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DIRITTO COSTITUZIONALE

Introduzione

Il diritto costituzionale è una branca del diritto che studia tutto ciò che attiene l’organizzazione di uno Stato,

le sue norme fondamentali ed il rapporto tra i cittadini e lo Stato. In questa dispensa ideata per gli studenti

universitari iscritti alle facoltà di Giurisprudenza e di ogni altra facoltà ove sia previsto l’insegnamento del

diritto costituzionale, saranno illustrati in forma semplificata e riassuntiva, senza la pretesa di sostituire i

manuali di testo, i concetti principali dell’ordinamento costituzionale italiano con qualche accenno agli

ordinamenti di altri stati, soprattutto con riferimento alle forme di stato e forme di governo, evidenziando le

principali differenze tra queste. In ogni paragrafo, non verrà mai riportato il testo dei singoli articoli della

Costituzione, ma solo un richiamo con una spiegazione chiara ed esauriente degli istituti principali previsti

dagli articoli della Costituzione e che sono spesso oggetto di domanda agli esami.

LA COSTITUZIONE ITALIANA

La costituzione italiana, è la legge fondamentale nell’ordinamento giuridico italiano. Ciò vuol dire che

nessuna legge ordinaria, può essere in contrasto con essa, ed a tale scopo come si dirà in seguito, il

Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, sono organi che vigilano sull’osservanza delle norme

previste dalla Costituzione. Ma innanzitutto, occorre chiarire cosa si intenda per ordinamento giuridico. Un

ordinamento giuridico, è l’insieme delle norme, cioè delle leggi, che sono in vigore in un dato momento in

un determinato Stato. Ad esempio nell’ordinamento giuridico italiano, le norme secondo anche una

classificazione delle cosiddette fonti del diritto (alla quale sarà dedicato il successivo paragrafo), rinveniamo

al primo posto la Costituzione (ma secondo alcuni studiosi giuristi al primo posto vi sono le norme del diritto

europeo e subito dopo la Costituzione), quindi le leggi ordinarie (cioè le leggi statali approvate dal

Parlamento, si vedrà in seguito il procedimento di formazione delle leggi), quindi i regolamenti e gli atti

amministrativi di competenza del Governo e quindi del potere esecutivo, poi le leggi regionali, ed infine gli

usi e le consuetudini, ma tutto ciò sarà chiarito nel paragrafo successivo, per ora basti sapere che un

ordinamento giuridico è l’insieme delle norme giuridiche vigenti in un dato momento in un determinato Stato

che regolano il funzionamento di quello Stato, le sue istituzioni (Parlamento, Governo, Presidente della

Repubblica, il potere giurisdizionale, la magistratura, ecc.), i rapporti tra gli abitanti di quello Stato detti

anche i consociati, sia esclusivamente tra essi (norme di diritto privato) che tra essi e lo Stato, nella

Costituzione italiana infatti sono previsti i diritti fondamentali dell’individuo e le norme che regolano il

funzionamento delle istituzioni statali. Chiarita dunque la nozione di ordinamento giuridico, possiamo adesso

esporre adesso più dettagliatamente cosa s’intenda per Costituzione. Si è detto che la Costituzione è la legge

fondamentale in Italia, cioè la prima è più importante legge che garantisce le libertà ed i diritti fondamentali

di ogni individuo. Essa fu approvata nel 1947 nell’immediato dopoguerra, dall’Assemblea Costituente,

formata da tutte le forze politiche di quell’epoca, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948 e fu firmata dal primo

Presidente della Repubblica Enrico De Nicola. L’Italia usciva da un periodo di dittatura, durante il quale il

regime fascista aveva soppresso tutte le libertà ed i diritti degli individui, vi era dunque la necessità di

approvare un carta fondamentale, tra tutte le forze politiche, che prevedesse libertà individuali inviolabili,

come ad esempio la libertà di pensiero e della sua manifestazione con ogni mezzo di diffusione, con lo

scritto, con la stampa e qualunque altro mezzo idoneo, le libertà politiche che durante il regime fascista non

erano consentite, di iscriversi a partiti politici od anche di fondare nuovi partiti, la libertà di associazione, la

libertà di riunione, senza dimenticare i diritti fondamentali previsti dai primi 12 articoli, che saranno poi

illustrati meglio in seguito. Per queste ragioni, a seguito del referendum a suffragio universale del 1946 al

quale votarono per la prima volta anche le donne, a seguito del quale la maggioranza degli italiani e delle

italiane scelse la Repubblica come forma di governo, fu affidato all’Assemblea Costituente il compito di

redigere questa carta fondamentale che prende il nome di Costituzione, composta da 139 articoli.

I caratteri della Costituzione

Quanto poi ai caratteri della Costituzione, si dice che essa è votata, scritta, lunga e rigida. Vediamo ognuno di

questi caratteri più dettagliatamente. E’ votata perché appunto fu il frutto del compromesso delle forze

politiche che componevano l’Assemblea Costituente, è scritta perché gli articoli che la compongono sono

stati messi per iscritto, dunque norme in forma scritta, al contrario dello Statuto Albertino che invece

conteneva poche norme scritte ed era perlopiù una concessione del Sovrano nei confronti dei sudditi, cioè il

popolo, ed eventuali diritti erano concessi di volta in volta dal Sovrano, tutto ciò è completamente cambiato

con l’avvento della Costituzione dove infatti l’art. 1 della carta costituzionale prevede (come sarà spiegato

meglio in seguito nei contenuti) che “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti e nelle

forme previste dalla Costituzione”. Inoltre essa è lunga perché si sofferma a lungo sui diritti e le libertà

fondamentali dell’individuo, ed infine è rigida perché per essere modificata occorre un particolare

procedimento che è detto aggravato o anche di revisione costituzionale previsto dall’art. 138 della

Costituzione (l’argomento sarà poi oggetto di uno specifico paragrafo), non essendo sufficiente una legge

ordinaria per modificarla, mentre lo Statuto Albertino era flessibile e poteva essere modificato senza ricorrere

ad un procedimento aggravato, quindi anche con leggi ordinarie.

LE FONTI DEL DIRITTO

Abbiamo accennato prima l’argomento riguardante le fonti del diritto laddove abbiamo parlato della

definizione di ordinamento giuridico. Vediamo quindi più nello specifico cosa si intende per fonti del diritto.

Quando parliamo di fonti del diritto, ci riferiamo alla fonte principale da cui promana la legge, cioè le fonti

cosiddette di produzione del diritto. Si è soliti ordinare le fonti in una classificazione piramidale, per cui le

fonti primarie che occupano i primi posti prevalgono su quelle successive che dunque non possono essere

contrarie a quelle che le precedono, come ad esempio una legge ordinaria non può contenere norme che

siano contrarie a quelle contenute nella Costituzione, ad esempio una legge che vieti la libertà di stampa in

Italia non potrà mai essere approvata e quand’anche venisse approvata potrebbe essere annullata dalla Corte

Costituzionale, o rimandata alle Camere cioè al Parlamento da parte del Presidente della Repubblica a cui

spetta la promulgazione delle leggi dopo che il Parlamento abbia approvato in via definitiva il testo di una

legge, ma questi argomenti saranno trattati in seguito, per ora per il nostro esempio basti sapere che in base

all’ordine delle fonti del diritto, una legge ordinaria non può contenere norme contrarie a quelle previste

dalla Costituzione, perché sarebbe incostituzionale e quindi vietata. Detto questo, nella classificazione di cui

dicevamo in precedenza, alcuni giuristi mettono al primo posto la Costituzione e subito dopo le norme del

diritto europeo cioè dell’Unione Europea, altri invece sostengono che le norme del diritto europeo occupino

la prima posizione e subito dopo alla seconda posizione la Costituzione italiana. Per semplicità indicheremo

entrambe le norme al primo posto e via via le altre norme subordinate, in una ideale classificazione che

potrebbe essere dunque la seguente:

1° Costituzione e norme di diritto europeo

2° Leggi ordinarie

3° Regolamenti ed atti di competenza del Governo

4° Leggi regionali

5° Usi e consuetudini

Abbiamo detto che le norme di rango inferiore, cioè quelle che sono agli ultimi posti di questa classifica, non

possono essere contrarie a quanto previsto dalle norme di rango superiore che occupano i primi posti, quindi

oltre all’esempio già citato in base al quale una legge ordinaria non può prevedere qualcosa che sia contrario

a quanto previsto e sancito in una norma di rango costituzionale, così lo stesso vale per i regolamenti ed atti

governativi, le leggi regionali, gli usi e le consuetudini, che non possono essere contrari alle leggi ordinarie.

Andiamo a vedere più nello specifico cosa sono i regolamenti e gli atti di competenza dell’esecutivo

(Governo), le leggi regionali, ed infine gli usi e consuetudini.

I regolamenti sono in buona sostanza atti amministrativi adottati dal potere esecutivo (Governo) in attuazione

delle leggi ordinarie, e possono essere adottati solo laddove non vi sia una cosiddetta riserva di legge

assoluta, cioè soltanto laddove specifiche materie non siano riservate esclusivamente alla legge, come ad

esempio la libertà personale che può essere privata ad un individuo solo e soltanto per illeciti in casi

espressamente previsti dalla legge come si dirà in seguito.

Non possono essere contrari a quanto previsto da una legge ordinaria, e servono a dare attuazione alle leggi,

e la stessa cosa vale per gli altri atti di competenza dell’esecutivo, come i decreti ministeriali, le ordinanze di

ciascun Ministero, e sono atti che principalmente sono detti di organizzazione in quanto organizzano,

prevedono i mezzi necessari all’attuazione di quanto stabilito dalla legge, ad esempio indicono concorsi

pubblici in attuazione di una legge stanziando le somme di denaro necessarie ed individuando le sedi fisiche

ove i candidati dovranno recarsi per sostenere le prove previste per il superamento di quei concorsi, e così

via. Vi sono vari tipi di regolamenti, previsti dalla Legge n. 400/88 e più precisamente essi sono:

I regolamenti esecutivi, quelli attuativi-integrativi, indipendenti, di organizzazione, delegati o autorizzati.

I regolamenti esecutivi, contengono norme che precisano meglio quanto già previsto da leggi ordinarie e

servono a dare concreta attuazione alle leggi, a tale scopo contengono precisazioni terminologiche e

specificazioni aggiuntive, oltre ad adempimenti e procedure da rispettare per la concreta attuazione di una

legge.

I regolamenti attuativi-integrativi invece, servono a dare attuazione nello specifico a quanto previsto dalla

legge che regola solo l’obiettivo da raggiungere, ma lascia libero il mezzo con cui raggiungere lo scopo,

l’obiettivo previsto dalla legge.

Abbiamo poi i regolamenti di organizzazione che sono chiamati così in quanto si occupano di organizzare e

stabilire norme per il funzionamento dei pubblici uffici, meglio conosciuti anche come pubblica

amministrazione o anche PA, tutto ciò nel rispetto della riserva di legge relativa prevista dall’art. 97 Cost. (si

preciserà poi meglio cosa si intende per riserva di legge assoluta e relativa).

Infine i regolamenti delegati o autorizzati che sono detti anche di delegificazione si occupano di sostituire

una legge, e sono consentiti solo per materie non coperte da riserva di legge assoluta. In Italia si stima vi

siano più di 50.000 leggi in vigore, allo scopo di semplificare ed anche di coordinare le disposizioni

legislative, i regolamenti delegati o di delegificazione, sostituiscono le disposizioni previste da una legge

ordinaria, cioè se ne appropriano determinando quindi l’abrogazione della legge, allo scopo di snellire e

semplificare la mole di leggi in vigore.

Detto ciò è assolutamente necessario chiarire cosa si intenda per riserva di legge assoluta e riserva di legge

relativa. La riserva di legge assoluta, è come dice la parola stessa, una riserva di una materia alla sola

competenza legislativa del Parlamento con l’approvazione di una legge ordinaria per disciplinare le materie

coperte da riserva di legge assoluta, esse sono rinvenibili dall’uso da parte dei costituenti, di termini quali

“nei soli casi e modi previsti dalla legge” come ad esempio per la libertà personale di cui all’art. 13 della

Costituzione, in base al quale “la libertà personale è inviolabile e non può essere limitata se non nei soli casi

e modi previsti dalla legge”. Ciò vuol dire che una disposizione che preveda nuovi reati per i quali è prevista

la pena detentiva della carcerazione, può essere adottata solo e soltanto con legge ordinaria da parte del

Parlamento. Non potranno mai esservi quindi un regolamento, o una legge regionale o un atto

amministrativo, che vadano a sancire nuovi reati penali per i quali sia prevista la limitazione della libertà

personale.

Quanto invece alla riserva di legge relativa, ci riferiamo invece ad ipotesi nelle quali i padri costituenti,

abbiano inteso riservare alla legge solo i limiti del campo di applicazione entro il quale debbano attenersi

fonti di rango inferiore, e sono rinvenibili laddove i costituenti abbiano utilizzato termini come “in base alla

legge” un tipico esempio è la libertà di circolazione e di soggiorno di cui all’art. 16 della Costituzione, in

base al quale “chiunque può liberamente circolare e soggiornare su tutto il territorio nazionale di uscirvi e

farvi rientro, salvi i casi di sicurezza nazionale e di salute pubblica stabiliti dalla legge” . Si noti la

differenza tra l’ipotesi di cui all’art. 13 “nei soli casi e modi previsti dalla legge” quella prevista dall’art. 16

ove si dice semplicemente “i casi stabiliti dalla legge”. Come si può capire già dal tenore letterale delle due

formulazioni, nel secondo caso vi è una minore rigidità, che dunque riserva alla legge solo i principi, i limiti

entro cui poi la potestà regolamentare potrà intervenire. Un esempio palese di tutto ciò l’abbiamo vissuto con

la limitazione degli spostamenti e della libertà di circolazione che è stata adottata con uno o più decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri (i cosiddetti DPCM), che però trovavano il loro fondamento normativo

pur sempre in una legge ordinaria che fissava i limiti entro i quali tali DPCM trovavano applicazione.

Passando poi alle leggi regionali, esse sono leggi che hanno applicazione in una porzione di territorio più

ristretta, e cioè solo nell’ambito territoriale di una singola Regione, sono approvate dai Consigli Regionali e

promulgate dai Presidenti di ciascuna Regione per poi essere pubblicate sui rispettivi Bollettini Ufficiali di

ciascuna Regione (BUR). Sono adottate per disciplinare specifiche materie in ragione della specificità

territoriale di una Regione, e non possono essere contrarie ad una legge ordinaria.

Infine passando alla disamina degli usi e delle consuetudini, essi sono norme non scritte, non possono essere

contrarie alle fonti di rango superiore (leggi regionali, regolamenti, leggi ordinarie, norme costituzionali) e

che a differenza delle norme giuridiche primarie come la legge ordinaria ad esempio, non hanno il carattere

della coercitività, cioè ad esse non si ricollega la previsione di una sanzione per inosservanza e mancato

rispetto, ad esempio mentre una norma penale prevede come sanzione una pena detentiva per reati come

l’omicidio o il furto, lo stesso non potrà dirsi per un uso o consuetudine che sono più che vere e proprie

norme (difatti non scritte), convinzioni da parte dei singoli consociati dell’obbligatorietà di un determinato

comportamento, quali ad esempio i precetti religiosi, come il non mangiare carne in alcuni giorni del periodo

quaresimale precedente la Pasqua, non vi è alcuna sanzione (come ad esempio una sanzione pecuniaria o una

pena detentiva) per l’inosservanza di questo precetto. In particolare per la consuetudine vi sono due elementi

che la caratterizzano e sono: 1) l’elemento soggettivo o psicologico detto anche opinio iuris ac necessitatis

che consiste appunto nella convinzione da parte di un individuo che un comportamento sia obbligatorio,

dovuto, anche se non vi è alcuna previsione legislativa che ne stabilisca l’obbligatorietà; 2) l’elemento

oggettivo detto anche diuturnitas che consiste nel costante ripetersi nel tempo di quel comportamento da

parte dei consociati. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO

Passiamo dunque ai concetti di forme di stato e forme di governo. Quando parliamo di forme di stato ci

riferiamo al rapporto esistente tra popolo ed istituzioni di uno Stato, ed i diversi modi in cui si combinano i

tre elementi costitutivi di uno Stato che sono: popolo, territorio, e governo. Abbiamo diverse forme di stato

che regolano i rapporti tra il popolo ed il governo e le modalità con cui quest’ultimo esercita i suoi poteri.

Esse sono: stato di diritto, stato assoluto, stato di polizia, e lo stato socialista. Tralasciando per ultimo lo stato

di diritto che è quello che ci interessa più da vicino in quanto è la forma di stato che caratterizza lo stato

italiano, passiamo alla disamina prima delle altre forme di stato.

Lo stato assoluto è caratterizzato dalla concentrazione di tutti i poteri nelle mani del sovrano, sia il potere

legislativo, che quello esecutivo che quello giudiziario, un tipico esempio di questa forma di stato si rinviene

storicamente nella figura del monarca assoluto come nel caso del Re Luigi XIV che fu Re di Francia dal

1643 al 1715.

Nello stato di polizia invece, lo stato interviene in ogni aspetto dell’economia, della religione, nei costumi,

nella salute, e nella sicurezza. Un esempio che si rinviene storicamente è quello dell’Austria su tutti, nel

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MassimoNapoli84 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Staiano Sandro.
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