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I DIRITTI COSTITUZIONALI IN DIVENIRE

CAPITOLO 1- Art. 2 Cost

L’art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come

singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

L’art.1 Cost. definisce i caratteri della dimensione collettiva dell’ordinamento affermando la

natura democratica della Repubblica e l’appartenenza al popolo della sovranità.

Questi due articoli letti insieme individuano gli elementi basilari dell’ordinamento

repubblicano: comunità e individuo.

L’art. 2 Cost. fornisce alcune coordinate per inquadrare la posizione che il costituente ha

collocato all’individuo nella sua connessione giuridica con “l’altro se” nel caso in cui questo

“altro” sia rappresentato dalle persone con cui il soggetto giunge a relazionarsi e anche nel

rapporto del soggetto con il potere pubblico, per il tramite degli organi.

L’impianto democratico della convivenza ordinata e organizzata non assorbe la tutela e la

rilevanza giuridica che spettano ad ogni membro della comunità in quanto individuo.

Allo stesso tempo le esigenze del singolo non possono vanificare l’esistenza di spazi

decisionali rimessi alla collettività attraverso meccanismi democratici, ai quali ciascun

cittadino ha diritto di partecipare con la propria volontà e perseguendo il proprio

politico.

ordinamento

Da quanto appena osservato si possono desumere i principi riconducibili all’art. 2 Cost:

PRINCIPIO PERSONALISTICO: consiste nel primato giuridico che l’ordinamento assegna

 all’essere umano e al suo sviluppo e impedisce che la persona possa assumere il ruolo di

mero oggetto, pienamente disponibile da parte dei pubblici poteri nel perseguimento dei

loro scopi. antitotalitario,

In quest’ottica, si pone come il principio con il quale viene respinto il

dogma su cui si fonda ogni sistema totalitario e cioè l’assoggettamento dell’individuo a

finalità collettive.

Quanto appena detto, non significa che la persona non possa essere destinataria di

obblighi, divieti o costrizioni da parte del pubblico potere, anzi ciò potrà avvenire secondo le

forme ed i limiti della disciplina dei diritti individuali.

Ciò di cui si sostanzia il principio in esame è la preminenza dei diritti della persona

tutelati dalla Costituzione sul ventaglio degli interessi pubblici perseguibili dalle autorità.

Però il principio deve apportare un quid pluris in termini di normatività che può essere

individuato nella presunzione di massima espansione delle libertà costituzionali.

“Massima espansione” = tale principio operando come canone ermeneutico cui ricorrere

nei casi dubbi, impone di privilegiare l’interpretazione più garantistica dei diritti

costituzionali della persona nei suoi rapporti con i pubblici poteri.

Il principio personalistico non opera solo in negativo (= contribuendo a circoscrivere i limiti

dei pubblici poteri) ma, anche in positivo quale vincolo per le autorità di ampliare il

godimento di fatto dei diritti costituzionali. Per cogliere questa eccezione l’art.2 va letto

insieme all’art.3 co. 2 Cost., cioè al dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli

economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana =

.

coordinamento tra principio personalistico e sociale

TUTELA DEL SINGOLO ALL’INTERNO DELLE FORMAZIONI SOCIALI: comporta che

 quanto detto fino ad ora sul principio personalistico si applichi anche ai casi in cui

l’individuo sia inserito in un gruppo sociale organizzato e pubblicistico. Il fine della

previsione è quello di escludere che il singolo possa essere depauperato dei suoi diritti

costituzionali o assoggettato a interessi che lo trascendono, in conseguenza

dell’appartenenza alla collettività.

Le formazioni sociali sono entità plurisoggettive che si collocano tra il singolo e il popolo,

e non possono trasformarsi in uno strumento di compressione della personalità

dell’individuo.

Obiettivo della previsione è quello di tutelare l’individuo all’interno delle formazioni sociali e

contro di esse.

PRINCIPIO DI INVIOLABILITA’: l’inviolabilità dei diritti costituzionali è un limite al

 potere di revisione costituzionale. La garanzia dell’inviolabilità è una previsione che

acquisisce il carattere di dato oggettivamente presente con cui l’interprete è chiamato a

confrontarsi in una prospettiva sistematica, al di là dell’indagine su quali potessero essere

le motivazioni soggettive e le intenzioni dei componenti dell’assemblea costituente della

delibera.

Il senso garantistico più pregnante che l’inviolabilità è in grado di assumere consiste

nell’assicurare ai diritti che ne sono dotati una specifica protezione attraverso la quale essi

risultino incardinati nel sistema costituzionale, in modo che i vari poteri siano tenuti a

riconoscerli e garantirli. Attraverso l’inviolabilità la protezione dei diritti diventa un fattore

irrevocabile dell’identità costituzionale, al pari della forma repubblicana. Sicché la

negazione di tale protezione si porrebbe come extra ordinem e determinerebbe una rottura

della continuità e un superamento dell’ordinamento nel suo vertice.

La tesi che vede nei diritti inviolabili un limite per il potere di revisione costituzionale ha

trovato accoglimento anche nella giurisprudenza costituzionale, benché in essa per indicarli

viene usata l’espressione diritti inalienabili.

Peraltro, l’eventuale incompatibilità con gli stessi diritti costituisce un limite di accesso

nell’ordinamento italiano alle norme internazionali, al diritto dell’UE e alle norme bilaterali

tra Stato e Chiesa.

Quali sono i diritti inviolabili? Ci sono 2 tesi:

L’inviolabilità è strettamente riferita e commisurata al raggiungimento del fine dello

 sviluppo e del perfezionamento della persona umana perviene a considerare sottratto al

potere di revisione costituzionale solo tale principio e non i singoli diritti costituzionali. I

quali sarebbero soggetti ad un adeguamento storico per mantenerli in linea con il principio

di sviluppo della persona, da cui dovrebbe discendere un loro ridimensionamento o una

loro soppressione.

L’argomentazione non appare convincente poiché risolvendo nell’inviolabilità del principio

l’inviolabilità dei diritti si finisce col privare quest’ultimi di una protezione nei riguardi del

revisore costituzionale. Il quale potrebbe intervenire variando la disciplina attuale prevista

dei diritti. Diversamente non può sopprimerli o depauperarli del loro contenuto.

Ritenere che l’inviolabilità stabilita dall’art. 2 Cost ponga dei limiti al potere di revisione

costituzionale con riguardo ai diritti costituzionali non significa affermare che i diritti

inviolabili siano a “numero chiuso”, anzi sono a numero aperto, cioè permettono ad altri

diritti di essere introdotti mediante leggi costituzionali o di revisione successive.

I diritti inviolabili vanno individuati nei diritti ricavabili dall’interpretazione delle successive

 disposizioni costituzionali e si identificano con i diritti costituzionali positivizzati che le

carte prevede. In questa prospettiva non si danno diritti inviolabili diversi o ulteriori

rispetto a quelli che è possibile ricavare dal testo dalla Costituzione. Tale impostazione

sembra la più coerente con la scelta del costituente di concepirli come elementi di un

sistema costituito di tutele.

Se si accoglie l’idea dell’inviolabilità come limite al potere di revisione costituzionale, tale

limite è destinato ad operare a protezione dei diritti che di quel sistema fanno parte della

Costituzione. Una volta affermato che per effetto dell’art.2 Cost. viene attribuito il

carattere dell’inviolabilità all’insieme dei diritti costituzionali, residua la necessita di

coordinare tale risultato interpretativo con la costatazione che li stabiliscano contengono

una qualificazione come inviolabili.

Si tratta della libertà personale, del domicilio, della libertà e segretezza della

corrispondenza.

Che differenza intercorre tra la garanzia di inviolabilità riferita all’art.2 Cost. e la garanzia di

inviolabilità assegnata a ciascuno dei 4 diritti sopramenzionati? In entrambi i casi l’inviolabilità

deve conservare il limite al potere di revisione costituzionale che però ha un diverso grado di

intensità.

I 4 diritti per i quali la qualifica di inviolabilità è espressa devono intendersi sottratti ad ogni

intervento di revisione che indebolisca il loro livello di protezione costituzionale (garanzia di

contenuto).

I diritti costituzionali (gli altri) possono essere soggetti ad una più ampia manovra del revisore

costituzionale, il quale può modificarne la disciplina ma, non può eliminarli (garanzia di

esistenza).

Accanto alla tesi per la quale l’inviolabilità è da ricondurre ai soli diritti stabiliti nel testo

costituzionale, sono state avanzate interpretazioni alternative.

L’elemento ricorrente è il tentativo di estendere il raggio di azione dell’inviolabilità (art.2

Cost.) per includervi anche diritti “nuovi” o per mettere in discussione che le singole

disposizioni della carta rappresentino il solo orizzonte cui guardare alla ricerca delle tutele

individuali in ordine costituzionale. Si collocano in questa prospettiva quelle proposte

interpretative secondo cui il riferimento ai diritti inviolabili rappresenterebbe l’apertura

dell’ordinamento verso il giusnaturalismo, verso un rinvio parziale o un integrale richiamo.

Tra i punti di appoggio testuali di tali letture un ruolo lo assume, nell’art.2 Cost., il verbo

“riconoscere” dal quale viene dedotto un ipotetico rinvio a diritti preesistenti all’attività di

creazione normativa del costituente. L’espressione “riconosce e garantisce” impone alla

Repubblica di rispettare i diritti costituzionali e di farli rispettare anche nei rapporti tra soggetti

privati.

Nonostante le tracce di suggestioni giusnaturalistiche diffuse fra i costituenti, l’inviolabilità dei

diritti ha un fondamento costituzionale positivo. Se è così, la loro protezione deve poggiare

sulla loro identificazione nella Costituzione, anziché su congetturati richiami a un insieme

incerto di diritti naturali.

Una seconda impostazione con cui si è tutelato di estendere il novero dei diritti oltre quanto

stabilito dalla Costituzione ha fatto leva su un’interpretazione dall’art.2 come “clausola di

apertura” alla costituzione materiale.

Secondo quest’impostazione l’insufficienza di garanzia offerta dalle fattispecie giuridiche

analitiche espresse dalla costituzione andrebbe colmata grazie al rinvio alla costituzione

materiale e ai principi di regime assunti dalla coscienza del giudice o dell’interprete.

Così l’art.2 Cost. rappresenterebbe una falla (=apertura) nella costituzione formale,

attraverso la quale riceverebbero protezione tutte quelle esigenze che emergono dalla

società. Purché si tratti di libertà che siano essenziali per il libero sviluppo della persona

umana.

Ipotesi interpretativa molto criticata: essa si presta alle osservazioni che possono essere

mosse contro l’apertura giusnaturalistica, un surrogato del diritto naturale. A ciò si aggiunge la

difficoltà di conciliare l’interpretazione aperta dell’art.2 Cost., con la scelta del costituente di

optare per una costituzione lunga, nella quale i diritti sono disciplinati nel dettaglio.

Se si tiene a mente ciò, si pone un ulteriore problema che deriverebbe dall’interpretazione

aperta, cioè l’introduzione di “nuovi” diritti che potrebbero introdurre restrizioni per i diritti

costituzionalmente previsti, provocando a quest’ultimi una revisione peggiorativa del loro

regime.

Il fine di conferire protezione costituzionale a diritti ulteriori è l’obiettivo di un terzo filone

interpretativo che si fonda su un approccio assiologico cioè basato sulla considerazione dei

valori costituzionali.

La funzione della norma che si trae da una disposizione costituzionale relativa ad un diritto è

quella di far emergere il correlato valore. Per cui una volta identificato il valore, gli interpreti

saranno abilitati a farne discendere tutti i diritti che possono ritenersi implicati da quel valore.

Es: nella prospettiva della tutela della libertà personale andrebbe desunta la protezione

costituzionale del valore della persona e della sua libertà tout court.

CRITICHE: l’applicazione di questo approccio trasformerebbe la Costituzione in una tavola di

valori e ciò significherebbe accantonare la sua struttura normativa e prescrittiva per

conformarsi con entità pre-normative. Inoltre, l’individuazione del contenuto di un valore può

variare nel tempo e da parte dello stesso interprete.

Il pensiero della giurisprudenza con riguardo all’interpretazione dell’art. 2 Cost e

all’individuazione di diritti ulteriori rispetto a quelli enunciati nella Costituzione con riguardo

soprattutto alla giurisprudenza costituzionale. Può escludersi che la Corte costituzionale segua

una metodologia interpretativa sempre costante e uniforma, ciò anche in virtù del pluralismo

strutturale che la connota.

La Corte è sempre stata scettica su un’eventuale integrazione giusnaturalistica del numero

dei diritti costituzionali. Ciò, però, non significa che non abbia trovato spazio una lettura

ampliativa del catalogo.

D’altro canto, è possibile constatare il manifestarsi di 2 alternativi indirizzi ermeneutici di

fondo.

Può osservarsi che per i primi tre decenni di funzionamento dell’organo di giustizia

costituzionale l’orientamento prevalente è stato quello secondo cui l’art. 2 Cost nel riferirsi ai

diritti inviolabili “necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono

particolarmente presi in considerazione”.

Si è poi parlato di orientamento prevalente (negli anni 70) poiché alcune decisioni iniziarono a

discostarsi dall’indirizzo appena esposto.

Alla metà degli anni 80 la situazione venne capovolta: l’orientamento minoritario ravvisava i

diritti inviolabili dell’art. 2 Cost. in quelli che vengono espressamente disciplinati nelle

disposizioni ad esso successive; mentre l’orientamento maggioritario si basava su

un’interpretazione ampliativa.

Per quel che concerne la giurisdizione ordinaria, può essere sufficiente ricordare che nella

giurisprudenza della Corte di Cassazione è dominante un’interpretazione dell’art. 2 Cost. come

clausola aperta co cui riceverebbe protezione il generico diritto di ciascuno di libera

autodeterminazione nello svolgimento della personalità dei limiti di solidarietà considerati.

Questa interpretazione determina conseguenze anche sul versante della tutela risarcitoria

spettante a seguito della lesione dei “diritti ulteriori”: tale tutela non è ristretta ai casi di diritti

inviolabili della persona riconosciuti dalla costituzione nel presente momento storico ma, ad

un processo evolutivo e deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo

sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà

sociale siano di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.

Si può ora affrontare la questione delle esigenze individuali o collettive che vengono fatte

oggetto sul piano della realtà sociale di richieste di protezione rivolta all'ordinamento

costituzionale. Al riguardo va verificato se la condizione soggettiva per la quale si invoca una

garanzia giuridica, nonostante essa sia priva di riscontro testuale diretto nella costituzione,

possa essere inquadrata in una delle varie situazioni costituzionalmente tutelate. Si tratta di

una lettura che ha il suo orizzonte nelle norme, nelle regole costituzionali sui diritti, non

nei valori che a tali norme sono collegabili.

Utilizzando questo metodo può sostenersi, ad es., che la “libertà matrimoniale” intesa

come il diritto di ciascuno di scegliere liberamente con chi contrarre matrimonio è implicita

nella disposizione dell'art. 29 Cost e non fondata sull’art. 2 Cost.

Talvolta, invece, un diritto non nominato dalla costituzione può essere ricostruito come

prodotto della lettura congiunta di più diritti costituzionalmente protetti: questo accade in

relazione alla “libertà di ateismo” che anche se non formalmente menzionata nella

Costituzione, e salvaguardata nella sua dall’art. 19 Cost (= facoltà di astenersi

forma negativa

dalla professione di qualsiasi fede) e nella sua dall’art. 21 Cost come garanzia per

forma attiva

la propaganda di pensiero.

Può anche accadere che tali pretese ricevano sul piano costituzionale una tutela parziale, ad

es., i diritti dei consumatori sono configurati nel codice del consumo; qualche studioso ha

tentato di dotare essi di piena copertura costituzionale collegandoli alla tutela della dignità e

del pieno sviluppo (artt. 2 e 3 Cost), in realtà la figura del consumatore non ha alcuna

peculiare garanzia costituzionale. Tuttavia, per la costituzione nei rapporti con professionisti e

produttori il consumatore godrà del diritto alla salute, del diritto di tutela giurisdizionale, della

libertà di manifestazione del pensiero ma non di specifici diritti in quanto consumatore.

Infine, può avvenire che la verifica relativa alle esigenze per le quali si vorrebbe una garanzia

costituzionale si concluda con un esito negativo: nel

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rachelecosta_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Morana Donatella.
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