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FONTI SULLA PRODUZIONE DEL DIRITTO
Le fonti di produzione del diritto sono atti o fatti a cui è riconosciuta la capacità di produrre diritto. Esse stabiliscono le regole giuridiche che disciplinano la produzione del diritto, come i soggetti coinvolti, le procedure da seguire e gli atti da compiere.
Le fonti di produzione sono necessarie per evitare il caos e far esistere il diritto come sistema ordinato (ordinamento). Di solito, vengono inserite nelle costituzioni.
È importante rispettare le procedure stabilite dalle fonti di produzione, poiché il mancato rispetto di tali procedure comporta l'invalidità della fonte di produzione del diritto.
Le fonti di produzione del diritto contengono norme giuridiche che sono prescrizioni caratterizzate da generalità (si riferiscono a soggetti non individualmente identificati) e astrattezza (realizzabili in un numero infinito di situazioni).
volte).NEL NOSTRO ORDINAMENTO
In epoca moderna il potere politico consiste nello Stato, chi ha quindi tra le sue funzioni anche quella di produrre diritto. La legittimazione dello Stato deriva dal fatto che esso stesso si sottopone alla Costituzione, autolimitandosi e rispettando le regole sulla produzione del diritto che sono in essa contenuta, senza le quali ognuno pretenderebbe di affermare la propria legge.
La Costituzione prevede una pluralità di soggetti e procedimenti come fonti del diritto, alcuni dentro lo Stato (Stato apparato composto dagli organi con il potere politico) altri fuori (Stato ordinamento/comunità); in ogni caso il nostro sistema è monista: è o la Costituzione o una legge parlamentare a creare soggetti produttori. La pluralità porta a sottrarre il monopolio allo Stato e si ispira a due principi: 29AUTONOMISTICO = la Costituzione riconosce ad alcune formazioni sociali la possibilità in capo all'ente§ esponenziale di
produrre norme giuridiche per disciplinare i propri interessi comuni (es. associazioni o Comuni). Appare così che:
- Regole prodotte dallo Stato apparato disciplinano interessi generali essendo lui l'ente esponenziale del popolo, manifestandone la sovranità.
- Regole prodotte dalle organizzazioni diverse (Stato comunità) disciplinano interessi della formazione sociale, manifestandone l'autonomia.
INTERNAZIONALISTICO = la Costituzione riconosce come facenti parte del diritto italiano anche alcune § regole prodotte al di fuori della Nazione (es. consuetudini del diritto internazionale).
Il dubbio che sorge è come possa la Costituzione limitare lo Stato apparato (in modo che non invada la sfera di autonomia degli altri soggetti) e vincolare le forze politiche dominanti, essendo essa nient'altro che un pezzo di carta reso cogente solo grazie alla volontà delle forze dominanti stesse. Cosa spinge quindi le forze a sottomettersi?
ad essa? La risposta è che essa costituisce per loro una AUTOGARANZIA: violarla non conviene a nessuno perché comporterebbe la dissoluzione del compromesso/equilibrio che sono riuscite a stringere nonostante le divisioni e che, sebbene limitatamente, gli permette comunque di perseguire i propri interessi. Secondo la legittimazione formale del diritto, il fondamento della validità di una norma può essere soltanto un'altra norma. Una norma è valida quando è posta da un potere (considerato) legittimo, secondo la TEORIA DI WEBER sono tre le forme di legittimazione del potere possibili: a. legittimazione carismatica (potere legittimo esercitato da un soggetto con caratteri eccezionali); b. legittimazione tradizionale (si obbedisce all'autorità perché si è sempre fatto così); c. legittimazione legale-razionale (il potere è legittimato da leggi prestabilite che lo regolano). Le società divise (come quelle attuali),non avendo memoria comune, non ammettono legittimazioni tradizionali, ma solo le altre due tipologie. La legittimazione legale-razionale del diritto consiste nell'idea che esso sia autonomo e che tragga la sua validità dal rispetto delle regole che ne disciplinano la produzione (fonti sulla produzione). L'utilizzo delle procedure è prerogativa per la sua validità, lo rende individuabile e consente la realizzazione della democrazia in una società divisa perché anche il diritto prodotto dagli altri, se le rispetta, è da considerare valido e tutto ciò a prescindere dal contenuto (è responsabilità degli uomini produrre diritto "buono"). È grazie a queste regole chiare che prescrivono il diritto che il cittadino è posto nella condizione di conoscere ciò che è diritto, di sapere come comportarsi per evitare sanzioni e di prevedere i comportamenti pubblici (dovendo ilpotere pubblico rispettare le regole generali predefinite; no poterearbitrario).
MAPPA TOPOGRAFICA DELLE FONTI DEL DIRITTO
COSTITUZIONE(1)
La Costituzione è sia fonte di produzione che fonte sulla produzione (es. ART. 70). Tuttavia, se la validità di unanorma deriva dal rispetto delle procedure previste da un’altra norma, è logico chiedersi da quale altra normapotrebbe trarre validità la Costituzione.
Lo Statuto Albertino, ad esempio, trovava la sua validità nella costituzione precedente dalla quale il re avevatratto il potere di emanare lo Statuto stesso. Ma la nostra Costituzione sorge da una rottura col passato e sipresenta all’apice nella scala delle fonti per questo che subentra la TEORIA DELLA NORMA FONDAMENTALEdi Kelsen.
La norma fondamentale ha il potere di conferire efficacia e validità all’ordinamento, essa non ha una sua fontesulla produzione (non ha nessun’altra norma sovraordinata) e può
essere identificata in due ipotesi:- Potrebbe essere quella norma presupposta che ha spinto i cittadini ad affermare la (come una vocina) necessità di sottoporsi e legittimare la Costituzione.- Potrebbe essere la consuetudine che si è sparsa tra i cittadini di rispettare la Costituzione la norma di riconoscimento dalla quale la Costituzione trae validità.
(2) FONTI PRODOTTE DA STATO APPARATO e STATO ORDINAMENTO
LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE e LEGGI COSTITUZIONALI: il procedimento prevede sia il Parlamento che il corpo elettorale. Ciascuna Camera approva attraverso due deliberazioni (3 mesi di distanza), la seconda a maggioranza assoluta. 1/5 della Camera, 500mila elettori o 5 Consigli regionali possono chiedere referendum sulla legge (tranne se approvata da 2/3 delle Camere). Le leggi di revisione modificano la Costituzione; mentre quelle costituzionali disciplinano una materia nuova.
STATUTI delle REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE: possono essere modificati da leggi
regionali rinforzate (nellaparte dedicata alla forma di governo e al sistema elettorale regionale) attraverso l'approvazione dei Consigli oreferendum.
INTESE TRA STATO – CONFESSIONI RELIGIOSE: perché il Parlamento approvi una legge per la disciplina è necessario l'intesa tra rappresentanti delle confessioni e soggetti nominati dal Governo.(3)
FONTI PRODOTTE DA STATO APPARATOLEGGI ORDINARIE: sono le fonti del diritto per eccellenza, approvate dalle Camere attraverso il procedimentolegislativo previsto dalla Costituzione. Tali leggi possono modificare qualunque regola o atto giuridico, trannedisposizioni costituzionali e sentenze giuridiche.
ATTI CON FORZA DI LEGGE: sono atti del Governo a cui la Costituzione riconosce stessa forza delle leggisopracitate; ve ne sono di due tipi:- DECRETO LEGISLATIVO = sono creati dal Governo, delegato dal Parlamento attraverso una legge delegache dà informazioni sulla materia da disciplinare, i tempi e i criteri direttivi.
Poi emanati dal Presidente della Repubblica.- DECRETO LEGGE = provvedimenti provvisori presi dal Governo in casi straordinari ed emanati dal Presidente della Repubblica; presentati poi al Parlamento che deve convertirli in legge entro 60gg oppure decadono.
TRATTATI INTERNAZIONALI e LORO ATTI D'ESECUZIONE INTERNA: i trattati sono negoziati dai rappresentanti degli Stati e ratificati dal Presidente della Repubblica (autorizzato dal Parlamento in certi casi). Per dare loro esecuzione vanno approvate delle fonti interne che riadattino il diritto vigente.
REGOLAMENTI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI:
- REGOLAMENTI PARLAMENTARI approvati a maggioranza assoluta da ogni Camera, disciplinano il procedimento di formazione delle leggi.
- REGOLAMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE approvati dalla Corte costituzionale, disciplinano la sua organizzazione interna e i processi davanti a essa.
REGOLAMENTI DEL GOVERNO e DEI MINISTRI: sono fonti del diritto del potere esecutivo. Se
prodotti dal Governo (in generale) vengono poi emanati dal Presidente della Repubblica e non possono contrastare con leggi; se prodotti da Ministri sono emanati con loro decreto, ma non in contrasto con i regolamenti del Governo.
FONTI PRODOTTE DA STATO ORDINAMENTO
STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA: creati da cittadini e Consiglio regionale (maggioranza assoluta, due deliberazioni a distanza di 2 mesi) e disciplinano l'organizzazione interna. 1/50 degli elettori o 1/5 del Consiglio può chiedere il referendum.
LEGGI/REGOLAMENTI REGIONALI: seguendo i limiti indicati dalla Costituzione, i Consigli regionali approvano leggi che, per il principio di competenza, prevalgono nella Regione su quelle dello Stato. Insieme alle Giunte producono anche regolamenti, ma non in contrasto con le leggi regionali.
STATUTI/REGOLAMENTI DEGLI ENTI LOCALI: i loro organi rappresentativi (Consigli) li creano per disciplinare l'organizzazione interna; hanno anche potere regolamentare (n. b.
Comuni).REGOLAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI: anch'essi hanno potere regolamentare, alcuni sono espressione dello Stato ordinamento, altri articolazioni dello Stato apparato (es. enti previdenziali). La Costituzione garantisce autonomia all'Università.
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO: i sindacati dei lavoratori privati e le organizzazioni dei datori di lavoro possono contrattare i loro rapporti di lavoro; diverso è per i contratti di lavoro dei dipendenti pubblici che sono il frutto di un accordo tra ARAN e sindacati del personale (sottoposti al controllo della Corte dei conti).
REFERENDUM ABROGATIVO: meccanismo che limita il potere del Parlamento; 500mila elettori o 5 Consigli possono richiederlo per abrogare una legge; ciò avviene se partecipa la maggioranza degli elettori ed è favorevole.
(5) FONTI FUORI STATO, MA INTEGRATE DALLA COSTITUZIONE
CONSUETUDINI INTERNAZIONALI GENERALMENTE RICONOSCIUTE: sono le regole alla base del
dirittointernazionale che la Costituzione rende obbligatorie: leggi dello Stato non in contrasto con esse.