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PRI.
Ulteriore giunta di una certa rilevanza è la giunta per il regolamento che ha compito di risolvere questioni
che sorgono a proposito l'interpretazione del regolamento delle camere.
Spetta ai presidenti delle camere decidere la composizione delle giunte ed, come anticipato, è prassi comune
il fatto che il presidente tenga conte delle forze politiche e del loro peso specifico all'interno del parlamento.
Seguendo quanto disposto dal Art.72 C.1 Cost ( “Ogni disegno di legge, presentato ad una camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da un commissione e poi dalla camera stessa, che lo
approva articolo per articolo e con votazione finale.” ) le commissioni sono organi prettamente politici,
rinnovati ogni 2 anni, costituite dai presidenti delle rispettive camere con occhio alla consistenza numerica
dei gruppi parlamentari.
Ciascuna commissione elegge un proprio presidente che ha il compito di organizzare i lavori della medesima
e di coordinarli con quelli della rispettiva assemblea. Le commissioni godono di una competenza molto
estesa che comprende sia il procedimento legislativo ma anche quello di controllo sull'operato del governo e
d'indagine conoscitiva. Nulla vieta alle camere di formare commissioni ad hoc ( Come le commissioni
d'inchiesta ).
Talora avviene la creazione di commissioni bicamerali, cui fanno parte entrambi i membri delle due camere
del parlamento. La commissione parlamentare per le questioni regionali è l'unica bicamerale in servizio
permanente che trae le sue origini dalla CRI in quanto prevista ex-Art.126 Cost.
Varie altre leggi hanno previsto la costituzione di commissioni bicamerali con svariati compiti, dall'attività
d'indirizzo, controllo e vigilanza sino alle attività consultive.
Secondo l'Art.64 C.2 Cost le sedute sono pubbliche, ammettendo, però, che talvolta esse possano riunirsi in
seduta segreta. Alle riunioni delle camere hanno diritto, se richiesto anche l'obbligo, di presenziarvi i membri
del governo, anche se sprovvisti di status di parlamentare. I ministri devono essere sentiti ogni qual volta lo
richiedano.
La convocazione delle camere avviene ad opera del rispettivo presidente che prima di chiudere la seduta in
corso annuncia l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva. Le camere sono convocate di diritto 2 volte
all'anno e possono essere riunite straordinariamente su richiesta dello stesso presidente, di 1/3 dei
componenti o del PRI. Fatta esclusione della pausa estiva, il calendario dei lavori del parlamento prevede
lavori tutto l'anno.
Le deliberazioni delle camere non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e non si
raggiunge la maggioranza dei presenti al voto, a meno che non sia la stessa CRI a prevedere una
maggioranza speciale.
Una diversità fra Camera e Senato si trova nella considerazione che esse hanno del peso degli astenuti. I
deputati presenti che si astengono non vengono considerati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa,
mentre al senato si considerano al fine di calcolare il quorum deliberativo anche gli astenuti, equiparati a chi
vota contro ( Al fine di non contare sulla decisione è necessario non presenziare alla seduta ).
Art.94 C.1 Cost.
“Il governo deve avere la fiducia delle due camere.”
Tale articolo disciplina le modalità di votazione concernenti il rapporto di fiducia tra parlamento e governo,
la norma costituzionale prevede obbligatoriamente l'appello nominale.
Per quanto concerne, invece, le altre modalità di votazione per le deliberazioni sono i singoli regolamenti
delle camere a dettare la disciplina, non la CRI.
Dal 1988, entrambe le camere hanno abbandonato la preminenza verso lo scrutinio segreto. Tale decisione fu
di un importanza cruciale, specialmente a quei tempi quando il governo era sempre sotto pressione dal
pericolo dei cosiddetti franchi tiratori ( Sebbene si potrebbe affermare che oggi tale preminenza sia stata
“estremizzata” dai governi che la utilizzano come ricatto nei confronti dei parlamentari legati alla
maggioranza parlamentare ).
Attualmente, sia alla camera che al senato si vota palesemente per alzata di mano ( In verità si usa una
votazione elettronica, comunque palese ), tranne che per le votazioni riguardanti le persone.
Lo scrutinio segreto può essere richiesto da un certo numero di parlamentari ( 30 Deputati o 20 senatori ) in
talune materia che non abbiano conseguenze finanziarie e che incidano su taluni principi e diritti di libertà
garantiti dalla CRI.
Anche per le votazioni nelle commissioni la procedura è la medesima appena analizzata.
La formazione delle leggi. Art.70 Cost.
“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.”
Secondo l'articolo che ho appena citato, una legge si ritiene formata solamente quando il progetto o disegno
di legge viene approvato in un identico testo da entrambi i due rami del parlamento.
E' ben possibile che la camera cui giunga un progetto di legge decida di modificarlo ed approvarlo in modo
differente rispetto a quello approvato dalla camera di partenza. Il nuovo progetto verrà ripassato alla camera
d'origine che avrà modo, anch'essa di modificarlo ulteriormente ed approvarlo. Il procedimento continuerà
sino a quando entrambe le camere non giungeranno ad approvare un unico ed identico testo. A quel punto si
avrà la promulgazione da parte del PRI e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che ne condiziona
l'entrata in vigore.
I soggetti che possono presentare alla camera i disegni di legge sono:
• Governo ( Autorizzato dal PRI ).
• Ciascun membro delle camere.
• Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
• 50.000 o più elettori.
• Altri organi o enti previa legge costituzionale.
Solo i parlamentari sono condizionati a presentare il disegno di legge per prima alla camera di appartenenza,
gli altri soggetti elencati sono invece totalmente liberi di scegliere in quale camera presentare il progetto.
L'iniziativa legislativa da parte del governo è sicuramente quella di maggior rilevanza, dato anche il fatto che
il Governo è in grado di avvalersi di un'organizzazione di supporto che facilita la redazione delle proposte
legislative. In taluni casi è la stessa CRI a prevedere l'iniziativa legislativa del governo ( Leggi di
autorizzazione ai trattati e leggi di bilancio per esempio ).
Più in generale si può dire che il governo abbia una posizione molto particolare nel procedimento legislativo.
Le norme regolamentari parlamentari hanno consolidato la posizione di preminenza del governo in tale
procedimento attribuendovi poteri e strumenti in grado di condizionare fortemente l'andamento dei lavori
all'interno delle camere e le decisioni prese in essa ( Uno su tutti la questione di fiducia ).
Una volta presentato alle camere il disegno di legge viene affidato alla commissione competente in materia la
quale si vede attribuire poteri diversi nei confronti del plenum. Vi sono tre diversi procedimenti. Secondo i
regolamenti delle camere, in casi di urgenza è possibile dimezzare i tempi previsti dagli stessi.
• Procedimento ordinario: ( Materia costituzionale, elettorale, delegazione legislativa, approvazione
bilanci, consuntivi, ratifica dei trattati e leggi di conversione ).
La commissione competente esamina in seder referente il progetto di legge, la cui approvazione è
rimessa all'assemblea.
La commissione agisce in sede referente procedendo nell'istruttoria esaminando il testo ed,
eventualmente, emanandolo. Altre commissioni possono essere chiamate a dare pareri al riguardo,
oltre che al comitato per la legislazione formato da dieci deputati nominati dal presidente.
L'esame della commissione si conclude con la presentazione all'assemblea della relazione scritta sul
progetto seguita dal testo definitivo dello stesso così come approvato in commissione e costituisce il
testo base per la discussione e la votazione dell'assemblea.
In assemblea avviene la discussione, l'esame e la votazione articolo ( Con votazione anche dei
relativi emendamenti ) per articolo del progetto con conseguente votazione finale con scrutinio
palese.
• Procedimento decentrato:
La commissione agisce in sede deliberante esaminando ed approvando direttamente il progetto di
legge.
Tale procedimento viene adottato solamente per quei progetti che riguardano questioni che non
hanno speciale rilevanza nell'ordine generale. A dire il vero, però, nella prassi tale procedimento è
stato sfruttato anche in questioni di grande rilevanza, tranne per quelle precluse dalla CRI ex-Art.72
Cost.
All'interno della commissione possono intervenire parlamentari che non sono componenti delle
stesse, ad essi è concesso il diritto di presentare emendamenti sul testo in analisi di commissione. In
linea di massima potremmo affermare che in commissione trovano attuazione le medesime norme
previste in assemblea. E' possibile che, nel caso in cui il progetto non sia stato ancora
definitivamente approvato dalla commissione, il governo,1/5 dei membri della commissione o 1/10
dei membri del parlamento facciano richiesta ed ottengano la remissione in assemblea del progetto di
legge, talvolta anche solo per la votazione finale.
• Procedimento in sede redigente:
Il terzo tipo deve essere diviso fra Senato e Camera.
◦ Senato: La commissione approva i singoli articoli del progetto riservando la votazione finale
sull'intero testo al senato.
◦ Camera: L'assemblea, prima della votazione finale della commissione, procede alla votazione di
ogni singolo articolo del progetto, senza però nessuna discussione e senza la possibilità di
presentare emendamenti.
I regolamenti delle camere prevedono altresì che l'assemblea possa fissare criteri e principi
informatori a cui la commissione debba attenersi nella formazione del testo.
E' possibile che, nel caso in cui il progetto non sia stato ancora definitivamente approvato dalla
commissione, il governo,1/5 dei membri della commissione o 1/10 dei membri del parlamento
facciano richiesta ed ottengano la remissione in assemblea del progetto di legge, talvolta anche solo
per la votazione finale.
La promulgazione e la pubblicazione delle leggi.
Una volta che le assemblee abbiano approvato il medesimo progetto di legge, l'assemblea che per ultima lo
ha esaminato provvede ad inviarlo al governo affinché questi lo trasmetta la PRI per la promulgazione.
Il capo dello stato però “prima di promulgare una legge, può con messaggio motivato alle camere chiedere
una nuova deliberazione” ex-Art.74 C.1 Cost tramite messaggio motivato. Il PRI ha ampia discrezionalità
su tale decisione ed è libero di rinviare il testo alle camere sia per motivi di legittimità che per merito.