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Il diritto costituzionale per principi e l'inevitabilità del bilanciamento
Le costituzioni del costituzionalismo contemporaneo sono costituzioni lunghe e definite 'per principi', caratteristiche legate al fondamento politico-culturale, fortemente pluralista e alle ambizioni programmatiche delle costituzioni contemporanee.
Tali costituzioni sono interpretate in modo da trarne innumerevoli principi anche non direttamente formulati nel testo stesso.
Accade dunque che vengano applicati più principi costituzionali contemporaneamente, che spingano in direzioni contrapposte. Il conflitto verrà risolto facendo prevalere un diritto o un principio, in modo tale da apportare il minimo sacrificio possibile al diritto o principio recessivo, usando tecniche ponderative.
Esistono però delle strategie per aggirare o evitare il ricorso a tali tecniche ponderative.
STRATEGIE DI BILANCIAMENTO
4. PRIMA STRATEGIA: SCRITTURA COSTITUZIONALE RIGOROSA E...
MINIMALISMO 4.1. DEI DIRITTIa. Il primo modello rimanda ad una questione di redazione del testo costituzionale, che questo sia formulato in maniera chiara, precisa e con diritti dall'ambito di applicazione ben delimitato, senza fomentare eccessi di discrezionalità interpretativa.
Si può aggiungere anche una questione contenutistica relativa al tipo e alla quantità di diritti riconosciuti nel testo costituzionale.
Una codificazione costituzionale minimalista con un elenco limitato ai soli diritti di libertà, che non confliggono con altri diritti e non impongano costi alla collettività e a terzi. Ma:
Un testo costituzionale troppo preciso e dettagliato, è destinato ad una veloce obsolescenza, e conseguentemente ad una altrettanto veloce perdita di normatività.
La conflittualità e l'esigenza della reciproca limitazione tra diritti si presenterebbe anche in un catalogo minimalista, composto da pochi diritti di libertà, anche se
SECONDA STRATEGIA: DIRITTO COSTITUZIONALE PER REGOLE
4.2.b. Il secondo modello richiede che gli interpreti trattino le norme costituzionali come un insieme di regole. Questo richiede che l'interpretazione sia guidata da direttive metodologiche. Questo approccio ha vantaggi e svantaggi, la cui valutazione dipende dalle opzioni etico-politiche di volta in volta adottate, e anche dalla fiducia verso il rispettivo modo di operare dei vari giuristi. Un vantaggio è che questo modello restituisce un diritto complessivamente più certo, con diritti fondamentali dotati di un ambito di applicazione molto ristretto. Un possibile svantaggio è di ottenere diritti fondamentali che hanno un campo di applicazione molto ristretto. Tale operazione restrittiva del contenuto dei diritti fondamentali sarebbe definitoria e valutativa, dunque l'esito di giudizi di bilanciamento, seppur occultato.
4.3 TERZA STRATEGIA: ECLISSI DELLA GIURIDICITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI
c.
Il terzo modello consiste nell'eliminare la possibilità che l'interpretazione giudiziaria acceda al piano costituzionale. In due modi: eliminando dalla costituzione il catalogo dei diritti fondamentali. 1. Se fosse una costituzione meccanica, dei poteri, allora tutte le operazioni di concretizzazione e bilanciamento dei diritti fondamentali spetterebbero solo al legislatore, e sarebbero trattate come operazioni condotte sulla base di scelte politiche, e non come questioni di interpretazione giuridica. Tale posizione pur essendo coerente non sarebbe davvero desiderabile da un punto di vista filosofico-normativo. 2. Demandando questioni di bilanciamento e interpretazione alla sola competenza del legislatore. Così le corti sarebbero impegnate solo con l'applicazione di macro-diritti già specificati in regole legislative. L'unica rilevanza di un diritto fondamentale si avrebbe in merito ad una sollevazione di un'eccezione di.costituzionalità della legge. Tale modalità viene considerata incoerente e impraticabile poiché si basa sul presupposto che sia possibile che i diritti fondamentali siano codificati nel diritto positivo e comunque trattarli come non pienamente giuridici perché non utilizzabili nelle operazioni interpretative e applicative delle corti.
5. AL CUORE DEI DIRITTI
I diritti riconosciuti dal costituzionalismo contemporaneo sono entità malleabili, comprimibili. Date queste loro caratteristiche, è fondamentale definire innanzitutto cosa vuol dire a. limitare un diritto e cosa vuol dire che b. un diritto è inviolabile.
IL MIRAGGIO DEI DIRITTI ASSOLUTI (IT’S ALL BALANCING)
5.1a. Sarà impossibile realizzare totalmente un diritto fondamentale senza che la realizzazione di questo non incontri una resistenza proveniente dalle circostanze fattuali e normative rilevanti, ma lo si potrà realizzare solo nella misura maggiore possibile date le
circostanze.Questa forza di resistenza è variabile a seconda dell'area del diritto fondamentale di volta in volta interessata. Vi sono zone periferiche che includono modalità di esercizio del diritto variamente strumentali alla realizzazione dell'interesse sottostante e che sono potenzialmente sacrificabili in caso di conflitto con altri diritti e interessi costituzionali che risultino più importanti nelle circostanze date, e vi sono zone più resistenti al bilanciamento. Un bilanciamento ragionevole incide su elementi del diritto che restano al di fuori del nucleo intangibile. Anche l'idea del nucleo essenziale non è immune al bilanciamento, perché la stessa individuazione del nucleo è frutto di questo, i contorni del nucleo possono cambiare in base alle circostanze, non si può escludere la possibilità che in qualche circostanza entrino in conflitto i nuclei essenziali stessi di due diritti fondamentali. In questi casi uno nerisulterà inevitabilmente sacrificato. Al costituzionalismo dei diritti vengono rivolte due critiche: di essere popolato da diritti deboli e assoluti per l'elasticità dei principi e i conflitti tra diritti, ma quanto più il diritto viene specificato, passando attraverso bilanciamenti con considerazioni contrapposte, tanto più è probabile che questo diventi definitivo e assoluto. IL SENSO DELL'INVIOLABILITÀ5.2b. L'inviolabilità si articola in due dimensioni:
1. Dimensione difensiva: si riferisce al grado minimo garantito del diritto che deve essere assicurato, riferendosi all'intangibilità e incomprimibilità del nucleo del diritto. Ci richiede che le altre componenti possano essere sacrificate se sia funzionale alla promozione di un interesse di pari importanza o quando non incida in maniera non eccessiva e necessaria sulle modalità di esercizio del diritto.
Dunque, a fare la maggior parte del
lavoro è una valutazione di importanza comparativa dei diritti. Questo perché sono immaginabili gerarchie assiologiche interne al livello costituzionale. Espansiva: richiede che siano messe in atto misure idonee ad assicurare il godimento o l’esercizio dei diritti, predisponendo anche strumenti di tutela (garanzie secondarie), per risarcire e reprimere le eventuali violazioni del diritto, effettuati da poteri pubblici o da privati.
DIRITTI SOCIALI VS DIRITTI DI LIBERTÀ: IL GRANDE EQUIVOCO
FIGLI DI UN DIO MINORE? Un ulteriore aspetto del catalogo dei diritti fondamentali, incorporato nella sua eterogeneità, è il fatto che nel costituzionalismo contemporaneo non siano solo codificati diritti di libertà ma anche diritti sociali, che sono un’ulteriore conseguenza del pluralismo e che contribuiscono ad accrescere il carattere controverso di questo modello. Da un punto di vista economico, sono esecrati in quanto fonte di sprechi.
distorsioni del mercato, in quanto determinano comportamenti parassitari da parte dei loro beneficiari, i quali, godendo di assistenza pubblica, non avrebbero incentivi sufficienti a farsi parti attive del processo produttivo. Sarebbero dunque recessivi rispetto ai diritti di libertà, con i quali sono inevitabilmente destinati ad entrare in conflitto.
2. PER UNA DEFINIZIONE DEI DIRITTI SOCIALI
Un primo luogo comune a proposito dei diritti sociali riguarda il carattere eterogeneo e confuso di questa categoria. L'elenco dei diritti sociali può variare a seconda delle diverse opinioni, e ciò dimostrerebbe che la categoria stessa è equivoca; ma tale caratteristica è propria anche dei diritti di libertà.
Data questa premessa, è necessario ora analizzare le possibili definizioni di diritti sociali:
Il primo stile di definizione consiste nel dire quali sono i diritti considerati, o da considerare, sociali. Un altro stile 'ricognitivo'
consiste nel qualificare come tali, i diritti contenuti in una certa parte della costituzione. Quindi, sarebbero diritti sociali quelli che sono riconosciuti e rivendicati in un certo periodo storico, e perciò sarebbero accomunati da una caratteristica genealogica e da una vaga aspirazione sociale. In tali elenchi presi dalla costituzione vi rientrano per anche diritti di libertà. Nel secondo stile si fa riferimento al fondamento dei diritti sociali, che potrebbe essere l'uguaglianza in senso sostanziale, o la solidarietà. Resta una possibilità ulteriore che questi diritti trovino la loro giustificazione interamente nel principio della solidarietà e nell'uguaglianza sostanziale: in base a questa definizione sono sempre caratterizzati da una funzione egualitaria nel senso della neutralizzazione di particolari diseguaglianze. Il soggetto obbligato a fornire la prestazione correlativa ad un diritto sociale può essere sia un soggetto.Pubblico sia un soggetto privato.
3. LA PRESUNTA DICOTOMIA TRA DIRITTI SOCIALI E DIRITTI DI LIBERTÀ
Occorre esaminare la questione della struttura dei diritti sociali. C'è chi ritiene che solo i diritti di libertà siano i veri diritti, e chi crede invece che abbiano elementi di discontinuità e che siano quindi diritti a pari titolo.
I TITOLARI DEI DIRITTI
3.1 Secondo i primi, i diritti di libertà sono universali, mentre quelli sociali sono particolari.
a. Questa tesi è contestabile: sono facilmente immaginabili diritti sociali attribuiti atti, perché chiunque può trovarsi nella condizione di avere titolo alla prestazione oggetto di diritto, e perché è immaginabile un sistema in cui certe prestazioni sociali siano attribuite automaticamente a tutti.
Inoltre, la natura dei diritti sociali viene riferita non solo ai titolari, ma anche al fatto che la prestazione oggetto del diritto sociale è necessariamente individualizzata.
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