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SECONDA PARTE-TIPI DI DIRITTI
L'evoluzione storica dei diritti può considerarsi in base alle "generazioni", si considera che l'elenco dei diritti è una classe variabile: diritti che erano stati dichiarati "sacri e inviolabili", come la proprietà, sono stati sottoposti a limitazioni dalle successive Costituzioni, mentre i diritti definiti "sociali" erano ignoti fino all'800 e anche in futuro emergeranno diritti che oggi possiamo solo immaginare (diritti delle macchine).
I diritti dell'uomo sono nati tutti insieme, ma rimangono DIRITTI STORICI legati alla tutela di determinate posizioni contro i poteri, inoltre si è pensato a un'impostazione fini dogmatici in 4 generazioni:
- PRIMA GENERAZIONE legati a libertà classiche e partecipazione politica che nascono da movimenti rivoluzionari francesi e statunitensi per proteggere gli uomini dalle ingerenze dello stato, come i diritti della persona o della
personalità e libertà negative che comportano un obbligo di astensione da parte dello stato e dei poteri pubblici
SECONDA GENERAZIONE declinazioni dell'uguaglianza formale e sostanziale, si consolidano nelle Costituzioni del secondo dopoguerra e mirano al miglioramento delle condizioni di vita del cittadino e, per la loro piena esplicazione, non comportano soltanto un'azione negativa da parte dello Stato, ma piuttosto ad azioni concrete che spesso comportano costi a carico della finanza pubblica quindi con la richiesta di interventi protettivi ai poteri pubblici ("diritti positivi"); parliamo anche di diritti "condizionati" poiché la loro effettiva realizzazione dipende dalle decisioni dell'Autorità pubblica
prime 2 generazioni di diritti sono diffuse e consolidate nella maggior parte degli stati
TERZA GENERAZIONE detti "nuovi diritti", sono di più recente emersione e di meno facile delimitazione, sono diritti di solidarietà
che riguardano soprattutto le collettività: diritto all'ambiente, alla pace, allo sviluppo, diritti collettivi (autodeterminazione dei popoli, qualità della vita), configurando anche diritti per le generazioni future; alcune recenti Costituzioni ne riconoscono alcuni, ma vediamo come dal punto di vista contenutistico siano "vaghi" e quindi non è facile configurare precise pretese, quindi l'azione dei governi si orienta più su strumenti di soft law e monitoraggio. QUARTA GENERAZIONE categoria più incerta legata all'evoluzione tecnologica, nella duplice accezione di "rafforzamento del dominio della tecnica sulla natura" e "salvaguardia dai pericoli della tecnica" (diritti dell'uomo nel "villaggio globale"); categoria molto ampia (garanzie contro la manipolazione genetica, diritto a morire con dignità), alcuni dubitano che lo sviluppo tecnologico generi nuovi diritti poiché non fa altro che ridefinire.quelli tradizionali (riservatezza, corrispondenza, manifestazione del pensiero), ma forse l'utilità di tale categoria è quella di raggruppare tutti i diritti che si legano allo sviluppo tecnologico. A livello sistematico le prime 3 generazioni sono declinazioni delle 3 parole chiave (Libertà, Egalità, Fraternità), della rivoluzione francese altri caratterizzano i diritti in maniera cromatica definendoli come blu, rossi e verdi, rispettivamente colori tipici delle ideologie liberali, socialiste e ambientalistiche, e volendo dare un colore alla quarta generazione si pensa al grigio, colore delle macchine digitali che dà anche l'idea della scarsa definizione delle sfumature.
Categorie di diritti
Nel linguaggio giuridico-costituzionale il termine "diritti" non si usa mai in maniera isolata (fondamentali, dell'uomo, inviolabili) e, per capire se si tratta di una categoria unica o differente, si deve distinguere il concetto di LIBERTÀ.
che è un status, una condizione di chi ha facoltà di agire a proprio arbitrio, che talvolta viene utilizzata come sinonimo di dir; tra le aggettivazioni che accompagnano il lemma“diritti” se ne distinguono 4 che pongono in luce un aspetto particolare:- DIR COSTITUZIONALI previsti e disciplinati dalle Cost che, nel caso di modelli aCost rigida , hanno una notevole importanza in quanto non sono modificabili al livello di legge ord, la previsione costituzionale è garanzia essenziale e la disciplina applicabile è quella desumibile dalla portata della norma costituzionale per come interpretata e attuata; per la configurazione dei dir costituzionali alcuni ritengono che tali clausole siano da interpretare in maniera “aperta” per fornire appiglio costituzionale a nuovi dir emergenti della realtà sociale e non espressamente contemplati nelle Cost oppure in maniera “chiusa” per dare sensoalla rigidità della Cost e
Fondamentali si amplia nell'800 come parola chiave dell'agiuspubblicistica contemporanea e il riconoscimento di essi in Cost è un elemento caratterizzante dello Stato di dir, trovando le guarentigie nella rigidità della Coste nel controllo di costituzionalità, infatti i dir fondamentali costituiscono i principi supremi dell'ord e la struttura democratica dello stato in quanto, in mancanza di essi, essa verrebbe sovvertita CC ne richiama l'operatività per limitare l'ingresso di norme esterne (consuetudini internazionali, norme UE) dal punto di vista contenutistico non ci sono indicazioni né su quali siano i dir fondamentali, né su chi siano i titolari, la valutazione spetta ai singoli ord sulpiano positivo3. DIR INVIOLABILI nozione ritenuta da alcuni coincidente con i dir fondamentali, a livello terminologico indicano l'impossibilità che tali dir siano violati (anche per poteri pubblici e per i privati nei loro
rapporti) per cui il carattere assoluto e immodificabile dei dir che trova il suo fondamento non semplicemente nel dispositivo dello Stato, ma in una base giuridica ed etico-sociale; la nozione nasce con le Dichiarazioni dei diritti degli stati americani e consolidata dalla Costituzione di Weimar, nell'ordine italiano l'inviolabilità ha il suo solenne riconoscimento nell'art.2 (termine "inviolabile" scelto accuratamente dall'Assemblea Costituzionale), che la Corte Costituzionale individua come la circostanza che tali diritti non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale in alcun modo neppure da revisioni costituzionali e leggi costituzionali, con il corollario che rappresentano diritti irrinunciabili da parte del titolare; i diritti inviolabili si classificano in ORIGINARI (diritti di libertà dell'uomo e del cittadino, essenziali per la forma repubblicana in quanto condizioni universali per la democrazia) e DERIVATI (indicano posizioni che la Costituzione valuta come determinanti alla qualificazione pluralistica).
dell'ord) differenziazione rileva per il modo di atteggiarsi delle garanzie di inviolabilità, poiché per i primi si ritiene inviolabile il "contenuto essenziale", per i secondi la "garanzia d'istituto" (grado di resistenza del singolo dir nell'attuazione e bilanciamento)4.
DIR UMANI dir che si sostiene spettino all'uomo in quanto tale, indipendentemente dal riconoscimento di un dir positivo e che neppure lo stato potrà ostacolare nella loro realizzazione (in questo si differenziano dai dir cost), la nozione di dir umani emerge nel 700 riformatore e dopo la 2WW è affidata ad atti di dir internaz; possiamo ritenere che essi corrispondano ai dir di prima e seconda generazione, ma a ben vedere essi non sono prodotto della natura ma della civiltà umana, altri ritengono che siano tali quelli riconosciuti da norme internaz avvicinandosi alla nozione di Dworkin dei dir "presi sul serio", come esigenza
diritti umani al di fuori degli stati sovrani. La tutela dei diritti umani è un vincolo morale che va oltre le costituzioni nazionali. Nella terza parte del testo si affrontano le discipline e le garanzie dei diritti. La titolarità dei diritti spetta ai soggetti in base all'ordinamento giuridico. Si può dire che i diritti soggettivi vengano attribuiti agli individui dal diritto oggettivo. Il diritto oggettivo può attribuire diritti anche a persone non umane, come le persone giuridiche e gli animali. Inoltre, alcuni diritti non sono attribuiti dalle norme giuridiche, ma da norme di altri contesti sociali come la religione, lo sport e la morale. Ogni ordinamento dispone la titolarità dei diritti a persone umane e giuridiche, a categorie determinate e ai cittadini. Le Costituzioni dell'800 e del '900 hanno riservato il godimento dei diritti fondamentali ai cittadini, mentre le Costituzioni più recenti li estendono anche agli stranieri, seppur con limitazioni. Nonostante l'ampia tendenza a un riconoscimento ampio dei diritti umani, nel corso del XX secolo si sono verificati problemi sul riconoscimento dei diritti al di fuori degli stati sovrani.Popolazioni indigene (segregazione razziale negli USA, apartheid in Sudafrica) e si verificano tutti nell'ordine italiano. Costituzione e leggi attribuiscono diritti a una categoria determinata di beneficiari con un riconoscimento soggettivo e legale, quale ascrizione ai titolari, quindi i titolari dei diritti possono essere i più vari a seconda delle varie posizioni giuridiche; la titolarità viene riconosciuta ai cittadini, anche se la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che i diritti inviolabili vadano riconosciuti in generale agli esseri umani, quindi anche a stranieri e apolidi, in quanto non partecipano di una determinata comunità politica ma in quanto esseri umani, quindi la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati (sentenza 249/2010); per la cittadinanza dell'UE, derivata, complementare e che non si sostituisce a quella nazionale, comporta una limitata libertà di circolazione e soggiorno negli Stati membri, diritto di voto nelle elezioni comunali.