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Il ruolo dell'Alto commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati

Al momento dell'istituzione vennero affidati all'Alto commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati essenzialmente due obiettivi, ossia: provvedere protezione internazionale ai rifugiati nell'ambito dello statuto e ricercare soluzioni permanenti al problema dei rifugiati assistendo i governi interessati e le organizzazioni private che operano.

Il primo compito dell'Alto commissario è dunque quello di assicurare il rispetto dei fondamentali diritti umani dei rifugiati e garantire che nessuno venga rimpatriato contro la sua volontà in un paese in cui rischia di andare incontro a persecuzione.

Lo statuto dell'Alto commissariato si preoccupa anche di definire chi sono i rifugiati che rientrano nella competenza dell'organizzazione, ricomprendendo tutti coloro che erano considerati tali secondo i precedenti accordi e convenzioni e secondo lo stato dell'international refugees Organization, poi inserendo anche chi "per cause di eventi".

accaduti prima del 1951 e avendo fondato timore di persecuzione per ragioni di razza, religione, nazionalità o opinione politica, si trova al di fuori del proprio paese di nazionalità, o sia apolide al di fuori del paesi di abituale residenza, e non possa avvalersi della protezione di tale paese.

Milioni di persone si trovano in circostanze identiche pur non rientrando specificamente in questa definizione. Queste esclusioni hanno reso necessaria una certa dose di flessibilità nel mandato dell'Alto commissariato, che ha cominciato ben presto a prestare assistenza anche ad alcuni di questi soggetti, ampliando la categoria di chi può essere considerato "rifugiato d'interesse della comunità internazionale". È la pratica dei c.d. "buoni uffici", una sorta di "ombrello" sotto cui far rientrare rifugiati che altrimenti non sarebbero sotto la competenza delle

nazioniunite. L'operato dell'alto commissariato oggi è definibile come "prevenzione attiva" e onnicomprensiva, nel senso che l'organizzazione ha investito in attività volte a prevenire gli esodi di massa. La convenzione di Ginevra del 1951 Alla conferenza delle nazioni Unite a Ginevra cui parteciparono 26 stati -> stesura della Convenzione di Ginevra del 1951 (tra il 2 e il 25 luglio 1951 fu approvato all'unanimità, entrò in vigore nel 1954). Lo scopo della conferenza era quello di fornire una base legale al lavoro del neonato alto commissariato per i rifugiati. Il "sistema di Ginevra" ha finalità essenzialmente umanitaria e sottolinea la necessità di una cooperazione internazionale fra gli stati membri delle nazioni unite. Il primo tratto caratteristico del rifugiato è quello di essere vittima di una persecuzione in ragione di razza, religione, nazionalità, dell'appartenenza.sociale o delle opinioni politiche. Il secondo è quello di trovarsi fuori dai confini del proprio stato di origine. La condizione di rifugiato sorge quindi nel momento in cui si verificano contemporaneamente una serie di requisiti, di natura oggettiva e soggettiva: il primo è che il soggetto che deve trovarsi al di fuori del paese di cui è cittadino, è necessario che il soggetto abbia un fondato timore di essere perseguitato, quello di più difficile determinazione avendo natura sia soggettiva (timore) che oggettiva (fondato) e ruotando essenzialmente intorno alla nozione di persecuzione. Uno dei principi essenziali della convenzione è l'art.33 riguardante il divieto di Refoulement ovvero il divieto d'espulsione e di rinvio al confine. L'art.33 può essere considerato come un vero e proprio diritto di ingresso? Un'analisi di questo articolo dimostra che, affermando l'impossibilità per gli stati membri di

respingere il rifugiato verso luoghi nei quali rischi le persecuzioni, se nededuca l'inesistenza di un vero e proprio diritto ad entrare nel territorio, poiché setale diritto esistesse la stessa previsione dell'art.33 non troverebbe mai applicazionein quanto se il rifugiato avesse diritto ad entrare nel territorio, allora non potrebbe7 di 20 martedì 8 gennaio 2019mai essere respinto, ma esistendo specifici casi in cui si ammette il respingimentoallora se ne deduce che non esiste un diritto d'ingresso.

La convenzione stabilisce quale sia lo standard di trattamento ad essi riservato. In Primo luogo gli stati hanno l'obbligo di consentire l'accesso alla procedura di riconoscimento dello status; devono garantire la permanenza sul proprio territorio e il relativo accesso a una serie di diritti a chi abbia ottenuto lo status.

A tale proposito lo stato che decide di allontanare un individuo verso luoghi in cui questi corre il rischio di essere torturato

o di subire gravi violazioni dei suoi diritti fondamentali, ne diviene responsabile.

La convenzione si occupa anche dei livelli di protezione in relazione alle materie oggetto di tutela e stabilisce i casi in cui lo status di rifugiato convenzionale viene meno (clausole di cassazione).

La convenzione di Ginevra segna una svolta in materia di rifugiati: si tratta infatti del primo accordo internazionale che copre tutti gli aspetti fondamentali della loro vita, sancendo una serie di diritti basilari che devono essere garantiti dallo stato ospitante, al medesimo livello dei cittadini. I limiti geografici e temporali che la convenzione di Ginevra presentava, portarono alla stesura nel 1969 della convenzione dei problemi in Africa elaborata dall'organizzazione per l'unità africana e nel 1984 alla dichiarazione di Cartagena: documenti che non hanno lo scopo di sostituirsi alla convenzione di Ginevra bensì di completare la definizione di rifugiato che essa istituisce.

Lo status

rifugiato. La Convenzione di Ginevra definisce un rifugiato come una persona che si trova al di fuori del proprio paese di cittadinanza e che teme di essere perseguitata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. La Convenzione stabilisce anche che i rifugiati hanno diritto a determinati benefici e protezioni, tra cui il diritto di non essere respinti al confine, il diritto di non essere espulsi o rimpatriati contro la loro volontà e il diritto di accedere all'assistenza umanitaria e ai servizi di base come l'istruzione e l'assistenza sanitaria. È importante sottolineare che il diritto di asilo è un diritto umano fondamentale riconosciuto a livello internazionale. Ogni individuo ha il diritto di cercare asilo e di essere protetto da persecuzioni o violenze nel proprio paese di origine. Tuttavia, non tutti coloro che cercano asilo possono essere considerati rifugiati secondo la Convenzione di Ginevra. In conclusione, la Convenzione di Ginevra del 1951 è uno strumento chiave nel diritto internazionale per la protezione dei rifugiati. Essa definisce chi può essere considerato un rifugiato e stabilisce i diritti e le responsabilità degli Stati nei confronti dei rifugiati.richiedente: si conferisce lo status di rifugiato solo a chi mostra di essere individualmente perseguitato. Per tutti coloro che non rientrano nella categoria, ma che necessitano di protezione da parte di uno stato, si adottano soluzioni ad hoc, basate su provvedimenti di tipo umanitario che inducono molti stati ad accogliere queste persone nel proprio territorio concedendo loro asilo territoriale. Il protocollo di New York e la dichiarazione sull'asilo territoriale Il protocollo firmato a NY nel 1967 venne costruito in modo da vincolare gli stati firmatari al rispetto della convenzione stessa. Il protocollo non prevede che possano adottarsi limitazioni geografiche alla sua applicazione ma fa salve le dichiarazioni restrittive formulate dagli stati che si erano avvalsi della facoltà di limitare all'Europa la portata della convenzione stessa, mentre la limitazione temporale della convenzione di Ginevra viene definitivamente eliminata.

Il protocollo fu aperto allasottoscrizione anche degli stati che non erano parte della convenzione (es. USA). Ilprotocollo del 1967 non si pronuncia però espressione sul diritto di asilo intesocome diritto del soggetto all’ingresso e al soggiorno nel territorio di uno statodiverso da quello di appartenenza.—> Il risultato finale è assai lontano da quanto siauspicava di raggiungere, dal momento che la dichiarazione doveva riguardare nontanto l’asilo territoriale, quanto il “diritto di asilo”—> l’atto ha natura umanitaria enon politica. Ancora oggi il diritto di asilo non risulta riconosciuto formalmente alivello internazionale quale diritto umano a pieno titolo.Il principio del non refoulementÈ un principio fondamentale nella protezione internazionale dei rifugiati e deirichiedenti asilo. Colui che fugge da una persecuzione e chiede accoglienza ad unpaese straniero può dunque invocare il diritto internazionale

libertà sono minacciate. Riguardo ad almeno tredistinte fattispecie: il rifugio, l'asilo o l'obbligo dello stato di astenersi dal respingimento verso un paese dove rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti di carattere persecutorio. Il divieto di refoulement nasce come istituto di carattere convenzionale nei primi trattati in materie di rifugiati e viene consacrato dall'art.33 della convenzione di Ginevra del 1951. Il non refoulment si traduce nell'obbligo di non trasferimento, diretto o indiretto, di un rifugiato o di un richiedente asilo in un luogo nel quale la sua vita o libertà sarebbe un pericolo a causa della sua razza, religione, nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche. Un problema è se esso debba venire applicato unicamente nei confronti degli individui presenti sul territorio di uno stato o se invece esso si traduce in un divieto di respingimento alla frontiera di chi fugge da un paese in cui la sua vita e la sua libertà sono minacciate.libertà sarebbero inpericolo.Il pericolo per la propria vita e la propria libertà sembra dunque escludere dallaprotezione del principio i c.d. rifugiati per motivi economici. Il divieto di refoulementnon copre invece il respingimento verso gli stati dove il soggetto non corra rischi di9 di 20 martedì 8 gennaio 2019persecuzione, diretti o indiretti, in particolare quelli di primo asilo o quelli attraversocui il soggetto sia transitato precedentemente. Altra significativa eccezione è legataalla sicurezza dello stato ospite se il rifugiato costituisce un potenziale pericolo perquesto oppure sia stato condannato con sentenza definitiva per un crimineparticolarmente grave, allora lo stato può negare l'ospitalità. La previsione del non-refoulement si traduce nell'obbligo di consentire un accesso e una protezionetemporanea quantomeno finché non sia possibile individuare una soluzionerispettosa della normativa.ritti dell'uomo, adottata nel 1950, riconosce il diritto di asilo come un diritto fondamentale. L'Unione Europea ha poi sviluppato una serie di norme e politiche per garantire una protezione adeguata ai richiedenti asilo. Una delle principali iniziative dell'UE in materia di asilo è la creazione del sistema europeo comune di asilo (SECA). Questo sistema mira a garantire che i richiedenti asilo ricevano un trattamento equo e uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE. Il SECA prevede la creazione di un ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri. Inoltre, l'UE ha adottato la direttiva sulle procedure di asilo, che stabilisce le norme minime per le procedure di asilo negli Stati membri. Questa direttiva mira a garantire che i richiedenti asilo abbiano accesso a un'adeguata assistenza legale e a un ricorso effettivo in caso di rifiuto della loro domanda. L'UE ha anche sviluppato il sistema europeo di informazione sull'asilo (EURODAC), che consente agli Stati membri di condividere le impronte digitali dei richiedenti asilo. Questo sistema facilita l'identificazione dei richiedenti asilo che hanno presentato domande in più Stati membri e aiuta a prevenire gli abusi del sistema di asilo. Infine, l'UE ha istituito il fondo europeo per i rifugiati, che fornisce finanziamenti agli Stati membri per migliorare le loro capacità di accoglienza e integrazione dei rifugiati. Questo fondo sostiene anche progetti volti a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri nell'affrontare la sfida dell'asilo. In conclusione, l'UE ha adottato una serie di misure per garantire una protezione adeguata ai richiedenti asilo e per promuovere una gestione equa e responsabile del fenomeno migratorio. Tuttavia, la questione dell'asilo rimane complessa e richiede un impegno continuo da parte di tutti gli Stati membri per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ginevra2201 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Pavani Giorgia.