Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Condizioni per la costituzione
Per costituire la società, occorre verificare se sussistono le condizioni per la sua costituzione.
Art. 2329. Condizioni per la costituzione. "Per procedere alla costituzione della società è necessario:
- che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter relativi ai conferimenti;
- che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto".
Il procedimento di costituzione si perfeziona regolarmente solo se, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, sussistono determinate condizioni previste dalla legge.
- Sottoscrizione dell'intero capitale sociale: da non confondere con versato;
- Rispetto delle regole di esecuzione e stima dei conferimenti:
- in tutto nel caso di apporto di beni in natura o crediti;
- almeno nella misura prevista dalla legge nel caso di apporto di denaro.
Controllo di legalità: verificando se l'atto costitutivo e i procedimenti della sua redazione sono conformi a legge, se l'atto sia completo e se sussistono le condizioni per concludere l'iter formativo. Ciò avviene non solo in astratto ma anche in relazione alla fattispecie concreta, rapportando la valutazione al tipo sociale scelto. Questo è quindi un tipo di controllo preventivo: se verifica l'insussistenza dei requisiti di legge dovrà astenersi dal ricevere l'atto costitutivo; se le irregolarità sorgono in seguito potrà limitarsi a non iscriverlo al registro.
Art. 2330. Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società. "Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste."
Dall'articolo 2329. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società".
Il notaio compie un controllo di regolarità sull'intera procedura e sull'atto costitutivo; deposita l'atto costitutivo al registro delle imprese entro 20 giorni e da quel momento parte la procedura di iscrizione. Egli ha tempo massimo 20 giorni dal deposito dell'atto per iscrivere la società (grazie alla procedura telematica il tempo può essere minore). Se non vi provvede possono farlo gli amministratori o ciascun socio a spese della società (comma 2). Se non lo deposita, occorre guardare cosa ne è delle somme che erano state depositate dai soci. Art. 2331, comma 4: "... le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta
iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia."
Quindi, le somme oggetto di conferimento vengono depositate presso una banca durante il periodo di tempo che intercorre dalla stipula dell'atto all'iscrizione della società; essa non può consegnarle agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione, né tantomeno ai sottoscrittori.
Se entro 90 giorni non si ha l'iscrizione le somme sono restituite ai sottoscrittori. Oltre tale termine l'atto costitutivo perde ogni rilevanza giuridica.
Se invece tutto si esegue correttamente, il registro delle imprese ne verifica la regolarità formale e iscrive la società; essa acquista personalità giuridica (art. 2331, ...)
comma 1) ed autonomia patrimoniale perfetta.Tutto ciò può avvenire velocemente grazie alla procedura telematica.
ISCRIZIONE
Art. 2330, comma 3 e 4. "L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299".
Art. 2331, comma 1 "Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica".
Fino a che la società non si iscrive al registro delle imprese, rimane un contratto e come tale viene disciplinata. L'iscrizione comporta l'acquisizione della personalità giuridica, con la conseguente applicazione della disciplina del tipo scelto. Cade quindi il contratto e nasce la società con
Decisioni che riflettono non più il consenso unanime dei contraenti, ma la volontà della maggioranza conteggiata in funzione dell'investimento effettuato. L'iscrizione produce anche l'effetto dichiarativo. Ma per le operazioni compiute entro il 15° giorno dalla pubblicazione gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenze (Art. 2448. Effetti della pubblicità) - temporanea prevalenza del profilo fattuale su quello formale -.
Attività della società anteriore all'iscrizione presso il registro delle imprese. Talvolta durante l'intervallo tra deposito di atto ed iscrizione si può rendere necessario compiere atti gestori da riferire in sostanza e forma alla società, che tuttavia ancora non esiste. Lo statuto non potrà ancora avere operabilità completa ma la legge delinea delle "regole di imputabilità". Art. 2331,
comma 2,3 (VEDI SOPRA) “Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito”.
Gli effetti favorevoli sono sin da subito attribuiti alla società; quelli passivi invece sono imputati solidalmente ed illimitatamente ad alcuni soggetti:
- Chi ha compiuto l’atto (a prescindere che sia amministratore o meno);
- I soci che ne hanno autorizzato o consentito il compimento (con atto costitutivo o con atto separato).
o separato). La società potrà comunque assumere tali obbligazioni nel momento in cui, una volta perfezionata l'iscrizione, approvi tali operazioni e pertanto ne risponderà lei stessa e non i singoli soggetti.
Società unipersonale >> per qualsiasi obbligazione anteriore l'iscrizione ne risponderà il socio fondatore in quanto tale.
Art 2331, comma 5 "Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari".
Riferimento a SPA e SAPA: prima dell'iscrizione non possono essere emesse azioni e non possono essere fatte sollecitazioni per un investimento anticipato al fine di evitare comportamenti rischiosi e poco trasparenti nell'ambito di operazioni speculative (al fine della tutela del pubblico e dei
risparmiatori).
STIPULAZIONE DI ATTO COSTITUTIVO ISCRIZIONE
Costituzione simultanea Art. 2330 "Deposito di atto e iscrizione di società"
Costituzione per atto pubblico