Fonti del diritto italiano
Nel linguaggio dei giuristi le parole e i termini legali esprimono concetti differenti e servono per indicare regole e principi che non riguardano direttamente la disciplina dei comportamenti umani, ma che riguardano i procedimenti attraverso i quali le regole operative di quei comportamenti sono create, la loro struttura e le tecniche attraverso le quali esse vengono interpretate e applicate.
Norme
L’agire di ciascuno di noi nei diversi contesti cui apparteniamo è disciplinato da una serie di regole di diversa forza e natura. Queste regole devono avere delle caratteristiche fondamentali:
- Devono contenere la descrizione di un’ipotesi di fatto (o fattispecie astratta), cioè che deve essere riferita a qualcosa di generale e non ad un caso specifico.
- Devono prevedere un comando (regola).
- Devono prevedere una sanzione applicabile nel caso in cui colui che avrebbe dovuto rispettare il comando l'abbia volontariamente violato.
Questi elementi devono essere presenti nella struttura di ogni norma, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua efficacia vincolante. Non tutte le norme hanno la stessa forza; infatti, solo alcune di loro hanno la speciale caratteristica che la loro osservanza è garantita dallo Stato. L'inosservanza di una regola morale o religiosa può determinare gravi conseguenze nell'ambito del gruppo sociale o comunità religiosa di appartenenza, ma non determina di per sé un intervento coercitivo dello Stato. Sappiamo invece che se il compratore non dovesse rispettare un contratto e non adempiere al pagamento, allora il venditore potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere la condanna. Le regole la cui osservanza è garantita dallo Stato sono norme giuridiche e presenteranno le caratteristiche di generalità e astrattezza, cioè si indirizzeranno a tutti coloro che si trovano nell'ipotesi di fatto prevista dalla stessa norma e dunque a una serie indeterminata di destinatari e saranno applicabili a tutte le situazioni concrete che rientrano nell'ipotesi astratta descritta dalla legge.
Fonti del diritto
La formula fonti del diritto indica i procedimenti attraverso i quali si creano norme giuridiche. Esiste una distinzione tra le fonti di produzione del diritto e le fonti di cognizione, che sono i testi o i documenti che contengono norme giuridiche create attraverso le fonti di produzione (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ecc.). La fonte di produzione delle norme è molto importante, infatti ci permetterà di risolvere possibili conflitti tra norme giuridiche che regolano una stessa materia in modi diversi. Tali conflitti sono molto frequenti perché:
- Accanto alle norme dell’ordinamento giuridico italiano esistono altri complessi normativi che il Giudice del caso concreto può dover utilizzare per risolvere la controversia pendente dinanzi a lui, e sono le norme del diritto europeo, le norme del diritto straniero e le norme del diritto convenzionale internazionale.
- Nello stesso ordinamento giuridico possono coesistere norme di diverso grado, ad esempio norme di legge e di regolamento che disciplinano in modo difforme uno stesso fatto, con la conseguenza che l’interprete dovrà stabilire quale tra queste norme prevale in relazione al grado assegnato alla fonte da cui essa promana nella gerarchia delle fonti.
- Nello stesso ordinamento giuridico può aversi una successione nel tempo di norme dello stesso grado, con la conseguenza che uno stesso fatto può essere regolato da norme diverse tra le quali l’interprete dovrà stabilire qual è prevalente.
Legge
Il termine legge indica un procedimento caratterizzato dall’approvazione da parte della Camera dei Deputati e del Senato di una proposta di legge presentata dal Governo, da ciascun deputato o senatore o dagli altri organi o enti indicati dagli articoli 71, 99, 121, della Costituzione. La legge indica uno dei procedimenti attraverso i quali si creano norme giuridiche mentre le norme giuridiche sono la regola la cui osservanza è garantita dalla forza dello Stato. Le norme giuridiche costituiscono un insieme ordinato che tradizionalmente si individua con il nome di ordinamento giuridico dello Stato.
Diritto
La distinzione tra legge come testo e diritto come insieme di regole e dei principi che si traggono dal testo attraverso l’attività di interpretazione e applicazione delle norme che lo compongono è operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La dottrina è l’insieme degli studiosi che si sono occupati del tema cui la norma si riferisce, e la loro interpretazione non è vincolante; infatti, esprime un’opinione, la cui efficacia persuasiva dipende dal rigore scientifico del suo autore. Mentre la giurisprudenza comprende i Giudici chiamati a interpretare e applicare la norma di cui si tratta con riferimento a un caso concreto sottoposto al loro giudizio. La loro interpretazione è vincolante con riferimento al solo caso concreto, ma la sua efficacia persuasiva che va al di là del caso deciso varia in base alla qualità delle motivazioni della decisione e all’autorevolezza del Giudice che l’ha pronunziata. Le sentenze emanate dalla Corte di Cassazione sono quelle che esercitano la maggiore influenza, infatti esse creano dei precedenti cui le sentenze degli altri Giudici tendono a uniformarsi. Il diritto può essere affiancato da alcuni aggettivi e può assumere significati differenti, ad esempio:
- Diritto oggettivo viene utilizzato come sinonimo di ordinamento giuridico, e si utilizza per indicare l’insieme delle norme giuridiche vigenti in un determinato momento storico. A sua volta, il diritto oggettivo può essere diviso in diritto privato o diritto pubblico.
- Il diritto privato è l’insieme delle norme volte a disciplinare relazioni tra soggetti che operano su un piano di uguaglianza (composto dal diritto commerciale, dal diritto civile e dal diritto del lavoro).
- Il diritto pubblico è l’insieme di norme che regolano l’attività di soggetti che sono portatori di interessi di carattere generale, cioè le relazioni tra pubblici e privati (comprende il diritto penale, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo e il diritto processuale).
Fonti del diritto
L’ordinamento giuridico italiano è basato su un sistema tendenzialmente chiuso di procedimenti di produzione di norme giuridiche, questi procedimenti prendono il nome di fonti del diritto. L’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n 262 approvato preliminarmente al codice civile, contenente le “disposizioni sulla legge in generale” indica le fonti del diritto come:
- Le leggi
- I regolamenti
- Le norme corporative
- Gli usi
Il sistema attuale risulta invece modificato e indica come fonti di produzione del diritto interno:
- La Costituzione
- Le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali
- Le leggi ordinarie e gli altri atti con forza di legge
- I regolamenti
- Gli usi
Tali fonti sono ordinate secondo un principio gerarchico in forza del quale le norme che nella scala gerarchica si collocano in un dato grado possono essere modificate o abrogate da norme successive dello stesso grado.
La Costituzione e le leggi costituzionali
La Costituzione è stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. È il testo normativo fondamentale del nostro ordinamento. Essa fissa nei primi dodici articoli i principi fondamentali della forma di Stato istituita con la sua approvazione, per articolarsi poi in due parti:
- La prima, contenente la disciplina dei diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici.
- La seconda, relativa all’ordinamento della Repubblica, contenente:
- La disciplina della funzione giurisdizionale
- La disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni, Province e Comuni
- La disciplina della Corte costituzionale e della revisione della Costituzione
A differenza dello Statuto Albertino del 1848, essa non si limita a definire i rapporti tra i poteri pubblici e quelli tra questi e i cittadini, ma contiene norme che riguardano la famiglia, la proprietà, l’impresa, il lavoro. È una costituzione rigida, cioè non modificabile con legge ordinaria, ma può essere modificata solo tramite:
- Leggi di revisione costituzionale, che incidono direttamente sul testo della costituzione abrogando o modificando le norme originarie
- Leggi costituzionali, che integrano la Carta costituzionale, disciplinando in modo più completo materie costituzionali
Per essere approvate, queste leggi devono essere adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. È inoltre previsto che ove nella seconda votazione la legge non abbia ottenuto la maggioranza dei 2/3, essa sia sottoposta a referendum popolare quando ne facciano domanda, entro 3 mesi dalla sua pubblicazione, 1/5 dei membri di una Camera o 500000 elettori o 5 Consigli regionali. In tal caso, la legge costituzionale sottoposta a referendum sarà promulgata dal Presidente della Repubblica se approvata dalla maggioranza dei voti validi. Le leggi di revisione e le altre leggi costituzionali incontrano dei limiti, infatti non si possono modificare determinate cose, come ad esempio l’art 139 ci dice che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Le leggi ordinarie
Le leggi ordinarie sono quelle leggi che vengono approvate con i procedimenti disciplinati dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione. Essa comprende 3 diversi procedimenti di creazione di norme giuridiche, ma l’utilizzazione dello stesso nome si giustifica dal fatto che le norme così create hanno nella gerarchia delle fonti tutte lo stesso grado, il che si esprime anche col dire che esse hanno tutte forza di legge. Per esprimere la differenza del procedimento di formazione si precisa che il primo procedimento (disciplinato dagli art 70-74) dà vita alle leggi in senso formale o in senso stretto, mentre gli altri due (disciplinati dagli articoli 76-77) danno vita alle leggi in senso sostanziale, cioè atti che pur non avendo la forma della legge ne hanno l’efficacia sostanziale e la forza. Le leggi in senso formale sono quelle approvate dal Parlamento attraverso il procedimento disciplinato dall’articolo 70 della Costituzione e si articola in:
- Iniziativa legislativa: Nel nostro ordinamento il potere di formulare proposte di legge al Parlamento spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori, al popolo (50000 elettori), al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, e ai Consigli regionali. Gli atti presentati dal Governo sono chiamati Disegni di legge, mentre quelli presentati dagli altri sono le proposte di legge.
- Esame e approvazione: Il progetto di legge viene preliminarmente inviato alla Commissione permanente competente per materia trattata dal progetto. Presso ciascuna Camera sono istituite commissioni permanenti composte da un numero di senatori o di deputati proporzionale alla rappresentanza politica che i gruppi di appartenenza hanno complessivamente in assemblea. In via ordinaria la Commissione ha funzione istruttoria, essa compie una valutazione preliminare del progetto di legge e predispone una relazione per la discussione in Assemblea (Commissione in sede referente), in questa fase si delineano le posizioni delle varie parti politiche sul contenuto del progetto e possono essere presentate proposte di modifica (emendamenti). In seguito inizierà la discussione in assemblea che verrà tenuta dai relatori con interventi del rappresentante del Governo e dei rappresentanti dei gruppi Parlamentari; in sede di discussione vengono esaminati e votati i singoli articoli del progetto e gli emendamenti. Al termine della votazione sui singoli articoli si procede alla discussione e votazione finale per l’approvazione del progetto nel suo complesso. Il testo del progetto così approvato viene trasmesso all’altra Camera dove inizierà un procedimento analogo. Se in questa fase dovessero essere approvati emendamenti, il progetto tornerà alla Camera che per prima lo aveva esaminato per l’approvazione del testo emendato. Il progetto di legge diventerà legge solamente quando è stato approvato nell’identico testo da entrambe le Camere.
- Promulgazione: La legge approvata definitivamente viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione, che è il procedimento che attesta l’approvazione da parte di entrambe le camere e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. Essa è effettuata tramite un decreto che deve essere emesso entro un mese dall’approvazione definitiva della legge. Nella fase di promulgazione, il Presidente della Repubblica ha un potere di veto sospensivo, cioè che se dovesse ritenere la legge contraria alla Costituzione può rinviarla alle Camere con un messaggio motivato, per farla riesaminare dal Parlamento. Il rinvio riapre il procedimento legislativo, ma se il Parlamento dovesse approvarla poi il Presidente della Repubblica sarà vincolato alla promulgazione.
- Pubblicazione: È il procedimento che viene dopo la promulgazione. Subito dopo la promulgazione, la legge viene trasmessa al Ministro di Grazia e Giustizia che appone il proprio visto ed il sigillo dello Stato e ne cura l’inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La legge entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa non precisi un diverso termine. Essa è legalmente conosciuta e diventa obbligatoria nei confronti di tutti i suoi destinatari i quali, in caso di violazione, non potranno ricorrere alla scusante di non esserne a conoscenza.
L’articolo 11 delle “disposizioni sulla legge in generale”, fissa in via generale il principio che le leggi dispongono solo per l’avvenire e non hanno effetti per il passato (irretroattività), esso essendo contenuto in una legge ordinaria può essere derogato da singole leggi che dispongono la propria retroattività, con eccezione delle leggi penali per le quali l’irretroattività è garantita dall’articolo 25, comma 2, Cost. Oltre al procedimento tipico di formazione di una legge si possono utilizzare procedimenti abbreviati nei quali le Commissioni approvano direttamente il testo di legge:
- Commissione in sede legislativa o deliberante: Il procedimento si svolge interamente all’interno di una commissione, la quale provvede sia all’istruttoria che all’approvazione finale del progetto di legge. Fino all’approvazione finale il progetto può essere rimesso all’assemblea qualora lo richiedesse il Governo.
- Commissione in sede redigente: Il procedimento non è previsto dalla Costituzione ma dai regolamenti parlamentari, esso consiste nel deferire alle Commissioni la definitiva formulazione degli articoli di un progetto di legge, riversando all’Assemblea solo l’approvazione finale.
Atti aventi forza di legge: decreto legge e decreto legislativo
Il principio di separazione dei poteri del nostro sistema costituzionale assegna al Parlamento la funzione legislativa, al Governo la funzione amministrativa e alla magistratura quella giurisdizionale. La Costituzione stabilisce che in casi espressamente previsti il Governo è autorizzato ad emanare decreti che hanno valore di legge ordinaria, e sono:
- Il decreto legislativo, disciplinato dall’art 76 Cost. articolato in due fasi:
- Approvazione della legge delega: Nella prima fase il Parlamento provvede all’approvazione della legge in senso formale che invece di regolare direttamente una certa materia, delega al Governo il potere di emanare norme aventi forza di legge nella materia considerata, fissando l’ambito della materia, i principi fondamentali, i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi e il termine per l’emanazione delle norme giuridiche che dovranno attuare la delega. La funzione pratica di questa legge è dunque trasferire al Governo un potere normativo che in principio spetta al Parlamento.
- Emanazione del decreto legislativo: Nella seconda fase il Ministro competente per la materia disciplinata predispone un testo normativo con il quale la materia viene regolata sulla base dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega. Il testo verrà poi sottoposto al Consiglio dei Ministri e da questo discusso e approvato. Dopo il testo verrà trasmesso al Presidente della Repubblica il quale lo emanerà con un suo decreto, e in seguito lo trasmetterà al Ministro della Grazia e Giustizia il quale vi apporrà il sigillo dello Stato e ne curerà la pubblicazione. Anche il decreto legislativo entra in vigore normalmente dopo un periodo di 15 giorni dalla pubblicazione. Nella realtà pratica, il decreto legislativo viene utilizzato quando si devono disciplinare materie molto complesse che richiedono una qualità tecnica elevata (è stato utilizzato per approvare i 4 codici vigenti, civile, penale, di procedura civile, di procedura penale).
- Il decreto legge, disciplinato dall’art 77 Cost. che prevede: "In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può, senza legge di delegazione, adottare...
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