Hauer 1979
Controversia tra la signora Liselotte Hauer e il Palatinato della Renania
Interpretazione dell'articolo 2 del regolamento del Consiglio del 1976
La controversia riguarda l'interpretazione dell'articolo 2 del regolamento del Consiglio del 1976, modificato nel 1978, in relazione alla legge tedesca sui provvedimenti per il settore vitivinicolo.
Fatto
Nel 1975, prima dell'entrata in vigore del regolamento, la signora Hauer aveva richiesto all'amministrazione tedesca la possibilità di piantare viti sul terreno di sua proprietà, dopo che erano stati dichiarati idonei terreni adiacenti a questa. Tuttavia, la richiesta venne negata perché il fondo era ritenuto inidoneo dal Palatinato. La signora si oppose l'anno successivo, anno in cui entrò in vigore il regolamento del Consiglio, che vieta l'impianto di nuove viti per uva da vino. Il Palatinato respinse ancora la richiesta, opponendo il regolamento e l'inidoneità del fondo. Dopo una nuova opposizione della Hauer, il Palatinato si impegnò a concedere l'autorizzazione allo scadere del divieto triennale posto dal regolamento.
Secondo la ricorrente, il regolamento non può essere opposto a una precedente domanda di autorizzazione eseguita molto prima, e sostiene dunque che l'autorizzazione doveva essere concessa dal Palatinato. Inoltre, sostiene che il regolamento in questione sia incompatibile con gli articoli 12 e 14 della Costituzione tedesca, sul diritto di proprietà.
Questioni
- Se il regolamento si applica anche a domande precedenti la sua entrata in vigore.
- In caso di risposta affermativa, se il divieto vale a prescindere dall'idoneità del terreno (come disciplinata dalla legge tedesca).
Posizioni della Germania e della Commissione
Per la Germania entrambe le questioni devono essere risolte affermativamente. L'articolo 2 del regolamento esprime un divieto generale, e l'articolo 4 ha la funzione di limitare i diritti quesiti, quindi laddove esista già un'autorizzazione. Lo scopo del regolamento sarebbe, come risulta dal preambolo, quello di limitare lo squilibrio presente nel mercato dei vini, frenando la produzione per un periodo di tempo limitato. Questo è necessario perché negli ultimi anni c'è stata una sovrapproduzione, dovuta all'aumento delle coltivazioni di viti.
La Germania sostiene che il termine a quo per l'applicazione del divieto riguarda la concessione dell'autorizzazione, non tanto la domanda, conformemente col principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento. L'adozione di questa interpretazione è conforme anche al diritto nazionale relativamente alla tutela della proprietà: il semplice fatto di aver richiesto un'autorizzazione non può essere opposto al blocco dei nuovi impianti.
Il diritto di proprietà non è assoluto ma va considerato alla luce della sua funzione sociale, dunque il regolamento non ne costituisce un'inammissibile restrizione. Nemmeno va a incidere sulla sostanza del diritto, visto che la facoltà di disporre del proprio terreno è solo una delle parti del diritto. Si tratta di un mezzo inoltre proporzionato all'obiettivo, non esistendone di meno onerosi, ed essendo l'obiettivo di portata generale. Vi sono stati provvedimenti anche rispetto all'organizzazione del mercato e al miglioramento della qualità.
Nemmeno il regolamento lede il diritto di esercitare liberamente e scegliere la propria attività economica, riconosciuti dalla Comunità: essendo parte del diritto di libera esplicazione dell'attività, qui c'è stata restrizione esclusivamente dell'esercizio, e non della scelta professionale. Questo anche nel rispetto dell'articolo 12 della costituzione, in quanto il legislatore ha ampia discrezionalità, purché agisca ragionevolmente. C'è il rispetto dell'articolo 14 della costituzione, in quanto la limitazione della proprietà è lecita se fatta in virtù di un interesse generale, come nel caso di specie.
Posizioni del Consiglio e della Commissione
Per il Consiglio, il divieto si applica anche alle domande di autorizzazione sorte prima dell'entrata in vigore, oltre che ai diritti di impianto. Anche la seconda questione va risolta affermativamente, come ritenuto dal governo. Sulla validità del regolamento, che secondo il tribunale non può essere applicato dai giudici tedeschi per incompatibilità col diritto interno. A meno che non sia dichiarato invalido o non sia annullato dalla Corte, il regolamento va applicato dai giudici interni (non possono dichiararlo invalido loro stessi).
Secondo il diritto comunitario non vi è lesione sostanziale ma solo limitazione del diritto di proprietà e dell'esercizio di un'attività economica, il che è giustificato da motivi di interesse generale. Si tratta di una misura cautelare che rispetta il principio di proporzionalità, e anche gli articoli 12 e 14 della costituzione tedesca.
Posizioni della Commissione
Secondo la Commissione, dalla lettera e finalità del regolamento si evince che si applica anche ai procedimenti in corso, giacché non ci sono disposizioni che indichino un diverso trattamento per le domande presentate anteriormente, e dall'articolo 4 si evince che anche le pratiche in corso, anche se non vi si fa esplicito riferimento, sono soggette al divieto di concedere nuove autorizzazioni. Considerata la situazione di crisi, era necessario un provvedimento di tipo generale.
Lo stesso riguardo alle regole sull'idoneità dei terreni, che non condiziona in alcun modo l'applicazione del regolamento. Non c'è diritto quesito all'impianto di viti che la signora Hauer possa far valere (no legittimo affidamento). Non è riconosciuto da nessuna giurisprudenza un principio generale del legittimo affidamento, per cui si possa sempre contare su una situazione per se favorevole.
Sulla limitazione al diritto di proprietà, è una possibilità contemplata anche dal Trattato, ex articolo 39 sulla politica agricola comune, 43, e 40 n.3. Inoltre c'è un altro regolamento del Consiglio del 1970, sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo su cui quello contestato si fonda. Inoltre anche secondo la giurisprudenza del tribunale tedesco, limitazioni alla proprietà sono ammesse, se non lesive del principio di proporzionalità, tant'è che anche la legge tedesca prevede limitazioni ai nuovi impianti, ma solo per inidoneità. Il regolamento non lederebbe né l'articolo 12 né il 14. Il regolamento è valido.
Conclusioni della signora Hauer
La signora Hauer sottolinea che il regolamento non rispetta il principio di proporzionalità, e il carattere temporaneità è inficiato dalla prevista possibilità di proroga del divieto. Sostiene anche che si debba tener conto che di per sé l'impianto delle viti non potesse incidere sul mercato, essendo necessario ulteriore tempo per dare inizio alla produzione (quindi avrebbero benissimo potuto concederle intanto l'autorizzazione).
Decisione della Corte
La Corte ritiene che è evidente alla lettera dell'articolo 2 che dopo l'entrata in vigore gli stati non possano più concedere autorizzazioni, in alcun caso, il che trova riscontro nell'articolo 4, secondo cui anche i diritti quesiti di impianto vanno sospesi (non si possono più emanare autorizzazioni, e chi ha un'autorizzazione non può comunque piantare nuove viti). Il divieto vale per tutti i fondi, a prescindere da come siano classificati secondo la legislazione nazionale, salve le eccezioni riportate all'articolo 2, ma il caso non rientra in alcuna di queste.
Per quanto riguarda l'incompatibilità del regolamento con i principi fondamentali tedeschi, dalla giurisprudenza della Corte si evince che l'invalidità di un atto comunitario si possa rilevare solo in base ai principi comunitari, e non in base a quelli nazionali pena l'unità e uniformità del diritto. A tal proposito viene richiamata la sentenza Nold dove la Corte ha statuito che i diritti fondamentali sono parte dei principi generali del diritto dell'Unione, e che si ispirano alle tradizioni comuni, nonché una dichiarazione comune di Parlamento, consiglio e Commissione del '77 (riferimento a giurisprudenza, tradizioni comuni, CEDU).
Dunque bisogna vedere se il regolamento è compatibile con i principi fondamentali come tutelati dall'ordinamento comunitario, giudicando da una parte sul diritto di proprietà e dall'altra sull'esercizio di un'attività economica. Sul diritto di proprietà è richiamato il Protocollo addizionale alla CEDU, che contempla la privazione del diritto di proprietà quanto la limitazione, questa lecita in nome di interessi generali, da parte degli Stati, nel limite della necessità. Il regolamento è pacifico che comporti solo una limitazione, che dunque è lecita.
Secondo la Corte però con questa norma non si risolve la questione posta dal tribunale, per cui si devono prendere in considerazione le prassi dei 9 stati comunitari. Nominate le costituzioni Irlandese, tedesca e italiana, tutte permissive di limitazioni alla proprietà in nome della funzione sociale, della subordinazione alle esigenze del bene comune, della giustizia sociale. In linea di principio sono restrizioni lecite.
Bisogna analizzare se i limiti imposti dal regolamento siano giustificati da interesse generale e non violino il principio di proporzionalità, tanto da violare la sostanza del diritto di proprietà. Bisogna considerare il quadro nel quale il regolamento sorge, ovvero l'organizzazione del mercato comune e specialmente quello vitivinicolo, già disciplinato col citato regolamento del '70 e con una risoluzione del Consiglio del '75, che mirano a riequilibrare il mercato dei vini da pasto. Essendo il provvedimento temporaneo, e necessario per prendere tempo al fine di organizzare una struttura definitiva più complessa, il regolamento non viola illecitamente l'esercizio del diritto di proprietà.
Sul fronte della limitazione della libertà di esercizio della professione, questa viene limitata solo in conseguenza della limitazione, lecita al diritto di proprietà. Richiamata sentenza Nold.
Schmidberger 2003 (112/2000)
Bilanciamento tra libertà di circolazione delle merci e libertà di manifestazione e sindacato
Interpretazione degli articoli 28, 29 e 30 CE, e responsabilità per danni da parte di uno stato nei confronti di privati in violazione del trattato. Sei le questioni pregiudiziali. Intervento del governo ellenico, austriaco e olandese. E della commissione. Conclusioni dell'avvocato generale del 2002.
Fatto
Il signor Schmidberger, proprietario di una ditta di trasporti con sede in Germania, chiede allo stato austriaco un risarcimento per danni subiti, per aver consentito, a tutela della libertà di manifestazione e sindacato, che l'autostrada del Brennero, unica via utilizzabile per transitare con il carico di legname che la ditta trasportava, venisse bloccata per un totale di 30 ore. Il blocco è stato causato parzialmente dalla manifestazione e parzialmente da un divieto di transito per gli automezzi pesanti nei giorni festivi, come statuito dal codice stradale austriaco.
La ditta trasporta materiali non deperibili (legname verso l'Italia e acciaio verso la Germania). Il danno sarebbe derivato dall'immobilizzazione di 5/6 dei suoi mezzi, le spese fisse per gli autisti (danno emergente) e il lucro cessante per non aver potuto effettuare le consegne. Il fatto che non sia stata vietata dalle autorità la manifestazione, e il derivante blocco stradale sarebbero un ostacolo alla libera circolazione delle merci.
Legislazione rilevante
Vengono riportati l'articolo 2 e 6 della legge sulle riunioni (vslg): l'autorità competente deve essere avvisata della volontà di tenere una manifestazione, e deve emettere un preavviso in merito. Vietate le manifestazioni contrarie alla pubblica sicurezza e pubblico interesse.
Inoltre, per l'articolo 42 del codice stradale, è vietata la circolazione degli automezzi di oltre 3,5 t di domenica e giorni festivi fino alle 22 (gli automezzi più pesanti non possono circolare fino alle 5, ma non se sono silenziosi, come quelli della ditta in questione), salve deroghe per i generi alimentari deperibili. Il signor Schmidberger trasportava legname, non facilmente deperibile. Esistono possibilità di altre deroghe individuali e poste alcune condizioni. Sempre il codice stradale impone la comunicazione delle manifestazioni da svolgersi su strade e autostrade 3 giorni prima.
Manifestazione del Transitforum Austria Tirol
La Transitforum Austria Tirol, associazione ambientalistica, volendo svolgere una manifestazione nel 1998 dal venerdì 12/6 h11 al sabato h15 sull'autostrada del Brennero, ha richiesto le dovute autorizzazioni. Sarebbe stato bloccato un intero tratto di autostrada, ma i media austriaci e tedeschi hanno informato, sono stati informati i club automobilistici, e sono state fornite ai viaggiatori indicazioni su come passare in via alternativa. C'è stata una riunione di autorità locali per garantire lo svolgimento della manifestazione.
Dalle 9 del venerdì alle 15.30 del sabato gli automezzi pesanti non potevano circolare e quelli oltre le 7.5 t neanche la domenica. Il giovedì precedente al giorno della manifestazione era stato un giorno festivo.
Posizioni dell'Austria e della Schmidberger
Secondo l'Austria non c'è stato ostacolo alla libera circolazione perché non permanente e serio, ed essendo state diffuse informazioni riguardo al blocco, quindi il danno era evitabile. Secondo il tribunale austriaco presso il quale la Schmidberger ha fatto ricorso non essendo stato dimostrato il danno ai sensi del diritto procedurale austriaco, ed essendovi stata la possibilità di cambiare itinerario, il ricorso è da respingersi. La ditta ricorre in appello, essendovi da valutare anche il diritto comunitario e i diritti da esso tutelati.
Dubbi e questioni
- Esiste un obbligo di mantenere aperte le vie principali, a tutela della libera circolazione delle merci, che prevale sulla tutela del diritto fondamentale di manifestazione? Per cui le manifestazioni, ove possibile vengano spostate su altre vie dove si possa avere pari efficacia sull'opinione pubblica.
- Se sì, in questo caso la violazione del diritto in questione è sufficientemente caratterizzata (norma che da un diritto, sufficiente caratterizzazione del danno, nesso tra norma e danno, danno reale).
- Articoli 5, 30, 34 e 36 CE (atto normativo o amministrativo erroneo e violazione del principio di leale cooperazione). Natura ed entità del risarcimento del danno, e quanto rigorosa deve essere la prova del danno (danno reale); il danno è risarcibile anche se non calcolato con precisione –non abbastanza preciso per il diritto austriaco- ma con somme forfettarie?
- Se le norme nazionali sulla dimostrazione del diritto e del danno siano conformi al principio di effettività, data la loro precisione e la difficoltà della dimostrazione.
Risposte alle questioni
I principi fondamentali di libera circolazione ex articolo 30 e seguenti prevalgono sul diritto di manifestazione, tanto da far sì che questa venga annullata o spostata se prevista in vie principali di comunicazione, in altri luoghi dove possa avere pari efficacia sull'opinione pubblica.
Se sia violazione sufficientemente grave e caratterizzata, tale da far incorrere lo stato in responsabilità per violazione del diritto comunitario, il fatto che nell'ordinamento austriaco non si specifichi che i principi fondamentali come diritto di riunione vadano bilanciati anche in funzione dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali di questo.
Se sia violazione del diritto comunitario e dell'obbligo di leale cooperazione il provvedimento delle autorità nazionali che non vieti una manifestazione che si svolge in concomitanza con un blocco previsto dal codice stradale in una via principale di comunicazione, senza dunque tutelare il diritto di libera circolazione delle merci.
Se l'obiettivo della manifestazione, ovvero la tutela della salute e dell'ambiente, non prevalga sulla libertà di circolazione.
In caso di risposta negativa, se per far sorgere la responsabilità non si debbano applicare le norme nazionali di diritto sostanziale e processuali sull'azionabilità dell'azione di risarcimento.
Se vi sia un danno reale se il ricorrente non può dimostrare la mancata effettuazione di un trasporto, pur dimostrando di aver potuto conseguire un guadagno.
Posizioni dell'Austria
Secondo l'Austria si tratta di questioni ipotetiche e irrilevanti per la risoluzione della controversia. La Schmidberger non ha adeguatamente dimostrato il danno subito e la negazione della possibilità di effettuare i trasporti, quindi non sono emersi ancora tutti i fatti necessari per poter presentare il rinvio (fatti, circostanze di diritto, norme nazionali, perché del rinvio, collegamento tra norme e diritto e fatto in causa).
Punti 31-32 sul rinvio pregiudiziale
Da giurisprudenza costante sta al giudice nazionale valutare la rilevanza degli elementi di cui chiede l'interpretazione alla Corte, e assumersi la responsabilità del rinvio; la funzione della Corte è di cooperare per l'amministrazione della giustizia negli stati membri, non di sciogliere dubbi su questioni ipotetiche o fornire un mero parere consultivo. Per questo la Corte ha dichiarato irricevibili questioni manifestamente irrilevanti e fittizie, o quando le questioni siano meramente ipotetiche, o il giudice a quo non abbia fornito tutti i necessari elementi di fatto e di diritto. Ma la fattispecie non è tra queste, quindi non è manifestamente irricevibile la questione, come ritenuto dall'Austria. Infatti c'è una controversia reale tra le parti, di natura quindi evidentemente non ipotetica, inoltre il giudice ha chiaramente esposto i motivi del rinvio e le circostanze di fatto e di diritto, che secondo quanto risulta dalle osservazioni di Stati e commissione, sono state sufficienti per prendere posizione.
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