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SISTEMI ELETTORALI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO

DELLA REPUBBLICA

Fino alla prima metà del 1990, la Camera dei deputati aveva avuto un

sistema elettorale proporzionale senza correzione, dove si assegnavano

il 65% dei seggi (380/590) a tutti i partiti che avessero superato il 50% dei

voti.

Per il Senato invece, si prevedeva la ripartizione dei seggi tra le Regioni,

composte da collegi uninominali. Il candidato risultava eletto nel collegio

solo se raggiungeva la percentuale del 65% dei voti, cosa che non si

verificava mai visto il multipartitismo italiano, mentre per i seggi rimanenti,

essi erano distribuiti a livello regionale proporzionalmente tra le liste

presentatesi nella Regione.

Alla metà degli anni ‘90, venne proposta una riforma delle leggi

elettorali per le Camere, in modo da favorire una maggiore stabilità degli

Esecutivi.

I questi erano 3:

1. Si voleva togliere il sistema proporzionale del Senato in

maggioritario → 77% votano, 82,7% a favore.

2. Si abroga la limitazione di 4 preferenze nelle elezioni alla Camera dei

Deputati.

3. Si voleva estendere il sistema elettorale vigente per i Comuni,

anche a quelli minori.

I quesiti 2 e 3 non vennero poi proposti, né votati.

Allora si arrivò alla soluzione che per il Senato venissero assegnati il 75% dei

seggi con sistema maggioritario uninominale a turno unico e il 25%

con sistema proporzionale. Per la Camera dei deputati è simile, ma

ricordato come “Mattarellum”.

Ciò però ha portato ad un ennesimo referendum per la modifica del

sistema di attribuzione proporzionale del 25% dei seggi della Camera dei

deputati, ma non raggiunse il quorum di partecipazione della

maggioranza degli aventi diritto.

Con la 14esima legislatura venne ripreso il tema, che nel 2005 vi fu

un’improvvisa accelerazione, che condusse all’approvazione della legge 270 a

pochi mesi dalle elezioni, con i soli voti di maggioranza. Questa legge va

contro i principi fissati nel “Codice di buona condotta elettorale”.

Il sistema risultante era quindi di tipo proporzionale, aggiustato attraverso la

previsione di premio di maggioranza e di soglie di sbarramento per

accedere alla ripartizione dei seggi.

Per la CAMERA, la soglia elettorale era del 10%, dove la migliore lista sotto

soglia doveva essere di almeno il 2% dei voti validi, mentre senza

coalizione il 4%.

Per il SENATO, le soglie erano calcolate su base regionale, per i seggi

assegnati invece si parla di soglia del 20% dei voti validi per le coalizioni

mentre 8% per le liste senza coalizioni. Le liste coalizzate raggiungono

il 3% dei voti validi, anche se doveva avere applicazione nel caso in cui la

singola lista fosse inserita se avesse raggiunto il 55% dei voti validi.

Tuttavia il Senato ha ritenuto valida una soglia del 3% per attribuire il premio di

maggioranza.

Quindi:

1. Camera dei deputati: assegnazione di 340/617 seggi.

2. Senato: 55% di senatori da eleggere.

Però il premio di maggioranza, Regione per Regione, porta dei problemi:

assenza di una maggioranza ampia e stabile, poiché non vi erano soglie

percentuali minime per poterlo attribuire.

Per l’individuazione dei singoli eletti invece → liste formate da molteplici

candidati che l’elettore non trovava scritti: ciò quindi portava l’elettore a

votare per il partito più che per il suo leader.

Nel 2007 vi fu presentato un referendum riguardante la legge nazionale 270

del 2005, che si incentra su 2 punti cardine:

1. Abrogazione delle disposizioni che consentivano il collegamento delle

liste in coalizioni → consente di partecipare alle elezioni solo alle liste

singole con attribuzione del premio di maggioranza alla lista con più

voti con conseguente compattamento delle forze politiche.

2. Eliminare la possibilità di candidarsi in più circoscrizioni.

In realtà il tasso di partecipazione per quel referendum fu notoriamente basso

(23,31%), perciò vennero presentati altri due referendum vuoti volti

all’abrogazione totale della legge (legge Mattarella).

La Corte costituzionale respinge i referendum dichiarandoli inammissibili,

poiché avrebbero lasciato il Paese senza una legge elettorale per le Camere.

Le elezioni del 2013 si svolsero con la legge nazionale 270 del 2005, ma

dopo alcuni ricorsi, la Corte costituzionale con un’ordinanza (17 maggio

2013), sollevò la questione riguardante la legittimità del premio di

maggioranza e delle liste bloccate.

1. Sul Premio di maggioranza, data l’assenza di una soglia minima per

competere all’assegnazione del premio che porta ad un’alterazione del

circuito democratico, viene dichiarato incostituzionale. Per le Regioni

venne dichiarata producente effetto sulla maggioranza in seno al

Senato, poiché essa è la risultante di premi di maggioranza

regionali, che andrebbero a gravare sulla maggioranza politica.

2. Riguardo le Liste Bloccate, vennero dichiarate incostituzionali, perché

l’elettore non votava a favore del proprio rappresentante, ma solo

a favore della lista, risolta poi con la possibilità per l’elettore

di esprimere una sola preferenza.

Quindi la legge nazionale 270 del 2005 diviene sistema proporzionale

corretto dalle soglie di sbarramento e dalla preferenza unica per

l’elettore.

Viene ad introdursi nel 2015 una nuova legge, la legge 52 (Italicum), che

disciplinava l’elezione della sola Camera dei Deputati, lasciando l’elezione

del Senato di competenza alle Regioni, con eliminazione del suffragio

diretto.

Questa legge viene però applicata il 1° luglio 2016.

-L’ITALICUM quindi prevedeva:

1. Sistema a base proporzionale.

2. Premio di maggioranza attribuito alla singola lista (340 seggi, il 55%

dei seggi totali): attribuito alla lista che avesse conseguito il maggior

numero di voti validi, almeno al 40% o alla lista che

al ballottaggio avesse avuto più suffragi dell’altra.

3. Soglia di sbarramento al 3%.

4. Liste con capolista bloccato e preferenze per gli altri candidati.

-Questa nuova legge sembrava risolvere le disposizioni criticate dalla Corte

costituzionale, ma peccava per quanto riguarda l’assegnazione dei seggi

singoli alla Camera, una volta avute le preferenze e il capolista.

-I capolista bloccati potevano però candidarsi in un massimo di dieci collegi

diversi; perciò l’elettore non aveva mai la certezza del proprio voto, poiché il

capolista, dopo le elezioni, poteva scegliere a quale collegio aderire.

-Questa manovra venne impugnata subito dalla Corte costituzionale,

visto che nell’attribuzione del premio di maggioranza, una volta arrivate le due

liste al ballottaggio, vi era lo stesso vizio della legge precedente,

ovvero l’assenza di una soglia minima di voti.

-Per concludere la Camera dei Deputati sarebbe stata eletta con

sistema proporzionale con soglia di sbarramento e capolista bloccato

con preferenze, mentre per il Senato della Repubblica elezioni applicando

il Consultellum(proporzionale, soglie di sbarramento diverse e

con preferenza unica).

-Nel 2017 viene approvata la legge 165 del 2017, il Rosatellum, frutto

dell’accordo tra PD, Forza Italia e Lega Nord: esso prevedeva un sistema

elettorale misto, identico per le due Camere.

1. 231 seggi alla Camera e 109 al Senato assegnati in

collegi uninominali con eletto il candidato più votato secondo

il sistema maggioritario.

2. I restanti seggi (387 per i Deputati e 200 per il Senato) assegnati

con metodo proporzionale alle liste che hanno superato la soglia di

sbarramento del 3% in collegi plurinominali in un numero di seggi

compreso tra 3 e 8 alla Camera e tra 2 e 8 al Senato.

-Grazie poi al decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957, ogni

partito deve presentare prima di candidarsi, tali documenti, che fanno parte

dei requisiti minimi di trasparenza:

1. Contrassegno, con dichiarazione della persona che ne detiene la

titolarità.

2. Programma elettorale, con indicato il capo della forza politica.

3. Sede legale nel territorio dello Stato.

4. Gli organi del partito e la loro composizione.

-Alla Camera e al Senato le liste possono presentarsi singolarmente o in

coalizioni, ma per le coalizioni, esse devono presentare le reciproche

dichiarazioni di collegamento.

-Le liste sono bloccate, composte da un elenco di candidati non inferiore a

2 e non superiore a 4 e ciascuna lista deve presentare la propria candidatura

in almeno 2⁄3 dei collegi plurinominali della circoscrizione.

-Ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero compreso di

elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio

plurinominale tra 1500 e 2000.

-Nessuno può candidarsi in più di cinque collegi plurinominali, anche se

con possibile aggiunta di un collegio uninominale.

-I candidati inoltre devono essere collocati secondo un ordine di genere: per

la Camera è previsto che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura

superiore al 60%, mentre per il Senato la soglia è stabilita a livello

regionale.

-Ciascun elettore esprime il proprio voto su un’unica scheda con i nomi dei

candidati nel collegio uninominale e sotto di essi la lista a loro collegata.

-Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il

contrassegno di una lista con i nominativi dei collegi plurinominali e il voto è

valido sia per il candidato, sia per la lista. Le modalità di voto sono

inoltre riportate nella parte esterna della scheda elettorale.

-Per l’attribuzione dei seggi, il seggio è assegnato al candidato che

consegue il maggior numero di voti validi (in caso di parità viene eletto

il più giovane).

-Per le coalizioni, alla Camera e al Senato, i seggi vengono assegnati

con metodo proporzionale con soglia di sbarramento al 3% per la

Camera a livello nazionale e al 20% per il Senato a livello regionale,

fatta eccezione per la Valle d’Aosta, che elegge un candidato al Senato e

uno alla Camera che ha ottenuto il maggior numero di voti.

SISTEMA ELETTORALE NELLE REGIONI

-L’art. 122 della Costituzione sancisce che il Presidente, i componenti

della Giunta regionale e i consiglieri regionali sono disciplinati dalla legge

della Regione.

-Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e

diretto.

-I principi fondamentali sono sanciti con la legge nazionale 165 del 2004,

dove il sistema elettorale deve agevolare la formazione delle

maggioranze del Consiglio regionale e assicurare la rappresentanza

delle minoranze.

-Anche la parità di genere è compresa nei principi, grazie ad una modifica

introdotta con la legge 215 del 23 novembre 2012.

-Le Regioni perciò hanno ampissima libertà nella defini

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A.A. 2024-2025
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher M4nue7 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Casamassima Vincenzo.