I DIRITTI COSTITUZIONALI IN DIVENIRE
CAPITOLO 1- Art. 2 Cost
L’art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
L’art.1 Cost. definisce i caratteri della dimensione collettiva dell’ordinamento affermando la
natura democratica della Repubblica e l’appartenenza al popolo della sovranità.
Questi due articoli letti insieme individuano gli elementi basilari dell’ordinamento
repubblicano: comunità e individuo.
L’art. 2 Cost. fornisce alcune coordinate per inquadrare la posizione che il costituente ha
collocato all’individuo nella sua connessione giuridica con “l’altro se” nel caso in cui questo
“altro” sia rappresentato dalle persone con cui il soggetto giunge a relazionarsi e anche nel
rapporto del soggetto con il potere pubblico, per il tramite degli organi.
L’impianto democratico della convivenza ordinata e organizzata non assorbe la tutela e la
rilevanza giuridica che spettano ad ogni membro della comunità in quanto individuo.
Allo stesso tempo le esigenze del singolo non possono vanificare l’esistenza di spazi
decisionali rimessi alla collettività attraverso meccanismi democratici, ai quali ciascun
cittadino ha diritto di partecipare con la propria volontà e perseguendo il proprio
politico.
ordinamento
Da quanto appena osservato si possono desumere i principi riconducibili all’art. 2 Cost:
PRINCIPIO PERSONALISTICO: consiste nel primato giuridico che l’ordinamento assegna
all’essere umano e al suo sviluppo e impedisce che la persona possa assumere il ruolo di
mero oggetto, pienamente disponibile da parte dei pubblici poteri nel perseguimento dei
loro scopi. antitotalitario,
In quest’ottica, si pone come il principio con il quale viene respinto il
dogma su cui si fonda ogni sistema totalitario e cioè l’assoggettamento dell’individuo a
finalità collettive.
Quanto appena detto, non significa che la persona non possa essere destinataria di
obblighi, divieti o costrizioni da parte del pubblico potere, anzi ciò potrà avvenire secondo le
forme ed i limiti della disciplina dei diritti individuali.
Ciò di cui si sostanzia il principio in esame è la preminenza dei diritti della persona
tutelati dalla Costituzione sul ventaglio degli interessi pubblici perseguibili dalle autorità.
Però il principio deve apportare un quid pluris in termini di normatività che può essere
individuato nella presunzione di massima espansione delle libertà costituzionali.
“Massima espansione” = tale principio operando come canone ermeneutico cui ricorrere
nei casi dubbi, impone di privilegiare l’interpretazione più garantistica dei diritti
costituzionali della persona nei suoi rapporti con i pubblici poteri.
Il principio personalistico non opera solo in negativo (= contribuendo a circoscrivere i limiti
dei pubblici poteri) ma, anche in positivo quale vincolo per le autorità di ampliare il
godimento di fatto dei diritti costituzionali. Per cogliere questa eccezione l’art.2 va letto
insieme all’art.3 co. 2 Cost., cioè al dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli
economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana =
.
coordinamento tra principio personalistico e sociale
TUTELA DEL SINGOLO ALL’INTERNO DELLE FORMAZIONI SOCIALI: comporta che
quanto detto fino ad ora sul principio personalistico si applichi anche ai casi in cui
l’individuo sia inserito in un gruppo sociale organizzato e pubblicistico. Il fine della
previsione è quello di escludere che il singolo possa essere depauperato dei suoi diritti
costituzionali o assoggettato a interessi che lo trascendono, in conseguenza
dell’appartenenza alla collettività.
Le formazioni sociali sono entità plurisoggettive che si collocano tra il singolo e il popolo,
e non possono trasformarsi in uno strumento di compressione della personalità
dell’individuo.
Obiettivo della previsione è quello di tutelare l’individuo all’interno delle formazioni sociali e
contro di esse.
PRINCIPIO DI INVIOLABILITA’: l’inviolabilità dei diritti costituzionali è un limite al
potere di revisione costituzionale. La garanzia dell’inviolabilità è una previsione che
acquisisce il carattere di dato oggettivamente presente con cui l’interprete è chiamato a
confrontarsi in una prospettiva sistematica, al di là dell’indagine su quali potessero essere
le motivazioni soggettive e le intenzioni dei componenti dell’assemblea costituente della
delibera.
Il senso garantistico più pregnante che l’inviolabilità è in grado di assumere consiste
nell’assicurare ai diritti che ne sono dotati una specifica protezione attraverso la quale essi
risultino incardinati nel sistema costituzionale, in modo che i vari poteri siano tenuti a
riconoscerli e garantirli. Attraverso l’inviolabilità la protezione dei diritti diventa un fattore
irrevocabile dell’identità costituzionale, al pari della forma repubblicana. Sicché la
negazione di tale protezione si porrebbe come extra ordinem e determinerebbe una rottura
della continuità e un superamento dell’ordinamento nel suo vertice.
La tesi che vede nei diritti inviolabili un limite per il potere di revisione costituzionale ha
trovato accoglimento anche nella giurisprudenza costituzionale, benché in essa per indicarli
viene usata l’espressione diritti inalienabili.
Peraltro, l’eventuale incompatibilità con gli stessi diritti costituisce un limite di accesso
nell’ordinamento italiano alle norme internazionali, al diritto dell’UE e alle norme bilaterali
tra Stato e Chiesa.
Quali sono i diritti inviolabili? Ci sono 2 tesi:
L’inviolabilità è strettamente riferita e commisurata al raggiungimento del fine dello
sviluppo e del perfezionamento della persona umana perviene a considerare sottratto al
potere di revisione costituzionale solo tale principio e non i singoli diritti costituzionali. I
quali sarebbero soggetti ad un adeguamento storico per mantenerli in linea con il principio
di sviluppo della persona, da cui dovrebbe discendere un loro ridimensionamento o una
loro soppressione.
L’argomentazione non appare convincente poiché risolvendo nell’inviolabilità del principio
l’inviolabilità dei diritti si finisce col privare quest’ultimi di una protezione nei riguardi del
revisore costituzionale. Il quale potrebbe intervenire variando la disciplina attuale prevista
dei diritti. Diversamente non può sopprimerli o depauperarli del loro contenuto.
Ritenere che l’inviolabilità stabilita dall’art. 2 Cost ponga dei limiti al potere di revisione
costituzionale con riguardo ai diritti costituzionali non significa affermare che i diritti
inviolabili siano a “numero chiuso”, anzi sono a numero aperto, cioè permettono ad altri
diritti di essere introdotti mediante leggi costituzionali o di revisione successive.
I diritti inviolabili vanno individuati nei diritti ricavabili dall’interpretazione delle successive
disposizioni costituzionali e si identificano con i diritti costituzionali positivizzati che le
carte prevede. In questa prospettiva non si danno diritti inviolabili diversi o ulteriori
rispetto a quelli che è possibile ricavare dal testo dalla Costituzione. Tale impostazione
sembra la più coerente con la scelta del costituente di concepirli come elementi di un
sistema costituito di tutele.
Se si accoglie l’idea dell’inviolabilità come limite al potere di revisione costituzionale, tale
limite è destinato ad operare a protezione dei diritti che di quel sistema fanno parte della
Costituzione. Una volta affermato che per effetto dell’art.2 Cost. viene attribuito il
carattere dell’inviolabilità all’insieme dei diritti costituzionali, residua la necessita di
coordinare tale risultato interpretativo con la costatazione che li stabiliscano contengono
una qualificazione come inviolabili.
Si tratta della libertà personale, del domicilio, della libertà e segretezza della
corrispondenza.
Che differenza intercorre tra la garanzia di inviolabilità riferita all’art.2 Cost. e la garanzia di
inviolabilità assegnata a ciascuno dei 4 diritti sopramenzionati? In entrambi i casi l’inviolabilità
deve conservare il limite al potere di revisione costituzionale che però ha un diverso grado di
intensità.
I 4 diritti per i quali la qualifica di inviolabilità è espressa devono intendersi sottratti ad ogni
intervento di revisione che indebolisca il loro livello di protezione costituzionale (garanzia di
contenuto).
I diritti costituzionali (gli altri) possono essere soggetti ad una più ampia manovra del revisore
costituzionale, il quale può modificarne la disciplina ma, non può eliminarli (garanzia di
esistenza).
Accanto alla tesi per la quale l’inviolabilità è da ricondurre ai soli diritti stabiliti nel testo
costituzionale, sono state avanzate interpretazioni alternative.
L’elemento ricorrente è il tentativo di estendere il raggio di azione dell’inviolabilità (art.2
Cost.) per includervi anche diritti “nuovi” o per mettere in discussione che le singole
disposizioni della carta rappresentino il solo orizzonte cui guardare alla ricerca delle tutele
individuali in ordine costituzionale. Si collocano in questa prospettiva quelle proposte
interpretative secondo cui il riferimento ai diritti inviolabili rappresenterebbe l’apertura
dell’ordinamento verso il giusnaturalismo, verso un rinvio parziale o un integrale richiamo.
Tra i punti di appoggio testuali di tali letture un ruolo lo assume, nell’art.2 Cost., il verbo
“riconoscere” dal quale viene dedotto un ipotetico rinvio a diritti preesistenti all’attività di
creazione normativa del costituente. L’espressione “riconosce e garantisce” impone alla
Repubblica di rispettare i diritti costituzionali e di farli rispettare anche nei rapporti tra soggetti
privati.
Nonostante le tracce di suggestioni giusnaturalistiche diffuse fra i costituenti, l’inviolabilità dei
diritti ha un fondamento costituzionale positivo. Se è così, la loro protezione deve poggiare
sulla loro identificazione nella Costituzione, anziché su congetturati richiami a un insieme
incerto di diritti naturali.
Una seconda impostazione con cui si è tutelato di estendere il novero dei diritti oltre quanto
stabilito dalla Costituzione ha fatto leva su un’interpretazione dall’art.2 come “clausola di
apertura” alla costituzione materiale.
Secondo quest’impostazione l’insufficienza di garanzia offerta dalle fattispecie giuridiche
analitiche espresse dalla costituzione andrebbe colmata grazie al rinvio alla costituzione
materiale e ai principi di regime assunti dalla coscienza del giudice o dell’interprete.
Così l’art.2 Cost. rappresenterebbe una falla (=apertura) nella costituzione formale,
attraverso la quale riceverebbero protezione tutte quelle esigenze che emergono dalla
società. Purché si tratti di libertà che siano essenziali per il libero sviluppo della persona
umana.
Ipotesi interpretativa molto criticata: essa si presta alle osservazioni che possono essere
mosse contro l’apertura giusnaturalistica, un surrogato del diritto naturale. A ciò si aggiunge la
difficoltà di conciliare l’interpretazione aperta dell’art.2 Cost., con la scelta del costituente di
optare per una costituzione lunga, nella quale i diritti sono disciplinati nel dettaglio.
Se si tiene a mente ciò, si pone un ulteriore problema che deriverebbe dall’interpretazione
aperta, cioè l’introduzione di “nuovi” diritti che potrebbero introdurre restrizioni per i diritti
costituzionalmente previsti, provocando a quest’ultimi una revisione peggiorativa del loro
regime.
Il fine di conferire protezione costituzionale a diritti ulteriori è l’obiettivo di un terzo filone
interpretativo che si fonda su un approccio assiologico cioè basato sulla considerazione dei
valori costituzionali.
La funzione della norma che si trae da una disposizione costituzionale relativa ad un diritto è
quella di far emergere il correlato valore. Per cui una volta identificato il valore, gli interpreti
saranno abilitati a farne discendere tutti i diritti che possono ritenersi implicati da quel valore.
Es: nella prospettiva della tutela della libertà personale andrebbe desunta la protezione
costituzionale del valore della persona e della sua libertà tout court.
CRITICHE: l’applicazione di questo approccio trasformerebbe la Costituzione in una tavola di
valori e ciò significherebbe accantonare la sua struttura normativa e prescrittiva per
conformarsi con entità pre-normative. Inoltre, l’individuazione del contenuto di un valore può
variare nel tempo e da parte dello stesso interprete.
Il pensiero della giurisprudenza con riguardo all’interpretazione dell’art. 2 Cost e
all’individuazione di diritti ulteriori rispetto a quelli enunciati nella Costituzione con riguardo
soprattutto alla giurisprudenza costituzionale. Può escludersi che la Corte costituzionale segua
una metodologia interpretativa sempre costante e uniforma, ciò anche in virtù del pluralismo
strutturale che la connota.
La Corte è sempre stata scettica su un’eventuale integrazione giusnaturalistica del numero
dei diritti costituzionali. Ciò, però, non significa che non abbia trovato spazio una lettura
ampliativa del catalogo.
D’altro canto, è possibile constatare il manifestarsi di 2 alternativi indirizzi ermeneutici di
fondo.
Può osservarsi che per i primi tre decenni di funzionamento dell’organo di giustizia
costituzionale l’orientamento prevalente è stato quello secondo cui l’art. 2 Cost nel riferirsi ai
diritti inviolabili “necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono
particolarmente presi in considerazione”.
Si è poi parlato di orientamento prevalente (negli anni 70) poiché alcune decisioni iniziarono a
discostarsi dall’indirizzo appena esposto.
Alla metà degli anni 80 la situazione venne capovolta: l’orientamento minoritario ravvisava i
diritti inviolabili dell’art. 2 Cost. in quelli che vengono espressamente disciplinati nelle
disposizioni ad esso successive; mentre l’orientamento maggioritario si basava su
un’interpretazione ampliativa.
Per quel che concerne la giurisdizione ordinaria, può essere sufficiente ricordare che nella
giurisprudenza della Corte di Cassazione è dominante un’interpretazione dell’art. 2 Cost. come
clausola aperta co cui riceverebbe protezione il generico diritto di ciascuno di libera
autodeterminazione nello svolgimento della personalità dei limiti di solidarietà considerati.
Questa interpretazione determina conseguenze anche sul versante della tutela risarcitoria
spettante a seguito della lesione dei “diritti ulteriori”: tale tutela non è ristretta ai casi di diritti
inviolabili della persona riconosciuti dalla costituzione nel presente momento storico ma, ad
un processo evolutivo e deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo
sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà
sociale siano di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
Si può ora affrontare la questione delle esigenze individuali o collettive che vengono fatte
oggetto sul piano della realtà sociale di richieste di protezione rivolta all'ordinamento
costituzionale. Al riguardo va verificato se la condizione soggettiva per la quale si invoca una
garanzia giuridica, nonostante essa sia priva di riscontro testuale diretto nella costituzione,
possa essere inquadrata in una delle varie situazioni costituzionalmente tutelate. Si tratta di
una lettura che ha il suo orizzonte nelle norme, nelle regole costituzionali sui diritti, non
nei valori che a tali norme sono collegabili.
Utilizzando questo metodo può sostenersi, ad es., che la “libertà matrimoniale” intesa
come il diritto di ciascuno di scegliere liberamente con chi contrarre matrimonio è implicita
nella disposizione dell'art. 29 Cost e non fondata sull’art. 2 Cost.
Talvolta, invece, un diritto non nominato dalla costituzione può essere ricostruito come
prodotto della lettura congiunta di più diritti costituzionalmente protetti: questo accade in
relazione alla “libertà di ateismo” che anche se non formalmente menzionata nella
Costituzione, e salvaguardata nella sua dall’art. 19 Cost (= facoltà di astenersi
forma negativa
dalla professione di qualsiasi fede) e nella sua dall’art. 21 Cost come garanzia per
forma attiva
la propaganda di pensiero.
Può anche accadere che tali pretese ricevano sul piano costituzionale una tutela parziale, ad
es., i diritti dei consumatori sono configurati nel codice del consumo; qualche studioso ha
tentato di dotare essi di piena copertura costituzionale collegandoli alla tutela della dignità e
del pieno sviluppo (artt. 2 e 3 Cost), in realtà la figura del consumatore non ha alcuna
peculiare garanzia costituzionale. Tuttavia, per la costituzione nei rapporti con professionisti e
produttori il consumatore godrà del diritto alla salute, del diritto di tutela giurisdizionale, della
libertà di manifestazione del pensiero ma non di specifici diritti in quanto consumatore.
Infine, può avvenire che la verifica relativa alle esigenze per le quali si vorrebbe una garanzia
costituzionale si concluda con un esito negativo: nel
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