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L'ANNULLABILITÀ
Per il corretto funzionamento del loto potere di autonomia è necessario che i privati abbiano:
- Capacità d'agire, cioè la generale maturità psicofisica necessaria per effettuarea liberamente le proprie scelte
- Capacità d'intendere e di volere, cioè l'effettiva capacità di valutare il proprio interesse e di decidere sui modi in cui realizzarlo
- Volontà correttamente formata, cioè esente da vizi che possano determinare:
- Falsa rappresentazione della realtà
- Lesione della sua libertà negoziale a causa di artifici o raggiri posti in essere dall'altra parte
- Lesione della sua libertà negoziale a causa della minaccia di un male ingiusto e notevole, tale da incutere timore in una persona sensata
La mancanza della capacità di agire o di quella d'intendere e di volere al momento dell'atto, l'esistenza di un vizio della volontà
nelle forme dell'errore, del dolo e della violenza, rende necessaria una reazione dell'ordinamento volta ad impedire che l'atto così posto produca effetti di annullabilità non corrispondenti all'interesse del soggetto, tale reazione è l'azione di annullamento dell'atto, che è l'attribuzione al soggetto meritevole di protezione del potere di rivolgersi al Giudice per chiedere l'eliminazione degli effetti giuridici lesivi al suo interesse. La disciplina positiva dell'azione che può essere utilizzata dal soggetto incapace è coerente con la natura dell'interesse protetto e la finalità della tutela accordata dalla legge. L'interesse protetto è infatti quello individuale del soggetto incapace o la cui volontà è viziata, la finalità della tutela sono quelle di evitare che il negozio diventi uno strumento che altera l'effettiva volontà e dunque il sostanziale interesse.perseguitodalla parte. Le regole operative che danno attuazione a questa finalità possono essere riassunte così:- Legittimazione all'azione di annullamento, che spetta alla parte nel cui interesse l'annullabilità è relativa.
- L'annullamento è previsto. Si dice che l'annullabilità è assoluta in casi di interdizione legale come nel caso di incapacità del condannato in stato di interdizione legale. L'incapacità del condannato in stato di interdizione legale può essere fatta valere da "chiunque vi ha interesse".
- Convalida, l'azione di annullamento spetta al soggetto per la tutela di un interesse di cui egli può liberamente e validamente disporre una volta cessata la causa di annullabilità. Da ciò la possibilità attribuita alla parte legittimata all'esercizio dell'azione di annullamento di convalidare il negozio annullabile, eliminando il vizio originario e consentendo al negozio.
di produrre definitivamente i suoi effetti (art. 1444 c.c.).
prescrizione, la disponibilità dell’interesse cui è preordinata l’azione di annullamento3. determina, l’applicabilità della disciplina della prescrizione: l’azione si prescrive in 5 anni(art. 1442 c.c.), ma in relazione ai specifici negozi sono a volte previsti termini più brevi.
L'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta perL’art. 1442 4° comma c.c. “l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere .” prevedeespressamente che anche se l’azione è prescritta, l’annullabilità può essere eccepita percontrastare la domanda di esecuzione del contratto annullabile proposta dall’altra parte. Iltermine di prescrizione comincia a decorrere se:lOMoAR cPSD| 7389389l’annullabilità dipende da un vizio della volontà-
L'annullabilità dipende da incapacità di agire - l'annullabilità dipende da incapacità d'intendere e di volere sentenza. La che pronunzia-l'annullamento del contratto ha natura costitutiva, essa modifica la situazione giuridica preesistente determinando, tra le parti, l'eliminazione retroattiva degli effetti provvisori che il contratto annullabile è in grado di produrre tra il momento della sua conclusione e quello del suo annullamento. In concreto è come se il negozio non avesse mai prodotto alcun sentenza di annullamento nei confronti dei terzi effetto. Diverso è invece l'effetto della sentenza di annullamento nei confronti dei terzi, i quali potrebbero ignorare in buona fede l'esistenza di una causa di annullabilità, e debbono essere protetti secondo il principio di tutela dell'affidamento volto a garantire la certezza delle contrattazioni, assicurando ai contraenti che se essi si comporteranno correttamente i loro atti non potranno
essere impugnati e privati di effetti. Tale sentenza è sempre opponibile a terzi se l'annullamento dipende da incapacità di agire (pubblicità legale), se invece l'annullamento dipende da una causa diversa in relazione alla quale manca un meccanismo di pubblicità legale, allora si dovranno distinguere 3 ipotesi: 1. Terzo ha acquistato a titolo oneroso e in buona fede: in tal caso la sentenza di annullamento di quel negozio non è a lui opponibile, dunque non pregiudica i diritti acquistati dal terzo, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (Art. 1445 c.c.) 2. Il terzo ha acquistato a titolo oneroso ma in mala fede: in tal caso egli non è portatore di un affidamento tutelabile e dunque opera il principio per cui se cade il diritto di uno dei precedenti danti causa cade anche il diritto di tutti i successivi aventi causa. 3. Il terzo ha acquistato a titolo gratuito: in tal caso la sentenza di annullamento è sempre opponibile.opponibile nei confronti del terzo. L'ordinamento infatti preferisce tutelare chi propone la domanda di annullamento, per evitare un danno, rispetto a chi vuole conservare un vantaggio che gli è stato gratuitamente attribuito. NELL'ATTIVITÀ Sezione quarta (LA SOSTITUZIONE GIURIDICA) FUNZIONE PRATICA E LE FORME DI SOSTITUZIONE; rappresentante Attraverso la rappresentanza si verifica la sostituzione di un soggetto (detto "rappresentato" o "dominus") nell'attività giuridica di un altro soggetto (detto "rappresentante"). Questo può accadere perché non sempre l'interessato è in grado di gestire da sé i propri affari partecipando personalmente alla conclusione di atti giuridici. È molto frequente che l'interessato voglia manifestare personalmente la propria volontà, in tal caso per non ostacolare la circolazione dei diritti l'ordinamento prevede la possibilità di conferire ad altri il potere di agire in sua vece.IL POTERE RAPPRESENTATIVO;
Il potere di spendere il nome comprende sia la facoltà di dichiarare che l'atto è compiuto a nomedel rappresentante, che la facoltà di formare la volontà negoziale, secondo le indicazioni ricevutepotere rappresentativodal rappresentato. Il può essere conferito per il compimento di tutti gli attigiuridici a contenuto patrimoniale, e anche per gli atti giuridici in senso stretto. Esso comprendeadozione rappresentazione attiva ricezione rappresentazione passivainfatti l' ( ) e la ( ) dii responsabilità dell'interessato. La procura può essere revocata in qualsiasi momento dall'interessato stesso. È importante sottolineare che la procura conferisce al rappresentante il potere di agire in nome e per conto dell'interessato, ma non gli conferisce la titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dagli atti compiuti. In altre parole, il rappresentante agisce come mandatario dell'interessato. È possibile distinguere tra procura speciale e procura generale. La procura speciale conferisce al rappresentante il potere di compiere un determinato atto, mentre la procura generale conferisce il potere di compiere tutti gli atti o determinate categorie di atti relativi al patrimonio del rappresentato. Tuttavia, gli atti di straordinaria amministrazione sono esclusi dalla procura generale, a meno che non siano espressamente indicati nella procura stessa. È importante notare che la procura deve essere conferita con le forme prescritte per il negozio che il rappresentante deve concludere. In altre parole, se per un determinato atto è richiesta una forma specifica (come ad esempio la forma scritta), la procura deve essere conferita con la stessa forma. Infine, è importante sottolineare che la procura ha effetto solo nei confronti dei terzi, cioè delle persone con cui il rappresentante entra in rapporto esterno. La procura conferisce al rappresentante il potere rappresentativo e la responsabilità di agire nell'interesse dell'interessato, ma non ha effetto tra l'interessato stesso e il rappresentante.