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Diritto dei contratti - Appunti Modulo 1

Le obbligazioni

Quando si fa riferimento al diritto delle obbligazioni si fa riferimento a quei diritti che spettano agli uomini nei confronti degli altri uomini. Si distinguono dai diritti reali ovvero quelli che spettano alle persone sulle cose. Il diritto reale per eccellenza è il diritto di proprietà: il diritto che un soggetto vanta nei confronti di una cosa e di quella cosa ha il potere di disporre e godere in modo pieno nei confronti di chiunque pretenda di vantare sullo stesso bene a sua volta un diritto reale. Il diritto di godere e disporre: godere significa poter farne uso; disporne: potere di disporre giuridicamente di un bene, in altri termini, posso decidere cosa farne (es. posso decidere di dare in locazione la mia abitazione/ posso decidere di aprire un’attività di impresa nella mia abitazione).

Le caratteristiche delle obbligazioni

Le obbligazioni sono diritti che vanno oltre le cose e sono anche definiti "di credito" perché danno diritto ad un soggetto ad ottenere la prestazione da parte di un altro soggetto (creditore-debitore). A differenza dei diritti reali, sono diritti personali: danno diritto ad una prestazione personale, ossia ad ottenere il comportamento determinato da parte di un soggetto altrettanto determinato. Sono inoltre diritti relativi perché spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più soggetti che devono essere:

  • Determinati: nel momento in cui sorge l’obbligazione deve essere già individuato il soggetto creditore e il soggetto debitore;
  • Determinabili: se non è determinato nel momento in cui sorge l’obbligazione deve essere almeno determinabile —> nel momento in cui sorge l’obbligazione non ho ancora individuato il soggetto destinatario del rapporto obbligazionario, ma nello stesso momento in cui è sorta l’obbligazione sono già stati posti in essere e individuati tutti i criteri per andare poi ad individuarlo in un momento successivo (es. quando si vede un annuncio di un soggetto che promette una ricompensa a favore di chi ritroverà il suo portafoglio —> nel momento in cui pubblica l’annuncio non sa a chi dovrà dare la ricompensa, ma so come individuerò questo soggetto —> so che dovrò darla a chi ritroverà il portafoglio).

Le obbligazioni sono diritti relativi perché spettano ad un soggetto nei confronti di un altro soggetto e non di chiunque. I diritti reali invece spettano ad un soggetto nei confronti di tutti gli altri soggetti (es. diritto di proprietà —> io che sono proprietario di un bene ho un diritto di proprietà che posso farlo valere per chiunque, se invece ho diritto ad ottenere il corrispettivo di una compravendita ho un diritto che vale solo nei confronti dell’altra parte del rapporto e non di chiunque).

Mentre per i diritti reali la difesa è estesa anche nei confronti dei terzi, nel caso delle obbligazioni è una difesa relativa: può essere fatta valere solo e soltanto tra soggetti che sono legati da quel determinato rapporto di obbligazione (es. una persona ha diritto alla consegna del bene sia nel caso in cui lo abbia in locazione, sia nel caso in cui lo abbia in usufrutto). Le obbligazioni si possono acquistare solo a titolo derivativo, non sono suscettibili di possesso e non si acquistano a titolo originario.

Nel codice civile manca una definizione di "obbligazione" che si ricava dalle disposizioni codicistiche contenute nel libro IV, Tit I, capo I.

Definizione

L’obbligazione è il rapporto (vincolo) giuridico che lega due o più soggetti in forza del quale uno (debitore) è tenuto verso l’altro (creditore) al compimento di una determinata prestazione.

Il soggetto dell’obbligazione può essere:

  • Soggetto attivo: uno o più creditori determinati/determinabili.
  • Soggetto passivo: uno o più debitori determinati/determinabili.

L'oggetto dell'obbligazione: la prestazione

La prestazione viene fatta dal debitore a favore del creditore. Prima di tutto affinché ci sia una prestazione, quindi un oggetto di obbligazione, ci deve essere un interesse da parte di un determinato soggetto creditore a ricevere una certa prestazione. La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale (Es. andare a teatro: c’è l’interesse a ricevere una prestazione di tipo culturale a fronte del pagamento del biglietto).

Tipi di prestazione

  • Di dare o consegnare un bene:
    • Di genere: ha ad oggetto un bene determinato solo nel genere. (Es. è obbligazione di genere la consegna di un quintale di grano a fronte del pagamento di un prezzo – obbligazione connessa alla consegna di beni di qualità non inferiore della media (art. 1178), è indifferente se consegno grano x o grano y).
    • Di specie: ha ad oggetto un bene determinato nella sua identità (Tizio deve consegnare a Caio un determinato e specifico bene, la scrivania che ha prenotato al negozio a fronte del pagamento del prezzo, quella determinata scrivania con quelle caratteristiche. – è connessa alla prestazione di custodire il bene che deve essere consegnato (art 1177: l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna – non mi libero dal vincolo assunto, mi assumo il rischio che fino alla consegna il bene possa perire).
  • Di fare:
    • Mezzi: un’obbligazione è di mezzi quando il debitore si obbliga a svolgere una determinata attività senza l’obbligo di raggiungere per forza un determinato risultato. – es. avvocato che si impegna a mantenere un determinato atteggiamento di avere un certo livello di diligenza e attenzione nello svolgimento della sua professione (non a conseguire il risultato).
    • Di risultato: il debitore nello svolgere una determinata attività assume il rischio di raggiungere/perseguire un determinato risultato. Es. contratto di appalto: costruire un determinato bene.
  • Di non fare: prestazione negativa (es. imprenditore che si obbliga a non fare concorrenza).
  • Di contrarre: es. prestazione che è oggetto del contratto preliminare (oggi mi impegno a contrarre domani).
  • Di garanzia: es. promessa del fatto del terzo: un soggetto non assume un obbligazione, assume il rischio che il terzo non adempia. Assume il rischio di dover indennizzare un soggetto poiché il terzo non ha adempiuto.

Caratteristiche della prestazione

Le caratteristiche della prestazione si trovano nell’ex art. 1346 c.c e sono le seguenti:

  • Possibile: la prestazione deve essere realizzabile (ES. non posso vendere un rene).
  • Lecita: la prestazione non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Le norme imperative sono norme che per volontà del legislatore non possono essere delegate dalla volontà delle parti (ES.art. 1229 clausole di esonero da responsabilità nullo qualsiasi patto che esclude o limita “è preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa” il legislatore ritiene che le parti non – potrebbero in nessun caso stipulare un accordo/patto le quali concordino che il debitore non sarà in ogni caso responsabile nel caso in cui non adempia per dolo e colpa grave; dolo = elemento soggettivo dato dalla volontà di non adempiere. Colpa grave = imprudenza, imperizia o negligenza di tipo grave. Il legislatore dice che se le parti dovessero sottoscrivere un accordo che esonera da responsabilità il debitore che deve realizzare una prestazione e non la realizza per dolo o colpa grave, allora quel contratto è nullo: non si può escludere preventivamente la responsabilità del debitore per dolo e colpa grave). Le norme relative al buon costume riguardano la morale comune, quella che vige in un determinato ordinamento che può mutare negli anni, va ad affiancare le disposizioni imposte dal legislatore, sono regole sociali che affiancano le norme imperative);
  • Determinata: Quando le parti si vincolano l’una all’altra e individuano l’oggetto dell’obbligazione, la prestazione che deve essere posta in essere dal debitore a favore del creditore, deve essere già esplicitata e indicata in tutti i suoi confini e nella sua portata. Nel caso non sia determinata al momento in cui le parti si vincolano allora deve essere determinabile.
  • Determinabile: al momento in cui le parti si vincolano l’una all’altra anche se l’oggetto della prestazione non è ancora stato individuato e determinato nella sua completezza, quantomeno sono già stati indicati al momento in cui il vincolo sorge, i requisiti della prestazione e le caratteristiche che dovrà avere nel momento in cui sarà posta in essere. = sono state poste le condizioni per poter determinare la prestazione in un momento successivo.

I soggetti dell'obbligazione

Il rapporto obbligatorio è un vincolo tra:

  • Soggetto attivo: il creditore è un soggetto attivo. Possono esserci uno o più creditori che possono essere determinati o determinabili. Più creditori: più soggetti sono comproprietari di uno stesso bene e non avendo intenzione di utilizzare quel bene decidono di alienarlo; individuano Tizio come acquirente. I due comproprietari sono i due soggetti attivi, Tizio è il soggetto passivo.
  • Soggetto passivo: debitore/i - determinato/i o determinabile/i. Più debitori: più acquirenti di uno stesso bene devono corrispondere il prezzo di quello stesso bene ad un determinato soggetto che ha alienato il bene. (Es. io e mio fratello decidiamo insieme di comprare insieme un bene a Reggio per affittarlo agli studenti).

Entrambi i soggetti (attivi e passivi) possono essere determinati o determinabili. Un soggetto determinabile è un soggetto che al momento in cui sorge il vincolo non è determinato (es. si realizza quando un soggetto premette una ricompensa a chi gli riporterà il cagnolino scappato da casa).

Obbligazioni con pluralità di soggetti

Le obbligazioni con pluralità di soggetti possono essere:

  • Obbligazione solidale: nel caso in cui ci sono più debitori la solidarietà è la regola, la parzialità sussiste invece solo nei casi in cui sia prevista dalla legge o dalle parti. A sua volta la solidarietà può essere:
    • Solidarietà attiva: Ci sono più creditori: ognuno di questi può chiedere l’adempimento per l’intero —> ognuno può andare a chiedere al debitore il pagamento di tutta la somma dovuta. Il creditore che ha ricevuto il pagamento per l’intero ha il dovere di corrispondere agli altri la parte di prestazione che gli spetta.
    • Solidarietà passiva: Ci sono più debitori e ognuno può essere chiamato ad adempiere per l’intero (es. art. 1299 c.c. “il debitore in solido che ha pagato l’intero debito, può ripetere dai condebitori la parte di ciascuno di essi” —> se il debitore ha pagato per l’intero, ha diritto all’azione di regresso: ha il diritto di rivolgersi agli altri condebitori per chiedergli l’adempimento della parte che gli spetta.

    ART. 1992: “L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità, e l’adempimento da parte di uno, libera gli altri - o quando tra più creditori ciascuno ha il diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione, l’adempimento conseguito da uno di essi, libera il debitore verso tutti i creditori.

  • Obbligazione parziaria: l’obbligazione parziaria deve essere pattuita o prevista per legge (quando ci sono più creditori la parziarietà è la regola. La parziarietà può essere:
    • Attiva: ogni creditore dello stesso debitore può esigere solo e soltanto la propria parte di prestazione (es. ogni creditore non può riscuotere la somma di denaro totale, ma solamente la sua quota).
    • Passiva: ogni debitore dello stesso creditore può essere tenuto a pagare solo la propria parte. Il creditore non può rivolgersi ad uno dei debitori e chiedere ad uno l’adempimento per l’intero, può chiedere solamente a ciascuno di adempiere la propria parte.

Tipi di obbligazioni

  • Obbligazione alternativa: Un’obbligazione è alternativa quando prevede due diverse prestazioni, delle quali il debitore, per considerarsi liberato, ne dovrà eseguire soltanto una. La scelta della prestazione da eseguire generalmente spetta al debitore, ma le parti possono anche concordare diversamente. Inoltre l’art. 1285 precisa anche che non è facoltà del debitore liberarsi eseguendo parzialmente entrambe le prestazioni. (es. il proprietario di un albergo ha a disposizione tante camere, può dare in locazione una camera piuttosto che un’altra a sua discrezione).
  • Obbligazione facoltativa: In questo caso vi è una sola prestazione da eseguire, ma il debitore può liberarsi eseguendone un’altra già individuata in precedenza con il creditore. Non c’è quindi alternatività in quanto la prestazione è unica, ma il debitore può liberarsi con un’altra prestazione (es. nel caso in cui il debitore si impegni a consegnare un certo tipo di autovettura, ma può scegliere di adempiere con la consegna di un diverso modello. In questo caso, però, se l’autovettura si distrugge in un sinistro prima della consegna per cause non imputabili al debitore, non si potrà adempiere consegnando l'altro veicolo, perché essendo l'obbligazione semplice, l'impossibilità sopravvenuta estingue l’obbligazione).

Le obbligazioni, inoltre, possono essere:

  • Principali: Le obbligazioni principali sono obbligazioni nelle quali il debitore è obbligato ad adempiere;
  • Accessorie: Nella prestazione accessoria invece l’obbligazione non è l’oggetto in sé del rapporto di obbligazione, ma si aggiunge a quella principale (es. custodire un bene di specie comportarsi in buona fede).

Le fonti delle obbligazioni

In base all’art. 1173 c.c le obbligazioni derivano: da contratto, da fatto illecito e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrla, in conformità con l’ordinamento giuridico. Le fonti delle obbligazioni possono essere specifiche o generiche. Tra le fonti specifiche rientrano:

  • Il contratto: “il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”;
  • Il fatto illecito: Può essere considerato come fatto illecito qualunque atto o fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che l’ha commesso al risarcimento del danno. Il dolo è la volontà di realizzare un fatto illecito, mentre la colpa non prevede che ci sia la volontà di causare un danno, ma c’è negligenza, impudenza o imperizia.

Tra le fonti generiche rientra invece ogni altro atto o fatto idoneo a produrla, in conformità con l’ordinamento giuridico. Le fonti delle obbligazioni possono essere anche distinte in fonti volontarie e fonti involontarie. Tra le fonti volontarie rientra il contratto e ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni, tra cui:

  • Atti giuridici unilaterali (promessa al pubblico, ricognizione di debito) —> dichiarazioni di volontà provenienti da un solo soggetto;
  • Matrimonio;
  • Testamento;
  • Riconoscimento di un figlio naturale.

Tra le fonti involontarie rientrano invece:

  • Il fatto illecito: qualunque atto o fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che l’ha commesso al risarcimento del danno (es. se tampono involontariamente una macchina sono obbligato a risarcire il proprietario, nonostante io non voglia farlo). Non sempre però l’autore del fatto illecito va esente dall’obbligo di risarcire: ci sono delle ipotesi indicate dal legislatore in cui un soggetto che non ha compiuto nessun fatto illecito si trova costretto a risarcire il danno cagionato da qualcun altro (es. se il fatto illecito viene commesso da un minorenne ne risponderà lui ma i genitori o chi ne fa le veci) —> art 2049 c.c. “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”;
  • Ogni altro fatto diverso dal fatto illecito: pagamento dell’indebito, arricchimento senza causa, ripetizione di indebito, gestione di affari altrui;
  • Obbligazione del proprietario a rimborsare le spese fatte dal possessore.

Modalità di estinzione delle obbligazioni

Le principali modalità di estinzione delle obbligazioni sono:

  • Esatto adempimento (art. 1176 c.c.)
  • Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.)
  • Compensazione (art. 1241 ss. c.c.)
  • Confusione (art. 1253 c.c.)
  • Novazione (art. 1236 c.c.)
  • Remissione (art. 1236 c.c.)

Esatto adempimento

La prima modalità di estinzione di un’obbligazione è l’esatto adempimento. Il principale effetto dell’esatto adempimento è quello di liberare il debitore. Infatti, una volta che la prestazione viene adempiuta dalle parti, il vincolo si scioglie e il debitore viene liberato. L’adempimento deve essere esatto:

  • Nelle modalità di esecuzione: Generalmente il soggetto che esegue la prestazione deve farlo con la diligenza del buon padre di famiglia —> ovvero con l’attenzione e la cura dell’uomo medio. La prestazione deve anche essere eseguita per l’intero —> il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge imponga diversamente;
  • Nel tempo: nel caso in cui non è possibile...
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alex__988 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei contratti e delle relazioni d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Iocca Maria Grazia.
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