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Riassunto di Diritto Costituzionale

Capitolo I. Profilo storico del diritto costituzionale

NB: Tale capitolo viene saltato poiché ritenuto, dall'autore di questi riassunti, insito di concetti comunemente già conosciuti e si limita a fornire un breve riepilogo storico dei fatti avvenuti dalla genesi allo sviluppo della Costituzione della Repubblica Italiana.

Capitolo II. Le fonti del diritto

Un ordine giuridico, qualsiasi ordine giuridico, affinché esista deve essere formato da delle fonti di produzione dello stesso, costituite da atti e fatti che il medesimo ritiene idonei a costituire diritto oggettivo. L'ordinamento giuridico italiano viene ricondotto in quell'insieme di ordinamenti definiti genericamente “Civil Law”, caratterizzati (a differenza dei sistemi di "Common law") dal fatto che il diritto oggettivo venga prodotto da fonti-atto, ovvero manifestazioni di volontà che provengano da soggetti specificatamente determinati alla produzione di norme giuridiche.

La consuetudine, di grande rilevanza per il grande sistema alternativo al nostro, ricopre un ruolo fondamentalmente marginale poiché essa assume rilevanza solamente nel caso in cui essa sia in luogo di legge, regolando le lacune lasciate da essa ma seguendone, comunque, la ratio. Non si può riconoscere rilevanza giuridica a consuetudini contra legem. Ad eccezione della consuetudine, che s'identifica come fonte dalla sua stessa struttura, per quanto riguarda l'identificazione delle altre norme bisogna far riferimento alle norme sulla produzione (tale quadro non è del tutto reperibile nella sola Costituzione).

Una prima elencazione è tuttavia riscontrabile nelle disposizioni preliminari del Codice Civile. Agli articoli 1 & 4, di fatti, si elenca una gerarchia che comprende legge, regolamenti, norme corporative (desuete) ed usi. Tuttavia anche tale classificazione appare assai incompleta poiché non tiene conto delle numerose fonti create o presupposte dalla Carta Costituzionale stessa.

La Costituzione ha dato un deciso scossone per quanto riguarda lo stato delle fonti nell'ordinamento giuridico italiano, difatti grazie ad essa fecero ingresso nel quadro generale delle fonti anche norme gerarchicamente superiori a quelle collegate al ruolo del parlamento. Esse sono, ad esempio, oltre alle norme contenute all'interno della Costituzione stessa, le leggi di revisione e altre leggi costituzionali (Art. 138 Cost.), oltretutto vi è stato l'ingresso di leggi regionali ritenute equiparabili a quelle dello stato (Art. 117 C.3,4 Cost.) ed altre leggi di cui la Costituzione si prende “personalmente” cura, come quelle che regolano i rapporti con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose (Art. 7 C.3 e Art 8 C.2 Cost.).

Si può facilmente notare come la Costituzione denoti una preponderanza verso un sistema chiaramente pluralista delle fonti. La Costituzione, dopotutto, prevede una disciplina completa delle fonti primarie, legislative e superlegislative, sicché non sia possibile, per il comune legislatore, introdurne di nuove. V'è da considerare, però, il fatto che la costituzione non si occupi direttamente delle fonti di grado secondario, tant'è che in tale ambito il comune legislatore ha un alto grado di operatività. In sintesi possiamo dire che la Costituzione preveda un numero chiuso di fonti di primo grado, mentre lascia spazio al legislatore ordinario per quanto riguarda le fonti di grado secondario.

Ovviamente, constatata l'attinenza pluralista della nostra Costituzione, ci occorrono dei criteri che ci aiutino ad ordinare i tipi delle fonti che compongono il nostro ordinamento. La necessità di tali criteri si fa' certamente più indispensabile qual ora ci si trovi di fronte, in una concreta fattispecie, alla possibilità di scegliere due differenti disposizioni normative riportabili a fonti differenti che, magari, prevedano risoluzioni del caso concreto contrastanti o incoerenti fra di loro. Si tratta del famoso caso di possibili antinomie normative, per districare tali situazioni si ricorre, generalmente, a tre criteri:

  • Criterio cronologico: Si applica quando si abbia a che fare con fonti aventi la medesima competenza e che siano collocate sullo stesso piano gerarchico. Il principio cardine di tale criterio è “Lex posterior derogat priori”, ossia che la fonte più recente determina l'abrogazione di quella più antica.
  • Criterio gerarchico: Si applica quando si abbia a che fare con fonti aventi la medesima competenza, ma che l'una condiziona la seconda, poiché di grado inferiore. In tali casi si dispone che la norma di grado superiore prevalga su quella di grado inferiore.
  • Criterio della competenza: Si applica nei confronti delle fonti specializzate, che riguardino determinate materie. La Costituzione prevede che in determinate materie debbano operare delle specifiche fonti, il che esclude le rimanenti. Se una fonte invade la materia di una fonte specificatamente prevista per tale, ciò ne determina che la norma prodotta divenga invalida.

È altresì vero che in alcuni casi si possa aver luogo a dei criteri misti che prevedano una sorta di “mix” fra i criteri sopra esposti, tuttavia in questa sede dovrebbe bastare quanto sopra esposto.

Le fonti esterne: Il diritto internazionale e straniero

Un ordinamento giuridico originario, di per sé, esclude l'applicazione di altri ordinamenti originali dall'applicazione dentro il territorio in cui esso esercita la sua efficacia. Questo, tuttavia, può non accadere nel caso in cui lo stesso ordinamento giuridico originario decida di limitare la propria sovranità favorendo la rilevanza di ulteriori ordinamenti all'interno del suo territorio. L'autolimitazione della sovranità deve risultare da norme costituzionali quando operi automaticamente, ovvero la posizione di una fonte interna ha l'effetto di costituire la fonte medesima come autolimite e fonte sulla produzione.

L'adattamento dell'ordinamento interno nei confronti di quello esterno avviene con diverse modalità, a seconda che la relazione avvenga nei confronti di norme con fonte consuetudinaria oppure pattizia.

  • Adattamento a fonti consuetudinarie: Tale adattamento si realizza mediante una sorta di procedimento automatico, ossia attraverso il rinvio formale alle norme che sono state e saranno prodotte dalle consuetudini internazionali. Tali norme se sono successive a disposizioni legislative statali contrastanti ne determinano l'abrogazione, oppure l'invalidità nel caso siano antecedenti. Nei confronti della Costituzione, invece, si deve distinguere tra consuetudini preesistenti (a favore di queste opera il principio della specialità) e fra consuetudini sopravvenute (a favore di queste si può porre deroga alla Costituzione, a patto che i principi vengano, comunque, rispettati). Tale legge è ordinaria, si badi bene, sicché non si dimentichi che essa è subordinata alle leggi di rango costituzionale e alla Costituzione stessa. Inoltre può benissimo venir abrogata da una legge ordinaria successiva. Altresì essa non è suscettibile a referendum in forza del divieto (Art. 75 C.2 Cost.) interpretato estensivamente dalla Corte Costituzionale.
  • Adattamento a fonti pattizie: L'adattamento a tali norme avviene mediante una legge statale ordinaria di esecuzione (concretizza una ricezione diretta del contenuto normativo della fonte pattizia), oppure mediante una norma contenente la clausola di esecuzione alla quale venga allegato il testo della fonte, si ha in tal caso un ordine di esecuzione (opera un rinvio fisso alle norme specifiche contenute in quella fonte).

Si riscontra particolare disciplina per quanto concerne ai Patti Lateranensi. Le leggi che diedero esecuzione agli stessi non possono essere modificate da una qualunque legge ordinaria, ma solamente da leggi che abbiano alla propria fonte accordi bilaterali e che a questi si attenga, oltretutto tali leggi hanno abbastanza forza da poter derogare persino alla Costituzione stessa, principi fondamentali esclusi. Tali norme, quindi, sono dotate di una forza ben superiore a quella comune. Dal punto di vista attivo possiamo affermare, a fronte delle precedenti considerazioni, che tali leggi siano equiparabili a quelle di rango costituzionale.

Ritornando dal punto di vista internazionale, è evidente che se gli obblighi internazionali discendono da norme di fonte consuetudinaria e da norme di fonte pattizia non si può dubitare che il vincolo previsto dalla costituzione alla legislazione ordinaria (Art.117 C.1 Cost, “La potestà legislativa è esercitata dallo stato ed alle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali.”) possa derivare anche dalle leggi di esecuzione dei trattati stessi. La violazione di tale vincolo nei confronti delle leggi di esecuzione comporterebbe un'illegittimità costituzionale. L'articolo sopra citato non ha creato creato nulla di nuovo, semplicemente ha elevato a rango costituzionale il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali contenuti nelle leggi di esecuzione.

Quali siano tali leggi, però, è possibile desumerlo solamente in via interpretativa, poiché la legge di attuazione dell'articolo sopra citato non ha fornito delle certezze a riguardo. Possiamo affermare che possano costituire vincoli alla legislazione statale quelli che derivino da accordi di reciproca autolimitazione di sovranità e trattati internazionali (imprecisa quest'ultima affermazione). Chiaramente non si tratterà di qualsiasi obbligo discendente da qualsivoglia trattato, nemmeno gli obblighi derivanti da tutti i trattati eseguiti con legge.

Quindi, quali sono questi vincoli? Ebbene, una prima risposta la possiamo trovare nei principi fondamentali del nostro ordinamento come limiti alla revisione della Costituzione. Tali vincoli sono opponibili non solo al legislatore ordinario e a fonti esterne, ma anche allo stesso legislatore costituzionale di revisione. Sicuramente deve essere sottolineato l'apporto, in tale direzione, di un articolo nello specifico:

Art.11 Cost. “L'Italia... ( Omissis ) ...consente, in condizione di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni nazionali rivolte a tale scopo.”

Gli obblighi internazionali apponibili alle leggi statali dai trattati internazionali saranno dunque leggi di esecuzione di fonti pattizie che, mediante cessione reciproca e reciproca della sovranità, diano vita ad ordinamenti sovranazionali le cui norme siano direttamente efficaci in deroga a norme costituzionali e leggi ordinarie. Ma saranno anche i vincoli derivanti da leggi di esecuzione di fonti pattizie che, attraverso l'autolimitazione di sovranità dei soggetti interessati, costituiscano un ordinamento esterno strumentale alla disciplina delle loro relazioni, senza dar vita tuttavia ad un ordinamento sovranazionale.

Fin qui nulla di strano, per verificare l'eventuale portata innovativa del Art.117 Cost sopra citato bisogna accertare se esso includa anche leggi di esecuzione di obblighi internazionali conformi a Costituzione vincolanti la sola legislazione ordinaria. Tali vincoli potrebbero discendere da leggi di esecuzione di trattati che diano attuazione della Costituzione stessa. In caso di contrasto con la legislazione statale si considererebbe quest'ultima come illegittima. Tuttavia, per valutare il giudizio di costituzionalità, non ci si baserà sulla norma interposta, bensì sul Art.117 Cost in quanto la norma in sé non sarebbe in grado di porre vincolo al legislatore ordinario al rispetto degli obblighi vantati dal trattato.

Può accadere, inoltre, che l'ordinamento interno faccia espresso rinvio a quello internazionale in talune fattispecie, ciò non è inusuale per quanto riguarda il Diritto Privato. In tali casi si procede alla decisione su quale norma debba essere applicata basandosi sul principio della competenza.

Le fonti Europee

Le fonti europee dovrebbero essere considerate come una sorta di “mezza-via” fra quelle interne e quelle esterne all'ordinamento, poiché sebbene esse appartengano ad un ordinamento esterno al nostro, esse vi agiscono in modo più diretto rispetto alle altre e prevalgono sulle fonti interne. Prima di proseguire si tenga presente che il termine “Europeo” verrà preferito a quello “Comunitario” poiché quest'ultimo verrà utilizzato nella sua accezione più immediata, quella di comunità.

Le leggi di esecuzione dei trattati istitutivi delle Comunità Europee e dell'UE fanno eccezione al regime di efficacia delle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, difatti esse istituiscono l'ordinamento europeo come derivato degli stati membri e su di essi preminente, sicché sia autorizzato a derogarvi, fatti salvi i principi fondamentali. Tali leggi di esecuzione non sono abrogabili, sul versante della produzione giuridica possono essere equiparate alle norme costituzionali.

  • Regolamenti: Essi hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. L'entrata in vigore del regolamento europeo inaridisce la simmetrica fonte interna, causando l'irrilevanza giuridica delle norme prodotte dalla stessa. Tale rapporto ha subito numerose interpretazioni da parte della Corte Costituzionale, di recente essa si è espressa affermando che in caso di conflitto fra norma statale ed europea, il giudice comune deve limitarsi a disapplicare la norma statale con riferimento alla violazione diretta della normativa europea. Non si dimentichi che, sulla linea del principio che la legge di esecuzione è legittimata a derogare norme costituzionali (sempre escludendo i principi supremi), lo stesso potrà fare il regolamento nel suo ambito. Nel caso in cui il regolamento intacchi uno dei principi fondamentali dello stato, la Corte Costituzionale (“CC”) potrà dichiararne l'illegittimità nella parte incriminata.
  • Decisioni: Esse sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da essa designati.
  • Direttiva: Vincola lo stato membro a cui essa è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La legge di esecuzione della direttiva europea ha forza maggiore rispetto al normale, potendo abrogare le leggi precedenti e determinare l'invalidità di quelle posteriori ed è sottratta al referendum abrogativo. Talune di queste sono talmente ben definite da risultare immediatamente applicabili. Più in generale si può ritenere che ove la legge statale (o regionale) contrasti con norme europee direttamente applicabili in un giudizio principale di legittimità costituzionale e che la direttiva europea venga disattesa dalle leggi statali e regionali si configuri un vizio di legittimità costituzionale delle norme interne.

Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno con quello europeo, la Legge N°11/2005 (Art.8 “[Omissis]... Il Presidente del consiglio dei ministri o il ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il ministro degli affari esteri e con gli altri ministri interessati, entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al parlamento un disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee... [Omissis]”) prevede la presenza di una legge comunitaria annuale, la quale pone in essere norme volte alla modifica o all'abrogazione delle norme interne contrastanti con quelle provenienti dall'ordinamento europeo. Tale legge può disporre che l'attuazione delle direttive avvenga mediante decreto legislativo o potere regolamentare.

È inoltre possibile che le stesse regioni diano luogo a provvedimenti atti a dare attuazione alle disposizioni comunitarie, benché questo avvenga nelle materie di loro competenza.

Le fonti interne: La Costituzione

La Costituzione è la fonte “regina” del nostro ordinamento, tutte le altre fonti presenti sono ad essa subordinate e condizionate. La caratteristica tipica della nostra Costituzione è quella di essere “rigida”. Per rigidità s'intende la previsione di un procedimento aggravato, in termini burocratici, per la sua modifica, poiché la legislazione ordinaria non è sufficiente a tale scopo.

Ad ogni modo esistono dei limiti alla revisione della Costituzione. Art.139 Cost. “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.” Per forma repubblicana s'intende nel senso più lato possibile del termine, comprendendo non solo l'elezione del capo di stato, bensì tutto ciò che esso si porta dietro quale la forma di governo democratica e pluralista, l'elezione della rappresentanza politica, ecc.

Il controllo di legittimità costituzionale è espressamente previsto dalla Costituzione stessa. Art.134 Cost. “La Corte Costituzionale giudica: Sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello stato e delle regioni... [Omissis].” La rigidità garantita dalla Corte garantisce un limite implicito alla revisione costituzionale.

Inoltre non possono essere soggetti a revisione costituzionale i diritti della persona e tutto quell'insieme di principi supremi che costituiscono i cardini dello stato (benché la loro individuazione non sia esente da interpretazioni differenti).

Le fonti costituzionali

Le leggi costituzionali...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stey2j di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof D'Andrea Antonio.
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