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LE CRISI DI GOVERNO
Ogni volta che un Governo si dimette, si apre la cosi detta "Crisi di Governo".
Si distinguono però:
- CRISI PARLAMENTARI: ovvero quando c'è l'approvazione di una mozione di sfiducia
- CRISI EXTRAPARLAMENTARI: ovvero quando ci sono delle dimissioni volontarie, per diverse cause, da parte del Presidente del Consiglio.
La fine di un mandato NON porta alla Crisi di Governo.
Esistono due modi per risolvere questa crisi:
- Se le forze politiche consentono di esprimere una maggioranza, il Presidente della Repubblica nominerà un nuovo Presidente del Consiglio
- Se le forze politiche NON lo permettono, il Presidente della Repubblica scioglierà anticipatamente le Camere indicendo nuove elezioni. Ciò però accade solo dopo aver verificato l'impossibilità di creare una maggioranza.
LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE E DEI MINISTRI
RESPONSABILITÀ DI TIPO POLITICO: il Governo è tenuto a rendere
- La responsabilità dei ministri davanti al Parlamento è disciplinata dagli Art. 95 e 89 della Costituzione.
- I ministri sono responsabili collegialmente, individualmente e per gli atti proposti al Presidente della Repubblica.
- I funzionari, i dipendenti statali e gli enti pubblici sono responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti, come stabilito nell'Art. 28 della Costituzione.
- Per quanto riguarda la responsabilità penale, l'Art. 96 della Costituzione stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione di una delle due Camere.
- In caso di presunti reati ministeriali, il Tribunale dei Ministri svolge le indagini.
Amministrazione è un'articolazione dello Stato che ha lo scopo di realizzare gli interessi pubblici stabiliti e predisposti dalla legislazione.
FUNZIONE DEI MINISTERI: i Ministeri hanno il compito di svolgere tutte le funzioni amministrative che spettano allo Stato, nei rispettivi settori di competenza. Un esempio è il Ministero dell'Istruzione.
I PRINCIPI COSTITUZIONALI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: L'Art.97 della Costituzione richiede che le attività di Pubblica Amministrazione debbano assicurare:
- Imparzialità, in virtù del principio di eguaglianza, tutti i cittadini ricevono pari trattamento dalla Pubblica Amministrazione;
- Buon andamento, deve perseguire gli obiettivi predisposti, secondo criteri di efficienza, economicità e efficacia.
SELEZIONE E ASSUNZIONE DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI: inoltre, gli impiegati della Pubblica Amministrazione devono essere al servizio della nazione. L'assunzione e la selezione del personale si ha
mediate concorso pubblico, che assicuraeguaglianza e quindi nessuna assunzione a favore, e accesso a persone quali cate.
Necessaria separazione di Pubblica Amministrazione e Politica.
LE AUTORITÀ INDIPENDENTI
Esse vengono predisposte per ridurre le incidenze con la politica, su alcuni settori dell’amministrazione, e godono di poteri di regolazione e controllo di ambiti rilevanti della vita economica e tutelano diritti, interessi e libertà di natura costituzionale.
Queste godono anche di un regime di autonomia particolare rispetto all’esecutivo. Svolgono un ruolo di regolatori, per cui hanno poteri di normazione e sanzioni.
Qualora violino questi diritti e queste libertà, i cittadini si possono rivolgere al giudice amministrativo.
ffi fi ffi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL MANDATO PRESIDENZIALE
“Il Presidente della Repubblica è Capo dello Stato e rappresentante della Nazione”, così a ermal’Art.87, comma 1, della Costituzione.
Sono
molti gli articoli che si occupano del Presidente della Repubblica nella Costituzione, tra questi troviamo gli Art.83 e 91 del Titolo II della seconda parte. Esso è un organo monocratico diventato una figura centrale della scena politica e istituzionale del nostro paese. Egli ha la funzione di:- garantire il corretto funzionamento e la continuità dei poteri politici e di garanzia
- indirizzare, avviare e assecondare l'operato degli organi statali
- attuare provvedimenti che permettano il corretto svolgimento delle funzioni costituzionali
viene eletto direttamente dal popolo, ma la scelta spetta ad un collegio elettorale, composto da parlamentari e rappresentanti delle Regioni.
Le elezioni devono avvenire 30 giorni prima che scada il mandato presidenziale che è in corso, e in questo tempo, il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e le Regioni.
Se le Camere sono sciolte o mancano 3 mesi al loro scioglimento, le elezioni avverano entro 15 giorni dalla riunione della Camere nuove, e i poteri prorogati. Questo per evitare che le Camere al termine del loro mandato eleggano il Presidente.
COLLEGIO ELETTORALE SPECIALE: l'Art.83 della Costituzione disciplina perfettamente le modalità di elezione del Presidente della Repubblica: la scelta deriva dal un collegio elettorale speciale, formato dal Parlamento in seduta comune con l'aggiunta di 3 delegati per ogni Regione.
LA MAGGIORANZA RICHIESTA: la maggioranza richiesta è disciplinata dall'Art.83 della Costituzione
Che ci indica:
- Nei primi 2 scrutini una maggioranza dei 2/3
- Nel 3 scrutinio una maggioranza assolta
LA SEGRETEZZA DEL VOTO: l'elezione si svolge tramite scrutinio segreto, ed è un momento molto delicato in quanto ci sono parlamentari che votano diversamente dalle indicazioni date dal loro gruppo, questo per manifestare dissenso contro la persona scelta, oppure per opporsi all'alinea politica di quest'ultima.
REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ, LA DURATA DEL MANDATO E LA RIELEGGIBILITÀ
I requisiti di eleggibilità sono dati dall'Art.84, comma 1, della Costituzione, che ci dice che il candidato deve:
- Avere cittadinanza italiana
- Avere un età minima di 50 anni
- Essere detentore di Diritti Civili e Politici
Il mandato dura 7 anni e l'incarico presidenziale è incompatibile con altre cariche. Questo perché si ha l'obiettivo di garantire indipendenza al Presidente della Repubblica dalle Camere e un tempo così.
lungo garantisce una continuità delle funzioni presidenziali. Per quanto riguarda la rielezione vediamo che la Costituzione NON pone un divieto, ma ci sono comunque molti dibattiti, in quanto si è osservato che la carica già di per sé dura molto e una rielezione sarebbe inopportuna per una carica del genere. Nonostante questo però, in molti casi si è ipotizzato a una rielezione.
GLI IMPEDIMENTI E LA CESSIONE DELL'INCARICO
Durante il mandato possono sorgere degli impedimenti:
- Temporanei: come ad esempio un viaggio o una malattia. In questo caso il Presidente del Senato, in supplenza, dovrebbe svolgere solo compiti di ordinaria amministrazione, ma rimane difficile limitare gli ambiti. Un divieto importante è che NON può sciogliere le Camere.
- Permanenti: come ad esempio la morte o le dimissioni. In questo caso si dovranno avere delle elezioni del nuovo Presidente entro 15 giorni.
Terminato il mandato il Presidente avrà la carica di
senatore a vita.
GLI ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
L'Art.87 della Costituzione ci elenca una serie di atti di competenza del Presidente della Repubblica, e questi possono essere classificati:
- Sulla base del potere al quale sono connessi
- In base alla paternità dell'atto stesso:
- atti presidenziali in senso lato
- atti presidenziali sostanzialmente complessi
- atti presidenziali sostanzialmente governativi
GLI ATTI PRESIDENZIALI RICONDUCIBILI AL POTERE LEGISLATIVO
Essi sono:
- Indizione delle elezioni delle nuove Camere e la fissazione della loro prima riunione, questi sono atti che consentono il rinnovo del Parlamento
- La convocazione straordinaria delle Camere, questi sono atti che garantiscono il corretto svolgimento dell'attività parlamentare
- L'invio di messaggi alle Camere, questi sono messaggi scritti volti a sensibilizzare il Parlamento. Vengono poco utilizzati perché non sono considerati dal Parlamento stesso
- L'autorizzazione dei
Disegni di legge di iniziativa governativa, questa funzione riguarda il rapporto tra il Potere Esecutivo e il Presidente5. La promulgazione delle leggi, questo è un atto che perfeziona il procedimento di approvazione con il quale il Presidente si accerta della volontà delle Camere e poi ne fa seguire la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale6. Il rinvio della legge, questo è un atto che mostra la funzione di controllo e di garanzia della Costituzione. In questo caso il Presidente può chiedere, con mozione motivata, una nuova deliberazione alle Camere, qualora a legge presenti profili di legittimità costituzionale, se queste approvano la legge, essa deve essere promulgata perché non è possibile un secondo rinvio e siccome sono detentrici del potere legislativo, le Camere non sono vincolate al rinvio e possono riapprovare la legge inalterata. I messaggi a "contenuto vincolato"