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IL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Il contratto di subappalto viene considerato come un appalto di secondo grado in cui l'appaltatore nel rapporto principale diventa a sua volta committente affidando tutta o parte dell'opera ad un terzo. Art. 1656: l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio senza essere stato autorizzato dal committente.
Tra l'appalto principale e il subappalto vi è un collegamento negozionale, ossia la risoluzione del rapporto a monte tra committente ed appaltatore provocherà la risoluzione del rapporto secondario tra appaltatore e subappaltatore.
Per quanto riguarda il resto, i due contratti sono assolutamente indipendenti, perciò il subappaltatore è responsabile solo verso l'appaltatore e non verso il committente dell'esecuzione dei lavori a lui stesso affidati.
L'autorizzazione del committente: - tutela il suo interesse a far eseguire il lavoro dello stesso
apparato organizzativo che aveva scelto- È assolutamente discrezionale e può intervenire sia preventivamente sia a posteriori sotto forma di ratifica- Può essere sia in forma orale sia in forma scritta- Regole speciali: valgono per il subappalto di lavori pubblici, questo perché la finalità del legislatore è quella di prevenire la criminalità.
CONSEGUENZE DELLA MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE
Esistono due differenti teorie della dottrina, quali:
- Il subappalto non autorizzato sarebbe INVALIDO e legittimato all'azione sarebbe solo il committente. L'invalidità non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
- Il subappalto sarebbe comunque valido, ma si configurerebbe inadempimento del contratto principale e quindi il committente potrebbe agire con un'azione di inadempimento e rispettiva richiesta di risarcimento danni.
Prevale la PRIMA SOLUZIONE di subappalto, ossia la mancata autorizzazione rende
annullabile il contratto per incapacità legale dell'appaltatore -> in questo caso l'appaltatore è incapace perché non è autorizzato. Il committente potrà estromettere il subappaltatore, costringendo l'appaltatore a condurre direttamente i lavori, salvo che il committente non voglia agire mediante risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.
IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA
Il contratto di sub-fornitura è un contratto atipico con il quale un imprenditore si impegna a compiere per conto di un'impresa committente delle lavorazioni su dei prodotti semilavorati o sulle materie prime fornite dallo stesso committente, ovvero si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o ad essere inseriti nella produzione di un bene complesso in conformità a progetti esecutivi.
conoscenze tecniche e geologiche, modelli o prototipi forniti dallo stesso committente. La sub-fornitura non è un contratto secondario come il subappalto, ma è un contratto principale come l'appalto. Il contratto di sub-fornitura è caratterizzato da una disciplina speciale di tutela dei contraenti economicamente più deboli che si trovano in una posizione di inferiorità o svantaggio rispetto alle grandi imprese. Il legislatore è intervenuto sulla pratica dell'outsourcing o esternalizzazione con cui le grandi imprese affidano parti o fasi dei loro processi produttivi ad imprenditori esterni, i quali si limitano solo a quella produzione. Quindi tra le parti deve sussistere una dipendenza progettuale e tecnologica del sub-fornitore nei confronti del committente, il quale dovrà trasmettere al sub-fornitore il know-how o i progetti o le prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione dell'incarico. All'interno del
contratto di sub-fornitura rientra anche la sub-fornitura congiunturale che si ha grazie all'elaborazione dei giudici. Significa che l'imprenditore isola una o più fasi del suo processo produttivo che richiede un'elevata specializzazione per affidarle ad un altro imprenditore esterno. Il sub-fornitore quindi rende una prestazione che va ad innestarsi nel processo produttivo del committente dovendosi attenere alle indispensabili direttive tecniche fornite da quest'ultimo. DISCIPLINA Il contratto di sub-fornitura deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità; tuttavia, alla forma scritta può essere equiparato il comportamento concludente del sub-fornitore che da inizio alle lavorazioni richieste dal committente per iscritto. Il contratto deve essere chiaro con riferimento a determinati aspetti: - devono essere precisati i requisiti del bene - Il prezzo deve essere pattuito in modo chiaro e preciso e dev'essere tale da non crearecollaudo e pagamento previsti nel contratto originale- Il sub-fornitore è responsabile della qualità e conformità del bene o della prestazione fornita- Il sub-fornitore deve fornire al committente tutta la documentazione necessaria per il collaudo e la verifica della prestazione- Il sub-fornitore è tenuto a rispettare le norme di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro- Il sub-fornitore è responsabile dei danni causati al committente o a terzi a causa di negligenza o inadempienza- Il sub-fornitore deve garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati forniti dal committente- Il sub-fornitore deve rispettare le leggi e i regolamenti in vigore relativi all'esecuzione della prestazione- Il sub-fornitore è tenuto a fornire assistenza tecnica e supporto post-vendita al committente- Il sub-fornitore è tenuto a rispettare i tempi di consegna stabiliti nel contratto originalepagamento contenuti nel contratto di sub-fornitura generale.
Il sub-fornitore sarà considerato responsabile del funzionamento e della qualità del prodotto o del servizio fornito.
Deve tempestivamente segnalare l'esistenza di vizi dei materiali forniti dal committente.
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI SUBFORNITURA
Il contratto di sub-fornitura crea una situazione di dipendenza economica del sub-fornitore rispetto al committente. L'attività del sub-fornitore è organizzata in funzione dell'esigenza del committente e le prestazioni destinate a quest'ultimo non hanno altri sbocchi economici. La legge tutela il sub-fornitore considerato come parte debole del contratto, infatti si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. Infatti, è vietato abusare della situazione di dipendenza economica, ad esempio.
inserendo delle clausole che modifichino unilateralmente le condizioni contrattuali. È inoltre vietato inserire delle clausole che attribuiscono ad una delle parti la facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso. La proprietà industriale dei progetti e del know-how rimane del committente e il sub-fornitore dovrà mantenere la segretezza. Se l'abuso di dipendenza economica a rilevanza per la tutela della concorrenza è previsto l'intervento della A.G.C.M che potrà procedere alle sanzioni previste dalla legge antitrust. 32 IL CONTRATTO DI ENGINEERING Il contratto di engineering è il contratto con cui il committente che intende realizzare un importante intervento affida ad un'impresa il compito di progettare l'installazione, eseguire i lavori, avviene il processo di lavorazione, seguirne la manutenzione (es. costruzione di opere di utilità pubblica). Il contratto di engineering può avere differente aseconda del tipo di operazione economica che si vuole realizzare:
- Consulting engineering: mera realizzazione di analisi, progetti e disegni per installazioni ed insediamenti
- Esecuzione delle opere progettate
- Commercial engineering: amministrazione e manutenzione delle opere eseguite
Il contratto di engineering si può distinguere anche in:
- Engineering chiavi sulla porta: in cui avvia il processo di lavorazione fino all'istallazione completa e continua controllare gli impianti
- Engineering chiavi in mano: consegna dell'opera il committente assolvendo così il suo compito
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ENGINEERING
Normalmente, le imprese di engineering assumono la forma di società per l'esecuzione di operazioni complesse che richiedono un'adeguata organizzazione. Può capitare che queste società si associno tra loro dando origine alle multinazionali.
NATURA GIURIDICA
Il contratto di engineering è un contratto atipico ed essendo
Tale ci sono delle differenti ipotesi di come classificarlo, ma il contratto a cui è più assimilabile è quello del contratto di appalto di servizi. È un contratto innominato o complesso, in quanto deriva dall'unificazione degli effetti di più contratti tipici. È un contratto sinallagmatico o a prestazioni corrispettive di lunga durata e, infine, viene normalmente stipulato in forma scritta e, se comporta l'acquisizione di aree, dovrà essere redatto in forma di atto pubblico.
DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ DI ENGINEERING
Non esiste uno schema di carattere generale, ma a seconda del tipo di contratto che viene stipulato le parti sono libere di imporre diritti ed obblighi - ampia autonomia contrattuale.
Di norma, la società di engineering si obbliga a:
- compiere lo studio dell'installazione, ossia elaborare i progetti
- compiere i servizi relativi all'acquisto per l'installazione
- dirigere la
costruzione dell'istallazione assumendo direttamente il compito di attuare i progetti elaborati o di assistere tecnicamente il committente nell'esecuzione dell'opera- Svolgere a regola d'arte gli studi alla stessa affidati e tutti gli altri servizi- Se ha assunto il compito di dare attuazione ai progetti, quattro offrire una garanzia di buon funzionamento dell'opera e risponderà per la perfetta esecuzione dell'opera impegnandosi a correggere eventuali difetti.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE- Deve mettere a disposizione della controparte il terreno sul quale insisterà l'impresa ed il personale per l'esecuzione della progettazione- Acquisire le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dei lavori- Pagamento del corrispettivo alla società di engineering per il servizio ricevuto
CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE
Il contratto d'opera intellettuale disciplina servizi resi ai clienti dai liberi professionisti.
L'adozione di questo contratto: - È obbligatoria per coloro che svolgono le professioni protette, ossia le professioni per cui è necessaria la registrazione presso l'ordine professionale competente.