STORIA DEL DIRITTO ITALIANO 1
Lezione 19/09/2022
Medioevo: età di mezzo, considerata tale soprattutto dagli umanisti. Si tratta di secoli
che “stanno in mezzo” allo splendore dei romani.
Cristoph Keller: dice che inizia da Costantino
-Henri Pirenne: dice in “Maometto e CarloMagno” che inizia da espansione islamica
nell’occidente, che interrompe le normali rotte dei commerci del Mediterraneo.
I contatti diventano più complicati: Musulmani in Spagna (VII secolo), fermati da Carlo
Martello nel 732.
L’interrompere dei commerci comporta lo sviluppo di economie chiuse
Se intendessimo il diritto solamente come legislazione, si dovrebbe far iniziare il
medioevo da Giusitiniano.
Nessuno ritiene che il diritto sia solo leggi: riflette una serie di fenomeni sociali.
Interessa il momento in cui il sistema giuridico inizia a cambiare.
Le radici del diritto medievale si intravedono a partire da Diocleziano e Costantino.
Con Diocleziano ci sono le ultime persecuzioni dei cristiani, con Costantino c’è l’editto
di Milano (tolleranza verso i cristiani).
Alla fine dell’XI secolo c’è la riforma gregoriana, riforma della chiesa che si
incardina in un tentativo di ritorno al diritto romano: premesse dell’evento che fa
iniziare il Basso medioevo fondazione scuola di bologna, rinascimento giuridico
medievale, momento in cui i medievali riprendono il diritto romano per studiarlo “in
modo nuovo”, perché lo considerano il diritto vigente dell’Impero.
Studiandolo, creano del diritto nuovo.
Questo natale della scienza giuridica si identifica con il fatto che Irnerio fonda a
Bologna, per la prima volta, una scuola di diritto romano.
Quest’epoca finisce nel 1400.
Diritto italiano= diritto germanico + diritto romano + diritto canonico
Dominava il positivismo giuridico: il diritto può essere considerato come qualsiasi altra
scienza fisica o naturale e si potesse studiare studiando gli elementi che avevano
contribuito a formarlo. una riductio ad unum
Diritto comune, si basa sul diritto romano e canonico, costituisce
dei vari diritti che si sono studiati nell’alto medioevo.
Il diritto medievale si caratterizza per la pluralità degli ordinamenti giuridici.
Il concetto di stato nasce nell’età moderna, nel medioevo non c’è stato.
Più ordinamenti giuridici coesistono nello stesso territorio (comunale, imperiale,
feudale) ed ognuno ha la propria amministrazione della giustizia.
Il diritto altomedievale
Non è un’età senza leggi e senza giuristi.
L’unica fonte del diritto è la consuetudine: non c’è nessuna imposizione dall’alto, ma
la legge c’è perché.
Nel medioevo ci sono sovrani legislatori e le loro leggi sono fonte del diritto (Carlo
Magno), tuttavia la legge interviene per integrare e correggere la consuetudine.
Il ruolo del legislatore e della consuetudine si integrano: la legge dovrebbe prevalere
sulla consuetudine, anche se afferisce quella.
Non necessariamente la consuetudine deriva da prassi ed opinio iuris, spesso è la
trasformazione nella prassi di regole del diritto scritto (romano).
Quello che caratterizza l’alto medioevo è che c’è pochissima corrispondenza tra teoria
e prassi, la quale prevale su qualsiasi legge.
Il problema del legislatore è far applicare le leggi che fa.
Non è vero che nell’alto medioevo non ci sono giuristi: non ci sono le scuole di diritto,
non c’è una scienza giuridica, ma prelati che scrivono opere di diritto ed influenzano i
sovrani nelle loro decisioni.
Lezione 20/09/2022 III e IV secolo
Caratterizzato dal dominato:
1. Creazione di una maiestas di stampo imperiale: nascita di una figura di
imperatore legibus solutus
2. Divisione dell’impero in due parti
3. Prevalenza delle costituzioni imperiali, rispetto alle altre fonti del diritto
4. L’impero diventa cristiano
1. Nuova concezione della maiestas, che non è soltanto la maior dignitas.
La visione della sovranità è molto più di stampo orientale: si ha l’idea di una
figura completamente diversa e divinizzata, come vuole la sovranità orientale.
In questa concezione teocratico – orientale, gli elementi che avevano
caratterizzato le magistrature romane vengono stravolti: il principe non è più un
magistrato, si pone come unica fonte di legislazione e le magistrature operano
in suo nome.
Il senato sopravvive, ma ha un ruolo consultivo, il principe ha un potere
assoluto.
La maiestas è una divina maiestas: figura divinizzata e trasfigurata
(l’imperatore ha un insieme di elementi che tendono a farlo figura divina e
lontana da tutti gli altri).
Il sovrano rappresenta l’impero ( lo stato in senso atecnico): “l’impero è parte
del nostro corpo”.
Il cd assolutismo si manifesta sotto forma della cd absolutio legibus: non è
vincolato né dalle leggi dei predecessori né dalle proprie.
Tutti hanno la sensazione che questa non debba essere precisamente seguita,
ma nessuno nega che ci sia.
Nelle Istituzioni si legge che Settimio Severo e Caracalla spesso scrissero nei
loro rescritti “ benchè siamo legibus soluti, tuttavia viviamo secondo le leggi”=
è bene che come atto volontario le rispettino.
Una simile espressione si trova in una costituzione del Codice: Valentiniano III
scriveva che “È dichiarazione degna di un regnante che un principe si dichiari
legato alle leggi” (costituzione digna vox).
2. Divisione dell’impero
Inizialmente si tratta di una divisione amministrativa: Diocleziano crea una
tetrarchia, con due Augusti (Milano + Nicomedia) e due Cesari (successori degli
augusti).
Comincia uno spostamento di capitali: dal 330 viene spostata da Costantino a
Bisanzio, che prenderà il nome di Costantinopoli.
La divisione vera e propria avviene alla morte di Teodosio I che divide l’impero
tra Arcadio ed Onorio, suoi figli.
a. Non è possibile che una parte dell’impero resti senza guida: nel caso in cui il
titolare di una delle sedi venga a mancare, l’altro diventa automaticamente
guida di entrambe le parti.
b. Tutte le costituzioni imperiali vengono firmate da entrambe le parti, anche se
poi si sa da chi proviene la norma: valgono per tutto l’impero (unità
legislativa).
In oriente, il diritto ellenico divampa nel diritto romano e comincia a
caratterizzarlo: da Costantino in poi si parla di diritto romano ellenico. In realtà
già la costituzione di Caracalla concede la cittadinanza romana a tutti gli
abitanti.
Ad oriente il diritto si orientalizza, tende verso l’ellenismo, in occidente si avvia
un processo completamente diverso: volgarizzazione del diritto romano.
È un fenomeno che caratterizza i primi secoli dell’Alto medioevo e comporta che
il diritto romano, nell’uso e nel contatto delle popolazioni barbariche, si
trasformi tantissimo in via consuetudinaria.
L’asse dell’ordinamento, sotto il profilo delle fonti del diritto, si sposta verso le
leges.
Le leges sono le costituzioni imperiali.
La costituzione che promana dall’imperatore è per forza la norma più
importante di tutte.
Altre fonti che avevano caratterizzato l’età romana diventano minoritarie.
3. La prevalenza delle leges segna la nascita di un particolare dualismo tra
leges e iura.
Gli iura sono i pareri dei giuristi e l’editto del pretore che i giuristi
commentavano.
A partire dall’epoca di Augusto, ad alcuni giuristi, veniva dato una specie di
patentino di riconoscimento: lo ius respondendi, che va a selezionare i giuristi
ed i loro pareri, in quanto era il potere politico che poteva decidere a chi
attribuire questo diritto e consentiva di dare pareri nell’ambito della risoluzione
di controversi giuridiche.
Non dovevano essere formalmente vincolanti, anche se di fatto lo diventeranno.
All’epoca di Diocleziano viene abilito, ma non viene mai meno l’interesse del
potere politico a controllare i giuristi.
Il fatto stesso che gli si possa dare forza di legge, fa salire i pareri a fonte del
diritto: riconoscimento della dottrina.
Interviene la Legge sulle citazioni (426) di Valentiniano III, con cui il potere
politico seleziona i pareri che preferisce: si attribuisce rilevanza ai pareri di
Papiniano, Ulpiano, Gaio, Paolo e Modestino.
Si da valore di legge all’opinione di questi giuristi: in caso di parità, prevale il
parere di Papiniano.
Questi giuristi sono tutti morti: sono noti e l’autorità politica non si espone a
nessun rischio di una dottrina che contrasti con le opinioni dell’epoca.
Il dualismo leges iura si conserva anche nel medioevo, anche quando gli iura
saranno considerati leggi.
Il digesto è una raccolta di iura che vengono promulgati dall’imperatore:
Giustiniano fa una commissione che mette insieme più pareri di giuristi da
selezionare e, una volta scelti, li promulga facendoli diventare atti legislativi.
Nasce un interesse concreto a raccogliere le costituzioni imperiali in modo che siano
facilmente consultabili.
Le prime, Codice Gregoriano (195 a 295( ed Ermogeniano, sono delle collezioni
private.
Quello ermogeniano contiene dei rescritti di Diocleziano: i rescritti sono un tipo di
legge imperiale; proviene dall’imperatore ed è una sorta di lettera che l’imperatore
scrive in risposta ad una specifica richiesta: è una norma imperiale che non nasce con
valore generale astratto, ma nasce con l’idea di risolvere una specifica questione.
Contiene dei principi validi per essere applicati anche erga omens: il rescritto nasce
da una specifica sollecitazione, che riguarda il caso concreto, ma che può essere
riproposta per casi analoghi.
Se il codice gregoriano ed ermogeniano sono delle raccolte private, il primo vero
codice è il Codice Teodosiano (438 a CIC). Teodosio II è imperatore d’oriente; è una
raccolta di costituzioni imperiali in 16 libri.
Teodosio voleva fare un primo codice che contenesse le costituzioni da Costantino in
poi, anche non vigenti ed un secondo codice, di diritto vigente, che contenesse anche
gli iura selezionati.
Questo progetto non viene realizzato: un solo codice di sole costituzioni imperiali
vigenti.
Gli iura restavano di competenza della legge delle citazioni.
4. L’impero diventa cristiano
Nel giro di un secolo si passa dalle persecuzioni dei cristiani al cristianesimo
come religione dell’impero, che tale rimarrà nei secoli.
L’ultima persecuzione è quella di Diocleziano.
Nel 307 sale al trono Costantino, il quale è stato descritto come una sorta di
santo, anche se in realtà è stato un politico scaltro: ha fatto di una religione di
successo, il cemento per tenere insieme l’impero.
È il caso di liberalizzare e sfruttare le forse fino a quel momento contrastate, più
che un interesse religioso.
Nel 313 promulga l’editto di Milano, che concede la libertà a tutti i culti:
segna uno spartiacque decisivo.
Restituisce i beni che erano stati sottratti durante le persecuzioni.
Getta le fondamenta di un foro speciale con le “episcopalis audientiae”:
controversie di natura civile risolte attraverso l'arbitrato affidato ad un'autorità
riconosciuta. I cristiani possono far risolvere le loro controversie di natura
privatistica da un vescovo.
Si allargano all’ambito penale e si sviluppano moltissimo.
Consente alle Chiese di divenire eredi e legatarie: consente loro di arricchirsi
Tutti questi provvedimenti sono favorevoli allo sviluppo della religione cristiana.
Nel 380 con l’editto di Tessalonica il cristianesimo diventa religione
dell’Impero
Conseguenze dell’editto di Tessalonica
Se l’impero si lega alla Chiesa, questa diventa un’istituzione dell’impero e questo le
consente di avvalersi dell’universalità, caratteristica tipica dell’impero.
Allo stesso tempo si determina un fenomeno, che nasce in questo momento ma si
ripresenterà: il cesaropapismo (il detentore del potere politico cerca di dirigere la
chiesa anche sotto profili che non attendono l’aspetto esterno – istituzionale, cd potere
spirituale).
Non si fa altro che discutere sulla natura di Cristo (fisica/soprannaturale) ed ogni
questione teologica comporta scambi molto forti all’interno della Chiesa, nelle quali il
possibile intervento dell’imperatore può diventare determinante per far essere quella
che potrebbe essere un’eresia, la dottrina ortodossa: si devono trovare i confini tra un
potere e l’altro.
Lezione 21/09/2022
Il cesaropapismo è un serio problema perché la Chiesa sta ancora elaborando i suoi
dogmi, relativi alla natura di Cristo ecc.
Si manifesta una tendenza tutta bizantina su temi non di rilievo, per noi, e diventa
determinante il fatto che un imperatore possa imporre che una questione dogmatica si
risolva in un senso anziché in un altro.
Il caso più eclatante di cesaropapismo è il Concilio di Nicea (325), il primo concilio
potenzialmente
ecumenico (concilio al quale possono partecipare tutti i vescovi della
cristianità).
Il concilio di Nicea è molto particolare perché è convocato e presieduto dall’imperatore
Costantino, seduto su un trono e fu ricollegato a questa sua presenza il titolo di
“vescovus aeternum”.
Si afferma che Cristo e il Padre condividono la stessa natura divina: si condanna
l’arianesimo, che però ha trovato maggiori consensi.
Da preminenza alle chiese di Antiochia, Alessandria e Roma.
Nel 381 si tiene il concilio che aggiunge lo Spirito Santo e crea la trinità: l’anno dopo
che l’editto di Tessalonica stabilisce che il cristianesimo è religione dell’impero, si fa un
concilio nella capitale dello stesso, quindi a Costantinopoli (cd Concilio di
Costantinopoli).
Maggior importanza all’oriente rispetto a Roma.
Il Papa Leone I (Vescovo di Roma) crea una frattura tra le due Chiese: Concilio
di Calcedonia
Alla fine del V secolo, il principio gelasiano regola i rapporti tra impero e papato.
1. Ambrogio di Milano
Teodosio I ha un rapporto molto stretto con questo vescovo. Nel 390 scoppia
una rivolta a Tessalonica e Teodosio I la reprime in modo sanguinoso.
Ambrogio riesce a convincerlo a fare una pubblica penitenza: questo episodio
tende a dimostrare il fatto che l’imperatore, come fedele, non è sopra la chiesa,
ma è sottoposto al potere spirituale e se pecca è tenuto, come qualsiasi
cristiano, ad una qualsiasi penitenza.
L’imperatore è nella chiesa e non sopra la chiesa.
2. Òttato di Milevi
Per smentire le teorie donatiste, dice una frase che si è convertita nel principio
di Cavour “libera Chiesa in libero Stato”: Non è la Repubblica (= lo stato), nella
chiesa, ma è la chiesa nell’impero (come istituzione), cioè nell’impero romano.
In un impero dove esiste una religione di stato c’è coincidenza tra
cittadini/sudditi e fedeli.
Questi devono dare più importanza al profilo spirituale ovvero temporale, che
richiede il rispetto dell’impero anche dalla Chiesa?
Gelasio I scrive una lettera all’imperatore Anastasio, nella quale dice che due
sono i poteri con cui il mondo è retto: uno è l’autorità sacra dei pontefici, l’altra
è la potestà regale.
Stabilisce che Cristo abbia preordinato per gli uomini questi due poteri: uno per
la vita eterna e l’altro per il disbrigo dei negozi temporali. Il fine è la salvezza
eterna.
Principio rispettato anche dagli imperatori che lo negheranno nei fatti (quindi
saranno veri sostenitori del cesaropapismo).
La volgarizzazione del diritto romano
Volgarizzazione può indicare una decadenza rispetto al diritto romano classico, con gli
occhi dello studioso del diritto romano classico.
Lo studioso del diritto medievale, non vede in questo fenomeno una decadenza, ma la
nascita di qualcosa di nuovo: è un cambiamento che rinnova il diritto, lo mette in
pari con i tempi della nuova epoca che sta nascendo.
Francesco Calasso disse: “Quel diritto non era né degenerazione né corruzione, ma la
vita stessa del diritto che, superando una legalità rigida e ferma si esprimeva in forme
spontanee, più sciolte e consone ai nuovi bisogni”.
“Volgarizzazione” ha un uso analogo nella lingua: il volgare latino è la lingua latina
parlata tutti i giorni che si stacca dal latino classico.
Il diritto romano volgare è un diritto che si stacca dai formalismi per essere applicato
alla nuova realtà.
Volgare ha anche a che fare con la diffusione di qualcosa: non è solo un fenomeno
negativo, ma di vita pratica del diritto.
La volgarizzazione è un concetto storiografico: viene elaborato successivamente dagli
storici del diritto: nel 1880 uno studioso tedesco scrive un’opera sulla storia del diritto
dei documenti romani e germanici.
In molti documenti tardo antichi o medievali si trovavano delle clausole al portatore,
le quali non esistevano nel diritto romano e fanno in modo che il titolare della carta è
impegnato nei confronti dell’emittente ovvero chiunque la detenesse: il documento è
costitutivo di un diritto (che esisteva nel diritto romano).
Nel 1891 un tedesco scrive dell’esistenza di un diritto imperiale ed un diritto popolare.
Sviluppi del diritto che si allontanano dalla fonte formale, sono sviluppi spontanei.
La volgarizzazione non è decadenza: ci sono dei momenti di contrapposizione con il
diritto ufficiale, che costituiscono la romanità vissuta.
1. Modifiche interne al sistema del diritto: il diritto ufficiale recepisce le modifiche
che si stanno verif
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