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La libertà di associazione

Si collega direttamente all'articolo 2 della Costituzione, il quale pone la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

La libertà di associazione e la libertà di riunione presuppongono entrambe l'esistenza di una pluralità di soggetti con un fine comune, ma la differenza risiede nel fatto che la prima richiede solo l'esistenza di un vincolo giuridico tra associati e la seconda la materiale compresenza di più persone in uno stesso luogo.

Nello Statuto albertino non vi era una espressa previsione della libertà di associazione e la dottrina cercava di trarla dalla libertà di riunione prevista dall'articolo 32.

L'articolo 18 della Costituzione recita:

"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,

associarsi.

associarsi. Già nella sentenza 69 del 1962 la Corte ha ritenuto che la libertà negativa di associazione è suscettibile di trovare limiti in tutti i casi in cui la stessa debba essere contemperata con l'esigenza di tutela di distinti e diversi diritti; è infatti ammessa la creazione di un ente pubblico a base associativa obbligatoria, diretto a perseguire fini pubblici non palesemente arbitrari o pretestuosi. L'istituzione dell'associazione avviene senza autorizzazione, si sottrae quindi la nascita di qualsiasi associazione alla valutazione preventiva e discrezionale di una pubblica autorità. Le associazioni possono perseguire qualsiasi tipo di fine eccetto quelli vietati ai singoli dalla legge penale; all'associazione quindi non può essere vietato ciò che è lecito per il singolo.

Il co. 2 art. 18 pone due limiti alla libertà di associazione: sono infatti vietate associazioni segrete e associazioni che perseguono

  1. Per associazioni segrete si intendono quelle associazioni che, tenendo segrete le finalità e rendendo sconosciuti i soci, mirano a interferire con l'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche ecc.
  2. L'appartenenza ad associazioni segrete è sanzionata penalmente e le stesse sono sciolte con decreto del Presidente del Consiglio il quale ne ordina anche la confisca dei beni, previa sentenza che accerti l'esistenza dell'associazione stessa.
  3. Vietate sono anche associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di tipo militare. Le due condizioni, perseguimento di fini politici e il carattere militare dell'associazione, devono entrambi verificarsi affinché
operare il divieto costituzionale. Infatti, la loro congiunzione determina un tipo di associazione vietata, sia per l'esperienza storicamente registrata di camicie nere e partiti militarizzati, perché la militarizzazione della politica costituisce l'antitesi del metodo democratico con cui le associazioni politiche devono determinare la politica nazionale. Con riguardo al contenuto della 12ª disposizione transitoria e finale, essa vieta l'riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, ovvero quel determinato partito come storicamente apparso e sviluppatosi. La Costituzione detta norme specifiche riguardo alcuni tipi di associazioni: quelle a carattere religioso, i sindacati e i partiti politici. Con riguardo ai partiti politici, l'articolo 49 recita: "tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".

associarsi liberamente in partiti politici è evidente il legame con l'articolo 18, pertanto ai partiti politici si applicano gli stessi limiti e le stesse garanzie previste per il fenomeno associativo. Sempre l'articolo 49 assegna ai partiti politici il compito di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale; il metodo democratico si attua nella competizione tra partiti e quindi è implicito il divieto del partito unico, per attuare una concorrenza c'è infatti bisogno di una pluralità di partiti. I partiti politici sono associazioni non riconosciute, caratterizzati da un' impostazione privatistica in quanto hanno infatti preferito non elaborare una disciplina riguardante l'azione e l'assetto dei medesimi; la resistenza dei partiti all'introduzione di una loro disciplina organica è dimostrata anche dal fatto che non è posto nessun vincolo normativo nemmeno ai gruppi.

parlamentari (cioè soggetti istituzionali) che sono subordinati alle singole decisioni politiche degli organi direttivi del partito.
LOMoAR cPSD| 7389389 È conforme a Costituzione l'obbligo per i cacciatori di aderire a Federcaccia?
Nella sentenza 69 del 1962 la Corte dichiara l'incostituzionalità degli articoli 8 comma 3 e 91 ultimo comma del Testo unico 1016 del 1939 che imponevano a chi chiedeva la concessione o il rinnovo della licenza di caccia, l'iscrizione alla Federazione italiana della caccia e il pagamento della quota dovuta al c.o.n.i.
Secondo la Corte le norme contrastano con l'articolo 18 il quale prevede la libertà negativa di associazione; essa è violata tutte le volte in cui, costringendo determinate persone a iscriversi a un'associazione il cui fine pubblico che si dichiara di perseguire sia palesemente arbitrario, pretestuoso e artificioso, è illegittimo il limite che si pone alla libertà negativa di associazione.

associazione medesima. Nel caso analizzato l'obbligatorietà dell'iscrizione all'associazione non corrisponde alla tutela di nessuna pubblica finalità; la Federazione in questione (in base agli articoli 8 e 91 del Testo Unico 1016 del 1939), limitandosi a inquadrare obbligatoriamente i cacciatori e a presiedere alla loro attività, si pone in palese contrasto con l'articolo 18.

Sulla incostituzionalità della confisca, in epoca fascista, di immobile sede della Camera del lavoro Con la sentenza 114 del 1967 la Corte dichiara l'incostituzionalità dell'articolo 215 TULPS approvato con r.d. 1848 del 1926, il quale riconosceva la facoltà del prefetto di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti che svolgevano attività contraria all'ordine nazionale e di ordinare con il medesimo provvedimento la confisca dei beni sociali. Nel caso di specie abbiamo lo scioglimento disposto dal prefetto di Foggia

diun'associazione dei lavoratori (Camera del lavoro di Sannicandro Garganico) per averesvolto attività contraria all'ordine nazionale ed era stato confiscato il fabbricato costruitodall'associazione medesima.Viene quindi sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto il potere delprefetto non sembra conciliabile con l'articolo 18 né tantomeno con l'articolo 42 Cost. ilquale riconosce e ammette l'espropriazione della proprietà privata per motivi di interessegenerale e un indennizzo per i beni confiscati. La Corte afferma che la norma inquestione era stata emanata per impedire a qualsiasi attività, in forma associata, di porsiin contrasto con l'ordine nazionale o con gli ordinamenti politici costituiti nello stato.È evidente il contrasto tra l'articolo 215 con il nuovo ordinamento costituzionale e inparticolare con l'articolo 18.Non serve richiamare l'articolo 42 il qualeSulle associazioni obbligatorie

Con la sentenza 20 del 1975 la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del d.l. 1331 del 1926, convertito in legge 1132 del 1927, norma istitutiva del consorzio "Associazione nazionale per il controllo della combustione", obbligatorio per tutti coloro che detengono apparecchi a pressione di vapore o a gas e apparecchi e impianti per la combustione, prevedendo anche sanzioni penali nel caso di impianti senza il preventivo controllo dell'Associazione.

La corte ritiene che l'istituzione della Associazione obbligatoria non contrasti con l'articolo 18 in quanto l'ente in questione assicura il raggiungimento di determinati fini pubblici.

In questo caso abbiamo la tutela dell'economia pubblica, mediante il controllo dell'uso dei combustibili.

La garanzia dell'incolumità personale dei lavoratori addetti al settore.

L'istituzione di enti a struttura associativa obbligatoria è dunque consentita per il perseguimento di determinati fini pubblici, non palesemente arbitrari o pretestuosi.

Può essere necessaria l'autorizzazione governativa per dare vita ad un'associazione avente carattere internazionale?

Con la sentenza 193 del 1985 la Corte dichiara l'incostituzionalità dell'articolo 273 c.p. che subordinava la liceità delle associazioni internazionali ad autorizzazione governativa.

Nel caso di specie un signore era imputato per aver violato l'articolo 273 c.p. in quanto aveva promosso, costituito e organizzato nel territorio italiano, senza autorizzazione del Governo, due associazioni di carattere internazionale.

Per la Corte

o modo per risolvere questa contraddizione è attraverso una modifica costituzionale.
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A.A. 2021-2022
48 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Piciocchi Cinzia.