Anna Domenichini
Università di Trento DIRITTO
COSTITUZIONALE
Professor M. Dani
Università degli Studi di Trento
Anna Domenichini 1
Università di Trento
Anna Domenichini
Università di Trento UNITÀ 1
IL COSTITUZIONALISMO:
Manifestazioni storiche.
1. Definizione di costituzionalismo.
Si tratta di un movimento di pensiero, di un’ideologia orientata alla limitazione dei poteri
pubblici e finalizzata alla tutela di sfere di autonomia normativamente garantite.
In tutte le sue varianti, si prefigge la limitazione dei poteri a vantaggio di sfere di autonomia
attraverso strumenti giuridici e spesso, a partire da un certo momento storico in poi (in
particolare a partire dalla rivoluzione francese e americana), viene posta in essere
essenzialmente a vantaggio delle libertà e dei diritti fondamentali.
1.1 Nell’ambito del processo di formazione dello stato moderno.
La vicenda evolutiva del costituzionalismo si colloca nel corso di alcune vicende che hanno
portato alla formazione dello Stato moderno.
Lo storico del diritto italiano Fioravanti, afferma che il costituzionalismo entrò a far parte di
un processo evolutivo che si è incentrato principalmente su due binari: concentrazione
territoriale del potere, ossia la creazione di entità sovrane, di uno Stato che non riconosce
superiori. Il costituzionalismo attiene al secondo binario, ossia alla limitazione del potere che
si andava a concentrare.
1.2 La paradossale relazione tra sovranità e costituzionalismo: resistenza e sinergia.
La relazione che si crea tra sovranità e costituzionalismo è una relazione di tensione.
un’istanza di resistenza nei confronti
Fioravanti sostiene che il costituzionalismo esprime
della sovranità: quindi il potere viene prima in essere e poi lo si rende destinatario di limiti.
La relazione tra costituzione e costituzionalismo è invece più complessa, e per certi versi
paradossale, poiché non si esaurisce in questa istanza di resistenza che caratterizza il
rapporto costituzionalismo-sovranità, ma si completa (anche) con una legittimazione: il
costituzionalismo mentre esprime un limite al potere sovrano, lo legittima.
In che senso la giustizia costituzionale può legittimare ed entrare in sinergia con la
sovranità?
Se il costituzionalismo esprimesse solamente un’istanza di resistenza, allora la sovranità ne
dovrebbe risultare esclusivamente limitata. Quello a cui si è invece assistito nel tempo, è
stata una crescita delle istituzioni, del “government”: é proprio perché il costituzionalismo
limita il potere infatti, che il potere assume una forma più legittima e, di conseguenza, i
consociati sono più propensi ad accettare un’espansione.
In conclusione, la relazione tra costituzionalismo e sovranità è complessa, soprattutto
di resistenza, ma c’è anche una sinergia (legittimazione) tra le due.
Per concezione tradizionale di costituzione, si intende un insieme certo di norme la cui
origine è riconducibile in larga misura alla prassi, al tipo di rapporti che col tempo si sono
venuti a creare tra gli attori, le forze sociali che popolano il paesaggio politico anteriormente
alla rivoluzione francese e americana. Non si ha una costituzione intesa come atto di volontà
quindi, ma una costituzione che si fonda su una serie di pratiche condivise ed ereditate dalle
precedenti generazioni. Burke diceva che la costituzione non può essere fatta ma è un
insieme di pratiche che vincolano le generazioni passate presenti e future. Altro elemento
caratterizzante la costituzione tradizionale, è il fatto che non costituisce/eredita le istituzioni,
quindi non istituisce l’assetto istituzionale, ma quel che fa é regolare o modificare i rapporti
ad esso relativi.
La concezione moderna della costituzione è innovativa dal punto di vista storico-politico ma
anche teorico, poiché concepisce la costituzione come un atto di volontà politica, come la
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manifestazione più alta della volontà politica del popolo, inteso come l’insieme dei consociati
che inizia ad acquisire soggettività giuridica.
Tutte le concezioni di costituzione che incontriamo nelle teorie giuridiche e politiche dell’età
moderna derivano da questi due modelli.
2. Il costituzionalismo delle origini.
Prima delle rivoluzioni americane e francesi, si ebbero già alcune esperienze di
costituzionalismo.
2.1 Assenza di un potere sovrano: corpo politico composito e assenza di uguaglianza.
Queste esperienze sono caratterizzate da una realtà sociale non dotata di un potere
sovrano, ossia la collettività non percepisce sé stessa semplicemente come individui dotati
di uguali diritti e uguali libertà, ma come gruppi di individui appartenenti a formazioni formati
in epoca medievale, che erano l'eredità del feudalesimo (quindi divisi in formazioni territoriali
e sociali).
2.2 La costituzione mista.
Si può dire che esiste una costituzione, cioè una legge fondamentale che prescrive la
struttura dell’ordine giuridico e politico?
Sì, è possibile, se la costituzione in quel contesto è mista: ossia una costituzione che cerca
di prevenire i conflitti. Ha essenzialmente natura consuetudinaria, anche se non
esclusivamente; infatti alcuni rapporti tra queste entità che compongono il corpo politico,
sono rapporti disciplinati da accordi di diritto privato (re e vassallo).
L’insieme di questi accordi veniva già considerata come legge fondamentale, e si poteva
l’obiettivo era appunto quello di comporre gestire
intendere come una costituzione mista:
regolare i rapporti che componevano l’ordine politico.
Una manifestazione particolarmente importante della costituzione mista è quella idealizzata
da importanti autori filosofici che propongono l'idea di un costituzionalismo repubblicano.
2.3 Il costituzionalismo repubblicano.
l’idea di un costituzionalismo repubblicano, che pone alla sua
Alcuni studiosi propongono
genesi la costituzione mista: secondo questa idea la costituzione mista è quella che
garantisce il buon governo, proprio perché era in grado di contrastare due tipi di
degenerazioni:
● delle “fazioni”,
Dispotismo della prevalenza ossia la prevaricazione di uno dei
corpi che costituiscono l’ordine politico;
● Disgregazione totale dei corpi;
○ Nel momento in cui i corpi intermedi, le formazioni sociali, si disgregano, si
apre la strada non alla democrazia ma alla tirannia. Nel momento in cui la
precostituzione della costituzione mista viene meno i tiranni possono avere la
meglio, perché appunto non troveranno il contrappeso di diversi corpi sociali.
Queste sono le due degenerazioni che per i repubblicani vanno scongiurate; per farlo sarà
necessario sostenere la costituzione mista perché è l’unica in grado di moderare la società
prerivoluzionaria e che sa garantire il buon governo.
2.4 Concezione tradizionalista di costituzione.
l’idea che prevale è la
In questo contesto concezione tradizionalista di costituzione: era
concepita non come un atto di volontà ma come un insieme di pratiche ereditate da una
determinata società. Lo esprime E. Burke dicendo che: la costituzione non è una partnership
solo tra coloro che sono vivi, ma tra quelli che sono vivi, morti e che devono nascere E.
Burke, 1970). È un patto generazionale, una eredità che si trasmette di generazione di
generazione.
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La concezione tradizionale di costituzione è un’idea che tramanda la costituzione con
l’esperienza, con la vita; mentre la concezione moderna è qualcosa che si basa sulla vita
politica ed è così che si arriva al costituzionalismo rivoluzionario liberale.
3. Il costituzionalismo rivoluzionario liberale.
Il costituzionalismo rivoluzionario liberale mette in discussione molte, se non tutte, le
acquisizioni su cui si basava il costituzionalismo delle origini (=tradizionalista). Per esempio
se il costituzionalismo tradizionalista si basava fortemente sull'esperienza, il
costituzionalismo liberale si basa sulla volontà e sulla idea che si possa, dal punto di vista
razionale, progettare la società che conduce al “buon governo”.
Le teorie rivoluzionarie sono in una certa misura la messa in pratica di teorie filo-politiche
concepite nei secoli precedenti (17esimo e 18esimo); queste teorie non erano state
sviluppate come linee guida per un costituente, ma teorie che i loro autori avevano concepito
per misurare il grado di legittimazione di quelle che erano le realtà politico-istituzionali in cui
si trovavano a vivere, e quindi mai si sarebbero aspettati che i loro scritti sarebbero stati
trasposti in documenti giuridici precettivi.
3.1 Affermazione della concezione moderna di costituzione.
Invece è questo che succede grazie ai teorici della costituzione moderna. I maggiori autori
furono Hamilton, Madison e Jay che assieme scrivono i Federalist Papers, una serie di
articoli che vengono pubblicati in vista della ratifica della costituzione americana nel 1780
nello stato di New York, al fine di convincere i loro concittadini a votare favorevolmente
rispetto al testo elaborato a Philadelphia.
1) Alexander Hamilton.
Nel corso di una scritto di A. Hamilton, viene posto un dilemma al popolo (=primo elemento
di novità in quanto entra in campo un nuovo soggetto: il popolo appunto, inteso come
insieme di cittadini, e non più come come organizzazioni collettive), chiedendo se questo sia
in grado di stabilire delle istituzioni di governo attraverso la riflessione e la scelta ponderata,
o se invece l’organizzazione della società deve continuare a dipendere dal caso e dalla
forza.
La scelta che viene posta ai componenti della società è tra continuare a vivere con una
costituzione tradizionale “basata sul caso”, poiché composta da un insieme di consuetudini,
accordi non ordinato; o viceversa se si vuole riflettere in maniera ponderata e scegliere
razionalmente di istituire delle istituzioni di governo.
Dopo la rivoluzione del 1766 e dopo il periodo degli Article of Confederation, decidono di
dotarsi deliberando di una costituzione, di un documento politico dotato di valore giuridico
vincolante. → Si tratta di un documento politico che non solo limita il potere politico,
Punto di svolta
come già visto in passato, ma che istituisce, crea, un’istituzione politica, un assetto
istituzionale basato sulla divisione dei poteri. Viceversa, precedentemente non li istituiva, ma
li ereditava e al massimo li regolava/li limitava.
2) Thomas Paine.
E infatti, un altro teorico della costituzione moderna, T. Paine, qualche anno dopo, in
esplicita polemica a Burke, il quale pensava che la costituzione fosse un insieme di pratiche
che si acquisiscono con l’esperienza, esprime la propria idea di costituzione, affermando che
sia un documento scritto antecedente all’assetto istituzionale (congresso, corti ed
questa
esecutivo), e che quest’ultimo è una sua creatura.
Paine ci dice che la costituzione è il risultato di una deliberazione, ossia di un dibattito civile
gli attori politici non si trovano d’accordo, ma che per
su questioni dove normalmente
disciplinare la materia, queste persone lasciano da parte le divergenze e si uniscono per
dare forma a un principio generale.
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3.2 Non solo limitazione del potere, ma costituzione del potere.
Unendo quanto affermato da entrambi i teorici, si potrà arrivare alla considerazione finale
che il popolo, nuovo soggetto che entra in campo, è autore attraverso “reflections and
della costituzione e che quest'ultima crea l’assetto costituzionale.
choices”
Pertanto, dirà Paine successivamente, il governo non può disporre della costituzione, il
rapporto che intercorre tra questi è lo stesso che esiste tra legge e giudice. Questo perché la
costituzione può essere modificata solo dal potere costituente (the people).
Riepilogo.
La costituzione in questo senso sviluppa una struttura dualistica: prevede che il popolo
possa esprimersi con due tipi di manifestazioni di volontà:
Il primo tipo, che è quello che porta all’adozione di un testo costituzione, é
1. l’espressione del popolo nella sua interezza, quindi l'espressione della politica
costituzionale (=diretta a stabilire i termini essenziali della coesistenza civile);
2. Il secondo tipo è quello della maggioranza politica contingente (Paine e la
tradizione americana lo chiamano government: volontà politica diretta a gestire i
problemi quotidiani).
Quindi se la politica costituzionale cerca di stabilire i termini generali di convivenza civile in
vista del futuro, a prescindere dai rapporti politici esistenti, il “government” è quella che
invece esprime la maggioranza politica contingente.
3.3 Superamento della costituzione mista e ceti.
Tornando al costituzionalismo rivoluzionario liberale, questo introduce anche un’altra
innovazione: esso supera la concezione di costituzione mista e dei ceti, affermandosi al suo
posto ciò che i teorici della costituzione mista temevano: un corpo politico liscio, uniforme
basato sull’uguaglianza dei cittadini (idea di nazione ed eguaglianza).
Il costituzionalismo r. l. introduce però anche due varianti del pensiero teorico, una
radicale e una moderata.
3.4 Variante radicale (Hobbes, Rousseau).
La variante radicale venne introdotta dai filosofi Hobbes e Rousseau, che erano feroci
critici della costituzione mista per ragioni condivise anche dai teorici repubblicani, ossia
temevano che la costituzione mista andasse essenzialmente a beneficio delle fazioni, dei
gruppi economici privilegiati. Questa corrente di pensiero affermava che l’idea di
uguaglianza e quindi di un corpo politico uniforme, contenesse in sé il germe della
dissoluzione della comunità politica.
Nelle loro teorie, tanto Rousseau quanto Hobbes, sostituiscono all'ordine basato sui ceti
(appartenente alla costituzione mista), l’idea di sovranità.
Ad Hobbes è riconducibile l’idea sullo stato di natura= gli uomini sono in una situazione di
conflitto endemico; per superare questi conflitti delegano i loro diritti al sovrano, il leviatano,
che in primo luogo deve fornire loro la sicurezza come primo dei diritti fondamentali.
a) Costituzione come indirizzo fondamentale;
I pensatori liberali radicali, soprattutto francesi, che si rifanno a queste teorie hanno un'idea
di costituzione come quella di un documento che esprime i caratteri di una società e come
indirizzo fondamentale che l’ordine giuridico deve seguire. Quindi la costituzione non
costituisce solo le istituzioni, ma cerca di instaurare anche un ordine politico e sociale,
operando una vera e propria catarsi dell’ordine giuridico.
b) Costituzione a servizio del sovrano;
La costituzione si pone quindi a servizio del sovrano, laddove il sovrano è individuato dai
rivoluzionari francesi nella nazione, nell’insieme dei cittadini.
In questa variante radicale la costituzione non ha come priorità quella di garantire l'equilibrio
tra le componenti sociali; nella costituzione mista quest’ultime devono essere spazzate via.
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c) Attivismo politico presupposto e monismo;
Compito della costituzione è assicurare che la volontà politica, che poi si tradurrà in volontà
giuridica, rifletta la volontà generale: assicurare quindi che le decisioni del legislatore siano il
più possibile coerenti con la volontà generale espressa dal corpo sociale inteso come corpo
uniforme.
Questa idea necessita di una costante partecipazione da parte dei cittadini per l’esercizio del
potere politico eseguendo un'attività di controllo delle azioni dei loro rappresentanti.
→
Struttura monistica i teorici costituzionali radicali non distinguono tra la volontà generale
contingente e quella del lungo periodo (quella del popolo e della maggioranza), questo
perché vigeva l'idea (tra i teorici) che il sovrano fosse illimitato nella manifestazione delle
sue volontà. Di conseguenza era anche impossibile in questo contesto, sottoporre il
legislatore a vincoli di natura giuridica.
Le costituzioni di questo tipo durante il periodo rivoluzionario francese non hanno avuto
particolare fortuna; la loro importanza emerge essenzialmente dal punto di vista teorico,
poiché offrono un modello di teoria politica costituzionale che permette di conoscere quale
fosse l’opinione di questa variante filosofica.
3.5 Variante moderata (Locke).
La variante moderata invece, che trae ispirazione da John Locke, troverà il suo riflesso
nella costituzione americana.
Perchè moderata? Locke era un filosofo politico che aveva un atteggiamento più ottimista
verso la natura umana, egli riteneva che nello stato di natura gli uomini non fossero in una
situazione costante di conflitto tra di loro, ma che in linea di massima gli individui fossero in
grado di riconoscere i diritti altrui (in particolare il d. di proprietà).
Compito dell’autorità politica è perfezionare
a) lo stato di natura;
In una situazione sociale dove i conflitti esistevano ma non erano ad uno stato endemico
tale da portare alla dissoluzione della comunità sociale, Locke riteneva che il compito delle
lo stato di natura, ossia intervenire “laddove
istituzioni politiche fosse quello di perfezionare
ce n
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