Estratto del documento

I contratti rappresentano un “filo conduttore”: tutti i soggetti che intervengono sulla scena

sono collegati da questo perché l’attività d’impresa impone la stipulazione di contratti.

Perché l’imprenditore per esercitare un’attività ha bisogno di materie prime, per distribuire

anche i suoi prodotti, ecc...

Per agevolare la sua attività, si appoggia a dei contratti .

Parliamo di contratti d’impresa. Questi sono diversi dai contratti tra privati?

Prima del ‘42, il codice distingueva i 2 tipi di contratto: contratti civili (tra privati) e

contratti commerciali (imprenditori). Distinzione superata dal codice del ‘42 e si hanno

contratti comuni.

Quando parliamo di contratti d’impresa , facciamo riferimento ad un contratto in cui

almeno una parte è un imprenditore .

L’attività d’impresa è il principale laboratorio creativo dei contratti perché è la dinamicità

Es:

dell’impresa che permette di inventare o modificare nuovi contratti. commercio

elettronico

Un’altra particolarità è che dalla metà degli anni ‘90 è stata riconosciuta una particolare

rilevanza ai contratti che prevede da una parte l’imprenditore e dall'altra il consumatore.

Dal 2005: si ha il Codice del consumo che raggruppa le leggi emanate dal 92 al 2005 e che

tutela la parte debole del contratto.

Ci sono anche dei contratti in cui si va oltre i confini negoziali e si inseriscono delle regole

particolari a tutela del danneggiato (responsabilità del produttore). Questa responsabilità è

indipendente rispetto alle vicende che hanno interessato la circolazione del prodotto.

Assume rilievo per il nostro ordinamento la presenza di un imprenditore all’interno del

contratto. In alcune ipotesi, il fatto che ci sia, modifica delle regole generali. Questo per

rendere sensibile il contratto alle vicende personali dell’imprenditore.

Ad esempio: articolo 1330. Morte o incapacità dell'imprenditore. (La

 Una di queste è l’

proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua

impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della

conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che

diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze).

Quindi, ad eccezione, delle ipotesi che l’imprenditore sia così, o per la natura

dell’affare o altre circostanze, il contratto mantiene efficacia anche qualora

l’imprenditore muoia o perda la propria capacità di agire;

articolo 1722, (4). Cause di estinzione. ([Il

Un’altra regola è simile nell’

 mandato si estingue:] per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o

del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi

all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato,

salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi).

Quindi, normalmente la morte e l’interdizione porta all’estinzione del

mandato.

Tuttavia, questo non vale nel caso in cui il mandato ha per oggetto il compimento di

atti relativi all’esercizio dell’impresa. Il mandato non si estingue se l’esercizio

dell’impresa continua. Solo resta salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi;

art.2558. Successione nei contratti.

Altra norma: (Se non è pattuito

 dell'azienda

diversamente, l'acquirente subentra nei contratti stipulati per

l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo

recedere

contraente può tuttavia dal contratto entro tre mesi dalla notizia del

trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità

dell'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti

dell'usufruttuario dell'affitto),

e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e relativo

al trasferimento di azienda.

Dice che, in deroga al diritto comune, prevede che i contratti relativi all’azienda, se

non hanno profili personali, si trasferiscono automaticamente a colui che riceve

l’azienda; art. 1674. Morte dell'appaltatore. (Il contratto di appalto non si

Altra norma:

 scioglie per la morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona

sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere

dal contratto, se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona

esecuzione dell'opera o del servizio), relativa alla morte dell’appaltatore.

Dice che il contratto non si scioglie a meno che la considerazione della sua persona

sia stata determinante per il contratto;

Altre regole speciali sono quelle che riguardano la cessione dei crediti: factoring .

 Il factoring è un contratto non previsto nel codice ma disciplinato dagli usi ed è un

contratto che deroga ai principi generali sulla cessione dei crediti per facilitare

l’operazione degli imprenditori. decreto legislativo 231 del 2002

Un’altra normativa importante è il modificato

 PRIMI 4 ART.

poi nel 2012: ( ) Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento

effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;

c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti

effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero

tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o

prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di

un prezzo;

b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province

autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti

pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito

per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere

industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo

Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto

pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi

d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da

componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;

c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una

libera professione;

d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o

legali;

e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali

operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei

casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento

principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile,

il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale

appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a

saggio variabile;

f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del

Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di

cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato

decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si

intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro

della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del

28 dicembre 1993. Art. 3.

Responsabilità del debitore

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli

articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è

stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non

imputabile. Art. 4.

Decorrenza degli interessi moratori

1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del

termine per il pagamento.

2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito

nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la

costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una

richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei

servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta

equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi,

quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di

pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei

servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste

dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o

dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la

richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il

pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di

sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi

decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In

questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di

ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore

rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni

siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi

sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni

maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della

trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

Se ne parla perché è un’ulteriore manifestazione della specialità della disciplina dei

contratti di impresa.

Questo decreto è stato introdotto in seguito ad una direttiva europea del 2000 che

mirava ad una lotta contro i ritardati pagamenti. Il decreto prevede che, in caso di

ritardato pagamento nelle transazioni commerciali , colui che è in ritardo è tenuto a

pagare degli interessi moratori .

L’

interesse moratorio è l’interesse che deve l’imprenditore che è in ritardo nei

 pagamenti delle transizioni commerciali ed è un interesse parametrato

all’

interesse legale più dei punti percentuali che stabiliva il decreto;

Quali sono le transazioni commerciali ? Il decreto dice che sono i contratti

 comunque denominati tra imprese, oppure tra imprese e PA, che comportano in via

esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il

pagamento di un prezzo.

Quindi, il decreto non si applica tra imprenditori o privati! Riguarda ogni pagamento

effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale;

art.2082

L’imprenditore chi è? L’imprenditore non è quello dell’ , ma il decreto lo

 definisce come ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una

libera professione .

Quindi, dalla grande società al piccolo artigiano, dal coltivatore diretto al

professionista, in qualsiasi ramo di attività! Quindi, la definizione di imprenditore

non è univoca! A fini diversi, abbiamo definizioni diverse;

E le professioni non organizzate? Probabilmente si può applicare comunque

 questo decreto.

Es: amministratori condominiali.

Si applica anche tra transazioni che intervengono tra imprese e PA. Per PA si intende

un soggetto che si occupa di amministrazione dello Stato (enti pubblici territoriali,

enti pubblici non economici, ecc..);

Consegna di merci e prestazione di servizi. Ne deriverebbe che esulano da

 queste alcuni contratti, come quello di assicurazione.

Rientrano anche i contratti che acquistano beni immateriali ? Non vi sono risposte

univoche. C’è una sentenza del tribunale del 2013 che prevede applicabile questo

decreto alla locazione e anche alla fornitura di luce elettrica;

Quando decorre l’interesse? Decorre immediatamente dall’ultimo giorno in cui

 l’imprenditore avrebbe potuto pagare, quando sono trascorsi 30 giorni dal

ricevimento della fattura o dallo svolgimento della prestazione .

(es:

Quando lo svolgimento è in fasi, che succede consegna di un complesso

industriale in momenti differenti)? Leggendo il decreto, occorrerebbe attendere la

conclusione della consegna totale.

Per quanto riguarda i 30 giorni, questo termine può essere modificato (nel nostro

paese, 60 o 90 giorni, con l’accordo verbale; 120 giorni, con accordo scritto).

L’aliquota? 0,05%.

 Ora si paga un interesse legale più una maggiorazione di 8 punti percentuali (nel

2012 erano 7). Quindi, in totale, 8,05%.

Nel caso di prodotti agricoli o alimentari , il tasso è aumentato di ulteriori 2 punti

(si arriva fino a 10 punti). Questo perché il legislatore per far fronte contro il potere

delle multinazionali verso i coltivatori.

Le fonti dei contratti? Dove andiamo a studiare la disciplina dei contratti?

1) Nel codice civile, prima di tutto. Ma serve anche per regolamentare dei contratti

sorti nella prassi e che sono molto simili a quelli già esistenti; es;

2) Poi le leggi speciali, da cui sono sorti i contratti di franchising, per es;

3) Altra fonte sono i traffici economici dell’economia, da cui è sorto il leasing, per

4) Il codice del consumo;

5) Altra fonte sono gli usi, ruolo non trascurabile al fine dell’integrazione legale;

6) Altra fonte è l’autonomia negoziale, quindi il potere delle parti di crearsi un

contratto a somiglianza delle loro esigenze;

legge 218 del 1995

7) E poi le direttive comunitarie ( );

8) E poi le convenzioni internazionali.

I contratti che esamineremo:

Contratti in 2 categorie: contratti destinati alla circolazione di beni e contratti

strumentali alla circolazione dei beni (1) E i contratti di produzione di beni e servizi

(2).

La distribuzione può essere diretta (vendita, leasing, distribuzione, contratto estimatorio,

il franchising) o indiretta : 2) Rientrano nella seconda

1) Rientrano nella prima categoria. categoria:

Nella prima mini categoria rientrano:

vendita;

la

o trasporto;

- il

leasing;

il

o l’appalto;

-

somministrazione;

la

o subfornitura;

- la somministrazione;

- la

deposito.

- il

contratto estimatorio;

il

o concessione di vendita;

la

o franchising.

il

o

Nella seconda mini categoria rientrano:

agenzia;

o mediazione;

o mandato;

o commissione;

o spedizione.

o Contratti destinati alla circolazione dei beni

1.a. LA VENDITA √

CARATTERISTICHE: art. 1470

È un contratto di distribuzione disciplinato nel codice negli e seguenti.

1) È un contratto consensuale. La vendita si perfeziona con il consenso.

(Al contratto consensuale, si oppone il contratto reale che si attua solo tramite la

consegna dell’oggetto).

La vendita è il modello generale che si utilizza per i contratti che hanno come scopo la

circolazione di beni.

Art. 1470. Nozione (La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della

proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo)

ci si riferisce come definizione generale della vendita.

2) È un contratto a prestazioni corrispettive: da un lato, c’è chi trasferisce la

proprietà di una cosa o un altro diritto; dall’altro, c’è chi paga un prezzo.

3) Quindi, oggetto del contratto è il trasferimento del diritto di proprietà o di un

diritto reale minore.

La vendita può avere oggetto beni mobili, immobili o di consumo.

A seconda dell’oggetto della vendita, le regole sono parzialmente differenti.

Nella vendita dei beni di consumo, almeno una parte è l’imprenditore.

4) È sicuramente un contratto a titolo oneroso, perché c’è il corrispettivo di un

prezzo.

5) Non è un contratto formale, cioè non impone una determinata forma.

6) Gli effetti della vendita? La vendita ha effetti reali:

Immediati : la cosa, l’oggetto è già determinato;

 Differiti : la cosa deve essere determinata.

Guardando dal punto di vista degli effetti , abbiamo dei contratti di vendita nei quali gli

art.

effetti sono reali e differiti nel tempo. Questi contratti sono quelli disciplinati negli

1378, 1472, 1478, 1523 .

Art. 1378. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere: Nei contratti che

hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si

trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti.

Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l'individuazione

avviene anche med

Anteprima
Vedrai una selezione di 19 pagine su 87
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 1 Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 2
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 6
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 11
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 16
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 21
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 26
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 31
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 36
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 41
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 46
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 51
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 56
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 61
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 66
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 71
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 76
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 81
Anteprima di 19 pagg. su 87.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto commerciale e dei contratti d'impresa, prof. Fregonara [parte 2] Pag. 86
1 su 87
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pess9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale dei contratti d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Fregonara Elena.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community