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PARTE TERZA: IL SISTEMA DELLE FONTI- CAPITOLO 5: Le fonti del diritto: concetti generali

1. Cosa sono le fonti del diritto

Fonti del diritto —> sono i fatti o gli atti che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche.

generalità

Requisiti delle norme giuridiche sono, di regola, la (l'essere cioè riferita a una pluralità l'astrattezza indistinta di soggetti) e (il prevedere una regola ripetibile nel tempo a prescindere dal caso concreto). Le fonti del diritto individuano quali sono le fonti normative e le regole che stabiliscono come sono prodotte le norme giuridiche.

Fonti di produzione —> sono quei fatti (eventi naturali o anche comportamenti umani non volontari) o con gli atti (comportamenti umani volontari e consapevoli) ai quali l'ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi, norme giuridiche, che esso riconosce come propri.

Fonti sulla produzione —> sono quelle norme che

  1. Fonti fatto (la consuetudine) —> si hanno quando l'ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre norme in via autonoma, cioè senza che vi provvedano istituzioni a ciò espressamente deputate e dunque senza che siano seguite procedure particolari né che le norme stesse siano frutto di una ben individuabile ed espressa volontà.
  2. Fonti atto (la Costituzione, la legge, il regolamento etc.) —> si hanno quando la norma è prodotta da un soggetto istituzionale portatore di una volontà e secondo le procedure previste dalle norme sulla produzione.

atto, Mentre nelle fonti materiali contano i comportamenti umani assunti come fatti oggettivi, nelle fonti formali invece, conta la volontà del soggetto istituzionale espressa seguendo un procedimento prestabilito di produzione del diritto.

Fonti di cognizione —> hanno la funzione di individuare i modi mediante i quali le norme prodotte sono portate a conoscenza dei destinatari.

2. Quali soggetti concorrono a produrre diritto

Dal punto di vista costituzionale, il tema delle fonti del diritto implica una scelta riguardo a quali soggetti Stato liberale debbano concorrere a introdurre nell'ordinamento norme giuridiche. Nello i processi di produzione normativa ruotavano intorno ai due soggetti titolare del potere sovrano, il re e il Parlamento. La fonte di produzione che esprimeva il più alto comando normativo era la legge del Parlamento: la fonte primaria. Il governo del re doveva osservanza alla legge del Parlamento e poteva esercitare un fonte secondaria.

più limitato in forma di regolamento: chiamato Nello Stato liberale, dunque, il sistema delle fonti era alquanto semplice. Di ciò costituisce l'esempio l'art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile Italiano del 1942 (preleggi) che, nell'individuare le fonti del diritto, fa riferimento esclusivamente alle leggi, i regolamenti, gli usi (cioè le consuetudini. Stato liberal-democratico Il passaggio dallo Stato liberale allo ha provocato nel panorama delle fonti una vera e propria rivoluzione: in particolare l'avvento di una Costituzione rigida quale atto supremo dell'ordinamento giuridico, superiore a ogni altra fonte, in primis alla legge del Parlamento. Ha determinato una moltiplicazione dei soggetti titolari dei poteri normativi e ciò riguarda la distribuzione sia verticale sia orizzontale del potere di produrre norme giuridiche. Quindi diciamo che sotto il primo pro lo, lo schema delle fonti dettato dalle

preleggi è divenuto più complesso con l'ordine gerarchico fra Costituzione, leggi costituzionali, leggi ordinarie e atti equiparati, regolamenti dell'esecutivo. Sotto il secondo pro lo, la Costituzione ha riservato a soggetti determinati, in speci ci ambiti, il potere normativo. Questo si veri ca:

  • attraverso l'attribuzione di potestà normative agli enti territoriali autonomi, Regioni ed enti locali, che costituiscono la Repubblica (art. 114 e 117 Cost);
  • consentendo l'ingresso nel nostro ordinamento di norme giuridiche prodotte in quello internazionale o derivanti da ordinamenti sovranazionali (art. 10 e 11 Cost.);
  • come nel caso della disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica fra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 7 e 8 Cost.).

Per questa ragione accanto a quello cronologico e a quello gerarchico, diventa indispensabile fare riferimento al criterio della competenza.

3. La Costituzione come fonte sulle

La Costituzione, oltre a essere essa stessa una fonte del diritto, è la massima fonte sulle fonti: essa legittima tutti i poteri di produzione del diritto. La Costituzione, tuttavia, non disciplina direttamente tutti i processi di produzione del diritto, ma si occupa di regolare quelle più importanti, ossia:

  • norme di rango costituzionale: quelli che permettono di produrre (le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, art. 138 Cost.; gli statuti delle regioni speciali, art. 116 Cost.);
  • norme di rango primario: quelle che permettono di produrre (le leggi ordinarie dello Stato, artt. 70 e 117 Cost.; i decreti legislativi e i decreti legge, artt. 76 e 77 Cost.; i regolamenti parlamentari, art. 64 Cost.; gli statuti delle regioni ordinarie, art. 123 Cost.; le leggi regionali, artt. 117 e 121 Cost.).

Carattere chiuso delle fonti primarie -> con riferimento agli atti primari il sistema delle fonti del diritto deve considerarsi un sistema chiuso.

e ciò significa: a) che non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione. La Costituzione si limita a stabilire la disciplina essenziale, nel rispetto della quale possono essere fissate regole ulteriori; b) sistema chiuso significa che ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione gli attribuisce: nel senso, cioè, che un atto legislativo non può attribuire ad altri atti fonte la stessa forza normativa adesso propria. Forza di legge -> agli atti fonte primari è riconosciuta forza di legge. Alla forza di legge fanno riferimento, in particolare, l'art. 77 Cost., al fine di individuare gli atti normativi del governo equiparati alla legge del Parlamento, e l'art. 134 Cost., nel prevedere la competenza della Corte costituzionale a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Questa

La nozione viene interpretata non facendo riferimento al contenuto di ciascun atto, ma alla sua forma. La Costituzione, quale fonte suprema, individua gli atti abilitati a produrre diritto attribuendo ad essi una determinata forza o efficacia in relazione ai requisiti formali di ciascun atto.

La forza o efficacia formale di un atto normativo comprende due profili:

Profilo attivo: capacità di innovare, cioè di modificare il diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione, abrogando atti fonte equiparati o subordinati;

Profilo passivo: capacità di resistere all'abrogazione, modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza.

Il concetto di forza di legge, implicando che a una certa forma corrisponda una certa forza attiva e passiva, presuppone che il sistema delle fonti sia ordinato secondo una scala gerarchica. Ciò, tuttavia, trova un limite in tutti quei casi in cui sussiste una dissociazione.

Fra la forma tipica dell'atto e la forza adesso attribuita, per i quali il criterio della gerarchia viene sostituito dal criterio della competenza. Carattere aperto delle fonti secondarie -> per tutto il resto, ossia per gli atti secondari subordinati aquelli primari, il sistema delle fonti del diritto e invece un sistema aperto. L'individuazione degli atti fontesecondari, infatti, è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di potere normativo primario, sia purenel rispetto dei limiti costituzionali. A parte la gerarchia e la competenza delle fonti, tali atti sonoprincipio di legalità, sottoposti al in base al quale l'esercizio del potere normativo secondario devefondarsi su una previa norma di legge.

4. Unità, coerenza e completezza dell'ordinamento

L'ordinamento deve mantenere le caratteristiche di unità, coerenza e completezza.

Unità -> significa che tutte le norme sono riconducibili, in

ultima analisi, al potere costituente, cioè il momento fondante dell'ordinamento e all'atto che con esso viene posto, la Costituzione. Coerenza -> significa che l'ordinamento non tollera contraddizioni fra le parti (le fonti le norme) che lo compongono. La continua produzione di nuovo diritto rende inevitabile il formarsi di antinomie: casi in cui due norme qualificano lo stesso comportamento in modo tale che l'osservanza dell'una comporti necessariamente l'inosservanza dell'altra. Ciascun ordinamento prevede appositi criteri di risoluzione delle antinomie. Completezza -> significa assenza di lacune o vuoti normativi, ossia casi non previsti dal diritto positivo. L'ordinamento predispone determinati rimedi che permettono all'interprete, anche quando sembrimancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso concreto. 5. I criteri per ordinare le fonti del diritto Nel

Il nostro ordinamento i criteri per ordinare le norme giuridiche prodotte dalle fonti del diritto si traggono dalla Costituzione e dalle disposizioni contenute nelle preleggi al codice civile del 1942. È attraverso tali criteri che si risolvono i contrasti fra norme. La risoluzione delle antinomie normative è un'operazione essenzialmente pratica essendo svolte in sede di applicazione del diritto. I criteri sono:

  1. Criterio cronologico: regola la successione degli atti normativi nel tempo. In caso di contrasto fra fonti equiparate, norme stabilite da ossia aventi il medesimo rango gerarchico e la medesima competenza, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo (la legge posteriore deroga la precedente). A meno che non si tratti di leggi speciali: per queste leggi, che fanno eccezione alla disciplina di carattere generale, vale il principio che la legge posteriore generale non deroga la precedente speciale.
ata dalla nuova norma.
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eli28.amadori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Califano Licia.