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Apolide: condizione di una persona che non viene considerata cittadino da nessuno stato.
4) la rilevanza, al presente, degli elementi costitutivi dello stato
La sovranità oggi: depotenziata dallo sviluppo delle relazioni internazionali e
• dall’emergere di ordinamenti sovranazionali. Tuttavia, lo stato mantiene il potere di
decidere se aderire o meno alla comunità internazionale.
Il territorio oggi: la globalizzazione ha ridimensionato l’importanza dello spazio fisico
• del singolo stato, favorendo la nascita di mercati globali e di soggetti multinazionali.
Il popolo oggi: rafforzamento della internazionalizzazione dei diritti dell'uomo e dei
• relativi strumenti di tutela (ONU, cedu, corte edu).
5) lo stato italiano e i suoi elementi costitutivi
5.1) la sovranità
Con riguardo alla sovranità, a rilevare sono in particolare tre disposizioni (gli artt. 1, 7, 11) tutte
collocate, non casualmente, all'interno dei primi dodici articoli contenenti i “principi
fondamentali”.
Per il profilo esterno, vengono in riferimento gli artt. 7 e 11, attinenti ai rapporti con la chiesa
cattolica, il primo, e alla dimensione propriamente internazionale delle relazioni con gli altri
stati, il secondo.
In relazione al profilo interno della sovranità, si staglia, invece, nella sua straordinaria portata
di principio e di guida all'interpretazione dell'intero dettato costituzionale, l'art. 1, 2° comma,
cost., a tenore del quale: «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della costituzione». Ancora con le parole della corte, esso, «nello stabilire, con
formulazione netta e definitiva, che la sovranità “appar-tiene” al popolo, impedisce di ritenere
che vi siano luoghi o sedi dell'organizzazione costituzionale nella quale essa si possa insediare
esaurendovisi. Le forme e i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi, infatti, non si
risolvono nella rappresentanza, ma permeano l'intera intelaiatura costituzionale».
Può essere segnalata un'altra pronuncia del nostro giudice costituzionale (sent. N.
250/2010), che concorre a fare luce sul concetto di sovranità, riconnettendolo sia
alla gestione dei flussi migratori sia al controllo del territorio. La regolamentazione
dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello stato è, difatti, «collegata alla
ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità
pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in
materia di immigrazione» (sentt. N. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994).
5.2) il territorio
Sono numerose le occasioni in cui il termine territorio compare, senza tuttavia trovare mai una
puntuale definizione. A livello costituzionale esso compare una prima volta nei principi
fondamentali, all'art. 10, riferito al diritto d'asilo nel territorio della repubblica. Al territorio
della repubblica fa riferimento anche l'art. 16, 2° comma, mentre il 1° comma utilizza
l'espressione equivalente di territorio nazionale. Al territorio "tout court" fa riferimento l'art.
80, individuando il particolare rilievo, tra gli altri, dei trattati internazionali che ne comportino
variazioni.
Al territorio nazionale si riferisce, in due occasioni, la xiii disp. Trans. E fin., sancendo il
divieto d'ingresso e di soggiorno da parte degli ex re di casa savoia, delle loro consorti e dei
loro discendenti maschi (2° comma), nonché l'avocazione allo stato dei beni e dei medesimi
esistenti sul territorio nazionale (3° comma). Da ricordare, al riguardo, come la l. Cost. N.
1/2002 abbia stabilito l'esaurimento degli effetti del 1° e del 2° comma della xiii
disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della modifica costituzionale (10
novembre 2002).
Diverse sono poi le ricorrenze del termine, com'è naturale aspettarsi, all'interno del titolo v
della parte seconda, dedicato all'organizzazione, per l'appunto, territoriale dello stato o, se
si preferisce, della repubblica, ai sensi del nuovo art. 114.
5.3) il popolo
Assai complessa è la ricognizione riguardante il popolo. In primo luogo perché, come già per
il territorio, il concetto è presupposto dalla carta costituzionale. In secondo luogo perché
la costituzione fa largo uso non solo del termine popolo, ma anche di tanti altri termini di
significato simile o analogo.
Il termine popolo, in quanto tale, oltre a comparire nell'art. 1, a indicare il titolare della
sovranità, si rinviene nell'art. 71 e negli artt. 101 e 102, dove esprime, nel primo caso, con
forte valenza anche simbolica, il soggetto in nome del quale è amministrata la giustizia, nel
secondo, i modi della sua diretta partecipazione all'amministrazione della giustizia.
Il termine è presente, poi, ma al plurale, nell'art. 11, nel contesto della
dimensione internazionalistica costituita dai rapporti tra gli ordinamenti statuali.
In alcuni casi è, poi, utilizzato l'aggettivo popolare, in corrispondenza con
l'istituto referendario, com'è noto, di democrazia diretta: si tratta degli artt. 75, 87, 123, 138.
Vi è ancora un caso, in realtà, in cui si utilizza l'aggettivo popolare, all'art. 47, ma riferito
al risparmio popolare
5.3.1) il riferimento a termini prossimi a quello di popolo
Popolazione: artt. 56, 57 riferito alle operazioni di censimento, mentre all'idea
• di abitanti si ha traccia sia nell'art. 56 che nell'art. 132.
Nazione: i termini nazione e nazionale ricorrono in tutte e quattro le partizioni
• del testo costituzionale (principi fondamentali, parte i, parte ii, disposizioni
transitorie e finali).
Patria: questo concetto è presente negli artt. 52 e 59.
• Razza: questo termine compare in relazione al principio cardine di eguaglianza e
• quale fattore che impedisce di operare discriminazioni tra gli individui.
Genocidio: distruzione metodica di una stirpe o di un gruppo.
•
5.3.2) le norme sulla cittadinanza
Dopo aver esaminato il concetto di popolo, si tratta ora di affrontare l’analisi dello specifico
atto normativo che contiene, per il nostro paese, le norme sulla cittadinanza (l. N. 91/1992) e
di accennare ai principi cui si ispira l’ordinamento con riguardo alla condizione dello straniero.
L’art. 22 ricorda come: "nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome".
L’art. 1 della l. N. 91/1992 prevede che:
La cittadinanza per nascita del "figlio di padre o di madre di cittadini" (ius sanguinis);
• Di "chi è nato nel territorio della repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi,
• ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al
quale questi appartengono" (ius soli).
Vi è poi una presunzione, nel senso che è considerato cittadino per nascita "il figlio di ignoti
trovato nel territorio della repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza".
L’art. 2 fa riferimento alle ipotesi di riconoscimento o di dichiarazione giudiziale della
filiazione. La cittadinanza poi può essere acquistata dal minore straniero adottato da
cittadino italiano (art. 3), così come dal coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano (art.
5), in questo caso con il concorso di altri fattori (residenza, tempo, ecc...).
È prevista la possibilità di divenire cittadino per lo straniero o l’apolide, del quale il padre o la
madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita,
al verificarsi di talune ipotesi (art. 4 da a) a c)):
Prestare effettivo servizio militare per lo stato italiano.
• Assumere pubblico impiego alle dipendenze dello stato.
• Al raggiungimento della maggiore età, risiedere legalmente da almeno due anni nel
• territorio della repubblica.
Accompagnate dalla dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana; analoga
possibilità è offerta allo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiari di voler acquistare la
cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art. 4, 2° comma).
La cittadinanza può altresì essere concessa con decreto del presidente della repubblica,
sentito il consiglio di stato, su proposta del ministro dell’interno, a una serie di soggetti,
specificati all’art. 9, 1° comma:
A) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di
• secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della
repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni;
B) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel
• territorio della repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
C) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque
• anni alle dipendenze dello stato;
D) al cittadino di uno stato membro delle comunità europee, se risiede legalmente
• da almeno quattro anni nel territorio della repubblica;
E) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della
• repubblica;
F) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della
• repubblica.
Con iter ulteriormente aggravato, l’art. 9, 2° comma, estende la possibilità di concedere la
cittadinanza anche allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia.
Nei casi di concessione della cittadinanza, il relativo decreto non ha effetto se
l’interessato non presta giuramento di essere fedele alla repubblica e di osservare la
costituzione e le leggi dello stato.
La legge prevede e consente poi la figura del cosiddetto pluripolide, stabilendo in
particolare "che il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera
conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza
all’estero".
Da ricordare, ancora, come vengono analiticamente disciplinate le ipotesi che possono
condurre alla perdita (art. 12) della cittadinanza nonché al riacquisto (art. 13), oltre a una
serie di casi e vicende più particolari.
5.3.3) la condizione giuridica dello straniero
La disposizione di livello costituzionale più specifica è rappresentata dall’art. 10, il quale, dopo
aver previsto l’adattamento continuo e automatico dell’ordinamento giuridico italiano al
diritto internazionale generale (