Ci sono diversi metodi che possono essere utilizzati nella
comparazione la cui scelta dipende da quale tipologia di elementi
comuni si privilegiano (fatti, funzioni, organizzazione):
Metodologia del tertium comparationis (Radbruch; de
- Vergottini): l’approccio è empirico, bottom-up, volto a
costruire un modello di riferimento, un parametro, il tertium
comparationis cioè le proprietà che i due elementi (comparato
e comparando) hanno in comune. Spesso il t.c. corrisponde a
uno dei due elementi (come comparando si assumono i
caratteri che corrispondono a un modello esistente in un
ordinamento); più raramente il t.c. è un modello ideale
elaborato in astratto (si può dire in questo caso che tale
elaborazione è l’arrivo più che la partenza della
comparazione). La critica principale è che presuppone una
valutazione dei termini confrontati rispetto al modello di
riferimento (il giurista non deve giudicare, il giudizio è proprio
della politica e può essere esplicitato rispetto a un fine
concreto)
Metodologia degli elementi determinanti (Constantinesco): un
- ordinamento è composto da particelle giuridiche elementari
(norme, principi, concetti, istituti) che non hanno tutte lo
stesso valore (non si può studiare il diritto socialista senza
conoscerne l’ideologia di Stato né il diritto musulmano senza
conoscere l’Islam). La conoscenza effettiva di un ordinamento
è data da: elementi determinanti, elementi fungibili,
interrelazione tra elementi. Caratteri degli elementi
determinanti sono: unicità, insostituibilità, carattere
determinante, complementarietà. Tale metodologia è stata
sviluppata da Constantinesco per la sistemologia
(macrocomparazione cioè comparazione di ordinamenti) ma
può essere utilizzata anche nella microcomparazione (singoli
istituti)
Metodo problematico: si va dal generale al particolare,
- dall’astratto al concreto. Metodo a cui sono particolarmente
avvezzi i giuristi continentali. Ha come finalità la ricerca di
come nei vari ordinamenti viene risolto un determinato
problema
Metodo casistico (case method): dal particolare al generale,
- dal concreto all’astratto. Particolarmente utilizzato dagli
studiosi anglosassoni. Ha come finalità la ricerca nel case law
delle soluzioni concrete al fine di estrarre la norma generale
Metodo funzionale (functional approach; Zweigert, Esser,
- Gordley): si accentua la funzione dell’istituto studiato. Si parte
dal presupposto che i problemi siano universali e si studiano
le diverse risposte normative che ogni sistema dà alla
medesima situazione (ad es. come si scioglie un matrimonio).
Prescinde da qualificazioni formali e mette tutti gli elementi
sullo stesso piano
Metodo fattuale (factual approach; Cornell): si accentuano i
- fatti comparabili. Si fornisce la descrizione di un fatto unico e
uguale per tutti e si chiede a ciascun giurista come tale
situazione viene affrontata nel proprio ordinamento
Formanti (Sacco): si privilegia l’interesse per un particolare
- formante (insieme di regole e proposizioni alla base della
soluzione di un problema o della disciplina di un istituto in un
ordinamento dato e in un determinato momento storico). I
formanti di solito presi in considerazione riguardano regole
legali, massime giurisprudenziali, proposizioni dottrinali
Rapporto con la storia del diritto - La comparazione può essere
sincronica (confronto di ordinamenti o istituti di una stessa epoca)
o diacronica (confronto esteso a ordinamenti o istituti appartenenti
a periodi diversi). Lo studio storico è fondamentale in quanto
permette di cogliere i crittotipi cioè formanti e regole non
verbalizzati, modelli giuridici impliciti che operano perlopiù a livello
di influenza culturale.
Rapporto con la scienza politica - Importante per il comparatista è
anche l’effettività delle norme oltre al dato testuale e quindi
svolgere indagini anche sull’esistenza di norme giuridiche quali
consuetudini e convenzioni costituzionali, di prassi, della
giurisprudenza, di regole di correttezza, tenendo conto anche dei
contesti culturali, sociali, economici, politici in cui tutti ciò vive.
Rapporto con lo studio del diritto straniero - Il diritto comparato
non corrisponde allo studio del diritto straniero anche se la
comparazione presuppone lo studio dei diritti stranieri ma tale
studio è strumentale al confronto e non fine a se stesso.
Rapporto con la linguistica - Il comparatista deve prendere in
considerazione le estensioni socioculturali del linguaggio giuridico
proprio di ciascun ordinamento.
Macrocomparazione e microcomparazone.
La macrocomparazione presuppone le differenze e ricerca le
similitudini. Rientrano nella categoria le ricerche che hanno ad
oggetto un numero circoscritto di ordinamenti o più
frequentemente che prendono in considerazione loro particolari
aspetti (forma di governo, fonti, decentramento, ecc)
La microcomparazione presuppone le similitudini e ricerca le
differenze cioè presupposto è che l’oggetto di studio (singoli
istituti, atti, procedimenti, funzioni, enti, diritti, poteri, doveri, ecc)
possa essere comparato (stessa funzione di un istituto ad es.).
Particolare rilievo in questo senso assume la dimensione
linguistica: in diversi ordinamenti vi possono essere parole che
esprimono significati giuridici differenti pur avendo una radice
comune. Rientrano nella categoria ricerche che hanno ad oggetto
l’analisi di particolari profili di tutti o qusi gli ordinamenti per
evidenziarne le peculiarità.
Classificazioni
Classificare = raggruppare, secondo somiglianze e differenze,
famiglie, sistemi, ordinamenti giuridici, istituti propri di ordinamenti
in apparenza similari.
Caratteri che ogni classificazione deve avere: reciproca esclusività
(nessun elemento può stare in due o più classi); congiunta
esaustività (tutti gli elementi devono stare in una classe);
pertinenza (motivo per cui ciascun elemento è inserito in una certa
classe).
Le classificazioni giuridiche difficilmente possono aspirare
all’esaustività piena in quanto i sistemi giuridici sono sempre in
divenire. Per tale motivo possono essere utilizzate categorie
politetiche anziché troppo rigide. Si raggruppano insieme elementi
che hanno il più elevato numero di caratteri comuni ma nessuna di
queste caratteristiche è essenziale singolarmente per definire
l’appartenenza ad una classe o è sufficiente a garantire
l’inserimento di un elemento in quella data classe (fuzzy sets
theory).
E’ necessario anche operare scelte da parte dello studioso che
classifica: semplificare al massimo può essere utile ma può
comportare la perdita della complessità propria della realtà; per
contro classificazioni troppo complesse possono rendere inutile la
stessa opera classificatoria. Inoltre importante è l’assegnazione di
un nome alle classi identificate.
La principale classificazione è quella tra sistemi giuridici: la
dottrina ha proposto diverse classificazioni sulla base di elementi
determinanti per le discipline “diritto privato” e “diritto pubblico”.
Nell’ambito del diritto pubblico le classificazioni proposte sono
basate sull’essenza e la struttura del sistema politico (forma di
Stato) e sulla comunanza/divergenza dei valori di fondo
caratterizzanti le Costituzioni. Classificazione di De Vergottini: di
derivazione liberale, socialista, autoritaria, della modernizzazione.
Le principali famiglie individuate sono:
-romanistica (civil law+formazione universitaria sul diritto romano e
canonico)
-socialista
-common law
-di diritto islamico
-asiatica
-africana (diritto di fatto a fomazione prevalentemente
consuetudinaria)
-mista
Lo Stato costituzionale negli ultimi decenni è andato sempre più ad
integrarsi con il diritto sopranazionale comunitario e il diritto
internazionale. Anche il diritto pubblico comparato deve tenerne
conto in quanto scienza che mette in relazione gli ordinamenti dei
vari Stati intesi tradizionalmente come sovrani.
Il diritto comunitario opera attraverso il principio di supremazia o
primauté per quanto riguarda le fonti direttamente applicabili.
Inizialmente regolamenti e direttive riguardavano poche materie
ma via via hanno conosciuto un significativo incremento con la
nascita dell’UE. Il modo di creare norme del diritto comunitario
compromette i rapporti tra le varie fonti stabiliti negli ordinamenti
costituzionali: non è infatti sempre agevole inserire coerentemente
le fonti comunitarie nell’ordinamento giuridico nazionale. Uno dei
punti più complessi riguarda il decentramento dei poteri legislativi:
al legislatore statale spetta il difficile compito di conciliare la
primauté del diritto comunitario con il diritto nazionale.
A livelo comunitario non vi sono materie tassativamente stabilite in
relazione alla competenza legislativa dell’UE ma si è preferito un
criterio funzionale perseguendo obiettivi economici e politici.
Mancando un elenco tassativo delle fonti e un indicazione delle
competenze normative dell’UE, la giurisprudenza comunitaria è
giunta ad affermare il principio dei cc.dd. poteri impliciti. Gli organi
costituzionali interni non si limitano a far rispettare il diritto
comunitario ma contribuiscono a crearlo: talvolta le norme
comunitarie si presentano vaghe e programmatiche lasciando
ampia discrezionalità alla magistratura in termini di
interpretazione. I giudici degli Stati membri finiscono per essere
terminali periferici di una giurisdizione che fa capo alla Corte di
giustizia europea.. La Corte di giustizia, nella ricerca di principi
generali comuni ai diritti degli Stati membri, traccia le linee
principali del diritto positivo comunitario, confrontando
sistematicamente i vari modelli nazionali; in altre parole, operando
attraverso la metodologia del diritto comparato.
Il diritto comunitario è quindi per larga parte diritto
giurisprudenziale, caratteristica che lo avvicina alla common law.
Il diritto comparato, in sinergia con il diritto comunitario, gioca un
ruolo determinante nella elaborazione di un diritto comune: la
comparazione si impone come procedimento preliminare per la
produzione del diritto comunitario ma fornisce anche le basi per lo
studio della sua disciplina positiva, cioè come viene trapiantato dai
legislatori nei diversi ordinamenti statali.
La c.d. globalizzazione porta ad un progressivo superamento dei
confini statali, il territorio nazionale non è più il luogo esclusivo
della sovranità.
Una sempre più complessa regolamentazione internazionale in
determinati ambiti, soprattutto commerciali, è gestita da strutture
e organizzazioni non governative e privatistiche che reca con sé la
mancanza di garanzie giuridico-costituzionali e il progressivo
scollamento tra istituzioni e democrazia.
Parallelamente si è assistito ad una internazionalizzazione dei
diritti umani grazie alla forza espansiva del costituzionalismo
liberal-democratico. Si assiste ad una tendenza armonizzatrice dei
singoli ordinamenti statali grazie all’assunzione come baricentro
l’uomo come tale. La difesa della persona umana ha promosso la
nascita di quel che si può definire un diritto costituzionale
internazionale, un modello garantista che sempre più ha esteso
l’influenza del costituzionalismo in ampie zone quali est europeo,
America latina e Asia.
La Corte internazionale di giustizia è un organo giudiziario
permanente chiamato a decidere le controversie a lei sottoposte
applicando, secondo l’art. 38 del suo Statuto, i principi generali del
diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Tali principi non possono
essere individuati se non con il metodo comparativo. Nasce un
neocostituzionalismo internazionale composto da principi giuridici
fondamentali coerenti con una concezione del diritto fondata sulla
ragione e sulla giustizia.
Accanto alla Corte internazionale, a livello europeo operano, quali
organi di garanzia dei diritti fondamentali, la Corte europea dei
diritti dell’uomo e la Corte di giustizia. Quest’ultima ha espresso un
orientamento interpretativo particolarmente forte nell’area dei
diritti fondamentali
trasformandosi da giudice amministrativo a giudice costituzionale
sopranazionale. Anche nel TUE, analogamente allo Statuto della
Corte internazionale, si individuano i diritti e le libertà fondamentali
facendo riferimento alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati
membri che fanno così parte del diritto dell’UE in quanto principi
generali. Anche in questo contesto fondamentale è l’apporto del
metodo comparativo.
Costituzioni e costituzionalismo
Ricorrenti definizioni di costituzione: legge fondamentale; principio
unificante dell’ordinamento; principio della produzione normativa.
Innanzitutto la costituzione è il complesso delle regole
fondamentali di una determinata organizzazione sociale in
particolare dell’organizzazione dello Stato.
La nozione di costituzione presuppone la superiorità di tale legge
alle successive manifestazioni dei poteri dello Stato (sia di ordine
normativo che esecutivo che giudiziario).
Tale concezione di superiorità emerge solo a partire dall’epoca
medievale: convinzione che la superiorità derivi da principi
inviolabili di derivazione divina; superiorità derivata anche
dall’instaurarsi di tradizioni frutto di assestamenti di poteri. La
consuetudine è la prima e fondamentale lex in ottica medievale
mentre la legge scritta è più che altro individuazione e
sistemazione da parte del sovrano di consuetudini già formate.
Superiorità però solo morale non formale, come invece è
caratteristica delle attuali costituzioni, derivante cioè da mezzi
giuridici quali la forza passiva o l’illegittimità di atti e
comportamenti configgenti con le costituzioni stesse.
Nel XVII e XVIII secolo si va verso la formalizzazione.
In GB ciò avviene tramite un processo lungo attraverso il quale la
Corona acconsente a progressive limitazioni di potere e ciò porta
all’affermazione di un Parlamento bicamerale che acquisirà
sovranità. Nel contempo si afferma la separazione dei poteri, anche
l’indipendenza dei giudici. Tutto ciò attraverso il riconoscimento di
concessioni prima (Magna Carta ad esempio) e l’emanazione
legislativa di Act-
Forte contributo alla formalizzazione in USA e Francia hanno dato le
teorie del contratto sociale e del diritto naturale: la sovranità
appartiene al popolo che la trasmette a chi esercita il potere. La
costituzione da questo emanata ha il valore pattizio di un contratto
sociale. Tale contratto è allo stesso tempo fondamento del potere
sovrano e dei suoi limiti nonché base per il riconoscimento formale
dei diritti inviolabili che appartengono all’uomo per natura e la
legge ha solo il potere di positivizzarli. Nessun potere è legittimo se
non rispetta il patto sociale ed emerge il diritto di resistenza del
popolo contro qualsiasi arbitraria manifestazione dell’autorità che
oltrepassi i poteri delegati col patto e invada la sfera dei diritti
naturali dell’individuo.
Comuni alle costituzioni USA e francese sono alcuni principi:
separazione dei poteri, tutela dei diritti, sovranità popolare,
superiorità della costituzione rispetto alle altre leggi.
Inoltre tali costituzioni sono norme positive e scritte
(effettivamente contenute in documenti formali e norme precettive
e non solo descrittiva di regole nate col tempo, a differenza di
quelle basate sulla consuetudine).
Negli USA si impone il controllo di costituzionalità per via
giurisprudenziale: la costituzione è norma sovraordinata all’attività
dei poteri previsti dalla stessa costituzione e per ciò i giudici, prima
di applicare le leggi, devono accertarsi che queste si conformino ai
dettami delle norme costituzionali (1803 sentenza corte suprema).
Per costituzionalismo si intende il complesso di istituzioni e principi
che si sviluppano in via consuetudinaria in GB prima e ripresi poi
nelle costituzioni USA e francese che constano in primis nella
separazione dei poteri e nella tutela dei diritti fondamentali
dell’uomo in contrapposizione con l’assolutismo del passato.
Il costituzionalismo moderno sorge intorno a una serie di concetti:
separazione dei poteri, dichiarazione dei diritti, costituzione scritta
e fondante avente valore di norma giuridica superiore, Stato di
diritto, potere costituente, controllo di costituzionalità, tutela dei
diritti sociali.
Il costituzionalismo tarda ad affermarsi in Europa (concetto
totalizzante di sovranità del Parlamento alternativo al potere
costituente). In USA si afferma nel corso del XIX e XX secolo sulle
tracce della costituzione del 1787.
In Europa, fatta eccezione per l’esperienza inglese, si afferma
spesso a seguito di fratture politiche. Alla fine del XVIII secolo si
pone particolare attenzione alla separazione dei poteri (al fine di
limitare i poteri di Parlamento o del sovrano) mentre il tema delle
libertà viene sentito politicamente come secondario e affrontato
spesso in senso negativo (anche qui limiti al potere). In Europa il
passaggio dallo Stato liberale allo Stato liberal-democratico
avviene attraverso la progressiva estensione del suffragio e la
conseguente consolidazione della rappresentatività del
Parlamento. Lo Stato liberale entra in crisi dato l’allargamento della
base dello Stato stesso, nasce il costituzionalismo repubblicano nel
primo dopoguerra il cui obiettivo primario non è più tanto e so
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