I contratti rappresentano un “filo conduttore”: tutti i soggetti che intervengono sulla scena
sono collegati da questo perché l’attività d’impresa impone la stipulazione di contratti.
Perché l’imprenditore per esercitare un’attività ha bisogno di materie prime, per distribuire
anche i suoi prodotti, ecc...
Per agevolare la sua attività, si appoggia a dei contratti .
Parliamo di contratti d’impresa. Questi sono diversi dai contratti tra privati?
Prima del ‘42, il codice distingueva i 2 tipi di contratto: contratti civili (tra privati) e
contratti commerciali (imprenditori). Distinzione superata dal codice del ‘42 e si hanno
contratti comuni.
Quando parliamo di contratti d’impresa , facciamo riferimento ad un contratto in cui
almeno una parte è un imprenditore .
L’attività d’impresa è il principale laboratorio creativo dei contratti perché è la dinamicità
Es:
dell’impresa che permette di inventare o modificare nuovi contratti. commercio
elettronico
Un’altra particolarità è che dalla metà degli anni ‘90 è stata riconosciuta una particolare
rilevanza ai contratti che prevede da una parte l’imprenditore e dall'altra il consumatore.
Dal 2005: si ha il Codice del consumo che raggruppa le leggi emanate dal 92 al 2005 e che
tutela la parte debole del contratto.
Ci sono anche dei contratti in cui si va oltre i confini negoziali e si inseriscono delle regole
particolari a tutela del danneggiato (responsabilità del produttore). Questa responsabilità è
indipendente rispetto alle vicende che hanno interessato la circolazione del prodotto.
Assume rilievo per il nostro ordinamento la presenza di un imprenditore all’interno del
contratto. In alcune ipotesi, il fatto che ci sia, modifica delle regole generali. Questo per
rendere sensibile il contratto alle vicende personali dell’imprenditore.
Ad esempio: articolo 1330. Morte o incapacità dell'imprenditore. (La
Una di queste è l’
proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua
impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della
conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che
diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze).
Quindi, ad eccezione, delle ipotesi che l’imprenditore sia così, o per la natura
dell’affare o altre circostanze, il contratto mantiene efficacia anche qualora
l’imprenditore muoia o perda la propria capacità di agire;
articolo 1722, (4). Cause di estinzione. ([Il
Un’altra regola è simile nell’
mandato si estingue:] per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o
del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi
all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato,
salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi).
Quindi, normalmente la morte e l’interdizione porta all’estinzione del
mandato.
Tuttavia, questo non vale nel caso in cui il mandato ha per oggetto il compimento di
atti relativi all’esercizio dell’impresa. Il mandato non si estingue se l’esercizio
dell’impresa continua. Solo resta salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi;
art.2558. Successione nei contratti.
Altra norma: (Se non è pattuito
dell'azienda
diversamente, l'acquirente subentra nei contratti stipulati per
l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo
recedere
contraente può tuttavia dal contratto entro tre mesi dalla notizia del
trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità
dell'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
dell'usufruttuario dell'affitto),
e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e relativo
al trasferimento di azienda.
Dice che, in deroga al diritto comune, prevede che i contratti relativi all’azienda, se
non hanno profili personali, si trasferiscono automaticamente a colui che riceve
l’azienda; art. 1674. Morte dell'appaltatore. (Il contratto di appalto non si
Altra norma:
scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona
sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere
dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona
esecuzione dell'opera o del servizio), relativa alla morte dell’appaltatore.
Dice che il contratto non si scioglie a meno che la considerazione della sua persona
sia stata determinante per il contratto;
Altre regole speciali sono quelle che riguardano la cessione dei crediti: factoring .
Il factoring è un contratto non previsto nel codice ma disciplinato dagli usi ed è un
contratto che deroga ai principi generali sulla cessione dei crediti per facilitare
l’operazione degli imprenditori. decreto legislativo 231 del 2002
Un’altra normativa importante è il modificato
PRIMI 4 ART.
poi nel 2012: ( ) Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento
effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti
effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero
tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di
un prezzo;
b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti
pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito
per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto
pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da
componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una
libera professione;
d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o
legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali
operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei
casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento
principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile,
il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale
appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a
saggio variabile;
f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del
Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato
decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si
intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro
della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre 1993. Art. 3.
Responsabilità del debitore
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli
articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è
stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile. Art. 4.
Decorrenza degli interessi moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del
termine per il pagamento.
2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito
nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una
richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei
servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta
equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi,
quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei
servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste
dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il
pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di
sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi
decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In
questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di
ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore
rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni
siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi
sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della
trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.
Se ne parla perché è un’ulteriore manifestazione della specialità della disciplina dei
contratti di impresa.
Questo decreto è stato introdotto in seguito ad una direttiva europea del 2000 che
mirava ad una lotta contro i ritardati pagamenti. Il decreto prevede che, in caso di
ritardato pagamento nelle transazioni commerciali , colui che è in ritardo è tenuto a
pagare degli interessi moratori .
L’
interesse moratorio è l’interesse che deve l’imprenditore che è in ritardo nei
pagamenti delle transizioni commerciali ed è un interesse parametrato
all’
interesse legale più dei punti percentuali che stabiliva il decreto;
Quali sono le transazioni commerciali ? Il decreto dice che sono i contratti
comunque denominati tra imprese, oppure tra imprese e PA, che comportano in via
esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il
pagamento di un prezzo.
Quindi, il decreto non si applica tra imprenditori o privati! Riguarda ogni pagamento
effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale;
art.2082
L’imprenditore chi è? L’imprenditore non è quello dell’ , ma il decreto lo
definisce come ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una
libera professione .
Quindi, dalla grande società al piccolo artigiano, dal coltivatore diretto al
professionista, in qualsiasi ramo di attività! Quindi, la definizione di imprenditore
non è univoca! A fini diversi, abbiamo definizioni diverse;
E le professioni non organizzate? Probabilmente si può applicare comunque
questo decreto.
Es: amministratori condominiali.
Si applica anche tra transazioni che intervengono tra imprese e PA. Per PA si intende
un soggetto che si occupa di amministrazione dello Stato (enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici, ecc..);
Consegna di merci e prestazione di servizi. Ne deriverebbe che esulano da
queste alcuni contratti, come quello di assicurazione.
Rientrano anche i contratti che acquistano beni immateriali ? Non vi sono risposte
univoche. C’è una sentenza del tribunale del 2013 che prevede applicabile questo
decreto alla locazione e anche alla fornitura di luce elettrica;
Quando decorre l’interesse? Decorre immediatamente dall’ultimo giorno in cui
l’imprenditore avrebbe potuto pagare, quando sono trascorsi 30 giorni dal
ricevimento della fattura o dallo svolgimento della prestazione .
(es:
Quando lo svolgimento è in fasi, che succede consegna di un complesso
industriale in momenti differenti)? Leggendo il decreto, occorrerebbe attendere la
conclusione della consegna totale.
Per quanto riguarda i 30 giorni, questo termine può essere modificato (nel nostro
paese, 60 o 90 giorni, con l’accordo verbale; 120 giorni, con accordo scritto).
L’aliquota? 0,05%.
Ora si paga un interesse legale più una maggiorazione di 8 punti percentuali (nel
2012 erano 7). Quindi, in totale, 8,05%.
Nel caso di prodotti agricoli o alimentari , il tasso è aumentato di ulteriori 2 punti
(si arriva fino a 10 punti). Questo perché il legislatore per far fronte contro il potere
delle multinazionali verso i coltivatori.
Le fonti dei contratti? Dove andiamo a studiare la disciplina dei contratti?
1) Nel codice civile, prima di tutto. Ma serve anche per regolamentare dei contratti
sorti nella prassi e che sono molto simili a quelli già esistenti; es;
2) Poi le leggi speciali, da cui sono sorti i contratti di franchising, per es;
3) Altra fonte sono i traffici economici dell’economia, da cui è sorto il leasing, per
4) Il codice del consumo;
5) Altra fonte sono gli usi, ruolo non trascurabile al fine dell’integrazione legale;
6) Altra fonte è l’autonomia negoziale, quindi il potere delle parti di crearsi un
contratto a somiglianza delle loro esigenze;
legge 218 del 1995
7) E poi le direttive comunitarie ( );
8) E poi le convenzioni internazionali.
I contratti che esamineremo:
Contratti in 2 categorie: contratti destinati alla circolazione di beni e contratti
strumentali alla circolazione dei beni (1) E i contratti di produzione di beni e servizi
(2).
La distribuzione può essere diretta (vendita, leasing, distribuzione, contratto estimatorio,
il franchising) o indiretta : 2) Rientrano nella seconda
1) Rientrano nella prima categoria. categoria:
Nella prima mini categoria rientrano:
vendita;
la
o trasporto;
- il
leasing;
il
o l’appalto;
-
somministrazione;
la
o subfornitura;
- la somministrazione;
- la
deposito.
- il
contratto estimatorio;
il
o concessione di vendita;
la
o franchising.
il
o
Nella seconda mini categoria rientrano:
agenzia;
o mediazione;
o mandato;
o commissione;
o spedizione.
o Contratti destinati alla circolazione dei beni
1.a. LA VENDITA √
CARATTERISTICHE: art. 1470
È un contratto di distribuzione disciplinato nel codice negli e seguenti.
1) È un contratto consensuale. La vendita si perfeziona con il consenso.
(Al contratto consensuale, si oppone il contratto reale che si attua solo tramite la
consegna dell’oggetto).
La vendita è il modello generale che si utilizza per i contratti che hanno come scopo la
circolazione di beni.
Art. 1470. Nozione (La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo)
ci si riferisce come definizione generale della vendita.
2) È un contratto a prestazioni corrispettive: da un lato, c’è chi trasferisce la
proprietà di una cosa o un altro diritto; dall’altro, c’è chi paga un prezzo.
3) Quindi, oggetto del contratto è il trasferimento del diritto di proprietà o di un
diritto reale minore.
La vendita può avere oggetto beni mobili, immobili o di consumo.
A seconda dell’oggetto della vendita, le regole sono parzialmente differenti.
Nella vendita dei beni di consumo, almeno una parte è l’imprenditore.
4) È sicuramente un contratto a titolo oneroso, perché c’è il corrispettivo di un
prezzo.
5) Non è un contratto formale, cioè non impone una determinata forma.
6) Gli effetti della vendita? La vendita ha effetti reali:
Immediati : la cosa, l’oggetto è già determinato;
Differiti : la cosa deve essere determinata.
Guardando dal punto di vista degli effetti , abbiamo dei contratti di vendita nei quali gli
art.
effetti sono reali e differiti nel tempo. Questi contratti sono quelli disciplinati negli
1378, 1472, 1478, 1523 .
Art. 1378. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere: Nei contratti che
hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si
trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti.
Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione
avviene anche med
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Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 1]
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Riassunto Esame Diritto Commerciale Prof. Sergio Di Nola, Parte 2
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