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Introduzione

La disciplina del diritto commerciale parte dall'osservazione del mondo esterno analizzandolo sotto un profilo economico-sociale. Le norme sono il riflesso della realtà che ci circonda e in particolare analizzeremo le norme che disciplinano i 5 concetti fondamentali del mondo economico.

I 5 concetti fondamentali

  • Imprenditore: colui che concorre allo sviluppo dell'economia, allo sviluppo della ricchezza;
  • Impresa: è l'attività con la quale l'imprenditore concorre;
  • Azienda: è differente dall'impresa e dalla società. È lo strumento che viene utilizzato dall'imprenditore per produrre beni e servizi per soddisfare i bisogni umani. È individuabile come un complesso di beni strumentali organizzati e utilizzati dall'imprenditore per svolgere l'attività di impresa;
  • Società: collettivo di imprenditori;
  • Contratti commerciali.

Imprenditore (Art. 2082, 2195, 2135, 2083) Società Soggetti (dal Art. 2247 al 2548) Azienda Contratti d'impresa Strumenti (art. 2555) Impresa.

L'imprenditore è il soggetto e può essere individuale o collettivo; se si tratta di imprenditore collettivo allora si parla di società. Gli imprenditori sono coloro che producono nuova ricchezza e si occupano di far girare l'economia producendo beni (materiali e immateriali) e servizi al fine di soddisfare i bisogni umani dei consumatori; L'azienda è lo strumento che utilizza l'imprenditore per svolgere l'attività di impresa (soddisfare il bisogno umano). È dunque uno strumento composto da beni che, se presi insieme, formano l'azienda, ma che, se vengono presi singolarmente, non svolgono l'attività d'impresa. I contratti sono un altro strumento (contratti con fornitori, leasing...) necessario per far funzionare un'attività commerciale anche sotto un punto di vista giuridico.

La nozione di imprenditore nell’impianto originario del codice civile

Le definizioni dei soggetti le possiamo ritrovare nelle norme del codice civile. Essi sono in primis definiti e successivamente ne viene analizzata la disciplina nelle norme successive. L'azienda è definita all’articolo 2555, le società iniziano all’articolo 2247 e finiscono al 2548, l'imprenditore è definito dall’articolo 2082 (vale per tutti gli imprenditori) e a seguire 2195, 2135 e 2083.

Definizione di imprenditore

Art. 2082. Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. La definizione accolta dal codice civile del 1942 ruota quindi intorno al soggetto, che viene tratteggiato nei suoi caratteri essenziali. L'articolo 2195 definisce gli imprenditori commerciali (sono soggetti a registrazione), il 2135 gli imprenditori agricoli e il 2083 definisce il piccolo imprenditore. Il codice regola inoltre gli enti pubblici economici. Conservano fra gli altri veste di enti pubblici economici l’Ente Tabacchi Italiani, la S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) e alcuni consorzi che operano in mercati a rilevanza locale. Restano invece ai margini della figura dell’imprenditore il professionista intellettuale, ovvero colui che esercita una professione per la quale l’art. 2229, comma 1 c.c. richiede l’iscrizione in appositi albi o elenchi e il lavoratore autonomo.

Definizione di azienda

Art. 2555. Azienda. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Il concetto di impresa non è definito dal legislatore ma lo si può ricavare dagli articoli 2555 e 2082. vedi sopra. L'imprenditore può essere visto sotto diversi punti di vista: piccolo imprenditore, medio imprenditore e grande imprenditore. Il piccolo imprenditore è definito dall'Art. 2083:

Art. 2083. Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. Viene definito solo il piccolo imprenditore. Perciò, coloro che non rientrano in tale categoria vengono intesi come medio/grandi imprenditori.

L'imprenditore, inoltre, può anche essere classificato come commerciale o agricolo. Spesso le 2 attività (commerciale-agricola) vengono svolte contemporaneamente da un unico soggetto. Essi vengono disciplinati o da entrambi gli articoli, 2195 e 2135, o in alcuni casi solo dall’articolo dell’imprenditore agricolo (2135).

Art. 2135. Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • Un'attività bancaria o assicurativa;
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. Infine, può distinguersi per la sua natura individuale o collettiva (società) oppure per la sua natura privata o pubblica (emanazione dello Stato).

  • Commerciale
  • Agricola
  • Piccolo
  • Medio-Grande
  • Individuale
  • Collettiva
  • Pubblica
  • Privata

Lo statuto generale dell’imprenditore

Esiste uno statuto che viene applicato a tutti gli imprenditori. Lo statuto generale degli imprenditori prevede la disciplina dell'azienda, la disciplina della concorrenza, la disciplina dei consorzi e la disciplina dei segni distintivi e marchi (ditta, insegna e marchio). Lo statuto generale degli imprenditori prevede la disciplina di:

  • Azienda;
  • Segni distintivi;
  • Disciplina con concorrenza;
  • Consorzi.

Lo statuto commerciale è specifico per i suoi imprenditori e regola:

  1. Obbligo di iscrizione al registro delle imprese;
  2. Rappresentanza commerciale;
  3. Obbligo di scritture della contabilità;
  4. Fallimento e altre procedure consensuali.

I requisiti dell’attività d’impresa e la loro evoluzione: l’esercizio di attività economica

Art. 2082. Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L'articolo 2082 del codice civile è un articolo del 1942 è un testo breve e sintetico ma necessita l’interpretazione di ogni parola. La norma che contiene lascia molto spazio all'interpretazione. Ciò avviene perché la dottrina sostiene che esistono dei requisiti non scritti ma che sono dati per scontato dalla norma. L'articolo è valido per tutti gli imprenditori a prescindere dalla tipologia di attività (come precisato nella nota esplicativa) e tutti sottostanno allo statuto dell'imprenditore.

Ogni categoria sarà poi disciplinata a seconda della propria natura da altre norme e da diversi statuti. Ad esempio, lo statuto commerciale. Analizzandola si può notare che l'oggetto principale di esso consiste nelle attività delle quali vengono descritte le modalità di svolgimento: Professionalità, Economicità e Organizzazione. Oltre a specificarne le modalità ne viene sottolineato lo scopo: "al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Le attività sono una serie di atti tra loro coordinati che hanno uno scopo comune ossia produzione e scambi di beni. Esse dovranno essere svolte secondo le modalità precedentemente citate: professionalità, economicità e organizzazione. L’attività che caratterizza l’imprenditore è di tipo produttivo: produce qualcosa che prima non c’era crea una ricchezza. È di tipo produttivo a prescindere dalla natura dei beni e dei servizi.

L’attività produttiva va distinta dall’attività di mero godimento che consiste nel semplice utilizzo del bene da parte di un soggetto. (Il consumo di un bene non produce niente di nuovo). Ad esempio: chi affitta case svolge un’attività di godimento; qualora nell’immobile venga fornito un determinato servizio (lavaggio lenzuola, colazione...) allora l’attività diventerà un’attività produttiva. Altri tipi di società che svolgono attività produttiva sono:

  • Le società di investimento: investono per conto di un cliente;
  • Le società Holding: sono a capo di un gruppo di società e rientrano nelle società che svolgono attività produttiva se anche solo un’impresa da lei comandata svolge attività produttiva.

Modalità delle attività

  1. Economicità
  2. Professionalità
  3. Organizzazione

Economicità: vengono date 2 diverse definizioni:

  • È economica un’attività destinata alla produzione/scambi di beni e servizi;
  • Un’attività è economica quando si può garantire l’autosufficienza economica: i ricavi devono essere maggiori dei costi. Secondo questa definizione chi eroga beni a gratis non è imprenditore. La seconda definizione è quella più utilizzata.

Professionalità: può indurre in errore. Per professionalità si intende svolgere stabilmente/in modo abituale un’attività imprenditoriale. Chi organizza un solo evento non è imprenditore. L’attività stabile si intende sia un’attività continua, sia un’attività ciclica (impianti di sci) la professionalità non esclude la ciclicità. Se ci si occupa di un affare di grandi dimensioni (sia a livello economico sia a livello di dimensioni) anche se si tratta di un unico affare si può parlare comunque di professionalità. La professionalità non esclude l’esecuzione di un’altra attività in quanto è un attributo dell’attività e non dell’imprenditore.

Organizzazione: è la particolare combinazione dei fattori produttivi impressa dall’imprenditore agli elementi che compongono l’azienda e che costituiscono gli strumenti attraverso i quali egli riesce ad esplicitare le proprie competenze e capacità tecniche. È un requisito che viene richiamato anche in altre norme (Art.2083. Piccolo imprenditore “…coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.”; Art.2238. Professioni intellettuali. “Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa si applicano anche le norme dell’imprenditore…”). Dunque l’organizzazione è un requisito fondamentale e consiste nel coordinamento di 2 fattori:

  • Fattore capitale: mezzi patrimoniali Fattore produttivo;
  • Fattore lavoro: Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Esistono dei casi in cui non sussistono entrambi i fattori ma le attività vengono considerate d’impresa anche se non ne hanno la forma:

  • Se togliamo la forza lavoro, ad esempio la lavanderia a gettoni, l’attività rimane comunque imprenditoriale;
  • Se togliessimo gli strumenti, ad esempio le società di investimento, l’attività rimarrebbe imprenditoriale perché il fattore produttivo non deve essere per forza un bene o un immobile.

Problema: qual è il confine tra un lavoratore autonomo e un imprenditore? La risposta la troviamo all’interno dell’articolo 2222 dove viene fornita la definizione di lavoratore autonomo:

Art. 2222. Contratto d'opera. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. La differenza sta nell’organizzazione: se vi è un minimo di eterorganizzazione, allora ci troveremo di fronte ad un imprenditore; nel caso mancasse, allora sarà un lavoratore autonomo. Inoltre il lavoratore autonomo è colui che svolge un’attività senza aiuti altrui e senza mezzi o capitali fuori dal minimo indispensabile. (es: Sarta o idraulico).

Ulteriori elementi per l’attività imprenditoriale

  • Scopo di lucro: consiste nel guadagno o profitto professionale. Lo scopo di lucro può essere soggettivo (guadagno personale) o oggettivo (l’impresa sociale devolve ciò che guadagna). Cottino sostiene che ogni attività nasce per guadagnare e che lo scopo di lucro sia alla base di tutto. Secondo Campobasso, invece, è l’economicità alla base di tutto;
  • Liceità: non è obbligatoria. L’impresa illecita è comunque un’attività imprenditoriale anche se l’illecito va represso perché è contro il buon costume. All’impresa illecita si applicano dei segmenti della norma degli imprenditori volti contro l’imprenditore e alla tutela dei terzi;
  • Destinazione al mercato di beni e servizi: di solito prevale l’orientamento secondo cui nella norma sia implicito che la destinazione è il mercato. Dunque, chi produce per sé stesso non è imprenditore. Campobasso invece sostiene che non deve essere per forza il mercato la destinazione ma è sufficiente la possibile destinazione (e non l’effettiva). Sostiene ciò perché in ogni attività emergono elementi di tutela dei terzi.

Distinguere l’imprenditore

Le professioni intellettuali

Coloro che fanno parte delle professioni intellettuali (dentista/notaio/avvocato) svolgono un’attività produttiva in maniera professionale, economica, organizzata al fine di produrre beni e servizi. Essi utilizzano però delle apparecchiature/strumenti non qualificabili come mezzi d’impresa. Dunque, non possono essere identificati come imprenditori. Un’altra differenza (dall’imprenditore commerciale) è quella che un professionista intellettuale può accedere ad un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, una procedura che consente al debitore di giungere ad una sorta di accordo di ristrutturazione dei propri debiti sotto la vigilanza del tribunale, e dunque non può fallire. Egli non si iscrive nel registro delle imprese, ma nell’albo della relativa categoria professionale. Vengono però trattati da imprenditori solo per quanto riguarda i dipendenti. Non vengono qualificati come imprenditori ma lo possono diventare se l’esercizio della professione costituisce elemento di attività organizzata in forma di impresa. Art. 2238.

“Art.2238, comma 1. Rinvio. Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II…” L’unica professione intellettuale che fa eccezione è il farmacista che viene attualmente considerato imprenditore commerciale a tutti gli effetti.

Associazioni e fondazioni

Le associazioni (= enti privati costituiti per fini o ideali altruistici) possono svolgere attività commerciali. La fondazione può svolgere attività commerciale e pertanto può essere esposta a fallimento.

Impresa sociale

L’impresa sociale nasce nel 2006. Sono delle imprese gestite senza scopo di lucro per svolgere attività di utilità sociale (sanità, assistenza, educazione). Sono da reputarsi imprese in quanto svolgono un’attività economica organizzata in modo stabile per la produzione di beni o servizi di utilità sociale. I risultati dell’attività dovranno essere destinati alle attività tipiche o all’aumentare del capitale della fondazione, pertanto non potrà essere suddiviso.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pess9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e dei contratti d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Fregonara Elena.
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