DIRITTO COSTITUZIONALE
Introduzione
Il diritto costituzionale è una branca del diritto che studia tutto ciò che attiene l’organizzazione di uno Stato,
le sue norme fondamentali ed il rapporto tra i cittadini e lo Stato. In questa dispensa ideata per gli studenti
universitari iscritti alle facoltà di Giurisprudenza e di ogni altra facoltà ove sia previsto l’insegnamento del
diritto costituzionale, saranno illustrati in forma semplificata e riassuntiva, senza la pretesa di sostituire i
manuali di testo, i concetti principali dell’ordinamento costituzionale italiano con qualche accenno agli
ordinamenti di altri stati, soprattutto con riferimento alle forme di stato e forme di governo, evidenziando le
principali differenze tra queste. In ogni paragrafo, non verrà mai riportato il testo dei singoli articoli della
Costituzione, ma solo un richiamo con una spiegazione chiara ed esauriente degli istituti principali previsti
dagli articoli della Costituzione e che sono spesso oggetto di domanda agli esami.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
La costituzione italiana, è la legge fondamentale nell’ordinamento giuridico italiano. Ciò vuol dire che
nessuna legge ordinaria, può essere in contrasto con essa, ed a tale scopo come si dirà in seguito, il
Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, sono organi che vigilano sull’osservanza delle norme
previste dalla Costituzione. Ma innanzitutto, occorre chiarire cosa si intenda per ordinamento giuridico. Un
ordinamento giuridico, è l’insieme delle norme, cioè delle leggi, che sono in vigore in un dato momento in
un determinato Stato. Ad esempio nell’ordinamento giuridico italiano, le norme secondo anche una
classificazione delle cosiddette fonti del diritto (alla quale sarà dedicato il successivo paragrafo), rinveniamo
al primo posto la Costituzione (ma secondo alcuni studiosi giuristi al primo posto vi sono le norme del diritto
europeo e subito dopo la Costituzione), quindi le leggi ordinarie (cioè le leggi statali approvate dal
Parlamento, si vedrà in seguito il procedimento di formazione delle leggi), quindi i regolamenti e gli atti
amministrativi di competenza del Governo e quindi del potere esecutivo, poi le leggi regionali, ed infine gli
usi e le consuetudini, ma tutto ciò sarà chiarito nel paragrafo successivo, per ora basti sapere che un
ordinamento giuridico è l’insieme delle norme giuridiche vigenti in un dato momento in un determinato Stato
che regolano il funzionamento di quello Stato, le sue istituzioni (Parlamento, Governo, Presidente della
Repubblica, il potere giurisdizionale, la magistratura, ecc.), i rapporti tra gli abitanti di quello Stato detti
anche i consociati, sia esclusivamente tra essi (norme di diritto privato) che tra essi e lo Stato, nella
Costituzione italiana infatti sono previsti i diritti fondamentali dell’individuo e le norme che regolano il
funzionamento delle istituzioni statali. Chiarita dunque la nozione di ordinamento giuridico, possiamo adesso
esporre adesso più dettagliatamente cosa s’intenda per Costituzione. Si è detto che la Costituzione è la legge
fondamentale in Italia, cioè la prima è più importante legge che garantisce le libertà ed i diritti fondamentali
di ogni individuo. Essa fu approvata nel 1947 nell’immediato dopoguerra, dall’Assemblea Costituente,
formata da tutte le forze politiche di quell’epoca, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948 e fu firmata dal primo
Presidente della Repubblica Enrico De Nicola. L’Italia usciva da un periodo di dittatura, durante il quale il
regime fascista aveva soppresso tutte le libertà ed i diritti degli individui, vi era dunque la necessità di
approvare un carta fondamentale, tra tutte le forze politiche, che prevedesse libertà individuali inviolabili,
come ad esempio la libertà di pensiero e della sua manifestazione con ogni mezzo di diffusione, con lo
scritto, con la stampa e qualunque altro mezzo idoneo, le libertà politiche che durante il regime fascista non
erano consentite, di iscriversi a partiti politici od anche di fondare nuovi partiti, la libertà di associazione, la
libertà di riunione, senza dimenticare i diritti fondamentali previsti dai primi 12 articoli, che saranno poi
illustrati meglio in seguito. Per queste ragioni, a seguito del referendum a suffragio universale del 1946 al
quale votarono per la prima volta anche le donne, a seguito del quale la maggioranza degli italiani e delle
italiane scelse la Repubblica come forma di governo, fu affidato all’Assemblea Costituente il compito di
redigere questa carta fondamentale che prende il nome di Costituzione, composta da 139 articoli.
I caratteri della Costituzione
Quanto poi ai caratteri della Costituzione, si dice che essa è votata, scritta, lunga e rigida. Vediamo ognuno di
questi caratteri più dettagliatamente. E’ votata perché appunto fu il frutto del compromesso delle forze
politiche che componevano l’Assemblea Costituente, è scritta perché gli articoli che la compongono sono
stati messi per iscritto, dunque norme in forma scritta, al contrario dello Statuto Albertino che invece
conteneva poche norme scritte ed era perlopiù una concessione del Sovrano nei confronti dei sudditi, cioè il
popolo, ed eventuali diritti erano concessi di volta in volta dal Sovrano, tutto ciò è completamente cambiato
con l’avvento della Costituzione dove infatti l’art. 1 della carta costituzionale prevede (come sarà spiegato
meglio in seguito nei contenuti) che “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti e nelle
forme previste dalla Costituzione”. Inoltre essa è lunga perché si sofferma a lungo sui diritti e le libertà
fondamentali dell’individuo, ed infine è rigida perché per essere modificata occorre un particolare
procedimento che è detto aggravato o anche di revisione costituzionale previsto dall’art. 138 della
Costituzione (l’argomento sarà poi oggetto di uno specifico paragrafo), non essendo sufficiente una legge
ordinaria per modificarla, mentre lo Statuto Albertino era flessibile e poteva essere modificato senza ricorrere
ad un procedimento aggravato, quindi anche con leggi ordinarie.
LE FONTI DEL DIRITTO
Abbiamo accennato prima l’argomento riguardante le fonti del diritto laddove abbiamo parlato della
definizione di ordinamento giuridico. Vediamo quindi più nello specifico cosa si intende per fonti del diritto.
Quando parliamo di fonti del diritto, ci riferiamo alla fonte principale da cui promana la legge, cioè le fonti
cosiddette di produzione del diritto. Si è soliti ordinare le fonti in una classificazione piramidale, per cui le
fonti primarie che occupano i primi posti prevalgono su quelle successive che dunque non possono essere
contrarie a quelle che le precedono, come ad esempio una legge ordinaria non può contenere norme che
siano contrarie a quelle contenute nella Costituzione, ad esempio una legge che vieti la libertà di stampa in
Italia non potrà mai essere approvata e quand’anche venisse approvata potrebbe essere annullata dalla Corte
Costituzionale, o rimandata alle Camere cioè al Parlamento da parte del Presidente della Repubblica a cui
spetta la promulgazione delle leggi dopo che il Parlamento abbia approvato in via definitiva il testo di una
legge, ma questi argomenti saranno trattati in seguito, per ora per il nostro esempio basti sapere che in base
all’ordine delle fonti del diritto, una legge ordinaria non può contenere norme contrarie a quelle previste
dalla Costituzione, perché sarebbe incostituzionale e quindi vietata. Detto questo, nella classificazione di cui
dicevamo in precedenza, alcuni giuristi mettono al primo posto la Costituzione e subito dopo le norme del
diritto europeo cioè dell’Unione Europea, altri invece sostengono che le norme del diritto europeo occupino
la prima posizione e subito dopo alla seconda posizione la Costituzione italiana. Per semplicità indicheremo
entrambe le norme al primo posto e via via le altre norme subordinate, in una ideale classificazione che
potrebbe essere dunque la seguente:
1° Costituzione e norme di diritto europeo
2° Leggi ordinarie
3° Regolamenti ed atti di competenza del Governo
4° Leggi regionali
5° Usi e consuetudini
Abbiamo detto che le norme di rango inferiore, cioè quelle che sono agli ultimi posti di questa classifica, non
possono essere contrarie a quanto previsto dalle norme di rango superiore che occupano i primi posti, quindi
oltre all’esempio già citato in base al quale una legge ordinaria non può prevedere qualcosa che sia contrario
a quanto previsto e sancito in una norma di rango costituzionale, così lo stesso vale per i regolamenti ed atti
governativi, le leggi regionali, gli usi e le consuetudini, che non possono essere contrari alle leggi ordinarie.
Andiamo a vedere più nello specifico cosa sono i regolamenti e gli atti di competenza dell’esecutivo
(Governo), le leggi regionali, ed infine gli usi e consuetudini.
I regolamenti sono in buona sostanza atti amministrativi adottati dal potere esecutivo (Governo) in attuazione
delle leggi ordinarie, e possono essere adottati solo laddove non vi sia una cosiddetta riserva di legge
assoluta, cioè soltanto laddove specifiche materie non siano riservate esclusivamente alla legge, come ad
esempio la libertà personale che può essere privata ad un individuo solo e soltanto per illeciti in casi
espressamente previsti dalla legge come si dirà in seguito.
Non possono essere contrari a quanto previsto da una legge ordinaria, e servono a dare attuazione alle leggi,
e la stessa cosa vale per gli altri atti di competenza dell’esecutivo, come i decreti ministeriali, le ordinanze di
ciascun Ministero, e sono atti che principalmente sono detti di organizzazione in quanto organizzano,
prevedono i mezzi necessari all’attuazione di quanto stabilito dalla legge, ad esempio indicono concorsi
pubblici in attuazione di una legge stanziando le somme di denaro necessarie ed individuando le sedi fisiche
ove i candidati dovranno recarsi per sostenere le prove previste per il superamento di quei concorsi, e così
via. Vi sono vari tipi di regolamenti, previsti dalla Legge n. 400/88 e più precisamente essi sono:
I regolamenti esecutivi, quelli attuativi-integrativi, indipendenti, di organizzazione, delegati o autorizzati.
I regolamenti esecutivi, contengono norme che precisano meglio quanto già previsto da leggi ordinarie e
servono a dare concreta attuazione alle leggi, a tale scopo contengono precisazioni terminologiche e
specificazioni aggiuntive, oltre ad adempimenti e procedure da rispettare per la concreta attuazione di una
legge.
I regolamenti attuativi-integrativi invece, servono a dare attuazione nello specifico a quanto previsto dalla
legge che regola solo l’obiettivo da raggiungere, ma lascia libero il mezzo con cui raggiungere lo scopo,
l’obiettivo previsto dalla legge.
Abbiamo poi i regolamenti di organizzazione che sono chiamati così in quanto si occupano di organizzare e
stabilire norme per il funzionamento dei pubblici uffici, meglio conosciuti anche come pubblica
amministrazione o anche PA, tutto ciò nel rispetto della riserva di legge relativa prevista dall’art. 97 Cost. (si
preciserà poi meglio cosa si intende per riserva di legge assoluta e relativa).
Infine i regolamenti delegati o autorizzati che sono detti anche di delegificazione si occupano di sostituire
una legge, e sono consentiti solo per materie non coperte da riserva di legge assoluta. In Italia si stima vi
siano più di 50.000 leggi in vigore, allo scopo di semplificare ed anche di coordinare le disposizioni
legislative, i regolamenti delegati o di delegificazione, sostituiscono le disposizioni previste da una legge
ordinaria, cioè se ne appropriano determinando quindi l’abrogazione della legge, allo scopo di snellire e
semplificare la mole di leggi in vigore.
Detto ciò è assolutamente necessario chiarire cosa si intenda per riserva di legge assoluta e riserva di legge
relativa. La riserva di legge assoluta, è come dice la parola stessa, una riserva di una materia alla sola
competenza legislativa del Parlamento con l’approvazione di una legge ordinaria per disciplinare le materie
coperte da riserva di legge assoluta, esse sono rinvenibili dall’uso da parte dei costituenti, di termini quali
“nei soli casi e modi previsti dalla legge” come ad esempio per la libertà personale di cui all’art. 13 della
Costituzione, in base al quale “la libertà personale è inviolabile e non può essere limitata se non nei soli casi
e modi previsti dalla legge”. Ciò vuol dire che una disposizione che preveda nuovi reati per i quali è prevista
la pena detentiva della carcerazione, può essere adottata solo e soltanto con legge ordinaria da parte del
Parlamento. Non potranno mai esservi quindi un regolamento, o una legge regionale o un atto
amministrativo, che vadano a sancire nuovi reati penali per i quali sia prevista la limitazione della libertà
personale.
Quanto invece alla riserva di legge relativa, ci riferiamo invece ad ipotesi nelle quali i padri costituenti,
abbiano inteso riservare alla legge solo i limiti del campo di applicazione entro il quale debbano attenersi
fonti di rango inferiore, e sono rinvenibili laddove i costituenti abbiano utilizzato termini come “in base alla
legge” un tipico esempio è la libertà di circolazione e di soggiorno di cui all’art. 16 della Costituzione, in
base al quale “chiunque può liberamente circolare e soggiornare su tutto il territorio nazionale di uscirvi e
farvi rientro, salvi i casi di sicurezza nazionale e di salute pubblica stabiliti dalla legge” . Si noti la
differenza tra l’ipotesi di cui all’art. 13 “nei soli casi e modi previsti dalla legge” quella prevista dall’art. 16
ove si dice semplicemente “i casi stabiliti dalla legge”. Come si può capire già dal tenore letterale delle due
formulazioni, nel secondo caso vi è una minore rigidità, che dunque riserva alla legge solo i principi, i limiti
entro cui poi la potestà regolamentare potrà intervenire. Un esempio palese di tutto ciò l’abbiamo vissuto con
la limitazione degli spostamenti e della libertà di circolazione che è stata adottata con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri (i cosiddetti DPCM), che però trovavano il loro fondamento normativo
pur sempre in una legge ordinaria che fissava i limiti entro i quali tali DPCM trovavano applicazione.
Passando poi alle leggi regionali, esse sono leggi che hanno applicazione in una porzione di territorio più
ristretta, e cioè solo nell’ambito territoriale di una singola Regione, sono approvate dai Consigli Regionali e
promulgate dai Presidenti di ciascuna Regione per poi essere pubblicate sui rispettivi Bollettini Ufficiali di
ciascuna Regione (BUR). Sono adottate per disciplinare specifiche materie in ragione della specificità
territoriale di una Regione, e non possono essere contrarie ad una legge ordinaria.
Infine passando alla disamina degli usi e delle consuetudini, essi sono norme non scritte, non possono essere
contrarie alle fonti di rango superiore (leggi regionali, regolamenti, leggi ordinarie, norme costituzionali) e
che a differenza delle norme giuridiche primarie come la legge ordinaria ad esempio, non hanno il carattere
della coercitività, cioè ad esse non si ricollega la previsione di una sanzione per inosservanza e mancato
rispetto, ad esempio mentre una norma penale prevede come sanzione una pena detentiva per reati come
l’omicidio o il furto, lo stesso non potrà dirsi per un uso o consuetudine che sono più che vere e proprie
norme (difatti non scritte), convinzioni da parte dei singoli consociati dell’obbligatorietà di un determinato
comportamento, quali ad esempio i precetti religiosi, come il non mangiare carne in alcuni giorni del periodo
quaresimale precedente la Pasqua, non vi è alcuna sanzione (come ad esempio una sanzione pecuniaria o una
pena detentiva) per l’inosservanza di questo precetto. In particolare per la consuetudine vi sono due elementi
che la caratterizzano e sono: 1) l’elemento soggettivo o psicologico detto anche opinio iuris ac necessitatis
che consiste appunto nella convinzione da parte di un individuo che un comportamento sia obbligatorio,
dovuto, anche se non vi è alcuna previsione legislativa che ne stabilisca l’obbligatorietà; 2) l’elemento
oggettivo detto anche diuturnitas che consiste nel costante ripetersi nel tempo di quel comportamento da
parte dei consociati. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO
Passiamo dunque ai concetti di forme di stato e forme di governo. Quando parliamo di forme di stato ci
riferiamo al rapporto esistente tra popolo ed istituzioni di uno Stato, ed i diversi modi in cui si combinano i
tre elementi costitutivi di uno Stato che sono: popolo, territorio, e governo. Abbiamo diverse forme di stato
che regolano i rapporti tra il popolo ed il governo e le modalità con cui quest’ultimo esercita i suoi poteri.
Esse sono: stato di diritto, stato assoluto, stato di polizia, e lo stato socialista. Tralasciando per ultimo lo stato
di diritto che è quello che ci interessa più da vicino in quanto è la forma di stato che caratterizza lo stato
italiano, passiamo alla disamina prima delle altre forme di stato.
Lo stato assoluto è caratterizzato dalla concentrazione di tutti i poteri nelle mani del sovrano, sia il potere
legislativo, che quello esecutivo che quello giudiziario, un tipico esempio di questa forma di stato si rinviene
storicamente nella figura del monarca assoluto come nel caso del Re Luigi XIV che fu Re di Francia dal
1643 al 1715.
Nello stato di polizia invece, lo stato interviene in ogni aspetto dell’economia, della religione, nei costumi,
nella salute, e nella sicurezza. Un esempio che si rinviene storicamente è quello dell’Austria su tutti, nel
period
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