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TECNICI DI CONTROLLO SU ORGANI E SU ATTI, GIUSTIZIA POLITICA,

NORMATIVA EXTRA JURIS ORDINEM.

Le modalità attraverso cui un ordinamento tutela le sue istituzioni possono essere:

1) Prevedere “criteri di strutturazione” dell'ordinamento; ad esempio

assegnando poteri ad organi collegiali che sono tenuti a svolgere le loro funzioni

nel rispetto di precise “istruzioni” fornite dalla costituzione, e prevedendo un

controllo reciproco tra i vari organi costituzionali.

2) Prevedere delle modalità di tutela del testo costituzionale; prevedere cioè la 31

“rigidità” della costituzione, espressi divieti e limiti alla revisione ed organi con il

compito di vigilare sulla costituzionalità degli atti normativi adottati dal Governo o

dal Parlamento.

Il controllo per verificare se gli atti legislativi e amministrativi sono conformi al

dettato costituzionale può essere di due tipi:

Controllo politico.

– Sono gli stessi organi che esercitano la funzione di indirizzo a verificare la

costituzionalità dell'atto adottato; il controllo ha carattere preventivo

rispetto all'entrata in vigore dell'atto, può essere suscitato dalla richiesta di

un organo costituzionale e comporta, qualora si dichiari l'incostituzionalità,

la non adozione dell'atto “incriminato”.

Controllo tramite un organo politico si ha in Francia con il “Conseil

Costitutionnel” (di cui fanno parte anche gli ex presidenti della repubblica)

e si ha negli stati socialisti (dove la verifica della costituzionalità delle leggi

è compito di un apposita commissione parlamentare).

Controllo giurisdizionale.

– In questo caso la verifica è successiva all'entrata in vigore dell'atto.

Il controllo giurisdizionale può essere “diffuso”,quando ogni giudice ha il

potere di non applicare norme che secondo lui sono incostituzionali (tipico

degli ordinamenti anglosassoni in cui vige il principio del “stare decisis” e

del rispetto della sentenza di grado superiore), o “accentrato”, quando il

giudizio sulla conformità alla costituzione viene affidato ad un organo al

vertice della struttura giurisidizionale (corte costituzionale).

Il controllo giurisdizionale può essere “concreto”, quando la questione di

costituzionalità è sollevata da un giudice “a quo” su iniziativa delle parti

del processo, o “astratto”, quando le corti sono investite della questione di

costituzionalità a prescindere dall'esistenza di un processo pendente, ma

per iniziativa del governo o di una frazione dell'assemblea rappresentativa

(solitamente dall' “opposizione” nei confronti di atti adottati dalla

maggioranza).

Il controllo giurisdizionale può produrre effetti “inter pares”, quando la

decisione è vincolante solo per i soggetti che hanno preso parte al

processo in cui è stata sollevata la questione di costituzionalità, o effetti

“erga omnes”, quando la decisione ha effetti generali causando

l'annullamento della norma ritenuta incostituzionale.

Le sentenze possono avere efficacia “ex nunc”, quando la decisione

riverbera le proprie conseguenze solo verso il futuro, o efficacia “ex tunc”,

quando la decisione annulla la norma a partire dalla sua originaria

approvazione.

Alcuni ordinamenti permettono il ricorso alle corti costituzionali (previo

esaurimento dei ricorsi a livello inferiore) anche ai singoli individui quando

questi rivendicano la violazione di un loro diritto costituzionalmente

garantito.

3) Prevedere un “diritto di resistenza” popolare a difesa della costituzione

qualora gli altri meccanismi predisposti non siano in grado di salvaguardarla

(Portogallo 1976 e Repubblica Ceca).

4) Prevedere “delitti politici”, come il reato di “attentato alla costituzione” da

parte del capo dello stato previsto dalla costituzione italiana.

5) Quando non si possa fare ricorso alle modalità di tutela costituzionalmente

previste, si può agire in deroga alla costituzione sospendendola temporaneamente;

tale regime derogatorio può anche essere previsto anticipatamente nel testo

costituzionale (ad esempio, la legge fondamentale tedesca, in caso di pericolo

interno o esterno, consente significative limitazioni delle garanzie costituzionali).

L'ordinamento temporaneo si basa sul principio di necessità dello stato, e di solito

si opera una concentrazione di potere a favore di un organo costituzionale

(preesistenze o creato “ad hoc”) che interviene a difesa della costituzione senza

essere vincolato dai normali limiti di potere previsti dal testo costituzionale. 33

PARTE SECONDA: LO STATO DI DERIVAZIONE LIBERALE

CAPITOLO I LA FORMA DI STATO

Il modello-tipo dello stato liberale è fondato, a grandi linee, su due principi generali:

1) Riconoscere agli individui un carattere prioritario nella società riconoscendo a

questi una larga sfera di diritti e di garanzie che ne assicurino l'utilizzazione.

I diritti e le libertà che tipicamente riconosce lo stato liberale sono:

Principio di eguaglianza tra gli uomini (in opposizione ai privilegi ereditari

– della nobiltà monarchica).

Libertà civili (libertà di pensiero, di espressione, di circolazione ecc)

– Libertà politiche (libertà di associazione, di manifestazione, di riunione

– ecc).

Libertà economiche (proprietà privata è “sacra e inviolabile”, lo stato non

– deve intervenire e non deve disciplinare l'economia, libertà di commercio

e mercato concorrenziale).

2) Limitare quanto più possibile la concentrazione di potere in poche mani,

ripartendolo fra più organi in modo tale da permettere un controllo reciproco e un

“bilanciamento” tra di loro.

Sezione I IL POTERE LIMITATO

L'AFFERMARSI DELLO STATO LIBERALE E LA SUA EVOLUZIONE. LO STATO

SOCIALE

Lo stato liberale si sviluppò in Inghilterra a partire dal diciasettesimo secolo (in

particolare a partire dalla “gloriosa rivoluzione del 1689) per poi consolidarsi anche

negli Stati Uniti (guerra d'indipendenza 1776) e in Europa (rivoluzione francese

1789).

Le radici su cui si fondava lo stato liberale erano le esperienze di autonomia

comunale nel medioevo, la presenza di assemblee e consigli rappresentativi di

ceto, un certo grado di autonomia dei giudici rispetto al potere politico e la

limitazione dei soprusi dell'assolutismo operata dalla religione cristiana (è certo che

le lotte per la libertà religiose sono state la premessa delle lotte per la libertà

politica).

Pochi anni dopo il consolidarsi dello stato liberale, esso dovette fronteggiare la

“minaccia” sorgente dalla ideologia socialista e dall'organizzarsi delle classi

popolari ancora escluse dal potere politico (nel 1848 si ha la “Comune” di Parigi e

la scrittura del manifesto del partito comunista).

Pur combattendolo, lo stato liberale recepì alcuni valori del socialismo che

segnarono il passaggio dallo stato liberale allo stato “sociale”.:

Fu esteso il diritto di voto fino a giungere all'universalità del suffragio, con

– il conseguente ingresso sulla scena politica dei “partiti di massa”

rappresentativi delle classi sociali fino ad allora emarginate.

Cambiò il rapporto tra stato e cittadino; lo stato passò dall' essere

– “astensionista” ad essere “interventista” e “assistenziale” per

garantire il godimento di servizi anche a coloro che non possedevano i

sufficienti mezzi economici (proletariato), ai danni di una borghesia gelosa

delle proprie ricchezze.

Lo stato assunse la gestione diretta di un numero sempre più ampio di

– servizi pubblici, divenne proprietario e gestore di imprese in posizione di

monopolio (ciò avvenne in particolar modo dopo la crisi del '29 e dopo il

primo conflitto mondiale). 35

Sezione II

LA POSIZIONE DEL CITTADINO NELLO STATO

EGUAGLIANZA GIURIDICA, LA LIBERTA' E I DIRITTI DELL'UOMO

Il riconoscimento dell'eguaglianza giuridica di tutti i cittadini a prescindere dal loro

status sociale o territoriale, così come teorizzato dalla filosofia illuminista e

formalizzato in testi dall'alto valore simbolico come la la Dichiarazione dei diritti

francese del 1789, ha permesso lo sviluppo generalizzato delle libertà.

Nello stato liberale la libertà veniva definita come “la capacità giuridica del singolo

di fare tutto ciò che non nuocesse ad un altro individuo”, e soltanto l'esigenza di

garantire la libertà altrui poteva costituire un limite alla libertà individuale (limite da

fissarsi con legge).

I diritti individuali attraverso cui si esprimeva la libertà dell'uomo in quanto cittadino

venivano via via “riconosciuti” nelle costituzioni degli stati e in convenzioni

internazionali (Dichiarazione ONU 1948, CEDU 1950 ecc) che, col passare del

tempo, hanno dato vita a “modelli omogenei” di diritti condivisi da tutti i paesi

dell'area culturale ispirata ai principi liberali.

Lo sviluppo nel tempo delle discipline costituzionali e internazionali ha consentito di

individuare il succedersi di diverse “generazioni” di diritti:

1) I diritti civili e politici, le libertà “negative”.

L'esigenza iniziale dello stato liberale è stata quella di assicurare la protezione del

singolo dalle interferenze da parte del potere politico (fenomeno tipico dello stato

assoluto), e ciò comportava in capo allo stato l'obbligo di non interferire nello spazio

“privato” dei cittadini, se non per più generali motivi di ordine pubblico, affinché non

venissero lesi o limitati i suoi “innati” diritti individuali (concezione figlia delle dottrine

giusnaturalistiche).

Lo stato doveva quindi astenersi dall'intervenire sulla sua libertà personale

(“habeas corpus”), sulla libertà di movimento, libertà familiare, proprietà privata,

libertà di pensiero, libertà di associazione e libertà di riunione.

Tale creazione di una sfera di astensione dello stato ha contribuito alla separazione

tra sfera privata e sfera pubblica, tra società civile e stato.

2) I diritti sociali.

Il conflitto scaturito, nella secondo metà dell'ottocento, tra esigenze del libero

mercato e rivendicazione dell'eguaglianza sostanziale da parte dei ceti esclusi dalla

disponibilità dei beni economici ha determinato una progressiva valorizzazione

delle c.d. “libertà

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sabucc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mancini Susanna.