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7) TRASPORTO MARITTIMO DI PERSONE
E’ chiamato “contratto di passaggio marittimo” ed è disciplinato dal cod. nav. negli
artt. 396-418.
In base all’art.396 cod.nav. il contratto di trasporto di persone deve essere in forma
scritta , tranne che si tratti di navi di stazza lorda < 10 tonnellate se a propulsione
meccanica, oppure < di 25 tonnellate in tutti gli altri casi.
Il biglietto è il documento di legittimazione del contratto: deve contenere luogo, data,
classe, prezzo, nome e domicilio del vettore, mentre non è necessario che contenga il
nome del passeggero; qualora fosse indicato il nome del passeggero non è possibile
cedere il diritto di trasporto senza il consenso del vettore. In caso di imbarco senza
biglietto è necessario avvisare immediatamente il personale di bordo, pena sanzione
pari al doppio del prezzo del biglietto e la discesa al primo porto possibile.
Per quanto riguarda le obbligazioni delle parti abbiamo:
-obbligazioni del passeggero: pagamento del trasporto; osservanza dei regolamenti di
bordo e sottoposizione all’autorità del comandante;
-obbligazioni del vettore: PRINCIPALE: trasferimento dei passeggeri curandone
l’incolumità; mettere la nave in stato di navigabilità; ACCESSORIE: trasporto bagaglio
non registrato; alloggio e vitto a bordo; espletamento operazioni imbarco/sbarco.
Il codice navale disciplina i casi di impedimenti o ritardi delle partenze.
In caso di impedimento alla partenza di una nave occorre distinguere se:
- la causa dell’impedimento è dovuto al vettore (soppressione della partenza da parte
del vettore), in questo caso se non è possibile il viaggio con nave successiva, vi è la
risoluzione del contratto;
-la causa dell’impedimento non è imputabile al vettore, in questo caso il contratto
viene risolto di diritto e vi è la restituzione del prezzo del biglietto.
In caso di ritardo della partenza, il passeggero ha diritto ad usufruire di vitto e alloggio
a spese del vettore, e al risarcimento del danno se la causa del ritardo è imputabile al
vettore.
La responsabilità in capo al vettore è disciplinata dal codice navale pirncipalmente da
due articoli:
-art. 408 secondo il quale il vettore è responsabile per ritardo o mancata esecuzione
se non prova che l’evento non è a lui imputabile;
-art. 409 secondo il quale il vettore è responsabile per i sinistri ai passeggeri,
morte/lesione personale, se non prova che l’evento non è a lui imputabile;
in tutti e due i casi vi è quindi una presunzione di responsabilità con prova liberatoria.
Per ciò che concerne gli oneri probatori la giurisprudenza ha operato la distinzione
fra :
-danni a causa del trasporto: derivano dall’attività del vettore o dei suoi dipendenti; la
prova liberatoria grava sul vettore, il quale deve dimostrare il caso fortuito o la forza
maggiore.
-danni in occasione del trasporto: derivano dall’attività di terzi estranei; il vettore deve
fornire prova di aver usato l’ordinaria diligenza, mentre spetta al passeggero
dimostrare che si tratta di infortunio verificatosi nel corso del viaggio e che non
sarebbe avvenuto senza l’occasione del trasporto.
Per quanto riguarda la responsabilità del vettore in relazione al bagaglio occorre
distinguere il bagaglio consegnato e non consegnato:
-bagaglio consegnato: il vettore risponde di 6,19 Euro x Kg(o della maggiore cifra
risultante dalla dichiarazione di valore) se non prova che la perdita o l’avaria derivano
da cause non a lui imputabili;
-bagaglio non consegnato: il vettore risponde solo se il passeggero fornisce la prova
che la perdita o l’avaria sono a lui imputabili.
A livello internazionale i trasporti marittimi di persone sono disciplinati dalla
Convenzione di Atene del 1974, successivamente modificata dal Protocollo di Londra
del 2002. Essa si applica ai trasporti internazionali se:
1) La nave batte bandiera di uno Stato che fa parte della Convenzione
2) Il contratto di trasporto è stato concluso in uno Stato che fa parte della
Convenzione
3) Luogo di partenza o di arrivo si trova in uno Stato che fa parte della
Convenzione
La convenzione prevede tre regimi di responsabilità:
-responsabilità oggettiva del vettore per morte o lesioni personali causate da incidenti
marittimi, come naufragio, capovolgimento, collisione o esplosione a bordo (shipping
accident);
-limite di responsabilità del vettore fissati a 250.000DSP per passeggero; il vettore si
libera dando prova che l’incidente è dovuto ad un atto di guerra, ad una insurrezione o
ad un fenomeno eccezionale. Se i danni sono superiori a tale limite, il vettore sarà
responsabile fino ad un limite di 400.000 DSP, a meno che provi che l’evento non è
dovuto a sua colpa o negligenza;
-il vettore è responsabile per i danni derivanti da morte o lesioni personali di un
passeggero subite per cause diverse da un incidente marittimo, fino ad un limite di
400.000 DSP, se l’evento dannoso è imputabile a sua negligenza o colpa; in questo
caso l’onere di provare la colpa spetta al danneggiato.
A livello comunitario il trasporto marittimo di persone è disciplinato dal Reg.
1177/2010 UE. Si applica nei casi in cui:
-il porto di imbarco o sbarco è situato in uno Stato membro
-il vettore batte bandiera comunitaria ed ha una capacità maggiore di 12 unità
-il vettore non è a remi o a vela
Tale regolamento prevede una serie di obblighi di informazione verso i passeggeri in
merito al prezzo del biglietto, alle circostanze del viaggio e ai diritti dei passeggeri
nelle ipotesi di cancellazione o ritardo delle navi.
In particolare l’art. 17 disciplina i casi di ritardo o cancellazione delle partenze:
-in caso di ritardo > 90 minuti, il passeggero ha diritto al pasto;
-qualora si rende necessario il soggiorno per una o più notti, il vettore deve offrire il
pernottamento limitando il costo per il passeggero;
-se il ritardo o la cancellazione possono essere previsti, la compagnia deve offrire la
scelta tra il trasporto alternativo alla destinazione oppure il rimborso del biglietto;
Tali obblighi vengono meno se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a gravi
condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza del viaggio.
In base al ritardo subito il viaggiatore ha diritto ad una compensazione che varia dal
25% al 50% del costo del biglietto; non ha diritto alla compensazione il titolare del
biglietto che è stato informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del
biglietto. Inoltre la compensazione non si applica se la cancellazione o il ritardo sono
dovuti a circostanze eccezionali che non potevano essere evitate.
8) TRASPORTO MARITTIMO DI COSE
Il trasporto marittimo di cose coinvolge tre soggetti:
CARICATORE, VETTORE, DESTINATARIO
-tra caricatore e vettore -contratto di trasporto
-tra caricatore e destinatario-contratto di vendita
Il destinatario è il beneficiario della prestazione pertanto il trasporto marittimo di cose
è un contratto a favore di terzi.
Il codice della navigazione distingue due tipologie di trasporto marittimo di cose e per
ciascuno dispone una disciplina specifica:
-1) TRASPORTO DI CARICO TOTALE O PARZIALE: è documentato da un contratto
“charter party”, cioè una scrittura privata liberamente sottoscritta dalle parti, con il
quale il vettore assume l’obbligo di riconsegnare al destinatario un carico totale o
parziale su una nave determinata. In questo caso l’identificazione della nave assume
un ruolo centrale, ed essa non può essere sostituita. E’ tipico del settore del traffico
non di linea.
In mancanza di diverso patto, il vettore riceve e riconsegna le merci SOTTO PARANCO
(sotto il bordo della nave); in questo caso sul vettore gravano le spese e ricadono i
rischi. Tale disposizione può essere derogata inserendo nel contratto le clausole F.I.O.
e F.I.O.S., ed in questo caso il vettore riceve le merci nella stiva e le riconsegna nel
porto di sbarco, e di conseguenza i rischi e le spese ricadono sul caricatore e sul
destinatario.(* Per la giurisprudenza italiana, la clausola F.I.O. è una clausola di
ripartizione delle spese di caricazione e scaricazione; mentre per la giurisprudenza
anglosassone la clausola ha natura di individuazione di responsabilità: in presenza di
essa il vettore non è responsabile)
-2) TRASPORTO DI COSE DETERMINATE: è tipico del settore del traffico di linea ed è
documentato da una polizza di carico o da una sea way bill; il vettore, in mancanza di
espresso divieto, ha facoltà di sostituire la nave designata con altra della stessa classe
idonea a compiere il trasporto.
In questo tipo di contratto, per quanto riguarda:
* la caricazione delle merci: il caricatore deve presentare le merci nei termini d’uso,
non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere
effettuata dal vettore nei termini d’uso. Decorso il termine per la consegna, il
comandante ha facoltà di partire senza attendere il carico, e il caricatore è tenuto a
pagare l’intero prezzo del trasporto.
* la scaricazione delle merci: quando la nave è nelle condizioni di scaricare la merce,
se il destinatario è irreperibile o rifiuta il carico il vettore ha facoltà di consegnare le
merci ad una impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene
responsabile verso il destinatario come depositaria delle merci (SBARCO D’UFFICIO);
se il destinatario è presente ma lo scarico a mezzo di impresa avviene per esigenze di
scaricazione, le spese sono a carico del vettore (SBARCO D’AMMINISTRAZIONE).
Il contratto marittimo di cose richiede la forma scritta “ad probationem”, salvo che si
tratti di trasporto su nave minore.
Per quanto riguarda le obbligazioni delle parti abbiamo:
-obbligazioni del caricatore- pagamento del nolo per l’intero carico rapportato al
peso o al volume delle merci; apposizione di marche di contrassegno delle merci;
dichiarazione al vettore in merito alla natura delle merci consegnate e fornire la
documentazione doganale. Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni
derivati da omissione o inesattezza delle informazioni fornite.
Il caricatore può recedere dal contratto prima della partenza, pagando metà del nolo e
le spese di carico/scarico; oppure durante il viaggio pagando l’intero nolo e
rimborsando al vettore le spese straordinarie per la scaricazione;
-obbligazioni del vettore- il trasferimento della merce e disporre la nave in stato di
navigabilità, armata ed equipaggiata; assicurarsi che le parti della nave destinate al
ricevimento, conservazione e trasporto della merce siano in bu