chiusura delle porte dell’autobus) e nel caso dei bagagli si riferisce al momento della consegna e riconsegna.

Diritti dei passeggeri disabili e a mobilità ridotta

Diritti dei passeggeri disabili e a mobilità ridotta, disciplinando obblighi di non discriminazione come il rifiuto del biglietto, obblighi di informazione e assistenza specifica quali il linguaggio braille o dei segni, e obblighi di risarcimento del danno in caso di danneggiamento delle sedie a rotelle o attrezzature per la mobilità.

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Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Frankiemorello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Ingratoci Cinzia.
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