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SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DI LIVELLO COSTITUZIONALE
Componente essenziale del diritto costituzionale moderno: garantire diritti ai
cittadini nei confronti dei pubblici poteri. Nasce per tutelare gli individui nei confronti
del potere politico.
Situazione giuridica soggettiva: le norme giuridiche sono regole di
comportamento che compongono quello che chiamiamo diritto oggettivo:
astrattamente considerate, non riguardano i soggetti che sono chiamati a
rispettarle. Se invece guardiamo le regole dal punto di vista dei soggetti sui quali
quelle regole trovano applicazione, le regole oggettive che pongono norme di
comportamento vengano percepite dai loro destinatari in termini di situazioni
giuridiche soggettive di diritti e doveri, che normalmente sono combinati. A una
situazione giuridica di potere (diritto) ne corrisponde una di dovere e viceversa.
Titolarità: presuppone l’esistenza della capacità giuridica nel soggetto al quale le
situazioni giuridiche soggettive vengono riferite. Situazione giuridica soggettiva
preliminare: capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, si
acquisisce con la nascita. Ci sono diritti che si acquisiscono anche prima della
nascita (eredità). Non sempre chi è titolare di situazioni giuridiche soggettive è in
grado di esercitarle, la capacità di agire si acquisisce con la maggiore età. Le
situazioni giuridiche soggettive si distinguono in due categorie:
- Attive (poteri):
• Potestà: situazione giuridica soggettiva attiva di cui è titolare un soggetto che
opera nell’interesse di un altro soggetto. Si parla anche di funzione, perché
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deve usare questo potere a vantaggio di un altro. Può essere privata (quella
dei genitori sui figli minori, operare nell’interesse dei figli, i figli sono chiamati a
rispettarla) o pubblica (ne sono titolari gli enti pubblici, posizione di supremazia
rispetto ai cittadini, chiamati ad operare nell’interesse della collettività).
• Diritto soggettivo: modello di tutte le situazioni giuridiche soggettive attive, la
più completamente teorizzata. Esempio: proprietà. Le altre situazioni giuridiche
soggettive attive si costruiscono su questo modello. È la situazione giuridica
soggettiva attiva principale del diritto privato. Insieme di prerogative
riconosciute al titolare della situazione giuridica soggettiva per un interesse suo
proprio, che in molti casi implicano la collaborazione di uno o più soggetti
passivi del diritto soggettivo.
- Diritti soggettivi assoluti: esercitati nei confronti di tutti i consociati, erga
omnes. Proprietà.
- Diritti soggettivi relativi: hanno uno o più soggetti passivi determinati. Diritti di
credito.
- Diritti soggettivi patrimoniali: suscettibili di valutazione economica, proprietà.
- Diritti soggettivi non patrimoniali: riguardano la persona, non sono diritti
cedibili e negoziabili.
• Interesse legittimo: situazione giuridica soggettiva non prevista da tutti gli
ordinamenti, l’interesse di una determinata persona viene tutelato
dall’ordinamento non in quanto tale, ma nella misura in cui coincida con
l’interesse della collettività. Situazione giuridica soggettiva esercitabile nei
confronti della pubblica amministrazione. Concorso pubblico: un soggetto
partecipa e il concorso non si svolge regolarmente, il soggetto può fare ricorso,
non per tutelare il suo interesse ma perché il suo interesse coincide con quello
della collettività al fatto che i concorsi pubblici si svolgano correttamente. Prima
non erano suscettibili di risarcimento, perché si tutelava l’interesse collettivo,
non del singolo, adesso invece sono suscettibili di risarcimento, riconoscere
che è un interesse che riguarda il titolare, tutelato diversamente dal diritto
soggettivo.
- Passive (doveri):
• Obbligo: quando un soggetto esercita un diritto soggettivo, ad esso corrisponde
un obbligo in capo ad un altro, soggetti determinati. Due tipi:
- Non patrimoniali:
- Obbligazioni (patrimoniali)
• Dovere: quando la situazione giuridica soggettiva passiva che corrisponde ad
un diritto soggettivo è in capo ad una pluralità indeterminata di soggetti. Ù
Nella costituzione: diritti soggettivi: diritti di libertà e diritti sociali.
Diritti di libertà
Situazioni giuridiche soggettive più antiche. Ottenuti dalla borghesia liberale nello
stato di diritto. Primo: diritto di proprietà. Libertà: non può andare contro i limiti
esterni del diritto, ma tutto quello che la legge non vieta è consentito: libertà
negative. Libertà dallo Stato che non può limitarle arbitrariamente, ma solo con il
diritto. Precondizione del sistema democratico.
Diritti sociali
Esigenze diverse da quelle della borghesia. Le nuove classi sociali chiedono che al
principio di uguaglianza formale si aggiunga l’uguaglianza sostanziale. Stato
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sociale: fornisce servizi, presente nell’economia. Queste esigenze si chiamano
diritti sociali: tipologia di situazioni giuridiche soggettive che si aggiunge ai diritti di
libertà con il passaggio dallo stato di diritto liberale allo stato di diritto democratico
contemporaneo. Caratteristiche diverse dai diritti di libertà, non chiedono allo Stato
di astenersi dall’intervenire per garantire l’autonomia dei cittadini, vogliono un
intervento, diritti nei confronti dello Stato, rispetto ai quali lo Stato deve porre in
essere una serie di iniziative che vanno nella direzione dell’uguaglianza
sostanziale. Non sono diritti a struttura negativa come i diritti di libertà, struttura
positiva, determinati nel contenuto anche se in modo generico, non sono
disposizioni programmatiche, i diritti non possono essere esercitati
immediatamente. I diritti di libertà non hanno bisogno di una disciplina esecutiva, a
differenza di quelli sociali, che richiedono un’intermediazione del legislatore: la
costituzione pone un obiettivo a cui corrisponde un diritto dei cittadini, ma non sono
diritti direttamente conseguibili, lo Stato deve interporre una legge fra la
disposizione costituzionale e la realizzazione dell’obiettivo.
La qualità del servizio corrispondente ad un diritto sociale dipende dalla
disponibilità finanziaria dello Stato.
Diritti di libertà principali: art.13-21: libertà che non potrebbero essere modificate
neanche con il procedimento di revisione costituzionale, principi fondamentali.
Limiti impliciti alla revisione costituzionale.
Diritto alla libertà personale: premessa necessaria perché possano valere tutti gli
altri diritti. Diritto alla propria integrità fisica, risale all’habeas corpus, libera
disponibilità del proprio corpo, non essere limitati nella propria fisicità. Non si
poteva essere arrestati arbitrariamente grazie all’habeas corpus. Art.13, si
immagina che nella libertà personale possa rientrare anche la libertà morale,
difficile però, perché il diritto si occupa di comportamenti, e la morale rileva per il
diritto solo se si traduce in comportamenti. Difficile anche che rientri anche la
degradazione sociale; con il riconoscimento della libertà personale si vietano
privazioni arbitrarie della libertà del soggetto non anche misure che hanno come
effetto una degradazione sociale della persona, preferibile accettare l’idea che la
libertà personale sia riferita alla libera disponibilità della propria fisicità.
Garantita dall’art.13: prevista riserva di legge, le limitazioni di libertà personale
devono essere stabilite dalla legge in via generale e astratta. La legge prevista
dall’art.13 è la legge penale, prevede sanzioni che consistono nella privazione della
libertà personale, incontra una serie di limiti: le fattispecie di reato devono essere
tassative. Puntualmente e specificamente previste, determinate. Principio di
personalità delle pene: ciascuno risponde solo per fatto proprio, non si può
rispondere per fatto altrui (non vale in altri rami del diritto, es. diritto civile).
Previsione del principio di colpevolezza: necessario che si sia responsabili della
condotta per cui si viene puniti, condotta tenuta in modo consapevole, o con colpa
(mancanza di perizia, di attenzione) o con dolo (volontà di tenere determinato
comportamento). Art.27: una persona non è colpevole fino alla condanna definitiva,
le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, funzione rieducativa
della pena, presuppone colpevolezza. Anche riserva di giurisdizione: limitazioni
della libertà personale possono essere previste solo dall’autorità giudiziaria.
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Il discorso fatto per le pene vale anche per le misure di sicurezza: limitazioni della
libertà personale che si applicano ai soggetti non imputabili, cioè quelli a cui non è
riconosciuta la capacità di agire.
Ci sono però dei casi di necessità e di urgenza in cui l’autorità di pubblica sicurezza
può procedere direttamente alla limitazione di libertà personale senza attendere
l’autorizzazione del giudice: casi in cui attendere l’autorizzazione del giudice
vanificherebbe l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza: fermo (pericolo di
fuga della persona) e arresto (soggetto colto in flagranza di reato). Entro 48 ore
deve comunicare all’autorità giudiziaria, che ha altre 48 ore per convalidare la
misura che è stata adottata.
Carcerazione preventiva: prima della condanna, esigenze pratiche. Riserva di
legge, per pericolo di fuga, di reiterazione di reato, di inquinamento delle prove.
Libertà di domicilio
Art.14, diritto civile: luogo in cui un soggetto pone la sede principale dei suoi affari.
Diritto penale: abitazione di un determinato soggetto. Diritto costituzionale:
collegata alla libertà personale, proiezione nello spazio della libertà fisica della
persona, qualunque luogo del quale il soggetto abbia la giuridica disponibilità, luogo
che si possa chiudere per precluderlo ad altri. Nozione più ampia del diritto civile o
penale. Non è necessario il rapporto di proprietà. Collegato alla libertà personale.
Stesse garanzie della libertà personale: riserva di legge e di giurisdizione. Deroga:
accertamenti e ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica, a fini economici o
fiscali sono regolati da leggi speciali.
Libertà di comunicazione
Collegata alla libertà personale, art.15. Nasce come libertà dallo Stato, primo
oggetto la corrispondenza epistolare, libertà e segretezza di ogni forma di
comunicazione è inviolabile. Consente di estendere la tutela anche a nuove forme