DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO
Giuseppe De Vergottini
CEDAM, nona edizione (2013) INDICE 1
PAG 3: PREMESSA
PAG 13
: [PARTE PRIMA] STATO E COSTITUZIONE - LO STATO
PAG 17
: [CAP II] LE FORME DI STATO E DI GOVERNO
PAG 24
: [CAP III] LA COSTITUZIONE
PAG 28
: LE VARIAZIONI DELLA COSTITUZIONE
PAG 31
: LA PROTEZIONE DELLA COSTITUZIONE
PAG 34: [PARTE SECONDA] LO STATO DI DERIVAZIONE LIBERALE – LA FORMA DI
STATO
PAG 35
: IL POTERE LIMITATO
PAG 36
: LA POSIZIONE DEL CITTADINO NELLO STATO
PAG 40
: GOVERNO DIRETTO E INDIRETTO
PAG 44
: LA RIPARTIZIONE FUNZIONALE DEL POTERE
PAG 47
: LA RIPARTIZIONE COLLABORATIVA DEL POTERE FRA ENTE SOVRANO E
ENTI AUTONOMI
PAG 54
: LA CONCENTRAZIONE COME ECCEZIONE
PAG 56
: LA RIPARTIZIONE VERTICALE DEL POTERE
PAG 60
: [CAP II] LE FORME DI GOVERNO
PAG 61
: LA TIPOLOGIA TRADIZIONALE. IL RUOLO DEI PARTITI E DELLA
OPPOSIZIONE PREMESSA
ISTITUZIONI POLITICHE E COMPARAZIONE NEL CAMPO DEL DIRITTO
COSTITUZIONALE
Nonostante in questi anni stiamo vivendo il fenomeno della “globalizzazione”, ogni
stato ha (o pretende di avere) un ordinamento prodotto dalle proprie fonti normative
interne.
Con “comparazione giuridica” ci si riferisce, quindi, all'operazione di raffronto fra
ordinamenti, istituti e normative di diversi ordinamenti; tale raffronto viene utilizzato,
ad esempio, al fine di valutare meglio progetti di formazione di una nuova
costituzione, di revisione costituzionale, di legislazione o addirittura per immettere
nel proprio ordinamento regole giuridiche vigenti in un altro.
In particolare, il diritto pubblico comparato, si interessa dei modi attraverso cui i
diversi ordinamenti disciplinano l'organizzazione e l'esercizio del potere pubblico,
oltre che della posizione degli individui e dei gruppi in relazione al potere.
La scienza della comparazione affronta una serie di problemi che possono
riportarsi alle seguenti tematiche:
PERCHE' comparare (problema della funzione), COSA comparare (problema
dell'oggetto) e COME comparare (problema del metodo).
Queste tematiche, però, non sono pienamente risolte da una adeguata
impostazione scientifica, e ciò è dovuto sostanzialmente per due regioni:
1) Tali lacune sono dovuta alla scarsa attenzione per la comparazione a causa
della suo uso non sistematico.
2) In passato le comparazioni si sono svolte fra ordinamenti e istituti
appartenenti ad un'area politico-istituzionale sostanzialmente omogenea (la c.d.
area “euro-atlantica”), la quale ha in comune l'assetto di democrazia liberale, in
passato vista come la forma politica “naturale” le cui deviazioni erano viste quindi
come degenerazioni di quella forma di stato.
Tale visione del mondo (“eurocentrica”) cominciò a svanire solo dopo l'entrata in
scena dello stato sovietico e dopo la nascita di nuovi stati generati dalla
decolonizzazione; tali realtà divergenti dal modello “classico” costituivano dei casi
troppo evidenti, per tanto queste nuove forme di stato si affiancarono (per
importanza) alla forma di stato democratico-liberale.
LA DIFFUSIONE IMITATIVA DELLE IDEE COSTITUZIONALI E LA
CONVERGENZA FRA ORDINAMENTI
A partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, i principi costituzionali hanno
circolato seguendo la rimodulazione delle sfere di potere degli stati (dove le
principali rimodulazioni di potere sono state la decolonizzazione, la nascita di entità
internazionali e sovranazionali e la fine della contrapposizione tra il blocco
occidentale e il blocco sovietico); il fenomeno delle “transizioni costituzionali” ha 3
comportato, in numerosi casi, il passaggio da costituzioni autoritarie a costituzioni
improntate ai principi del costituzionalismo liberale.
Questo processo di “diffusione/ migrazione delle idee costituzionali” è caratterizzato
dal fatto che viene assunto un modello come esemplare, in quanto degno di
imitazione, e viene reiterato in altri ordinamenti tramite interventi giurisprudenziali o
normativi con intensità e rilevanza variabile a seconda della circostanza (si può
trattare di una recezione spontanea, ma può essere anche una vera e propria
imposizione dall'alto, come l' “esportazione della democrazia” avuta in seguito al
conflitto irakeno).
E' bene sottolineare che non si tratterà di una riproduzione fedele al modello in tutti
i suoi aspetti, quanto piuttosto si tratterà di adattare il modello “pilota” alle esigenze
dell'ordinamento imitante; casi di totale coincidenza fra testo del modello e testo
imitante non sono storicamente verificabili.
LA CONVERGENZA, LA UNIVERSALIZZAZIONE DEL DIRITTO
COSTITUZIONALE E IL RUOLO DELLA COMPARAZIONE
Sebbene sia innegabile che gli stati, rimangono (o ritengono di rimanere) ancora
oggi arbitri nel decidere di volta in volta l'apertura verso ordinamenti esterni, il
“principio di sovranità” degli stati nazionali ha subito torsioni e contrazioni a causa
della progressiva affermazione di vincoli normativi discendenti da istituzioni super-
statali dotati di poteri omogeneizzanti, e a causa di una comunione di valori
fondanti il nucleo essenziale delle costituzioni (ciò è quanto sostiene la dottrina
della “universalizzazione del diritto costituzionale”).
I giudici sono i promotori di questo diritto costituzionale “cosmopolitico”, in quanto,
potendo risolvere una questione grazie al ricorso anche ad un ordinamento
giuridico diverso da quello nazionale, diventano i protagonisti del superamento
della “chiusura” degli ordinamenti nazionali; tale fenomeno è accentuato inoltre dal
“dialogo” tra corti e giudici di diversa nazionalità, che si riuniscono in convegni in cui
si scambiano idee e citano le proprie sentenze (fenomeno in uso prevalentemente
negli stati di ispirazione liberale che condividono la stessa forma di stato).
In alcuni casi, come l'art. 39 della Costituzione del Sudafrica, è la stessa
Costituzione a stabilire che i giudici possano prendere in considerazione il “diritto
straniero” al fine di “promuovere i valori di una società democratica e aperta”.
LA FUNZIONE DELLA COMPARAZIONE NEL DIRITTO COSTITUZIONALE
La comparazione può essere utilizzata per rispondere ad esigenze sia di natura
teorica che di natura pratica:
1) Può essere utilizzata dal RICERCATORE che ricorre alla comparazione a fini
conoscitivi, per approfondire un argomento di diritto, e quindi per scopi meramente
culturali.
Un esempio dell'importanza dello studio teorico della materia è dato dalla
formazione dei concetti di “forma di stato” e di “forma di governo”, nati grazie
all'esame empirico e comparato delle diverse esperienze costituzionali
contemporanee e del passato.
Inoltre l'approccio “teorico” alla comparazione permette, mediante il confronto con
normative e prassi di altri ordinamenti, la comprensione di istituti dell'ordinamento di
riferimento; in questa prospettiva la comparazione è un metodo attraverso cui
affinare l''educazione e la formazione del giurista nazionale.
2) Può essere adoperata dal LEGISLATORE che utilizza il dato comparativo al
fine di meglio impostare la produzione di nuove norme destinate ad operare in
futuro.
In questi casi la comparazione ha un ruolo significativo nella fase preparatoria della
legge (negli uffici legislativi dei ministeri o in seno alle commissioni parlamentari,
molto meno quando essa è in fase di discussione parlamentare); come esempio dei
riferimenti comparatistici in sede legislativa si può citare la l. 675/1996 (legge sul
trattamento dei dati personali) in cui si fa riferimento al concetto di privacy già
affermato in altri ordinamenti, e l'introduzione delle “autorità indipendenti” basate
sul modello americano delle “Authorities”.
Oltre a forme di condizionamento che riguardano singoli istituti, vi sono quelle che
investono l'intera concezione dello Stato:
E' certo che vi sono stati e vi sono ordinamenti che si pongono da modello di
riferimento per altri stati per ragioni che vanno dal prestigio, come nel caso
dell'influenza della costituzione presidenziale degli Stati Uniti nei confronti delle
repubbliche ibero-americane o come nel caso dei paesi sovietici che adottarono la
Costituzione stalinista del 1936, fino alla diretta imposizione, come nel caso delle
costituzioni lasciate dalle potenze coloniali al momento della concessione
dell'indipendenza o come nel caso dell'imposizione di una costituzione da parte
della potenza vincitrice sullo stato sconfitto, in pratica quanto avvenuto con la
Costituzione giapponese del 1946 imposta dal governo statunitense.
Il metodo della comparazione è adottato anche in seno alle assemblee costituente;
basti pensare alla nostra “commissione dei 75”, che si preoccupò di acquisire una
documentazione sulla disciplina costituzionale di svariati paesi, ai lavori preparatori
della Legge Fondamentale tedesca del 1946, della costituzione francese del 1958 e
di quella spagnola del 1978; ovviamente le tracce della comparazione si
rinvengono nei testi finali delle costituzioni (se, ad esempio, si considera la
costituzione spagnola del 1978, in essa si possono trovare gli istituti della “sfiducia
costruttiva” presente nella Legge Fondamentale, del Consiglio Superiore della
Magistratura, presente nella costituzione italiana, e del Difensore del popolo,
ispirato all'istituto dell' “Ombudsman” presente nelle costituzioni scandinave).
3) Può essere utilizzata dal GIUDICE sempre e soltanto in una circoscritta
prospettiva di utilità per la formazione della sua decisione, destinata, pertanto, a
risolvere il caso concreto sottoposto alla sua attenzione.
Come già accennato, dopo il secondo conflitto mondiale si è diffusa negli stati
liberali una cultura dei diritti sempre più condivisa (c.d. “universalizzazione del 5
diritto costituzionale) che ha contribuito al forte incremento della cooperazione fra le
corti costituzionali e all'uso della comparazione con il diritto straniero.
Quando utilizzata dal giudice costituzionale, la comparazione ha la funzione di
agevolare l'interpretazione del proprio diritto nazionale da applicare al caso
concreto; la comparazione è un elemento costitutivo della interpretazione
costituzionale, utilizzato in sede “cognitiva” o, più raramente, in sede decisoria (a
differenza dell'uso “ricognitivo” fatto dal legislatore al fine di aiutare la preparazione
del testo normativo).
Il giudice nel suo argomentare non applica il diritto o i precedenti giudiziari stranieri,
ma li utilizza come elementi utili per una migliore interpretazione delle proprie leggi.
Riassumendo, il ricorso al diritto straniero (o al diritto internazionale):
può essere fatto a titolo meramente ornamentale per “corredare” il
– ragionamento del giudice
può servire per rafforzare o negare una tesi interpretativa
– può addirittura rivelarsi essenziale quando il giudice si trovi a dover risolvere
– un caso per cui il legislatore nulla ha previsto (vedi caso Englaro, in cui il
giudice si trovava in condizione di emettere una sentenza in carenza di una
legge italiana sul fine vita).
Per quanto riguarda i “materiali” da cui il giudice può trovare ispirazione, bisogna
distinguere due fasi:
nella FASE COGNITIVA il giudice può estendere l'attenzione anche a diritto
– del tutto lontano dai principi costituzionali; in questa fase egli ha massima
discrezionalità.
nella FASE DECISIONALE il giudice può trovare ispirazione solo in
– ordinamenti che condividano i principi costituzionali che caratterizzano il
proprio ordinamento, in quanto, se così non fosse, si tradirebbe la stessa
costituzione che si intende tutelare.
GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI E COMPARAZIONE
Le giurisdizioni internazionali, oltre a trattati e consuetudini, possono fare
riferimento a principi di diritto che sono accolti dagli ordinamenti statali interessati
all'attività dell'organo giudicante (principi definiti come “comuni” o “generali”); in
particolare, l'art. 38 dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia dispone che
la Corte applica, oltre alle convenzione e alle consuetudini, anche i “principi
generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili”, e l'art. 21 dello statuto della Corte
Penale Internazionale prevede che la stessa faccia ricorso, oltre che alle fonti
statutarie e alle fonti proprie del diritto internazionale, anche ai “principi generali
derivati dal diritto proprio dei sistemi legali degli stati”.
Per procedere al giudizio sulla “generalità” di un principio in esame si ricorre ad una
operazione comparativa fra i diversi ordinamenti.
Anche le corti internazionali regionali (nel caso europeo, la Corte di Giustizia della
Unione Europea e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) quando procedono in via
comparativa fanno prevalentemente ricorso al diritto degli stati membri.
La CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA viene a volte definita come “giudice
comparatista per eccellenza”, in quanto è spesso chiamata a far ricorso al diritto e
alla giurisprudenza degli stati membri; anche se dall'esame della sua
giurisprudenza si può ritenere che la Corte, piuttosto che fare comparazione,
selezioni liberamente quelle disposizioni o quei precedenti che possono essere
considerati utili al suo ragionamento, attingendo di volta in volta al patrimonio dei
diritti dello stato che meglio si adatta alla soluzione del caso all'esame della Corte
(es s. Dorsch Consult v. Council and Commission 15 Giugno 2000 C-237/98).
La base giuridica per il ricorso alla comparazione si trova nella previsione dell'art. 6
del TUE, secondo cui i diritti fondamentali risultanti dalle “tradizioni costituzionali
comuni agli stati membri” fanno parte del diritto della Unione in quanto “principi
generali”.
A causa della incompletezza della norme comunitarie in tema di diritti, la Corte di
Giustizia fu costretta, negli anni settanta del secolo scorso, a recepire dagli
ordinamenti costituzionali degli stati membri i principi giuridici che le erano
indispensabili per pronunciare le sue sentenze.
La Corte, in assenza di una disciplina comunitaria dei diritti, iniziò coll'individuare
dei principi in materia di tutela dei diritti fondamentali propri delle tradizioni
costituzionali comuni agli stati membri; in altre parole, le tradizioni comuni venivano
individuate partendo dalle tradizioni costituzionali nazionali (anche se c'è chi
sostiene che le tradizioni costituzionali comuni abbiano costituito solo un
“paravento” al riparo del quale la Corte ha potuto elaborare in tutta autonomia una
propria carta “non scritta” dei diritti concretizzatasi, poi, nella Carta di Nizza del
2000).
Anche la CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO è definita “giudice
comparatista per eccellenza” in quanto usa, per la sua giurisprudenza, il diritto degli
stati membri in via comparativa (la Corte EDU rivolge la sua attenzione anche ad
ordinamenti esterni alla Convenzione, in particolare alla giurisprudenza della Corte
interamericana, della CIG e al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite); la
rassegna che essa compie è volta a ricercare normative condivise dagli stati
membri che le permetta di stabilire un “comune denominatore” tra gli stati, per il
riscontro l'attenzione non viene prestata solo alle legislazioni ma è allargata anche
alle costituzioni, alla dottrina, alla giurisprudenza e ai rapporti della “commissione di
Venezia”.
Quanto più larga è la diffusione (anche detto “consenso europeo”) di una
normativa tra gli stati membri del Consiglio d'Europa, tanto più facilmente essa sarà
fatta rispettare dalla Corte; al contrario, se una norma è poco diffusa tra gli stati
membri, la Corte sarà costretta ad emettere sentenza concedendo dei “margini di
flessibilità” nella valutazione ed applicazione della normativa in questione nei
riguardi dello stato inadempiente.
Essendo gli ordinamenti nazionali “mutevoli”, l'attività della Corte è considerata uno
“strumento vivente” proprio perché se cambia la posizione dei singoli stati cambia
anche quel “denominatore comune” su cui si basa il giudizio della Corte (il
fenomeno è verificabile, ad esempio, nella sentenza Goodwin v. UK). 7
L' OGGETTO DELLA COMPARAZIONE NEL DIRITTO COSTITUZIONALE
L'oggetto della comparazione nel diritto costituzionale sono, generalmente, gli
ordinamenti statali e le loro istituzioni, anche se si deve notare che la comparazione
può interessare anche ordinamenti di organizzazioni internazionali.
Per operare al meglio la comparazione con un diritto “straniero” è necessario lo
studio accurato del del diritto straniero in modo da ottenerne una effettiva
comprensione utile per il successivo esame comparato; si dovrebbe acquisire
conoscenza della sua storia costituzionale, del sistema delle fonti, della effettiva
attuazione della normativa costituzionale e della sua terminologia giuridica (in modo
tale di diffidare da apparenti e superficiali similitudini tra termini, ma guardando alla
funzione che quell'istituto svolge a prescindere dal termine con cui viene
identificato).
E' importante non confondere la semplice analisi e conoscenza di ordinamenti
stranieri con l'attività di comparazione: la differenza fra il semplice studio e la
considerazione di questo a fini comparativi è data dal fatto che il primo ha carattere
descrittivo, mentre lo studio del diritto stranier
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