INTODUZIONE
Il richiamo alla Cos4tuzione è sempre stato inteso come un’ancora di salvezza : scrigno di
valori e verità a cui fare riferimento nelle quo4diane incertezze giuridiche e poli4che.
Cos4tuzione intesa quindi non solo come valore ma anche come fonte e metro dei valori
medesimi. Pacifico risulterebbe che la Cos4tuzione serve in primis a razionalizzare la vita
poli4ca e il suo merito starebbe nell’essere in grado di evitare rivoluzioni e cambiamen4
violen4. Ciò avrebbe come presupposto che il salto da un regime all’altro risulterebbe
indifferente. A sostegno di ciò si può ricordare come essa abbia concesso il passaggio da
ordinamento liberale a totalitario a democra4co; ancora più significa4vo poi l’entrata nel
regime nazista per il tramite della stessa Cos4tuzione e nel suo rispeMo . Certo, al sua
funzione è la razionalizzazione , essa è vero che offre garanzie giuridiche al potere, ma a
qualsiasi potere , anche quello brutale e non offre invece garanzia né per il difendersi da
tale potere né per pretendere che l’esercizio di tale potere avvenga nel rispeMo dei criteri .
C’è chi poi ri4ene che la Cos4tuzione sia strumento irrinunciabile per la convivenza e
l’integrazione ( la convivenza quindi sarebbe possibile solo su base iden4taria) . In realtà
questo è inidoneo a legiRmare l’autorità richiesta dalla convivenza ( infaR il regime
nazista, condiviso dalla colleRvità tedesca, non è stato legiRmato in quanto illegiRmo in
se ). Sulla base di ciò si afferma che la prassi della convivenza rappresen4 il fondamento
dell’integrazione e questo legiRmerebbe al doMrina del patrioRsmo solo perché la
Cos4tuzione sarebbe condivisa. Questo elogio della Cos4tuzione nascerebbe dal faMo che
essa sarebbe la Legge posi4va fondamentale dello Stato come espressione della volontà
popolare ( prodoMo del consenso di tuR ) ;si parla di Cos4tuzioni pa/eggiate . Questo
porterebbe a dire che la volontà delle par4 rappresenta anche la condizione per la sua
modificabilità. Rimane aperto comunque il problema della sua legiRmità; di come poter
imporla a chi non ha partecipato a questo processo; se quindi essa non sia altro che una
volontà eteronoma imposta arbitrariamente all’iden4tà colleRva ; lo spazio per i
dissenzien4 e le minoranze. Ques4 problemi vi sono quanto la volontà non offre alcun
criterio. Le Cos4tuzioni moderne richiedevano l’uniformità e sulla base di ciò non c’era
dubbio che la Cos4tuzione fosse lo stato e lo stato la Cos4tuzione e che essa andasse
applicata cioè che essa fosse la Legge fondamentale da rispeMare per quello che le norme
dicevano e prescrivevano. Non vi è dubbio poi che la Cos4tuzione fosse o il pa/o sociale
unico e sovraordinato ad ogni volontà o la realtà e6ca iden6taria colle7va. In ambo i casi
il ciMadino era tenuto a pensare e volere per norme.
Le aMuali Cos4tuzioni pa/eggiate si dis4nguono da queste in quanto accolgono il
pluralismo inteso come pluralità di diriR crea4 dall’ordinamento giuridico. Così i diriR
dall’imporsi delle forze poli4che. Sulla base di ciò le Nazioni trovano ciMadinanza nello
Stato e la Cos4tuzione diventa garanzia del pluralismo iden4tario e giuridico. Così il
bilanciamento dei diriR diventa bilanciamento delle forze e ciò si ri4ene ragionevole in
quanto tale: questo compromesso si è autolegiRmato e per questa ragione e legiRmato a
servirsi delle is4tuzioni dello Stato ( manipolazione della Cos4tuzione). La Cos4tuzione così
è ritenuta come un insieme di norme materialmente cos4tuzionali le cui prescrizioni
devono essere costruite volta per volta. Da chi? Da chi è riuscito a conquistare il potere. Su
quali basi? Tale quesito non ammeMerebbe risposta (la più irrazionale risposta possibile in
quanto consen4rebbe di legiRmare ogni effeRvità definita come giuridica ). Con quali
criteri? Sono elabora4 direMamente dal potere e per tanto arbitrari. Si capisce come la
condivisione di per se non sia sufficiente . Per questo anche lo stato cos4tuzionale di diriMo
è in realtà assoluto: perché per norma può violare il diriMo.
Questo modo di intendere il pluralismo e sopraMuMo la sua applicazione comportano due
conseguenze. La prima è che il diriMo cos4tuzionale pretenderebbe di risolvere problemi
giuridici con misure prese alla giornata ( le evoluzioni infaR non garan4rebbero neppure
una minima certezza del diriMo , neppure quella assicurata dalle geometrie legali ). La
seconda è data dalla teoria per cui lo stato è la Cos4tuzione e viceversa questo perché la
Cos4tuzione sarebbe semplice ves4to della società, ves4to tagliato di volta in volta su
misura. ( c’è chi legge ciò come stato in cui c’è assenza di Cos4tuzione) . Ma la Cos4tuzione
per realizzare il suo scopo ( leggi chiare, stabili, oneste ) non può accontentarsi di ciò : non
può consistere in mero accoglimento delle istanze della società. La Cos'tuzione dovrebbe
essere regola per la società, non strumento giuridico. Se fosse il contrario si parlerebbe di
uno stato senza Cos4tuzione. Per ques4 problemi è difficile accogliere la tesi di quan4
ritengono che la Cos4tuzione avrebbe restaurato o stesse restaurando il senso del diriMo ;
quanto invece che la Cos4tuzione avrebbe segnato o segnerebbe l’affermazione del potere.
Tanto complessa è la doMrina del cos4tuzionalismo che se ne parla al plurale. Dato che
questa scuola ha assunto caraMeris4che peculiari a seconda delle società diversamente
caraMerizzata, si possono individuare vari modelli, anche alterna4vi della stessa corrente.
E’ possibile ravvisare un m.c.d ? – Il cos4tuzionalismo è streMamente legato allo stato
moderno; -‐ il cos4tuzionalismo è caraMerizzato fino dalle origini della sovranità; -‐ il
cos4tuzionalismo postula la libertà come nega4va . AMualmente invece si tende a fare del
cos4tuzionalismo una doMrina autonoma rispeMo allo stato moderno. ( anche il
cos4tuzionalismo sovranazionale non abbandona le deMe caraMeris4che). Insomma anche
adesso il cos4tuzionalismo conserva il suo difeMo per cui non permeMe di essere una vera
garanzia del diriMo e dei diriR. InfaR il diriMo avrebbe per fonte la norma posi4va :
volontà/potere di chi riesce a rendere effeRva la propria volontà. Es. lo stesso ViMorio
Emanuele Orlando ammonì i cos4tuen4 che ben poco avevano da costruire poiché non era
ne l loro potere il trasformare il giusto nell’ingiusto e viceversa. Sulla base di questa
doMrina quindi il diriMo dedoMo dalla Cos4tuzione consente di definire come tale qualsiasi
cosa, anche l’iniquità : il rigore procedurale non è sufficiente a dedurre diriMo. Il
cos4tuzionalismo quindi postula il potere cos4tuente che è solo ed interamente della
nazione , intesa come borghesia. Così il potere cos4tuente nasce come democra6co e non
liberale . Nell’oRca liberale ci si è sempre pos4 il problema della difesa dell’individuo nei
confron4 della nazione, se solo essa de4ene il potere cos4tuente, la Cos4tuzione sarà da
intendersi come prodoMo della volontà del corpo su tuR. I diriR dell’individuo quindi
saranno solo quelli riconosciu4 e come riconosciu4 potranno essere anche revoca4. Il punto
è che le democrazie moderne ( Rousseau ) hanno una vocazione intrinsecamente
totalitaria. Se quindi la legge è solo rappresentazione della volontà , il diriMo , in primis
quello cos4tuzionale, ha poco a che vedere con la gius4zia, anzi ne è negazione. Ma si deve
tener conto che nessuno è legiRmato, individualmente, sulla base della sola sua volontà ad
imporre regole agli altri: il cos4tuzionalismo-‐costruRvista è di per se una violazione dei
diriR sia che essi si basino sulla determinazione di ciò che è giusto sia che siano defini4
sulla base del diriMo naturale razionalista a cui si appellano tuMe le dichiarazioni dei diriR
dell’uomo.
L’evoluzione del cos4tuzionalismo verso la sovranità popolare è una presa di coscienza e un
riconoscimento della sua natura auten4ca. Il
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