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LA DIGNITÀ UMANA NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E NELL'ORDINAMENTO EUROPEO

Giuliano Sereno

1. Origini ed evoluzione del concetto di dignità umana

Il concetto di dignità umana è molto diffuso, ma ne manca una definizione, in quanto non è possibile irrigidire in una formula giuridica l'idea di dignità umana e infatti ne sono stati attribuiti nel tempo significati differenti, variabili in base al contesto culturale di riferimento. Non a caso, i documenti giuridici che la menzionano la considerano una nozione presupposta.

1.1 Un excursus storico-filosofico

Non è facile individuare il momento di emersione del concetto di dignità. Nell'Antica Grecia non esisteva un termine specifico ma era ricollegata al valore, al prestigio e alla reputazione. In generale la dignità riassume il rapporto di ciascun individuo con gli altri consociati: anche secondo Aristotele può essere accostata alla fierezza e alla magnanimità.

C'è una dimensione pubblica e sociale della dignità, che quindi deve essere conquistata dal soggetto. Nella filosofia stoica, in cui l'uomo è centrale e l'unico portatore della dignità, che deriva dalla ragione e dalla nozione di dovere, la dignità è una qualità ontologica, che identifica l'uomo in quanto tale e accomuna tutti gli uomini, rendendoli per natura eguali.

La parola dignitas appare nel mondo latino ed è legata soprattutto alla sfera pubblica e politica. In Cicerone la dignità sintetizza il prestigio, il rango sociale, l'onere del singolo o anche dell'intera Repubblica. In Seneca e Marco Aurelio si ritrova invece la matrice stoica, in cui la dignità, intesa come sintesi degli elementi che costituiscono e rendono unico l'uomo, diviene principio idoneo a fondare l'uguaglianza tra tutti gli uomini.

Questa accezione è prevalente nel pensiero successivo.

dominato dalla dottrina Cristiana. Nel cristianesimo la dignità è la conseguenza della creazione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio (imago Dei). Questa prospettiva si origina da un racconto contenuto nella Genesi ed è stata poi sviluppata da Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino, padri della Chiesa. Da un lato pone l'accento sull'eccellenza degli uomini e sulla loro uguaglianza, dall'altro prescinde completamente dalla concretezza esistenziale del singolo individuo e non ammette dignità al di fuori del rapporto dell'uomo con il suo creatore. Con l'umanesimo e il Rinascimento inizia un'opera di secolarizzazione del concetto di dignità, che porta alla valorizzazione dell'uomo in quanto tale, a prescindere dal rapporto con Dio. Gli autori più impegnati sono Manetti, Ficino e Pico della Mirandola, che con la sua Oratio de hominis dignitate individua nel libero arbitrio la dignità.dell'uomo: la dignità non è più un dono ma una conquista dell'individuo. Il giusnaturalismo moderno porta a termine il processo di laicizzazione dell'idea di dignità. Samuel Pudendorf identifica la dignità con l'autonomia, ossia la capacità dell'uomo di assoggettarsi a una legge. Tutti gli uomini possiedono questa capacità e hanno quindi pari dignità, ciascuna da lui formulata. Visto che tutti gli uomini sono naturalmente eguali a lui, il società ha l'obbligo di trattare gli altri come naturalmente eguali a lui -> legge fondamentale del diritto naturale. In Kant la filosofia ha una valenza sistematica e assurge a fondamento della moralità: si conclude il processo di definizione della dignità come un concetto etico e, contemporaneamente, si prepara il terreno alla tutela giuridica dei diritti fondamentali. Secondo Kant la dignità si basa sull'autonomia morale, cioè la sua capacità di adottare una regola in grado.di valere come legge universale e di sottomettersi a essa: l'uomo è un fine in sé perché nello stesso tempo autore della legge morale e soggetto a essa. Visto che l'uomo è un fine e non un mezzo, tutti gli uomini hanno un preciso dovere: "agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia nella persona di ogni altro, sempre anche come scopo, né mai come costituire semplice mezzo". La dignità kantiana si pone come un concetto assoluto e universale, idoneo al fondamento morale dei diritti umani. 1.2 La positivizzazione della dignità umana 16 Sebbene non abbia trovato un immediato riscontro giuridico fino al secondo dopoguerra, la dignità ricevette tutela attraverso la proclamazione dei diritti dell'uomo nelle carte settecentesche concreta (Dichiarazione di indipendenza americana 1776 e Dichiarazione dei diritti umani 1789).

dell'uomo e del cittadino1789), dove prevale una sua concezione individualistica, che viene però sostituita da un modello statualistico, in cui la libertà trova compimento nello Stato perché solo dallo Stato deriva tutto il valore dell'uomo [Hegel] (→ teoria dei diritti pubblici soggettivi: x Jellinek i diritti sono l'esito di un'autolimitazione dello Stato, il quale, però, così come li concede, può revocarli o svuotarli). È proprio questo modello in sé contraddittorio e non garantistico che conduce prima a numerose violazioni dei diritti umani (colonialismo) e in seguito ad un totale annullamento di questi (totalitarismo: individuazione di un nemico oggettivo + realizzazione dei campi di sterminio x controllare in maniera assoluta ogni individuo e disumanizzarlo). Dopo il secondo conflitto mondiale la dignità umana viene riaffermata (è all'origine della Dichiarazione universale dei

rispetto e la tutela della dignità umana. Questo principio personalista implica il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, che sono garantiti dall'ordinamento giuridico. 2.2 Dignità umana e diritti sociali La dignità umana è strettamente legata alla garanzia dei diritti sociali. Infatti, l'articolo 2 della Costituzione italiana sancisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Questo significa che la dignità umana non può essere separata dalla dimensione sociale dell'individuo e che lo Stato ha il compito di garantire il pieno sviluppo della persona all'interno della società. 2.3 Altri riferimenti alla dignità umana nella Costituzione Oltre all'articolo 2, la dignità umana è richiamata esplicitamente in altri articoli della Costituzione italiana. L'articolo 3, comma 1, sancisce il principio di pari dignità sociale e di non discriminazione. L'articolo 36, comma 1, garantisce il diritto all'esistenza dignitosa. L'articolo 41, comma 2, sancisce il diritto alla dignità umana nel lavoro. Inoltre, la dignità umana è richiamata implicitamente in altri articoli della Costituzione. L'articolo 27, comma 3, sottolinea l'importanza di un senso di umanità nella vita sociale. L'articolo 32, comma 2, riconosce la persona umana come valore fondamentale della Repubblica. In conclusione, la dignità umana è un principio fondamentale della Costituzione italiana, che si collega al principio personalista e alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo. La dignità umana è richiamata esplicitamente e implicitamente in vari articoli della Costituzione, evidenziando l'importanza di questo principio nel nostro ordinamento giuridico.svolgimentodella persona umana e di garantirne i diritti, che quindi sono inviolabili. Dati i suoi confini incerti e la sua capacità di prestarsi ad usi ambivalenti (strumento di ampliamento/limitazione della libertà individuale), si ritiene che la dignità umana non possa essere fonte di nuovi diritti costituzionali non espressamente disciplinati dalla carta.

2.2 Dignità umana e diritti sociali

La dignità rappresenta il fondamento dei diritti sociali, assieme all'eguaglianza sostanziale (art 3 co 2). Nella giurisprudenza costituzionale il nesso tra dignità e Diritti Sociali svolge due funzioni specifiche:

  1. Ad essa è ricollegato quel nucleo di prestazioni che il legislatore è costituzionalmente obbligato a garantire in ogni caso (nel bilanciamento tra esigenze economico-finanziarie, in particolare nell'ambito del diritto alla salute, e diritti sociali). Per escludere un irragionevole esercizio della discrezionalità legislativa,

le esigenze economico-finanziarie devono essere strumentali alle esigenze sociali. Tuttavia, nel concreto, è difficile enucleare dal concetto di dignità un criterio idoneo a sindacare la ragionevolezza di tali bilanciamenti operati dal legislatore (standard appropriato di tutela o contenuto minimo?).

Questo nucleo è invocato per estendere agli stranieri alcune prestazioni sanitarie. Nella sent. 252/2001 la corte svincola il godimento dei diritti fondamentali dal requisito della cittadinanza e utilizza la dignità per espandere la portata dei diritti costituzionali. A ben vedere però lo stesso risultato si poteva ricavare da un'interpretazione letterale dell'art 32 cost, che definisce la salute un fondamentale diritto dell'individuo e consente quindi di ritenere che la sua titolarità spetti anche allo straniero.

Differenza tra dignità umana e pari dignità sociale: è una definizione curiosa che non coincide

né con il principio di eguaglianza formale né con la nozione di dignità umana. Autorevole dottrina afferma che la pari dignità sociale si traduce in un monito per lo stato adoperare contro i mali che degradano la dignità sociale dei cittadini e che impediscono un loro uguale trattamento sociale. Quindi, mentre la dignità umana si riferisce all’uomo in quanto tale, a prescindere dalle concrete condizioni sociali, la dignità sociale prende in considerazione tali differenze, ma per vietare che ad esse possa corrispondere un diverso trattamento giuridico. La pari dignità sociale funge da ponte tra il primo (disconoscimento delle differenze sociali ai fini del trattamento giuridico da riservare ad ogni cittadino) e il secondo (obbligo dello stato di contrastare le disparità per far sì che la dignità di tutti i cittadini sia pari non solo in

virtù di una proclamazione giuridica, ma anche nei fatti) comma dell'art 3 cost.necessità di un sistema di sicurezza sociale e garanzia dei diritti sociali.Conseguenze:Inoltre, la pari dignità sociale è il fondamento costituzionale delle azioni positive, cioè di tutte quelle misuredi vantaggio (diverse dal divieto di discriminazione perché non si traducono in un obbligo di astensione,ma in un facere positivo) a favore di categorie sotto protette, che hanno tutte come presupposto l’esistenzao dalla volontà dei singoli, ma da caratteristiche strutturali deldi disparità non derivanti dalla capacitàsistema socio-economico, e come fine la correzione di queste disuguaglianze e l'influenza di gruppi debolie svantaggiati nei vari ambiti della vita economica, sociale e politica.2.4 I riferimenti espliciti alla dignità: l’art 36 co 1 e l’art 41 co 2 costNell'art 36 co 1, la dignità

Rafforza la tutela di altri diritti. Qui la dignità è un indice di commisurazione della retribuzione: mentre la proporzionalità indica un parametro oggetti.

Dettagli
A.A. 2022-2023
70 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bianchinaaaa71 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Piccirilli Giovanni.