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DIRITTI NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE
La costituzione disciplina in alcuni suoi articoli anche aspetti legati alla tutela giurisdizionale dei diritti. ● Articolo 24 → Diritto alla difesa (diritto inviolabile). Questo significa che deve sempre essere possibile far valere i propri diritti davanti a un giudice. Essendo considerato un diritto inviolabile, non può essere compresso nemmeno da una riforma costituzionale o una consuetudine internazionale. Uno degli ostacoli per l'esercizio di questo diritto può essere l'alto costo che comporta la tutela giurisdizionale dei diritti; a questo proposito l'articolo 24 prevede per i non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti al giudice, attraverso l'istituzione di un patrocinio a spese dello stato. ● Articolo 113 → Garanzia dell'individuo di difendersi avverso qualsiasi atto. A questo proposito c'è l'eccezione dei cosiddetti atti politici, cioè i provvedimenti delgoverno che, al contrario di tutti gli altri atti della pubblica amministrazione, non sono impugnabile. In realtà nella prassi si è sempre data un'interpretazione assai restrittiva della non impugnabile, relegando solamente a situazioni eccezionali.
● Articolo 25 → Diritto al giudice naturale precostituito per legge, che deve essere individuato prima, a dell'insorgere della controversia, per garantire al massimo l'imparzialità del giudizio. La legge prevede comunque, in alcune situazioni, la possibilità di sostituzione del giudice inizialmente individuato.
● Articolo 111 → Garanzie del giusto processo. Questo articolo venne introdotto attraverso una riforma costituzionale del 1999, per superare una sentenza in senso contrario della corte costituzionale. A garanzia del giusto processo sono previsti un contraddittorio in condizioni di parità e un giudice terzo e imparziale. Inoltre il legislatore deve assicurare la ragionevole durata
del processo; è prevista anche una forma di ristoro, disciplinata dalla Legge Pinto, per ottenere un risarcimento di un'acqua riparazione del danno nel caso del mancato rispetto del termine ragionevole. Infine è previsto che ogni provvedimento giurisdizionale venga motivato, allo scopo di consentire un'eventuale impugnazione di parte delle parti. Con riguardo al processo penale vige il principio del contraddittorio nella formazione della prova; inoltre, data la possibile incidenza sulla libertà personale, sono previsti alcuni importanti principi:- Principio di legalità → Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Dunque è prevista la necessaria determinatezza della norma penale, che preclude in ogni modo l'arbitro del giudice, e che non può essere interpretata retroattivamente o per analogia.
- Carattere personale della pena → L'articolo 27.1 vieta che
Si può essere chiamati a rispondere per fatto altrui.
Presunzione di non colpevolezza → L'imputato deve provare la propria innocenza, ma allo stesso tempo l'accusa deve provarne la colpevolezza. Dunque, fino alla condanna definitiva, l'imputato è considerato innocente (articolo 27.2).
Finalità rieducazione della pena → Secondo quanto previsto dall'articolo 27.3, la pena non solo non deve essere contraria al senso di umanità, ma deve anche essere finalizzata al reinserimento del reo nella società. Inoltre la pena deve necessariamente essere proporzionata alla condotta punita. Questo principio trova applicazione anche per i condannati all'ergastolo a cui, nel caso in cui dovessero aver intrapreso un percorso di reale ravvedimento durante la detenzione, può essere consentito un graduale reinserimento sociale durante l'esecuzione della pena, attraverso la concessione di alcuni benefici penitenziari.
GIUSTIZIA
COSTITUZIONALE La previsione di un sistema di giustizia costituzionale è legata al principio di rigidità della costituzione, che si pone come fonte superprimaria superiore alla legge. La rigidità della costituzione si caratterizza per: ● Procedimento aggravato per modificare la costituzione o approvare altre leggi costituzionali (articolo 138) ● Previsione di un organo a tutela dei principi costituzionali, volto a reprimere eventuali violazioni di essi tramite il potere di annullamento delle leggi contrarie ad essa. I principi costituzionali riguardo alle garanzie costituzionali (e quindi riguardo la corte costituzionale) sono contenute nel titolo VI parte II della costituzione, denominato appunto "Garanzie Costituzionali". Rispetto al presidente della repubblica, che in altri modi risulta essere un organo di garanzia, la corte è un organo collegiale, che svolge la sua funzione di controllo con criterio e metodo giurisdizionale, nonostante siPongacomunque come estranea ai tre poteri fondamentali dello stato.
Ci sono più modelli di giustizia costituzionale:
- Modello diffuso (USA, '800) → Ogni giudice può disapplicare la legge ritenuta incostituzionale (primo caso Marbury vs Madison del 1803). È prevista anche la possibilità di overruling, quindi la possibilità di ribaltare sentenze precedenti (ad esempio con la sentenza Doms per l'aborto). In questo tipo di giustizia la decisione è inter pares: non viene cancellata ma solo disapplicata la legge incostituzionale, che però potrà essere applicata da giudici che non la ritengano tale, e l'accertamento è retroattivo. Vige il principio dello stare decisis: le sentenze precedenti sono vincolanti per i giudici di livello inferiore, e se non vengono seguite bisogna motivarne la non attinenza.
- Modello accentrato (Austria, '900) → Sindacato compiuto da un organo ad hoc, non appartenente al potere giudiziario, che ha il compito di controllare la costituzionalità delle leggi. Le decisioni di questo organo sono vincolanti per tutti i giudici.
Potere giudiziario, che annulla la legge in contrasto con la costituzione. Si parla qua di legislatore negativo perché l'organo in questione, annullando la legge, fa esattamente l'opposto di ciò che è stato fatto dal legislatore ordinario. L'efficacia è erga omnes e non retroattiva (salvo che per il diritto penale, nel caso in cui la sentenza sia a favore del reo). Il modello accentrato è quello utilizzato anche in Italia, dove l'accesso è incidentale: la richiesta di sindacato arriva direttamente da un giudice a cui sorge il dubbio riguardo a una norma durante un processo. Modello misto → Sindacato con caratteristiche sia del tipo diffuso che del tipo misto. Con il passare del tempo si è assistito a un avvicinamento e a una contaminazione sempre maggiore tra i due modelli. In realtà il modello italiano potrebbe essere considerato misto, in quanto la decisione di illegittimità costituzionale viene
presa da un organo ad hoc, ma la facoltà di iniziativa è garantita a tutti igiudici, e quindi diffusa.
Il tipo di sindacato può, inoltre, essere:
- Preventivo → Legge sottoposta allo scrutinio di costituzionalità durante il procedimento diapprovazione, e dunque prima che sia entrata in vigore
- Successivo → Legge sottoposta allo scrutinio di costituzionalità dopo la sua entrata invigore
CORTE COSTITUZIONALE
In assemblea costituente ci fu un lungo dibattito in merito al tipo di modello da adottare per il controllo dilegittimità costituzionale delle leggi. Si scelse di optare per il modello accentrato per una serie di motivi:
- Il potere giudiziario era generalmente il meno forte e il più colpito da eventuali rivoluzioni ecolpi di stato 36
- Erano presenti già alcuni progetti politici per istituire un “tribunale per la tutela delle libertàdei cittadini”
- C’era molta diffidenza verso il potere
- Legge 87 del 11/03/1953 → Norme sulla costituzione e sul funzionamento della corte costituzionale
- Legge 131 del 5/06/2003 → Modifiche degli articoli 31, 32 e 35 della legge 87/1953 per quanto riguarda il giudizio di legittimità in via principale
- Legge 352 del 25/06/1970 → Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo.
- Legge 20 del 25/01/1962 → Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
produce da sé delle fonti di "autonormazione" - Norme integrative per i giudizi davanti alla corte costit