La libertà di domicilio
Si ricollega alla libertà personale in quanto "proiezione spaziale della persona".
Articolo 14
"Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali".
Il primo problema che rinveniamo è quello della determinazione della nozione di "domicilio". La nozione costituzionale di domicilio lo intende come la proiezione spaziale della persona e come sfera di intimità che tutela la personalità. Discende un collegamento tra inviolabilità del domicilio e libertà personale.
Il domicilio è quindi visto come luogo dell'intimità e riservatezza in cui l'individuo detiene l'esercizio dello jus admittendi e dello jus prohibendi. Il comma 2 fa riferimento alle garanzie della libertà personale; di conseguenza come garanzie della libertà di domicilio abbiamo:
- Una riserva di legge
- Una riserva di giurisdizione
- L'obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà di domicilio (stesse garanzie prescritte per la libertà personale)
Il rinvio alla disciplina della libertà personale estende alla libertà di domicilio anche le norme poste dal comma 3 dell'articolo 13 e, dunque, viene previsto che in casi di necessità ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti limitativi della libertà di domicilio che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
La nozione costituzionale, autonoma rispetto a quella contenuta nel codice civile all'articolo 43 e nel codice penale all'articolo 614, di domicilio viene quindi a ricomprendere qualunque luogo isolato dall'ambiente circostante di cui il soggetto disponga legittimamente a titolo privato, che soddisfi esigenze di riservatezza e di intimità.
Il comma 3 pone una riserva di legge: il legislatore affida all'autorità amministrativa competente la possibilità di svolgere, all'interno del domicilio del soggetto interessato, accertamenti o ispezioni (con assenza di provvedimenti giudiziari) solo per motivi di sanità e incolumità pubblica e per finalità economiche e fiscali previste dalla Costituzione.
È evidente quindi la differenza tra il comma 2 e il comma 3 dell’articolo 14; entrambi i commi prevedono limitazioni al diritto di domicilio ma:
- Nel primo caso questa limitazione viene messa in atto mediante un potere coercitivo e di indagine da parte della polizia giudiziaria
- Nel secondo caso la legge può consentire all'autorità amministrativa competente il potere di svolgere ispezioni o accertamenti che non si estendono a forme coercitive di ricerca o spossessamento di cose.
Videoregistrazioni di atti compiuti in luoghi privati
Centralità della distinzione fra comportamenti aventi carattere comunicativo e comportamenti non aventi carattere comunicativo. Nella sentenza 135 del 2002 la Corte costituzionale era chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità degli articoli 189 e da 266 a 271 c.p.p. nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati all'articolo 614 c.p. (concernente il domicilio) alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi.
La questione quindi è capire se le riprese visive effettuate in luoghi privati siano o meno assimilabili alle intercettazioni di comunicazioni. La questione era sorta in un procedimento penale relativo a delitti di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in cui il giudice per le indagini preliminari aveva autorizzato l’intercettazione di comunicazioni tra presenti all’interno di un locale notturno, dove si presumeva svolgersi l’attività criminosa; nello stabilire le modalità delle operazioni il pm (diverso dal giudice x indagini preliminari!) aveva disposto che nel locale venissero installate anche videocamere, le quali consentirono di riprendere immagini di rapporti sessuali tra clienti e ballerine dell’esercizio. Il gestore del locale era stato sottoposto ad arresti domiciliari.
La Corte costituzionale riconosce che l'attività investigativa svolta mediante videoregistrazioni in ambito privato non si scontra con un divieto costituzionale assoluto posto dall'articolo 14 comma 2 (il riferimento alle ispezioni, perquisizioni e sequestri non è espressivo dell’intento di tipizzare le limitazioni previste, escludendo tutto il resto).
Afferma infatti che la captazione di immagini in luoghi di privata dimora può configurarsi come una forma di intercettazione di comunicazioni tra presenti, che si differenzia da quella effettuata esclusivamente con apparati sonori solo per il mezzo con cui viene messa in atto.
La Corte distingue quindi:
- Le videoregistrazioni di comportamenti di tipo comunicativo; queste rientrano nella limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni
- Le videoregistrazioni di comportamenti non di tipo comunicativo; questa ipotesi determinerebbe solo una violazione del domicilio in quanto tale
Con la sentenza 135 del 2002 quindi la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale distinguendo le videoregistrazioni di comportamenti di tipo comunicativo (nel qual caso operano le garanzie di cui all’articolo 15 Cost.) dalle videoregistrazioni di comportamenti di tipo non comunicativo (ricollegate all’articolo 14 Cost.). Non può quindi essere assimilata la disciplina delle riprese visive in luoghi di privata dimora con quella delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei medesimi luoghi.
Nella sentenza n.149 del 2008 la Corte torna ad affrontare la questione esaminata nella sentenza 135 del 2002. La Corte era chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità dell'articolo 266 comma 2 c.p.p. in riferimento agli articoli 13, 14, 15 Cost. nella parte in cui non estende la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti a qualsiasi captazione di immagini in luoghi di privata dimora sebbene non configurabile in concreto come forma di intercettazione di comunicazioni tra presenti.
Nel caso in esame alcune persone erano sottoposte a giudizio per cessione di sostanze stupefacenti: i fatti si erano svolti nell’abitazione di uno degli imputati ed il pm aveva ottenuto i risultati di riprese visive effettuate mediante una videocamera collocata su un edificio adiacente la predetta abitazione e puntata sul davanzale di una finestra della medesima.
La Corte fa un distinguo tra il caso in cui sia necessario, per effettuare riprese visive all’interno del domicilio, superare una barriera che si frappone tra il mondo esterno e l’attività filmata. Se quest’ultima è accessibile visivamente da chiunque si è fuori dall’area della tutela dell’articolo 14. Nel caso di specie, le registrazioni non differiscono da un’operazione di appostamento o di osservazioni compiuta dagli agenti in persona al di fuori dell’abitazione.
Per la Corte la questione è inammissibile poiché bisogna fare un distinguo tra le due situazioni e ciò non è stato fatto dal giudice a quo il quale non ha spiegato quali immagini siano state filmate e nemmeno come è avvenuta la ripresa (se mediante strumenti tecnici che hanno permesso la ripresa di comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno).
La normativa italiana secondo la Corte Edu
Secondo la Corte Edu la normativa italiana in tema di perquisizioni non prevede sufficienti garanzie contro i rischi di abuso. Nel caso di specie una persona lamentava una violazione del suo diritto al rispetto del domicilio poiché c’era stata una perquisizione della sua abitazione, a suo giudizio, ingiustificata. Il ricorrente si appella all’articolo 8 della CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).
La Corte EDU sottolinea che nell’ambito delle perquisizioni, la Convenzione impone che il diritto interno offra garanzie adeguate contro eventuali abusi ed arbitrarietà della pubblica autorità (poiché la perquisizione è un’ingerenza nella sfera privata dell’individuo). Nel diritto italiano, proprio per la mancanza di un controllo giurisdizionale preventivo o di un controllo effettivo a posteriori della misura istruttoria, non si hanno garanzie procedurali sufficienti a tutelare i soggetti contro gli abusi di potere da parte dell’autorità incaricata dell’indagine penale, sia prima che dopo che questa avvenga.
Affermando infatti la Convenzione al comma 2 dell’articolo 8 che l’ingerenza deve essere regolata dalla legge, cosa che non c’è in Italia data la mancanza di garanzie del soggetto contro la pubblica autorità, la Corte EDU ritiene violata la Convenzione stessa.
La libertà e la segretezza della corrispondenza
La tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza si è affermata molto lentamente poiché il potere pubblico ha sempre affermato la propria prerogativa di controllo della corrispondenza. Nello Statuto Albertino non si rinveniva alcuna affermazione circa la libertà e la segretezza della corrispondenza: si cercava infatti di fornirle una copertura oscillando fra l’articolo 26 e 27 dello Statuto (concernenti rispettivamente la libertà personale e di domicilio).
Successivamente, con la legge 5 maggio 1863 n.604 all’art.27 viene previsto che il segreto delle lettere è inviolabile oltre al fatto che bisogni controllare che le prime non siano aperte, né venga presa cognizione del contenuto. La legislazione fascista al contrario ritiene legittimo l’intervento del controllo pubblico.
In Assemblea Costituente, il principio della libertà e segretezza della corrispondenza si pone come un ampliamento del principio della libertà personale posto dall’articolo 13 Cost.
Articolo 15
L’articolo 15 recita: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".
Il principio costituzionale della libertà e segretezza della corrispondenza tutela quindi la comunicazione con cui il singolo esprime il proprio pensiero rivolgendolo ad uno o più persone determinate, escludendo tutti gli altri e rientrando quindi in una sfera riservata.
La libertà e la segretezza della corrispondenza concernono qualsiasi mezzo di comunicazione privata e tutelano contro ingerenze sia del potere pubblico ma anche dei soggetti privati.
Abbiamo anche in questo caso una duplice garanzia costituita da:
- Una riserva di legge
- Una riserva di giurisdizione
Per le intercettazioni è quindi necessaria l’autorizzazione del giudice. Non è previsto adottare provvedimenti invasivi della segretezza della corrispondenza (nemmeno in casi di necessità e urgenza in via provvisoria). L’articolo 15 è esteso fino a ricomprendere le conversazioni che possono essere fatte tra due o più individui, in quanto c’è in ballo la sfera intima della persona che va tutelata da intrusioni altrui volte a rendere pubblici aspetti che il soggetto intende far rimanere privati.
Può l’ufficio postale controllare la posta?
Nella sentenza n.100 del 1968 la Corte dichiara l’incostituzionalità dell’articolo 13 r.d.n.645/1936 e dichiara non fondata la questione relativa alla illegittimità costituzionale degli articoli 12 comma 2 e 72 della stessa legge e dell’articolo unico della legge 20 dicembre 1966 n.1114.
Alcuni signori erano imputati del reato di pubblicazioni oscene per aver spedito in Italia alcune riviste edite all’estero e fermate dall’amministrazione postale (ai sensi dell’articolo 13 del r.d. citato) in quanto ritenute oscene ed immorali. In un altro giudizio il pretore di Bologna si doveva pronunciare sull’inoltro o meno di una cartolina illustrata fermata dall’amministrazione postale in quanto il contenuto della stessa era ritenuto ingiurioso.
Il pretore solleva questione di legittimità della legge 1114 del 1966 in quanto avrebbe lasciato un potere all’ufficio postale di ispezione e valutazione censoria, ponendosi quindi in contrasto con l’articolo 15 il quale non provvede provvedimenti coercitivi d’iniziativa della pubblica amministrazione nemmeno in casi di necessità e urgenza. La norma inoltre avrebbe attribuito all’ufficio postale un potere di fermo della corrispondenza discrezionale e dunque un potere di adottare un provvedimento cautelare senza alcuna preventiva segnalazione all’autorità giudiziaria.
L’articolo 13 viene quindi dichiarato incostituzionale dalla Corte in quanto in contrasto con l’articolo 15 comma 2; viene infatti previsto dal comma citato che le limitazioni alla libertà e segretezza delle corrispondenze devono avvenire mediante atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge; l’articolo 13 attribuisce invece all’Amministrazione postale un potere discrezionale di non dar corso alla corrispondenza e non prevede che ci debba essere l’intervento dell’autorità giudiziaria e neppure l’obbligo di fare ad essa immediato rapporto con riguardo alla corrispondenza fermata.
Per quanto concerne la legge 1114 del 1966 secondo la Corte questa ha disciplinato in modo conforme alla Costituzione il procedimento di fermo della corrispondenza, avendo disposto che l’ufficio postale è tenuto a inviare la corrispondenza fermata al giudice al quale spetta decidere se questa debba avere corso. Non è più previsto, quindi, il potere autonomo dell’amministrazione di fermare la corrispondenza.
La libertà di circolazione e di soggiorno
La libertà di circolazione e di soggiorno, disciplinata dall’articolo 16 Cost., è ricompresa nella libertà personale.
Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
La libertà di circolazione e di soggiorno mira ad assicurare al singolo la libertà di circolare liberamente sul territorio nazionale e di scegliere dove soggiornare. Anzitutto, per parlare delle differenze tra la libertà personale e la libertà di circolazione e di soggiorno, per la seconda abbiamo che per le limitazioni di questa è prevista una riserva di legge rinforzata ma nessuna riserva di giurisdizione, quindi i relativi provvedimenti limitativi di tale libertà possono essere presi dall’autorità amministrativa indicata dalla legge, senza richiedere l’intervento del giudice.
La riserva di legge posta dall’articolo 16 è una riserva di legge assoluta e rinforzata:
- Assoluta: la fonte secondaria non può porre norme limitatrici di tale libertà
- Rinforzata: pone una disciplina vincolante per il legislatore poiché le limitazioni che la legge introduce devono essere poste in via generale e per motivi di sanità e di sicurezza
L’espressione "in via generale" comporta che la legge può introdurre solo misure destinate ad intere categorie individuate in conformità. Questo punto si è pronunciata la Corte costituzionale prevedendo che, secondo il principio di eguaglianza, non c’è necessità che i provvedimenti limitativi della libertà di circolazione siano disposti per categorie di cittadini e non per singoli e, con riguardo al termine “sicurezza” la Corte ha dato interpretazione estensiva intendendo il termine come “ordine pubblico” e non la sola incolumità fisica delle persone.
La distinzione quindi tra libertà personale e libertà di circolazione soggiorno è la seguente:
- Le forme di limitazione della libertà personale hanno carattere coercitivo e degradante della dignità umana e conseguono ad un giudizio di disvalore sull’operato del singolo
- Le limitazioni della libertà di soggiorno e circolazione:
- Attengono a motivi oggettivi (di sanità e sicurezza)
- Non conseguono ad un giudizio di disvalore del singolo (il relativo provvedimento in questa ipotesi potrebbe essere ritenuto lesivo della libertà personale del singolo e quindi ammissibile solo se adottato dall’autorità giudiziaria nei casi e nei modi previsti dalla legge).
- Possono essere disposte per legge solo in via generale.
La Costituzione riconosce libertà di circolazione e di soggiorno solo ai cittadini italiani. Il comma 2 dell’articolo 16 tutela anche la libertà di espatrio, cioè la libertà di uscire dal territorio della Repubblica e rientrarvi salvo gli obblighi di legge. Nella configurazione di tali obblighi la legge è vincolata al rispetto degli altri diritti costituzionalmente protetti. L’obbligo di munirsi di documenti validi,
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