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Patti a tempo determinato e a tempo indeterminato
1. Secondo l'art. 2341-bis non possono avere durata superiore a cinque anni, in qualunque forma stipulati (anche oralmente o per comportamento concludente) i patti parasociali che hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società di qualunque tipo che le controllano; pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.
2. Per le società con azioni quotate è previsto il minor termine di tre anni. Qualora sia contrattualmente prevista una durata maggiore opera la riduzione ex lege. Alla scadenza il patto può essere rinnovato.
2. Patti a tempo indeterminato: sono possibili a tempo indeterminato (per tutta la durata della società) ma in questo caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un
assembleare adottate con illoro voto determinate (art. 2341).Nelle spa quotate (e quelle che le controllano), il TUF prevede un procedimento più complesso: i relativi pattiparasociali rilevanti debbano essere:
- comunicati integralmente alla Consob entro 5 gg. dalla stipulazione;
- pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro 10 gg.;
- depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha sede legale entro 15 gg.;
- comunicati alla società.
In caso di inosservanza di tali obblighi:
- i patti sono nulli: è una singolare nullità sopravvenuta per causa esterna all'atto che suscita non poche perplessità;
- il diritto di voto viene sospeso;
- le deliberazioni eventualmente assunte con voto determinante di tali azioni sono annullabili e la legittimazione dell'impugnazione spetta anche alla Consob.
Alle stesse regole di pubblicità sono soggette le modificazioni soggettive e oggettive di patti di sindacato.
Nonché le variazioni relative al numero di azioni conferite. 3.3.3. I patti parasociali nelle società con azioni quotate Vi sono alcune precisazioni circa le società con azioni quotate e le loro controllanti. Nel TUF la nozione di patto parasociale rilevante non è identica a quella del codice civile (art. 2341-bis). Ai sensi dell’art. 122 sono patti parasociali quelli:- che hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto;
- che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto;
- che pongono limiti alla circolazione delle azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle medesime;
- che prevedono l'acquisto concertato delle azioni o di strumenti finanziari quali quelli sopra indicati;
- che hanno comunque per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società con azioni quotate o sulla società che la controlla.
sociale senza preavviso sempre; il recesso ha effetto solo se l'opa ha successo (si perfeziona il trasferimento delle azioni) il TUF sospende il vincolo obbligatorio → impedendo che esso possa essere utilizzato per blindare il controllo della società.
4. LA NULLITÀ DELLA S.P.A.
L'iscrizione nel registro ha rilevanti effetti in materia di invalidità poiché dopo di essa non si applicano più le comuni regole contrattuali del codice (soprattutto quelle relative ai contratti plurilaterali con comunione di scopo: artt. 1420 e 1446) ma si applica il regime speciale ex art. 2332.
La nullità può essere dichiarata solo in tre casi tassativi:
- mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- illiceità dell'oggetto sociale;
- mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione o i conferimenti o l'ammontare del capitale sociale.
l'oggetto sociale. Qualsiasi altro vizio dell'atto costitutivo viene sanato con l'iscrizione della società: ad esempio la mancata indicazione della sede o dei primi amministratori oppure la mancata esecuzione dei versamenti iniziali di norma impediscono al notaio di procedere e al registro delle imprese di accettare l'atto. Tuttavia se la società nonostante ciò viene iscritta tali vizi (che violano norme imperative) non sarebbero motivi di invalidità della società ma risulterebbero come fonti di obbligo di regolarizzazione. Ciò è dovuto alla volontà di protezione del terzo che entra in contatto con una spa iscritta, impedendo che in questi casi possa essere dichiarata nulla. Conseguente a tale impostazione è il prevalente e corretto orientamento giurisprudenziale secondo cui nessuna spa iscritta possa essere dichiarata simulata.
I terzi sono tutelati anche dagli effetti della dichiarazione di nullità:
- ...
la dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione: è una nullità non retroattiva, in deroga al principio generale;
b) anche dopo la dichiarazione di nullità i soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori;
c) in deroga al principio dell'insanabilità del principio nullo (art. 1423) la nullità non può essere dichiarata quando la sua causa è stata eliminata e di ciò è stata data pubblicità nel registro delle imprese.
L'art. 2332.4 prevede che la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori quindi la legge considera la nullità come una speciale causa di scioglimento (che può essere fatta valere da chiunque e senza limiti di tempo: artt. 1421 e 1422) che non estingue la società ma la fa entrare in liquidazione per provvedere alla
regolazione dei rapporti pendenti. Il numero chiuso delle cause di nullità dopo l'iscrizione della società nel registro delle imprese impedisce l'applicazione dei principi stabiliti per i contratti plurilaterali (estensione del vizio all'intero contratto qualora la partecipazione viziata fosse essenziale).
5. CONFERIMENTI E CAPITALE
5.1. Il capitale minimo
La spa deve avere un capitale minimo di 50.000€ (salvi i più elevati minimi previsti per le società operanti in particolari settori).
Parte della dottrina ritiene che il capitale debba essere non manifestamente inadeguato rispetto all'oggetto e giunge alla conclusione che in caso contrario (c.d. sottocapitalizzazione sostanziale, da non confondere da quella nominale) i soci perdono il bene cioè della responsabilità limitata; la giurisprudenza e dottrina prevalente non sono d'accordo.
Il capitale sociale nominale rappresenta un dato formale, variabile solo tramite una modifica.
dovrà essere stabilito un altro criterio per determinare la quota di partecipazione dei soci al capitale sociale; c) FUNZIONE DI RISCHIO: il capitale rappresenta il rischio che i soci assumono investendo nella società, in quanto la loro partecipazione finanziaria è a rischio di perdita in caso di fallimento o liquidazione della società; d) FUNZIONE DI RIPARTIZIONE: il capitale sociale rappresenta la quota di partecipazione dei soci ai profitti e alle perdite della società. La ripartizione dei profitti avviene in proporzione alla partecipazione al capitale sociale di ciascun socio. 5.3. Variazione del capitale sociale Il capitale sociale può essere variato solo mediante delibera dell'assemblea dei soci, adottata con le modalità previste dallo statuto e dalla legge. La variazione può avvenire per aumento o riduzione del capitale sociale. 5.4. Aumento del capitale sociale L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante: a) versamento di nuovi conferimenti da parte dei soci; b) incorporazione di riserve o utili; c) conversione di debiti in capitale; d) altre modalità previste dalla legge. 5.5. Riduzione del capitale sociale La riduzione del capitale sociale può avvenire mediante: a) riduzione del valore nominale delle azioni; b) riduzione del numero di azioni; c) estinzione di azioni proprie; d) altre modalità previste dalla legge. 5.6. Restituzione dei conferimenti In caso di riduzione del capitale sociale, i conferimenti effettuati dai soci possono essere restituiti solo se previsto dalla legge o dallo statuto. La restituzione avviene secondo le modalità stabilite dalla legge e può avvenire in denaro o in natura. 5.7. Responsabilità dei soci I soci sono responsabili delle obbligazioni sociali nei confronti dei creditori della società solo fino alla concorrenza del capitale sottoscritto e versato.Le disposizioni su queste si applicano con riguardo al numero di azioni in rapporto a quelle emesse (art. 2346.3). La funzione organizzativa è svolta direttamente dalle azioni; c) FUNZIONE DI GARANZIA: rappresenta frazione ideale del patrimonio che non può essere distolta dall'esercizio dell'attività e restituita ai soci no all'estinzione della società (artt. 2491 e 1495) o alla sua formale riduzione tramite modifiche statutarie (art. 2445). 5.3. I conferimenti Nelle spa possono essere imputati a capitale sociale solo i conferimenti di denaro, di crediti e di beni in natura. Non sono imputabili a capitale gli apporti di prestazioni d'opera e di servizi (art. 2342.5) però alla loro esecuzione può corrispondere l'emissione di altri strumenti finanziari partecipativi (art. 2346.3). Ciò non significa che un soggetto non possa ricevere azioni a fronte dell'impegno di eseguire prestazioni d'opera o di servizi, ma che il suoi profitti e alle perdite della società. Questo avviene quando il socio apporta beni o servizi che non vengono considerati come parte del capitale sociale, ma che comunque contribuiscono all'attività e al successo dell'impresa. Un esempio di apporto non imputabile a capitale potrebbe essere quando un socio mette a disposizione della società la propria esperienza professionale o la propria rete di contatti, senza versare denaro o beni materiali come parte del capitale sociale. In questo caso, il socio non avrà una quota di partecipazione nel capitale sociale, ma avrà comunque diritto a una parte dei profitti e delle perdite della società in base all'accordo stipulato tra i soci. È importante sottolineare che gli apporti non imputabili a capitale devono essere stabiliti e regolamentati all'interno del contratto sociale o dell'accordo tra i soci. Inoltre, è necessario che tali apporti siano valutati in modo oggettivo e trasparente, al fine di evitare controversie o malintesi tra i soci. In conclusione, l'apporto non imputabile a capitale è una forma di partecipazione alla società che non prevede la costituzione di una quota di capitale sociale, ma che comunque permette al socio di condividere i profitti e le perdite dell'impresa.