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Il Parlamento Europeo e la Commissione
PSSDD|| 743684 963382 93La nomina del Presidente e dei componenti della Commissione necessita dell'approvazione del Parlamento Europeo, esso può anche censurare, sempre collettivamente, l'intera Commissione, costringendola alle dimissioni. I membri della Commissione sono designati dal Consiglio su proposta degli Stati: ma il presidente deve essere d'accordo sulla loro designazione.il Parlamento Europeo: è composto dai rappresentanti (750 con l'elezione del 2009) dei popoli degli Stati membri, eletti in ciascuno Stato, per 5 anni, a suffragio universale e diretto. Il PE è un organo rappresentativo e dotato di legittimazione democratica, che partecipa pienamente al processo di formazione degli atti normativi, attraverso le procedure di decisione e di cooperazione. Inoltre esso risponde alle petizioni dei cittadini comunitari e nomina un Mediatore, chiamato ad indagare sui casi di cattiva amministrazione delle istituzioni comunitarie, denunciati.dagli stessi cittadini.
la Corte di Giustizia: è l'organo giurisdizionale comunitario, chiamato a rispettare l'interpretazione e l'applicazione del Trattato. È composta da tanti giudici quanti sono gli Stati membri ed ha il compito di giudicare sulle violazioni del diritto comunitario, sulla legittimità degli atti normativi comunitari e di interpretare il diritto comunitario in via pregiudiziale. Le sentenze del Tribunale di primo grado possono essere impugnate dinanzi alla Corte stessa.
la Corte dei Conti: è l'organo di controllo contabile della Comunità, chiamata ad esaminare le entrate e le spese della stessa e degli organi da essa creati.
il Comitato economico e sociale: è un organo consultivo del Consiglio, della Commissione e del PE, ed è composto dai rappresentanti delle diverse categorie economiche e sociali, ed esprime suoi pareri obbligatoriamente, nei casi previsti dal Trattato, su richiesta o su
Il Comitato delle Regioni è anch'esso un organo consultivo del Consiglio, della Commissione e del PE, ed è composto dai rappresentanti delle collettività regionali e locali, delle quali esprime le istanze al livello comunitario. Esso è consultato obbligatoriamente, nei casi previsti dal Trattato, su richiesta o può anche esprimersi di propria iniziativa.
Le attribuzioni della Comunità europea e dell'UE sono solo quelle espressamente previste dai Trattati; esse non hanno competenze generali, ma specifiche e funzionali al raggiungimento degli obiettivi espressamente fissati. La CE e l'UE devono esercitare il proprio compito attraverso mezzi proporzionati allo scopo prefissato, e non eccessivi rispetto ad essi. Inoltre, nel caso di competenze concorrenti, attribuite cioè congiuntamente alla CE o all'UE da un lato e agli
Statimembri dall'altro, l'intervento delle prime è ammesso solo se l'obiettivo dell'azione comunitaria non possa essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, e possa essere meglio principio di sussidiarietà perseguito in ambito comunitario ( ). Il Trattato CE prevede che gli Stati adiuvino la CE nello svolgimento dei suoi compiti, adempiendo agli obblighi previsti e evitando comportamenti che possono compromettere la realizzazione degli scopi comunitari principio di leale cooperazione ( ). l OM oo ARRccPPSSDD|| 743684 963382 93Cap. III: la CostituzioneI significati di "Costituzione"1.Il termine "costituzione" è impiegato nel linguaggio dei giuristi con significati diversi:In un primo uso "costituzione" indica gli elementi che caratterizzano un determinato sistema1) politico, quindi il termine è usato in funzione descrittiva, per riassumere i "tratti somatici" che li caratterizzano.come il modo in cui essi organizzano il potere. Un altro significato è quello in cui la parola "costituzione" è usata dai moderni: la Costituzione come manifesto politico. Negli ultimi duecento anni, essa è stata assai spesso lanciata come un grido di battaglia, una parola carica di valori politici e di implicazioni rivoluzionarie. Infatti tutte le più importanti stagioni della progettazione costituzionale hanno coinciso con i grandi sommovimenti politici. È naturale che sia così, perché le fratture provocate da eventi storici come la rivoluzione francese, i moti del '48, la fine delle due guerre mondiali e il crollo dell'impero sovietico, impongono a tutti i paesi coinvolti di riformulare su basi nuove le regole delle convivenza sociale, cercando una risposta nella nuova Costituzione. La Costituzione è un documento fondamentale che segna il trionfo di un ideale. Ed infine vi è un terzo significato, in cuiLa Costituzione è anche un testo normativo, una fonte del diritto (la più importante delle fonti) da cui derivano diritti e doveri, obblighi e divieti giuridici, attribuzione di poteri e regole per il loro esercizio. È questa la Costituzione che applicano i giudici e a cui noi tutti facciamo riferimento per far valere i nostri diritti fondamentali.
Alla Costituzione come manifesto politico guardano soprattutto gli storici e i filosofi, che sono particolarmente interessati a comprendere la genesi di un documento così significativo per la storia e il pensiero politico. Interessa perciò loro soprattutto ricostruire gli eventi politici e le idee, seguire l'evoluzione e i cambiamenti che sono intervenuti in seguito. I giuristi ovviamente guardano alla Costituzione come ad un testo normativo. Non serve loro per spiegare un sistema politico o la sua origine storica-filosofica, ma per decidere se un determinato atto o comportamento sia conforme rispetto alla Costituzione.
Se sia qualificabile come legittimo o meno, ma, per usare un testo come premessa di una decisione, bisogna prima interpretarlo, cioè attribuire alle sue formulazioni scritte un significato utile alla qualificazione dello specifico atto o comportamento che si deve giudicare.
Potere costituente e poteri costituiti
La Costituzione come documento scritto è un fenomeno recente, frutto di un movimento filosofico e politico, il "Costituzionalismo", che fece della Costituzione scritta un obiettivo sinonimo di libertà; quindi è un documento che è frutto di un consapevole atto di volontà.
L'emanazione della Costituzione segna il passaggio tra due fasi storiche e tra due situazioni giuridiche diverse. Con la Costituzione si esaurisce il potere costituente ed inizia il potere costituito. Nel linguaggio giuridico, il potere costituente è definito come un "potere libero", anzil OM oo ARRccPPSSDD|| 743684 963382 93come
“l’unico potere libero”. Però non è sempre vero che il potere costituente sia del tutto privo di vincoli giuridici. L’esito del referendum istituzionale del 1946 poneva un limite preciso alle scelte che l’Assemblea costituente poteva compiere in Italia. Questo limite si ritrova “trascritto” nell’ultimo articolo della Costituzione del 1948, in cui, dopo avere disciplinato il procedimento di revisione costituzionale, la “forma repubblicana”: l’Assemblea costituente, vincolata da una decisione del popolo a scrivere una Costituzione repubblicana, non avrebbe potuto consentire che, in seguito, gli organi del “potere costituito” modificassero quella decisione. La decisione costituente non può essere rinnegata senza rompere la “legalità costituzionale”, senza compiere cioè una rivoluzione. Il nuovo regime politico deve infatti ottenere il consenso, ovviamente prima quello interno,
Perché nessun regime politico può durare a lungo con soli strumenti della coercizione e della violenza, quindi le forze politiche devono essere capaci di rappresentare i valori e gli interessi della gran maggioranza della società. Poi il consenso e il riconoscimento esterno, quello da parte degli altri Stati, che si esprime attraverso la pratica del diritto internazionale, in cui lo Stato acquisisce l'approvazione degli altri Stati, o la constatazione della sua esistenza di fatto come Stato sovrano.
Costituzioni "flessibili" e Costituzioni "rigide"
Definizioni
Esistono due tipi di Costituzioni:
Costituzioni flessibili, che non prevedono un procedimento particolare per la modifica del testo, ma consentono che questa avvenga attraverso la normale attività legislativa (e quindi non è prevedibile una forma di controllo giudiziario perché è la Costituzione a cedere, non la legge)
Costituzioni rigide, che per la loro
modificazione prevedono un procedimento lungo e complicato, (e quindi, qui, vi è la prevalenza della Costituzione sulla legge ordinaria garantita dal giudice, che ha il compito di non consentire che vengano applicate leggi contrarie alla Costituzione. Sulla nozione di Costituzione "flessibile" 3.2 Costituzioni flessibili Le sono quelle tipiche dell'800, venivano infatti concesse dal sovrano assoluto (o "ottriate", termine che significa concesso; ma lo si adopera specialmente di statuti emanati dal sovrano per sua concessione, non votati dal popolo), che rinunciava ad esercitare il potere da solo (fine del potere assoluto) e giurava di sottoporsi alle legge, che sarebbe stata espressione di un procedimento formale attraverso il quale si doveva realizzare la convergenza, appunto una procedura di decisione, delle volontà del Re e dei rappresentanti della società, cioè il Parlamento. La nozione di costituzione flessibile ha qualchemargine di ambiguità: è flessibile nellaparte in cui non pretende di essere una regola giuridica, o almeno una regola capace diimporsi sulle leggi; ma è più che rigida, addirittura irrevocabile, nella parte in cuiattribuisce la sovranità alla legge e al suo procedimento di formazione. Per questo lecostituzioni flessibili sono anche brevi: poiché si limitano a disciplinare le regole generalil OM oo ARRccPPSSDD|| 743684 963382 93dell’esercizio del potere pubblico e della produzione delle leggi, le dichiarazioni diinviolabilità dei diritti avevano una funzione di “manifesto”, ma non possedevano unaparticolare forza regolativa. Lo Statuto Albertino del 1848 è un tipico esempio dicostituzione flessibile: il R