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Il Parlamento
Il Parlamento è l'organo a cui l'ordinamento della Repubblica affida il potere legislativo, ossia il potere di discutere ed approvare nuove leggi. È espressione della sovranità popolare, in quanto rappresentante del popolo da questo eletto, ed è composto dalle due camere che sono la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica. Con la riforma costituzionale del 2020 si è avuta una significativa riduzione dei parlamentari con i deputati che sono passati da 630 a 400, ed i senatori che sono passati da 315 a 200. Ciascuna camera è dotata di un regolamento, e provvede all'elezione del proprio Presidente e del relativo ufficio di presidenza alla prima seduta. Le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La prima seduta dopo le elezioni è fissata entro il ventesimo giorno dai risultati elettorali, durano in carica 5 anni e non possono essere prorogate se non in caso di guerra.
Fin quando non si riuniscono le nuove camere, sono prorogati temporaneamente i poteri delle precedenti, allo scopo di non provocare la paralisi istituzionale. In ciascuna camera, vi sono dei gruppi parlamentari che si identificano con i nomi dei singoli partiti politici e all'interno dei quali vi sono i deputati ed i senatori eletti nelle liste di quei partiti. Ogni parlamentare svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato, ciò vuol dire che ciascun parlamentare, pur essendo eletto in una lista elettorale cioè in candidato ed eletto in lista con un determinato partito, e facente parte del relativo gruppo parlamentare, può cambiare gruppo parlamentare abbandonando il suo gruppo per far parte di un altro gruppo parlamentare di un'altra forza politica. Tale fenomeno noto come trasformismo, per quanto possa essere ritenuto moralmente ed eticamente disdicevole, è perfettamente legittimo e consentito dal punto di vista costituzionale, i costituenti.hanno così voluto attribuire al parlamentare che nonsi identifichi più nei valori fondanti del partito politico con il quale sia stato eletto, la possibilità diabbandonare quella forza politica per entrare a far parte di un’altra forza politica sia essa di maggioranza o diopposizione, e non sono mancati negli anni i casi in cui parlamentari facenti parte di gruppi parlamentari dimaggioranza che sono passati a gruppi parlamentari di opposizione, facendo così anche venir meno ilrapporto fiduciario tra le camere ed il Governo, che deve necessariamente esserci perché il Governo possaessere legittimamente in carica come sarà detto in seguito parlando del Governo.
Inoltre nessun parlamentarepuò essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale, perquisizioni, intercettazioni e/o ispezionifinanche della corrispondenza senza l’autorizzazione della camera alla quale appartiene (immunitàparlamentare).
eccezion fatta per i casi di flagranza di reato (cioè laddove venga colto dalle forze di pubblica sicurezza nell'atto di commettere un reato). Il Parlamento si riunisce in seduta comune (cioè i componenti di entrambe le camere in un'unica seduta) nei soli casi previsti dalla Costituzione, ed in tali casi il Presidente e l'ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei Deputati.
Il procedimento di formazione delle leggi
L'art. 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. Con questa disposizione è sottolineata la centralità del Parlamento quale unico organo competente ad approvare nuove leggi, e quando anche come si vedrà in seguito vi sia la potestà legislativa limitata a determinati casi del Governo, questa potestà legislativa del Governo è sempre esercitata sotto il controllo del Parlamento. L'art. 71 stabilisce che
L'iniziativa legislativa, cioè l'impulso con il quale s'innesca il procedimento di formazione di una legge, spetta al Governo (che può presentare progetti di legge o anche detti disegni di legge spesso conosciuti nella prassi con l'abbreviazione ddl), ad ogni singolo parlamentare, ed al popolo con l'iniziativa legislativa popolare come si è già avuto modo di accennare, che può presentare alle camere un disegno di legge redatto in articoli e sottoscritto da 50.000 elettori, ed è come abbiamo visto un esempio di istituto di democrazia diretta, cioè un mezzo attraverso il quale il popolo esercita la sua sovranità. Attenzione a non confondere però l'iniziativa legislativa con il potere di approvare una legge, i disegni di legge, tanto quelli presentati dal Governo, quanto quelli ad iniziativa popolare, devono essere sempre discussi ed approvati da entrambe le camere, con successiva promulgazione e
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: perché una legge possa entrare in vigore, ed il Parlamento potrebbe anche decidere di non approvare un disegno di legge presentato dal Governo o ad iniziativa popolare.
Ogni camera deve approvare lo stesso testo di legge, articolo per articolo, e se una camera apporta modifiche al testo di legge, queste modifiche devono essere approvate anche dall'altra camera (bicameralismo perfetto).
Le proposte di modifica al testo di un disegno di legge vengono dette emendamenti, talvolta per evitare l'ostruzionismo dell'opposizione che, allo scopo di rallentare i lavori parlamentari di approvazione, presentano una moltitudine di emendamenti che quindi devono essere discussi ritardando l'approvazione del disegno di legge.
Il Governo può chiedere la questione di fiducia, attraverso la quale un disegno di legge così come presentato dal Governo alle camere, deve essere approvato senza possibilità di apportare modifiche.
Quindi tutti gli emendamenti presentati decadono. È importante sottolineare però, che laddove non vi sia l'approvazione della questione di fiducia con il voto della maggioranza dei componenti di una camera, il Governo ha l'obbligo di dimettersi. Tale istituto non è previsto dalla Costituzione ma è di derivazione della prassi politica, ed è chiesto per disegni di legge considerati come atti fondamentali della linea politica intrapresa dal Governo, ad esempio per la legge di stabilità che un tempo era conosciuta come legge finanziaria, con la quale il Governo adotta la politica economica per l'anno successivo (è una legge collegata alla legge di bilancio con la quale vengono decise le introduzioni di nuovi tributi o di nuove spese, o comunque la modifica di tributi già esistenti o della spesa pubblica, destinando parte della spesa pubblica a determinati settori piuttosto che ad altri, come ad esempio, la sanità, l'istruzione.< p >opere pubbliche, aiuti economici a famiglie ed imprese, ecc.). L'art. 72 stabilisce che ogni progetto di legge è discusso ed approvato con votazione articolo per articolo e poi con votazione finale per l'intero testo, il regolamento di una camera può prevedere casi in cui per la particolare urgenza di approvare una legge in una determinata materia, possa essere adottato un procedimento abbreviato di approvazione della legge in luogo di quello ordinario. In ogni caso il procedimento di approvazione ordinario è sempre adottato per le leggi in materia elettorale e costituzionale nonché per quelli di delegazione legislativa (leggi delega), per quelle di approvazione di bilanci e consuntivi, e per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Il procedimento di approvazione ordinaria è quello poco più su descritto, con la discussione e l'approvazione articolo per articolo e poi dell'intero testo da parte < /p >Dell'assemblea in seduta ordinaria convocata in un determinato giorno feriale con la previsione nell'ordine del giorno per l'appunto della discussione e approvazione della proposta di legge. Ma vi sono casi in cui, come si è detto, per l'urgenza e la necessità di abbreviare i tempi di approvazione della legge, la discussione sia demandata ad una commissione competente per materia, giacché in ogni camera vi sono commissioni di deputati o senatori che hanno una competenza a determinate materie, sia alla Camera che al Senato abbiamo diverse commissioni, quali ad esempio, affari costituzionali, affari esteri, ambiente e transizione ecologica, economia e finanze, ecc., tali commissioni possono anche presentare disegni di legge all'aula perché siano discussi ed approvati dall'assemblea, e sono composte da un certo numero di deputati o di senatori e da un Presidente che ne convoca le sedute e dirige i lavori. Abbiamo dunque due
procedimenti abbreviati, il primo con la commissione in sede legislativa, con il quale viene attribuito alla Commissione competente per materia, l'esame e l'approvazione della legge, con la possibilità però di rimettere il progetto di legge all'Assemblea se richiesto dal Governo, o da un decimo degli appartenenti alla camera o da un quinto dei componenti della commissione. Ed abbiamo infine il procedimento abbreviato con la commissione in sede redigente dove la commissione redige il testo del disegno di legge, che viene poi presentato all'assemblea, la quale però deve approvare il disegno di legge così com'è senza possibilità di apportarvi delle modifiche. Chiude il quadro del procedimento di formazione delle leggi, la potestà legislativa di competenza del Governo come si è già accennato, che è limitata a due soli casi contemplati dagli artt. 76 e 77 Cost., e sono rispettivamente i decreti
legislativi ed i decreti legge. In entrambi i casi vi è sempre il controllo del Parlamento, nel primo caso quello dei decreti legislativi, con una legge delega, cioè una legge che delega al Governo il potere di emanare uno o più decreti in attuazione di principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa, ed entro un certo termine (di solito 6 mesi). Mentre nel caso dei decreti legge, il Governo nei soli casi di necessità ed urgenza emana un decreto avente valore di legge, l'art. 77 stabilisce che quando il Governo emani un decreto legge debba presentarlo il giorno stesso alle camere per la conversione, e che tale decreto deve essere convertito in legge ordinaria dalle camere entro 60 giorni e se queste non approvano la legge di conversione, il decreto legge decade con effetto retroattivo, cioè perde efficacia fin dall'inizio come se non fosse mai esistito. In alcuni casi però non è possibile tornare allo status quo ante, siPensi ai decreti legge non convertiti con i quali venga stabilita la riduzione del pedaggio autostradale o delle accise sulla benzina, chiaramente non è possibile richiedere la maggiorazione di prezzo agli utenti che hanno fruito dei benefici derivanti dalla riduzione della cifra prevista come prezzo finale. La differenza tra decreti