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SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DI LIVELLO COSTITUZIONALE

Componente essenziale del diritto costituzionale moderno: garantire diritti ai

cittadini nei confronti dei pubblici poteri. Nasce per tutelare gli individui nei confronti

del potere politico.

Situazione giuridica soggettiva: le norme giuridiche sono regole di

comportamento che compongono quello che chiamiamo diritto oggettivo:

astrattamente considerate, non riguardano i soggetti che sono chiamati a

rispettarle. Se invece guardiamo le regole dal punto di vista dei soggetti sui quali

quelle regole trovano applicazione, le regole oggettive che pongono norme di

comportamento vengano percepite dai loro destinatari in termini di situazioni

giuridiche soggettive di diritti e doveri, che normalmente sono combinati. A una

situazione giuridica di potere (diritto) ne corrisponde una di dovere e viceversa.

Titolarità: presuppone l’esistenza della capacità giuridica nel soggetto al quale le

situazioni giuridiche soggettive vengono riferite. Situazione giuridica soggettiva

preliminare: capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, si

acquisisce con la nascita. Ci sono diritti che si acquisiscono anche prima della

nascita (eredità). Non sempre chi è titolare di situazioni giuridiche soggettive è in

grado di esercitarle, la capacità di agire si acquisisce con la maggiore età. Le

situazioni giuridiche soggettive si distinguono in due categorie:

- Attive (poteri):

• Potestà: situazione giuridica soggettiva attiva di cui è titolare un soggetto che

opera nell’interesse di un altro soggetto. Si parla anche di funzione, perché

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deve usare questo potere a vantaggio di un altro. Può essere privata (quella

dei genitori sui figli minori, operare nell’interesse dei figli, i figli sono chiamati a

rispettarla) o pubblica (ne sono titolari gli enti pubblici, posizione di supremazia

rispetto ai cittadini, chiamati ad operare nell’interesse della collettività).

• Diritto soggettivo: modello di tutte le situazioni giuridiche soggettive attive, la

più completamente teorizzata. Esempio: proprietà. Le altre situazioni giuridiche

soggettive attive si costruiscono su questo modello. È la situazione giuridica

soggettiva attiva principale del diritto privato. Insieme di prerogative

riconosciute al titolare della situazione giuridica soggettiva per un interesse suo

proprio, che in molti casi implicano la collaborazione di uno o più soggetti

passivi del diritto soggettivo.

- Diritti soggettivi assoluti: esercitati nei confronti di tutti i consociati, erga

omnes. Proprietà.

- Diritti soggettivi relativi: hanno uno o più soggetti passivi determinati. Diritti di

credito.

- Diritti soggettivi patrimoniali: suscettibili di valutazione economica, proprietà.

- Diritti soggettivi non patrimoniali: riguardano la persona, non sono diritti

cedibili e negoziabili.

• Interesse legittimo: situazione giuridica soggettiva non prevista da tutti gli

ordinamenti, l’interesse di una determinata persona viene tutelato

dall’ordinamento non in quanto tale, ma nella misura in cui coincida con

l’interesse della collettività. Situazione giuridica soggettiva esercitabile nei

confronti della pubblica amministrazione. Concorso pubblico: un soggetto

partecipa e il concorso non si svolge regolarmente, il soggetto può fare ricorso,

non per tutelare il suo interesse ma perché il suo interesse coincide con quello

della collettività al fatto che i concorsi pubblici si svolgano correttamente. Prima

non erano suscettibili di risarcimento, perché si tutelava l’interesse collettivo,

non del singolo, adesso invece sono suscettibili di risarcimento, riconoscere

che è un interesse che riguarda il titolare, tutelato diversamente dal diritto

soggettivo.

- Passive (doveri):

• Obbligo: quando un soggetto esercita un diritto soggettivo, ad esso corrisponde

un obbligo in capo ad un altro, soggetti determinati. Due tipi:

- Non patrimoniali:

- Obbligazioni (patrimoniali)

• Dovere: quando la situazione giuridica soggettiva passiva che corrisponde ad

un diritto soggettivo è in capo ad una pluralità indeterminata di soggetti. Ù

Nella costituzione: diritti soggettivi: diritti di libertà e diritti sociali.

Diritti di libertà

Situazioni giuridiche soggettive più antiche. Ottenuti dalla borghesia liberale nello

stato di diritto. Primo: diritto di proprietà. Libertà: non può andare contro i limiti

esterni del diritto, ma tutto quello che la legge non vieta è consentito: libertà

negative. Libertà dallo Stato che non può limitarle arbitrariamente, ma solo con il

diritto. Precondizione del sistema democratico.

Diritti sociali

Esigenze diverse da quelle della borghesia. Le nuove classi sociali chiedono che al

principio di uguaglianza formale si aggiunga l’uguaglianza sostanziale. Stato

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sociale: fornisce servizi, presente nell’economia. Queste esigenze si chiamano

diritti sociali: tipologia di situazioni giuridiche soggettive che si aggiunge ai diritti di

libertà con il passaggio dallo stato di diritto liberale allo stato di diritto democratico

contemporaneo. Caratteristiche diverse dai diritti di libertà, non chiedono allo Stato

di astenersi dall’intervenire per garantire l’autonomia dei cittadini, vogliono un

intervento, diritti nei confronti dello Stato, rispetto ai quali lo Stato deve porre in

essere una serie di iniziative che vanno nella direzione dell’uguaglianza

sostanziale. Non sono diritti a struttura negativa come i diritti di libertà, struttura

positiva, determinati nel contenuto anche se in modo generico, non sono

disposizioni programmatiche, i diritti non possono essere esercitati

immediatamente. I diritti di libertà non hanno bisogno di una disciplina esecutiva, a

differenza di quelli sociali, che richiedono un’intermediazione del legislatore: la

costituzione pone un obiettivo a cui corrisponde un diritto dei cittadini, ma non sono

diritti direttamente conseguibili, lo Stato deve interporre una legge fra la

disposizione costituzionale e la realizzazione dell’obiettivo.

La qualità del servizio corrispondente ad un diritto sociale dipende dalla

disponibilità finanziaria dello Stato.

Diritti di libertà principali: art.13-21: libertà che non potrebbero essere modificate

neanche con il procedimento di revisione costituzionale, principi fondamentali.

Limiti impliciti alla revisione costituzionale.

Diritto alla libertà personale: premessa necessaria perché possano valere tutti gli

altri diritti. Diritto alla propria integrità fisica, risale all’habeas corpus, libera

disponibilità del proprio corpo, non essere limitati nella propria fisicità. Non si

poteva essere arrestati arbitrariamente grazie all’habeas corpus. Art.13, si

immagina che nella libertà personale possa rientrare anche la libertà morale,

difficile però, perché il diritto si occupa di comportamenti, e la morale rileva per il

diritto solo se si traduce in comportamenti. Difficile anche che rientri anche la

degradazione sociale; con il riconoscimento della libertà personale si vietano

privazioni arbitrarie della libertà del soggetto non anche misure che hanno come

effetto una degradazione sociale della persona, preferibile accettare l’idea che la

libertà personale sia riferita alla libera disponibilità della propria fisicità.

Garantita dall’art.13: prevista riserva di legge, le limitazioni di libertà personale

devono essere stabilite dalla legge in via generale e astratta. La legge prevista

dall’art.13 è la legge penale, prevede sanzioni che consistono nella privazione della

libertà personale, incontra una serie di limiti: le fattispecie di reato devono essere

tassative. Puntualmente e specificamente previste, determinate. Principio di

personalità delle pene: ciascuno risponde solo per fatto proprio, non si può

rispondere per fatto altrui (non vale in altri rami del diritto, es. diritto civile).

Previsione del principio di colpevolezza: necessario che si sia responsabili della

condotta per cui si viene puniti, condotta tenuta in modo consapevole, o con colpa

(mancanza di perizia, di attenzione) o con dolo (volontà di tenere determinato

comportamento). Art.27: una persona non è colpevole fino alla condanna definitiva,

le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, funzione rieducativa

della pena, presuppone colpevolezza. Anche riserva di giurisdizione: limitazioni

della libertà personale possono essere previste solo dall’autorità giudiziaria.

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Il discorso fatto per le pene vale anche per le misure di sicurezza: limitazioni della

libertà personale che si applicano ai soggetti non imputabili, cioè quelli a cui non è

riconosciuta la capacità di agire.

Ci sono però dei casi di necessità e di urgenza in cui l’autorità di pubblica sicurezza

può procedere direttamente alla limitazione di libertà personale senza attendere

l’autorizzazione del giudice: casi in cui attendere l’autorizzazione del giudice

vanificherebbe l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza: fermo (pericolo di

fuga della persona) e arresto (soggetto colto in flagranza di reato). Entro 48 ore

deve comunicare all’autorità giudiziaria, che ha altre 48 ore per convalidare la

misura che è stata adottata.

Carcerazione preventiva: prima della condanna, esigenze pratiche. Riserva di

legge, per pericolo di fuga, di reiterazione di reato, di inquinamento delle prove.

Libertà di domicilio

Art.14, diritto civile: luogo in cui un soggetto pone la sede principale dei suoi affari.

Diritto penale: abitazione di un determinato soggetto. Diritto costituzionale:

collegata alla libertà personale, proiezione nello spazio della libertà fisica della

persona, qualunque luogo del quale il soggetto abbia la giuridica disponibilità, luogo

che si possa chiudere per precluderlo ad altri. Nozione più ampia del diritto civile o

penale. Non è necessario il rapporto di proprietà. Collegato alla libertà personale.

Stesse garanzie della libertà personale: riserva di legge e di giurisdizione. Deroga:

accertamenti e ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica, a fini economici o

fiscali sono regolati da leggi speciali.

Libertà di comunicazione

Collegata alla libertà personale, art.15. Nasce come libertà dallo Stato, primo

oggetto la corrispondenza epistolare, libertà e segretezza di ogni forma di

comunicazione è inviolabile. Consente di estendere la tutela anche a nuove forme

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lunil30 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Vignudelli Aljs.