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Introduzione

Norma: Regole di cui si compone il diritto. Esistono diversi tipi di norme: morali, sociali, a cui si associano diversi tipi di sanzioni.

Sanzione per la mancata osservanza di una norma giuridica

  • Esterna: erogata da un soggetto diverso da quello che commette la violazione.
  • Predeterminata: per il contenuto e per il soggetto che la deve applicare.

Per le norme morali la sanzione non è esterna, per le norme sociali non è predeterminata. Le norme giuridiche sono coattive, operano in un sistema integrato. Servono per consentire una convivenza pacifica fra i componenti di una comunità: l'insieme delle norme deve essere un insieme ordinato, le norme giuridiche operano in collegamento con altre norme. L'insieme ordinato di norme giuridiche si chiama ordinamento giuridico; concezione normativista dell'ordinamento, ce n'è anche una istituzionista, che guarda alla componente organizzativa, anziché insieme di norme insieme di organi.

Ordinamento giuridico

  • Diritto privato
    • Diritto commerciale
    • Diritto civile
    • Diritto del lavoro
  • Diritto pubblico
    • Diritto amministrativo
    • Diritto processuale civile e penale
    • Diritto penale
    • Diritto tributario
    • Diritto costituzionale

Diritto costituzionale

Regole che definiscono il modo di essere di un determinato ordinamento giuridico. Contiene i principi fondanti di tutti gli altri rami del diritto. Fonte principale: Costituzione.

Due nozioni di costituzione

  • Ordo ordinans: attività con cui si pongono le regole fondamentali di un ordinamento. Si costituisce un ordinamento
  • Ordo ordinatus: risultato dell'attività costituente.
    • Costituzione sostanziale: non esiste un'unica carta costituzionale (Inghilterra). C'è una serie di atti con carattere costituzionale: Magna Carta, Bill of Rights
    • Costituzione formale: documento costituzionale (Italia). Forma scritta e determinate caratteristiche che distinguono le sue norme dalle altre norme dell'ordinamento.
      • Originaria: la redazione fa capo ai cittadini rispetto ai quali troverà applicazione (Italia)
      • Concessa: concessione da parte del sovrano a favore dei sudditi, che non sono coinvolti nel processo di approvazione (Statuto Albertino).

Costituzione breve: come lo Statuto Albertino, disciplinare l'organizzazione dello Stato, ruolo marginale alla materia dei diritti fondamentali dei cittadini.

Costituzione lunga: la nostra Costituzione repubblicana, disciplina nel dettaglio la materia dei diritti e doveri dei cittadini. Nella nostra costituzione ci sono anche i diritti sociali (≠ diritti di libertà). I diritti di libertà sono negativi, dicono cosa non si può fare e tutto ciò che non è vietato è concesso e lo Stato non può intervenire, i diritti sociali richiedono allo Stato di intervenire, e di procurare ai cittadini delle prestazioni (scuole, sanità…) che i cittadini non sono in grado di pagare da soli. Nella nostra costituzione ci sono anche delle garanzie, che mancavano precedentemente.

Costituzione flessibile: modificabile con una legge ordinaria del Parlamento.

Costituzione rigida: per modificare la Costituzione è necessaria una legge speciale approvata con procedura aggravata rispetto a quella della legge ordinaria. Approvata due volte da ciascuna Camera a distanza di non meno di tre mesi e che nella seconda votazione si ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, non basta la maggioranza dei presenti, e se non si raggiunge la maggioranza dei 2/3, è possibile che venga richiesto un referendum confermativo. Corte Costituzionale: annullare le leggi ordinarie in contrasto con la carta costituzionale.

Costituzionalismo

Tappe fondamentali: Rivoluzione inglese, Rivoluzione francese, Rivoluzione americana. Danno l'idea del contenuto tendenziale di una carta costituzionale moderna occidentale:

  • Una parte è dedicata ai diritti: Costituzione come strumento di tutela per i cittadini nei confronti del potere pubblico, limite al potere pubblico.
  • Bill of Rights con la Rivoluzione inglese: la società inglese si ribella all'assolutismo. Regime mixtum, centri di potere distinti: re e due camere del Parlamento, nessuno dei quali può operare arbitrariamente rispetto agli altri. Prima forma di separazione dei poteri.
  • Con la Rivoluzione francese nasce l'idea di sovranità della nazione, che il potere derivi dal popolo. La legge è un atto assolutamente onnipotente perché deriva dalla sovranità popolare. Anche idea di un potere costituente popolare, però in conflitto: sovranità popolare che si traduce in sovranità della legge, quindi la costituzione non è per la legge un limite invalicabile, la legge può modificarla perché la sovranità popolare è inesauribile. È un sistema instabile.
  • Con la Rivoluzione americana nasce l'idea della costituzione come garanzia. Nasce un nuovo stato federale integrando una serie di stati preesistenti. La garanzia è che la costituzione è rigida. La sovranità popolare opera nell'ambito della costituzione rigida.

Stato e forme di stato

Il diritto costituzionale è visto come un limite per il potere politico e garanzia per i cittadini. Il potere politico normalmente assume la forma dello Stato. Il concetto di Stato è un concetto moderno, il primo a nominarlo è Machiavelli. Centro di imputazione del potere astratto e neutrale, non si identifica con la persona che detiene il potere. Entità che garantisce la pace sociale, esercizio del supremo potere di comando, della sovranità.

Tre elementi costitutivi dello Stato

  • Popolo: insieme dei cittadini. L'ordinamento contiene norme che definiscono come si acquisisce la cittadinanza. Implica diritti e doveri. Ius sanguinis e ius soli.
  • Governo: insieme delle autorità che esercitano il potere su un dato popolo in un dato territorio. Governo in senso lato.
  • Territorio: parte della superficie terrestre ricondotta ad un determinato popolo e ad un determinato governo. Anche sottosuolo e zona sovrastante.

Si integrano e interagiscono grazie all'ordinamento giuridico che li disciplina. Indipendenza dal modo in cui l'ordinamento disciplina i rapporti fra gli elementi costitutivi, ci sono diverse forme di Stato:

Rapporti fra governo e popolo

  • Stato assoluto: tutto il potere è concentrato nel sovrano, che ha un potere incondizionato, per contrastare il conflitto sociale e ristabilire la pace sociale. I sudditi non hanno diritti, solo doveri. Prima fase: il titolare del potere non si preoccupa dei sudditi, lo Stato è considerato quasi una proprietà privata del re. Seconda fase: stato di polizia: da polis, si occupa della polis e si preoccupa del benessere dei sudditi, che comunque non hanno diritti.
  • Stato di diritto: vs Stato assoluto. Cresce una nuova classe sociale: borghesia. Chiedono che vengano loro riconosciuti dei diritti: necessario che il potere assoluto si scomponga in centri di potere distinti, principio di separazione dei poteri, sottopone il potere al diritto. La legge definisce i poteri: origine del principio di legalità, tutti i soggetti del sistema sono soggetti alla legge, anche il potere pubblico. Principio di rappresentanza: le leggi sono fatte dal parlamento i cui membri sono eletti dai cittadini. Operare secondo le regole previste dal diritto, non è più un potere arbitrario. Potere esecutivo al re, legislativo al parlamento, giurisdizionale alla magistratura. Per tutelare e garantire i diritti dei cittadini. Principio di uguaglianza formale: la legge è uguale per tutti, i borghesi vogliono gli stessi diritti che hanno i nobili. Suffragio molto ristretto, censitario, votano solo le classi sociali più agiate o le persone istruite. Successivamente il suffragio si allarga progressivamente. Partiti di massa con funzione di organizzazione del consenso, pressione delle classi sociali escluse dal voto, il suffragio si allarga fino ad essere universale, prima maschile e poi femminile. Cambia il ruolo che lo Stato deve interpretare, si passa allo stato democratico.
  • Stato democratico: non è essenzialmente diverso dallo stato di diritto, ma il principio rappresentativo è amplificato grazie all'estensione del suffragio. Dalla borghesia erano state richieste proprietà privata, libertà di iniziativa economica e libertà di manifestazione di pensiero, libertà negative. I ceti più bassi non hanno queste esigenze, chiedono allo Stato di dare loro quello che i borghesi potevano comprare: sanità e scuole gratuite, compiti per lo stato che non avevano nello stato di diritto. Non cambia la sostanza giuridica dello stato, cambia solo il ruolo, da astensionista al richiesto di intervento. Ai diritti di libertà si aggiungono anche i diritti sociali, non hanno struttura negativa, ma interlocutore preciso: lo Stato. All'idea di uguaglianza formale tipica dello Stato di diritto, si aggiunge l'idea di uguaglianza sostanziale, mettere tutti nelle condizioni di esercitare i diritti, art. 3 Cost. Netta affermazione del principio di sovranità popolare. Più articolata versione del principio rappresentativo, cambia il ruolo dei partiti politici, nascono i grandi partiti di massa. Cambia anche il ruolo dei mass media, rapportarsi con grandi masse popolari, nascita e crescita di giornali, radio, tv. La struttura giuridica resta quella dello stato di diritto. Lo stato democratico aggiunge allo stato di diritto, ma non ne cambia le basi. Stato sociale: non è una forma di stato autonoma, è una delle forme che può assumere lo stato democratico: realizzare l'uguaglianza sostanziale, apparati e interventi che lo stato pone in essere per realizzare l'uguaglianza sostanziale. Il contratto di lavoro ha una disciplina diversa da quella dei contratti privati, il lavoratore è tutelato diversamente rispetto al normale contraente. Apparato di mezzi che lo stato supporta per realizzare l'uguaglianza sostanziale. Dal punto di vista giuridico non si distingue dallo stato democratico.
  • Stato autoritario o totalitario: contrapposto allo stato democratico. Fascismo, Nazismo. Reazione contraria all'affermarsi di regimi democratici, sollecitata dal fatto che le masse popolari spesso creano momenti di disordine nella vita politica. Si sviluppano nelle società in cui la democrazia è più debole (ad esempio non in Inghilterra). Considerano lo stato di diritto come la causa dei disordini politici. Antidemocratici, reazione alla degenerazione della democrazia. Caratteristiche:
    • Idea molto forte di nazione: nel nazismo assume anche un connotato etnico.
    • Capo carismatico: che si appoggia su un partito, che progressivamente occupa tutte le componenti dello stato.

Rifiuta tutte quelle che erano state le caratteristiche dello stato democratico: annulla il principio di separazione dei poteri, cade il principio di legalità, il principio rappresentativo. Nega i diritti che progressivamente erano stati conquistati con lo stato democratico, non interessa l'individuo in quanto tale, conta l'organismo in quanto tale.

Stato socialista: stati che si sviluppano con riferimento alla dottrina comunista. Fa riferimento al pensiero di Marx, attraverso la rivoluzione del proletariato bisogna abbattere la società capitalista per instaurare una società cominciata, negando la proprietà privata dei mezzi di produzione, che vengono messi in comune per dare a ciascuno secondo il bisogno e perché ognuno possa dare in base alle sue capacità. Non c'è accumulazione di ricchezza. Su questa dottrina si basano comunismo e socialismo. Il comunismo considera lo stato di diritto come una sovrastruttura creata dal capitalismo per legittimare anche politicamente la propria esistenza. Strumento che la classe borghese sfrutta per mantenere il proprio dominio sulla società. Doveva essere un passaggio in vista della realizzazione della società comunista, in cui lo stato non c'è più. Cade il principio di separazione dei poteri, perché tutto quanto fa capo al partito socialista, che deve realizzare il progetto della società comunista. Cade il principio di legalità, c'è una legalità socialista ma è un concetto diverso da quello che vale per lo stato di diritto, è ciò che stabilisce il partito socialista in vostra della realizzazione dei suoi obiettivi ideologici. Cadono anche i diritti che nello stato di diritto erano stati riconosciuti ai singoli, non sono tutelati. Cade il principio rappresentativo, si votano candidati nell'ambito di una lista unica, non ci sono diversi partiti. Obiettivo di uguaglianza sostanziale, eliminare le differenze di fatto ma con una diversa forma di stato.

Rapporti fra governo e territorio

Livello di autonomia attribuita alle articolazioni territoriali.

  • Stato accentrato: incentra tutto sul potere dello Stato centrale, poca autonomia alle articolazioni territoriali. Francia. Già con la monarchia assoluta c'era stata una tendenza accentratrice, che si completa con la Rivoluzione francese. Napoleone: prefetture, presidi che lo stato centrale pone per controllare il territorio. Concentrare in un unico punto quante più prerogative possibili, anche quando lo stato ha una presenza sul territorio, essa è comunque gerarchicamente subordinata allo stato centrale. Autonomia minima agli apparati.
  • Stato regionale: un certo livello di autonomia alle articolazioni.
  • Stato federale: massimo riconoscimento di autonomia alle articolazioni territoriali (stati membri). Risultato di un'aggregazione di soggetti statali. Stati Uniti d'America. Confederazione: rimangono stati che però trasferiscono certe funzioni alla confederazione. La confederazione diventa sempre più vincolante finché gli stati si integrano in un nuovo soggetto che diventa un nuovo stato a cui si attribuisce la sovranità: non più confederazione ma federazione.

Autonomia

  • Autonomia privata: nei rapporti fra privati: autonomia contrattuale.
  • Autonomia di diritto pubblico: esercizio di pubbliche funzioni. Le funzioni fondamentali dello stato sono esecutiva, legislativa e giurisdizionale. Può esserci autonomia in ciascuno di questi ambiti.

A seconda del tipo e del grado di autonomia riconosciuta alle articolazioni territoriali ci sono diverse forme di stato dal punto di vista dei rapporti fra governo e territorio:

  • Livello minimo di autonomia: stato accentrato. Modello tipico: prefetture napoleoniche. È al massimo un'autonomia di tipo amministrativo.
  • Livello medio di autonomia: stato regionale. Autonomia amministrativa, legislativa ma inferiore a quella degli Stati federali, non c'è autonomia giurisdizionale. L'Italia è uno stato regionale.
  • Livello massimo di autonomia: stato federale. Si è abbandonata l'idea che sia uno stato composto da tanti stati. Le articolazioni territoriali non hanno solo autonomia amministrativa, ma anche legislativa e giurisdizionale.

Nella prassi repubblicana c'è un progressivo svuotamento del ruolo delle regioni. Lo stato ha previsto spesso anche la disciplina di dettaglio, non solo quella generale, anche se questa disciplina di dettaglio era cedevole, cioè una disciplina di dettaglio alternativa approvata dalle regioni avrebbe potuto prevalere su di essa. Forzatura della previsione costituzionale, art. 117 allo stato compete la disciplina dei principi fondamentali e alle regioni la disciplina dei dettagli.

Fonti del diritto

La funzione tipica del diritto costituzionale è determinare il carattere di fondo dell'ordinamento giuridico, stabilire chi sono i soggetti abilitati a produrre le norme che lo compongono. A volte l'ordinamento contiene delle norme sulla produzione giuridica, norme che stabiliscono quali sono le fonti del diritto. In Italia non c'è. L'unico elenco che abbiamo è quello dell'art.1 delle disposizioni preliminari del c.c., approvato nel 1942, quando ancora in Italia c'era il fascismo. Fu approvato con legge ordinaria, perché lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile. Devono essere considerate come fonti dell'ordinamento giuridico italiano:

  • Legge: atto normativo approvato dal Parlamento.
  • Regolamenti governativi: atto normativo tipico del potere esecutivo, carattere secondario rispetto alla legge, servono a dare esecuzione alle leggi.
  • Norme corporative: norme prodotte nell'ambito del sistema dei fasci e delle corporazioni. Durante il regime fascista si tentò di sostituire alle camere del parlamento una camera dei fasci e delle corporazioni con una rappresentanza corporativa, cioè ripartita per categorie produttive. Approvate delle norme, come contratti di lavoro vincolanti per tutti quelli che appartengono a una determinata categoria.
  • Usi: norme consuetudinarie.

Distinzione tra fonti atto e fonti fatto

  • Fonti atto: frutto di una manifestazione di volontà di un soggetto a cui è attribuita la facoltà di produrre diritto: legge.
  • Fonti fatto: danno vita ad un modo di produzione che non prevede una manifestazione di volontà: consuetudine (ripetizione costante di un comportamento da parte dei consociati e convinzione che sia obbligatorio).

Nel nostro ordinamento c'è una grande prevalenza di fonti atto, ordinamento di civil law, diritto prevalentemente scritto dove le norme sono frutto della volontà di un soggetto stabilito. Negli ordinamenti di common law si lascia uno spazio maggiore alle fonti fatto. Lo spazio che si riconosce alle fonti fatto condiziona il ruolo dei giudici: in civil law deve solo applicare la legge (anche interpretare), in common law contribuisc.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lunil30 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Vignudelli Aljs.
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