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Articolo 1948 del 1934 disciplina le condizioni e le tariffe per le linee locali della Ferrovia dello Stato in un
momento storico in cui il trasporto ferroviario era considerato un servizio dello Stato e in una posizione
autoritativa rispetto ai diritti del passeggero. In caso di danno derivato da soppressione del treno, mancata
coincidenza o ritardo, oltre al rimborso del biglietto, il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno nei casi
e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 1948, qualunque sia la causa e che da luogo alla domanda
di indennizzo. L’articolo disciplina una tutela restitutoria del prezzo totale o parziale del biglietto e non
risarcitoria in caso di danno non patrimoniale come quello per vacanza rovinata dopo un ritardo.
Trasporto marittimo di persone
Il contratto di trasporto marittimo ha natura consensuale e non necessariamente a titolo oneroso. E’ richiesta
una forma scritta ad probationem ai fini della prova del contratto, il cui documento tipico è il biglietto di
passaggio, dove sono riportati il dati essenziali del trasporto. Il biglietto è cedibile con il consenso del vettore,
il quale procede alla risoluzione del precedente contratto e l’emissione di in nuovo biglietto a favore del terzo
passeggero. Il biglietto può essere al portatore (senza indicazione del nome del passeggero) e in questo caso
può essere cedibile senza il consenso del vettore; oppure nominativo (con indicazione del nome del
passeggero), in questo caso può essere ceduto soltanto col consenso del vettore.
Convenzione di Atene del 1974 modificata dal protocollo di Londra del 2002, questa si applica ai trasporti
internazionali tra due Stati diversi di cui almeno uno parte della Convenzione.
La convenzione contiene una serie di norme che disciplinano la responsabilità del vettore marittimo per la
morte o lesioni personali dei passeggeri, facendo riferimento ad un doppio sistema di responsabilità:
Responsabilità presunta di tipo oggettivo relativa per i danni che non superano i 250.000 dsp, il vettore non
può limitare o escludere la propria responsabilità, salvo che il danno non derivi da un atto di guerra, fatto di
un terzo o fenomeno naturale eccezionale, inevitabile e irresistibile (terremoto)
Responsabilità presunta di tipo soggettiva per i danni che superano i 250.000 dsp per un massimo di 400.000
dsp, spetta al vettore l’onere di provare che il danno non è derivato da fatto imputabile a se, dipendenti o
preposti.
La responsabilità si presume a condizione che il passeggero dimostri l’esistenza del contratto attraverso il
biglietto e che il danno derivi da incidente marittimo (naufragio, collisione, incaglio, esplosione, incendio a
bordo o capovolgimento) e il fatto che lo stesso si sia verificato nell’ambito temporale della responsabilità
del vettore.
L’ambito temporale della responsabilità del vettore comprende il periodo in cui i passeggeri e i bagagli si
trovano a bordo della nave o durante le operazioni di imbarco e sbarco. Il vettore è responsabile anche
quando il costo del biglietto comprende il trasporto via mare dalla banchina alla nave o viceversa, se il costo
del biglietto non comprende questo tipo di trasporto, sarà responsabile chi si è offerto per il trasporto stesso.
Il protocollo di Londra introduce il difetto della nave, consistente in un malfunzionamento dei sistemi di
sicurezza come le porte stagne che si chiudono senza motivo mentre passa un passeggero.
Il vettore marittimo è responsabile della distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, salvo
che il danno derivi dalla natura, difetto o vizio del bagaglio. Per i bagagli non consegnati, il vettore è
responsabile se il danno deriva da sua colpa, dipendenti o preposti.
Regolamento 392 del 2009 si applica ai trasporti marittimi in cabotaggio con navi di categoria A e B, ferma
restando la possibilità degli Stati di comprendere anche le navi di categoria C e D. Inoltre estende la
Convenzione di Atene ai trasporti effettuati con navi che battono bandiera di uno Stato membro, trasporti il
cui luogo di origine o destinazione si trovi in uno Stato Membro e trasporto il cui contratto sia stato concluso
in uno Stato membro. Il Regolamento disciplina:
Obblighi informativi da parte del vettore ai passeggeri, nei modi più comprensibili, per esempio in tutte le
lingue dei passeggeri presenti a bordo della nave prima e dopo la partenza.
Obblighi assicurativi del vettore riguardano le navi che trasportano più di 12 passeggeri, la cui copertura
minima è di 250.000 dsp per passeggero.
Obbligo dell’anticipo di pagamento da parte del vettore al passeggero in caso di morte o lesioni personali
non inferiore a 21.000 dsp in caso di morte.
Regolamento 1177 del 2010 ha un ambito di applicazione uguale al regolamento 392. Questo non si applica
alle navi che trasportano fino a 12 passeggeri o con equipaggio fino a 3 membri, navi che svolgono servizio
di escursioni e visite turistiche, navi storiche con un massimo di 36 passeggeri. Il regolamento disciplina i
diritti minimi dei passeggeri:
Diritti informativi, il passeggero ha diritto ad essere informato in caso di cancellazione o di ritardo alla
partenza. Per i ritardi che superano i 90 minuti il vettore deve fornire al passeggero vitto e trasporti
alternativi, se il passeggero non accetta può richiedere la risoluzione del contratto e il rimborso del biglietto
in contanti, bonifico bancario o buoni.
Diritti alla compensazione e all’assistenza, questi intervengono in maniera proporzionale al costo del
biglietto, alla durata del viaggio e al ritardo subito ma non sono dovuti nel caso in cui il vettore abbia dato
comunicazione della cancellazione o ritardo prima dell’acquisto del biglietto o in caso di biglietti open o
condizioni meteo che mettono in pericolo la sicurezza.
Articoli 396 a 418 del codice della navigazione regolano il trasporto interno, andando a supplire alcune
lacune lasciate dalla Convenzione sui profili di responsabilità del vettore quali:
Impedimenti alla partenza della nave per causa non imputabile al vettore comporta la risoluzione del
contratto e il rimborso del biglietto se il viaggio non può essere effettuato con un’altra nave dello stesso
vettore.
Ritardo alla partenza, se la partenza è ritardata il passeggero ha diritto all’alloggio e al vitto durante il periodo
del ritardo. Se si tratta di viaggi di durata inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo il passeggero può
chiedere la risoluzione del contratto, se si tratta di viaggi superiori alle 24 ore, dopo 24 ore di ritardo nei
viaggi tra porti del mediterraneo, 48 ore nei viaggi che hanno inizio o fine fuori Europa.
Mancata esecuzione della prestazione e ritardo all’arrivo, il vettore è responsabile dei danni derivati al
passeggero da mancata esecuzione e da ritardo all’arrivo, salvo che non provi che l’evento è derivato da
causa a lui non imputabile.
Danni alle persone, il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono il passeggero, salvo che non prova
che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile. Il codice della navigazione non prevede nessun limite
di risarcibilità per i danni che colpiscono la persona del passeggero, tranne che per i danni al bagaglio il cui
limite è fissato a 6.19 euro per kg, salvo che il passeggero non faccia una dichiarazione di valore del bagaglio.
La giurisprudenza distingue il danno a causa del trasporto che dipendono dal fatto stesso della navigazione
come il naufragio, l’annegamento, l’incendio a bordo, la collisione e danno in occasione del trasporto che si
verificano occasionalmente a bordo anche durante le operazioni di imbarco e sbarco, come per esempio il
passeggero che cade perché il pavimento era bagnato, in questo caso il vettore deve dimostrare che il danno
non deriva da colpa imputabile a lui, dipendenti e preposti.
Trasporto aereo di persone
Il contratto di trasporto aereo è di tipo consensuale, ovvero di perfeziona mediante l’incontro delle volontà
delle parti. Questo deve avere una forma scritta ad probationem come prova della conclusione del contratto.
Per l’esistenza di un trasporto aereo sono fondamentali l’utilizzo di un mezzo aereo idoneo, di uno spazio
aereo e di uno spostamento in senso longitudinale, in quanto non è considerato trasporto aereo lo
spostamento in direzione verticale come l’innalzamento o l’abbassamento di un elicottero. Inoltre non è
richiesto che il punto di origine e di destinazione siano distinti, è considerato trasporto aereo anche il viaggio
circolare come la crociera turistica.
Il contratto di trasporto possiede i caratteri della professionalità e dell’onerosità, tuttavia quest’ultima non è
un carattere essenziale, in quanto il trasporto di tipo gratuito e amichevole è consentito ma il passeggero
può agire in giudizio solo in via extracontrattuale.
Convenzione di Montreal del 1999, questa di applica ai trasporti internazionali sia a titolo oneroso che
gratuito con licenza, il cui luogo di partenza o di arrivo si trovano in due Stati diversi di cui almeno uno parte
della Convenzione, anche se vi sia stato un trasbordo o uno scalo sul territorio di un terzo Stato non facente
parte della Convenzione.
La Convenzione contiene una serie di norme che disciplinano la responsabilità del vettore aereo per la morte
o lesioni personali dei passeggeri, facendo riferimento ad un doppio sistema di responsabilità:
Responsabilità presunta illimitata di tipo oggettiva, per i danni che non superano i 113.100 dsp per
passeggero il vettore non può limitare o escludere la propria responsabilità, salvo che il danno non derivi da
un contributo di negligenza del viaggiatore.
Responsabilità presunta limitata di tipo soggettiva, per i danni che superano i 113.100 dsp per passeggero
spetta al vettore l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e che lo stesso
non è derivato da fatto imputabile a sé, ai suoi dipendenti e preposti ma da un caso fortuito o forza maggiore
o un comportamento del viaggiatore o di un terzo (attento terroristico)
Per quanto riguarda il concetto di danno, la Convenzione di Varsavia del 1929, parlava di “Death” o “Body
injury” in inglese, mentre in francese di “de mort” o “lesione corporelle” con un riferimento ad una lesione
di tipo corporale, la Convenzione di Montreal sostituisce la lesione di tipo corporale a quella di lesione
personale, includendo anche le lesioni psichiche subite dal passeggero; quindi la convenzione fa riferimento
ai danni di tipo patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali, ovvero morali (danno
da vacanza rovinata).
Il vettore aereo è responsabile per la distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, salvo che
il danno derivi dalla natura, difetto o v