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FONTI DEL DIRITTO

Il termine "fonte del diritto" è il luogo dove stanno scritte le regole che disciplinano la nostra vita in tutto e per tutto e l'insieme delle regole determina l'ordinamento giuridico. Le regole giuridiche si chiamano così perché sono regole che hanno un valore nel mondo del diritto, per questo si distinguono dalle regole di correttezza, di educazione ecc.. Il diritto collega al rispetto o al mancato rispetto delle regole giuridiche una conseguenza. L'ordinamento giuridico può essere più o meno ampio e avere conseguenze giuridiche in un certo ambiente anziché in un altro. Noi facciamo riferimento all'ordinamento statale le quali regole valgono per tutto il territorio nazionale; oltre a questo ci sono altri ordinamenti particolari come l'ordinamento sportivo dove valgono delle regole che non sono le stesse che valgono fuori da questo; ad esempio, se si fa a botte in un bar commettiamo il reato di percosse.

mentre nel mondo della box fare a cazzotti non fa scattare una sanzione penale poiché le diverse regole lo permettono. Un altro ordinamento speciale è l'ordinamento militare; il mancato saluto del superiore comporta una sanzione disciplinare, mentre se non si saluta un professore si manca di rispetto ma non ci porta ad una sanzione.

La fonte del diritto è quindi una regola giuridica, ed è caratterizzata per avere erga omnes efficacia e per essere astratta e generale.

La legittimazione delle regole giuridiche deriva dal circuito democratico chiamato così perché si parte dal corpo elettorale che va a votare i propri rappresentanti. Nel caso dell'ordinamento statale si vota il parlamento, il quale approva leggi in quanto rappresentante del corpo elettorale ma essendo una legge generale ha bisogno di essere specificata per essere applicata ai casi concreti che sono la conclusione di questo circuito democratico.

La specificazione avviene in

applicazione della piramide delle fonti del diritto: - Costituzione: fonte primaria - Legge: fonte secondaria - Regolamenti: fonte terziaria - Applicazione caso concreto: effettuata dalla pubblica amministrazione con un provvedimento amministrativo o dal giudice con una sentenza. Sia il provvedimento amministrativo che la sentenza non sono più considerati fonti del diritto perché sono specifici e rappresentano la conclusione del circuito democratico. Nel sistema delle fonti, prima dell'entrata in vigore della costituzione, esistevano delle norme sulle fonti in generale, conosciute come preleggi. Queste preleggi si trovano in testa al codice civile e per molti anni, anche dopo l'entrata in vigore della costituzione, si insegnavano le fonti del diritto come materia del diritto civile. Ciò comportava un modo di studiare le fonti diverso, poiché i civilisti le studiano principalmente come forma, procedimento e regole, mentre con l'entrata in vigore della costituzione, si è sviluppata una nuova disciplina delle fonti del diritto.

L'entrata in vigore della costituzione cambia l'assetto. La costituzione porta ad un cambiamento nello studio delle fonti del diritto grazie ad una sensibilità diversa, ad esempio il decreto-legge si inserisce nello studio della forma di governo e nelle relazioni tra governo e parlamento, e il suo abuso non è un fenomeno tecnico ma politico che coinvolge gli organi di vertice del nostro ordinamento.

Le preleggi sono un sistema di fonti del diritto semplice; l'art. 1 recita "sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative; 4) gli usi".

Nel sistema delle fonti c'è il principio della sovranità statale (le fonti sono solo quelle dello stato).

La costituzione prevede il criterio del pluralismo delle fonti. L'assemblea costituente sceglie una costituzione rigida che sta al di sopra degli organi statali. Per garantire il rispetto della costituzione nasce la corte costituzionale e il processo.

costituzionale. La prima novità della costituzione come fonte superiore è che è una fonte del diritto a differenza dello statuto albertino che era un programma politico e quindi poteva essere seguito come no. La costituzione porta con sé 2 tipi di legge: la legge ordinaria del parlamento che viene approvata con doppia approvazione delle camere e promulgata da parte del capo dello stato. La legge costituzionale che può essere considerata una super legge poiché richiede 4 approvazioni delle camere, una maggioranza più alta e consente la possibilità di richiedere un intervento del corpo elettorale. È prevista anche la possibilità che un atto con forza di legge sia approvato dal governo: decreto-legge = strumento usato per casi di necessità ed urgenza che dura 60gg e poi deve essere ratificato dal parlamento tramutandolo in legge oppure se non viene ratificato decade retroattivamente. decreto legislativo = il titolareè il parlamento che può delegare questa sua attività con legge delega che ha particolari caratteristiche e limiti al governo. C'è anche la possibilità del regolamento esecutivo, che è un regolamento approvato esclusivamente dal governo perché di sua competenza; questo ha il compito di specificare i contenuti della legge. Agli organi supremi viene riconosciuto un regolamento che vale come legge, come ad esempio i regolamenti parlamentari. A questo assetto molto più variegato di quello delle preleggi, la costituzione aggiunge altre fonti del diritto: il referendum abrogativo (unico istituto di democrazia diretta) art. 75 cost. = viene attuato nel 1970 e dà la possibilità di eliminare in tutto o in parte una legge; i contratti collettivi di lavoro = se i sindacati accettassero certe condizioni, questi avrebbero la stessa forza ed efficacia della legge. La superiorità della costituzione alla legge fa sì che il parlamento.

debba rispettare la costituzione. Il motivo è dato dall'esperienza nazifascista in cui si avevano leggi legittimissime dal punto di vista formale ma che andavano contro ogni diritto umano di base, perciò si è stabilito che qualunque sia la maggioranza non si può andare contro determinati principi che sono il nucleo duro della costituzione. Di fronte ad una legge che viola i principi fondamentali interviene la corte costituzionale dichiarandola incostituzionale, quindi la cancellandola. La dichiarazione di incostituzionalità, ovvero la sentenza, è una fonte del diritto poiché modifica l'ordinamento giuridico.

Ci siamo limitati all'ordinamento statale ma siamo davanti ad un pluralismo di ordinamenti. A livello sub-statale troviamo l'ordinamento comunale, l'ordinamento provinciale e l'ordinamento regionale.

Il titolo V è visto come la parte più rivoluzionaria della costituzione perché si crea,

accanto a provincie e comuni, un ente territoriale che ha un'autonomia statutaria e legislativa, inoltre per la prima volta si inserisce nel nostro ordinamento statale un'altra fonte ovvero la legge regionale. La legge è un atto politico per eccellenza perché comporta una scelta; ad esempio l'obiezione di coscienza fino al 1972 era un reato, poi la politica cambia e sceglie di farla diventare un diritto del cittadino. Dire che la regione può fare una legge vuol dire che può scegliere politicamente nell'ambito delle materie di sua competenza. La costituzione è essenzialmente antifascista per questo si hanno una serie di garanzie a livello statale e sovranazionale; non ci si fida più dello stato, c'è un'apertura a strutture e ordinamenti sovranazionali con la possibilità espressamente riconosciuta di sanzionare il nostro stato se non rispetta certi principi e soprattutto certi diritti. Nasce così,sempre nel 1948, un ordinamento sovranazionale, ovvero il consiglio d'Europa, che ha lo scopo di garantire i diritti fondamentali dell'uomo attraverso la convenzione europea dei diritti dell'uomo. Questa carta ha natura costituzionale poiché ha all'interno una serie di diritti che devono essere rispettati dagli stati membri. All'inizio c'è la possibilità solo per i soggetti pubblici e gli stati di ricorrere per la violazione di certi diritti, poi il sistema viene perfezionato attraverso il riconoscimento del ricorso diretto; i cittadini degli stati membri possono ricorrere contro la violazione di uno dei diritti fondamentali tutelati dalla corte dei diritti dell'uomo con sede a Strasburgo. Quindi il sistema delle fonti si arricchisce di un nuovo livello, quello sovranazionale. Come fonte sovranazionale troviamo anche quella che prima era la CEE che nasce per finalità essenzialmente di natura economica e commerciale ma.che successivamente inizia ad interessarsi anche dei diritti ponendo tra le sue finalità quella di garantire i diritti fondamentali connessi con l'economia. Poi si capisce che l'Unione Europea non può vivere senza diritti e si tenta di scrivere una costituzione per l'Europa anche se poi fallisce. Nel 2000 viene approvata la carta dei diritti di Nizza che però non ha valore giuridico, ha solo valore di una speciale affermazione di principi condivisi che viene recuperata nel Trattato di Lisbona del 2007 e che darà vita alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questa carta ha la caratteristica di essere molto più attuale della CEDU e della nostra costituzione, inoltre il giudice di questa è la corte di giustizia dell'Unione Europea che ha sede a Lussemburgo. Il meccanismo della corte di giustizia dell'Unione Europea è più o meno lo stesso meccanismo della nostra Corte costituzionale quindi il

cittadino non ricorre in maniera diretta ma lo fa attraverso un giudice.

Tipi di fonti. Fonti atto e fonti fatto → l’atto è volontario, il fatto è quello che si verifica indipendentemente dalla volontà. I fatti nelle fonti del diritto sono gli usi e i costumi perché sono composti da 2 elementi uno oggettivo (ripetere un certo comportamento nel tempo) e uno soggettivo (si deve seguire quel comportamento con il convincimento che sia un obbligo giuridico). Questo vuol dire che le consuetudini si fondano su un errore. Tutte le altre fonti sono fonti atto.

Fonti politiche, fonti giurisprudenziali e fonti convenzionali → Le fonti politiche si basano su una scelta politica fatta dai rappresentanti del corpo elettorale, queste sono legittimate dal principio della democrazia rappresentativa. Parlamento e governo insieme determinano l’indirizzo politico che si esprime con fonti per l’appunto politiche; le rispettiamo in nome del principio rappresentativo.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
111 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AlexyaM13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Campanelli Giuseppe.