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IL REGNO UNITO

1. Formazione dello Stato britannico e natura della sua costituzione

1) ACT OF UNION (1707): nasce il Regno Unito di Gran Bretagna

2) ACT OF UNION (1801): forma il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

3) ACT FOR THE GOVERNMENT OF WALES (1536)

- Costituzione non scritta (1° fonte)

- Conventions of the constitution e usi/costumi: fonti non scritte

- Magna carta libertatum e statuti/provisions/decreti regi: regolano lo sviluppo della

COMMON LAW

- atti politici parlamentari (es. BILL OF RIGHTS) e acts of parliament (leggi):

STATUTE LAW

1) EUROPEAN COMMUNITIES ACT (1972) + HUMAN RIGHTS (1988): esempi di

quanto l’integrazione europea abbia influito sui tradizionali equilibri costituzionali

britannici

Caratteristiche costituzione:

1) con la GLORIOUS REVOLUTION (1688-1689) ha impresso il proprio marchio

all’assetto costituzionale dell’intero Regno Unito

2) formata attraverso il progresso di un sistema di governo il cui sviluppo storico è il

prodotto di una costante dialettica politica

3) assenza di una GRUNDNORM (lato negativo)

4) flessibilità (lato positivo) diretta espressione di un ordinamento pluralistico ed

evolutivo

2. Dal medioevo normanno alla Gloriosa rivoluzione

- Medioevo inglese > basi del sistema giuridico e costituzionale

- Origini > LAW OF THE LAND (consuetudini assembleari) > LEGES HENRICI PRIMI

(1118): riepilogo di antiche fonti consuetudinarie

- Fondatore della Costituzione dell’Inghilterra: resta la conquista normanna

(GUGLIELMO IL CONQUISTATORE) (1066)

- Elementi costitutivi del sistema costituzionale inglese:

1) DOMESDAY BOOK: registro ufficiale del valore della proprietà terriera

2) DIFFUSIONE DIRITTO DEL RE: attraverso l’azione di Corti di giustizia

1) Sviluppo istituto parlamentare (PARLIAMENTA LOCALI): danno vita al Parlamento

nazionale

2) Affermazione delle libertà (CARTE delle libertà): preparavano la Magna carta (1215)

MAGNA CARTA: documento concepito all’inizio per dare sostegno alle rivendicazioni

baronali, poi divenuta archetipo di tutte le carte dei diritti inglesi ed europee

- 1265: anno considerato la data di nascita del Parlamento inglese

- 1297: Edoardo I emanava la CONFIRMATIO CARTARUM > riepilogativa dei

numerosi cataloghi dei diritti che si erano accumulati dalla Magna carta in poi

Collegamento tra capacità contributiva e rappresentanza parlamentare > PRINCIPIO NO

TAXATION WITHOUT REPRESENTATION

Due tappe destabilizzatrici:

1) (1642 - 1646): oppose il Parlamento alla Corona

2) (1646 - 1649): culminante con il processi e l’esecuzione di Carlo I

Importanti episodi costituzionali:

1) CASE OF PROCLAMATIONS (1611): con cui le Corti dirimevano la contesa di

potere fra Corona e Parlamento

1 2) PETITION OF RIGHTS (1628): Parlamento tentava di impegnare il Re a un definitivo

rispetto delle antiche libertà del Regno

3) TRIENNIAL ACT (1641): fissava per la 1° volta la durata della legislatura

4) INSTAURAZIONE DEL COMMONWEALTH (1649): vera e propria forma di governo

a carattere presidenziale

Momenti di sintesi intellettuale (Hobbes > Leviatano, Filmer, Locke).

3. Dalla transizione settecentesca alla metamorfosi post-vittoriana

La monarchia costituzionale (GOVERNMENT BY INFLUENCE) si trasforma in monarchia

parlamentare.

- 1688: Guglielmo d’Orange > DECLARATION > BILL OF RIGHTS

- 1701: ACT OF SETTLEMENT: fondava una nuova forma di governo sulla

successione protestante al trono

KING IN PARLIAMENT:

- luogo della sovranità

- complesso tra Corona + camera dei Comuni + camera dei Lords

Diritto costituzionale contemporaneo:

- DIGNIFIED CONSTITUTION: luogo della tradizione

- EFFICIENT CONSTITUTION: sede della trasformazione e delle novità

1) Devolution: si è creato un sistema di assemblee decentrate delle quale almeno una,

il Parlamento Scozzese (istituito con SCOTLAND ACT DEL 1998) legiferava

esprimendo una posizione dialettica rispetto a Westminster

2) HOUSE OF LORDS ACT (1998): la Camera dei Pari è stata totalmente riformata

nella sua composizione riducendo il numero dei Pari ereditari

3) CONSTITUTIONAL REFORM ACT (2005): istituito SUPREME COURT (assomiglia

alla corte costituzionale)

CAMERA DEI COMUNI VS CAMERA DEI LORDS:

1) scaturisce il PARLIAMENT ACT (1911)

2) bicameralismo non più paritario

Nel 900’ > WELFARE STATE: vera e propria forma di Stato la cui realizzazione demarca il

definitivo superamento del liberalismo

4. La moderna forma di Stato: principi e valori costituzionali

Principi fondamentali su cui si regge l’ordinamento costituzionale:

1) RULE OF LAW (dominio della legge): STATO DI DIRITTO

2) SOVEREIGNTY OF PARLIAMENT: sovranità parlamentare

- PRIMATO DELLA LEGGE: è il prodotto di una legalità che ha molte fonti e che non

esclude la convivenza di diversi sistemi giuridici (COMMON LAW e SCOTS LAW)

- ATTO PARLAMENTARE (1998): introdusse nel sistema britannico un significativo

meccanismo di adeguamento ai valori dell’UE mediante l’incorporazione della

Convenzione europea dei diritti dell’uomo

- LEGISLAZIONE PARLAMENTARE: fonte del diritto costituzionale britannico

- LEGISLATIVO = PARLAMENTO (LAW-MAKERS): STATUTE LAW (diritto

parlamentare)

- STATUTE LAW: famiglia delle fonti scritte e formalizzate che si differenzia da

COMMON LAW

- COMMON LAW (diritto giurisprudenziale): pronunciato dalle Corti attraverso

sentenza (CASE OF PROCLAMATIONS DEL 1611) > fissava i limiti del legittimo

esercizio della prerogativa regia contribuendo a demarcare i confini del privilegio

parlamentare

2 - RULE OF LAW (valori costituzionali):

1) supremazia della legge (Monarca prima, oggi governo)

2) eguaglianza dei cittadini davanti alla legge

3) tutela giurisprudenziale dei diritti assicurata dalle Corti e dalla COMMON

LAW (SUPREME COURT OF THE UK)

Strumenti:

1) IMPEACHMENT: consiste nella messa in stato d’accusa dei ministri del Re

2) AFFERMAZIONE DELLA CONTROFIRMA: trasferimento della responsabilità

Nascita del partito laburista (1805) + realizzazione suffragio universale solo maschile (1918)

= trasformazione dell’economia costituzionale del parlamentarismo

SUPREMACY OF PARLIAMENT: cardine della forma costituzionale del Regno Unito

5. Assetto dei partiti e sistema elettorale

LIBERAL PARTY VS LABOUR PARTY (1906) = PARLIAMENTARY PARTIES (promotori

della forma - partito). Sono formazioni la cui attività si esplicava esclusivamente nelle aule di

Westminster.

- LABOUR PARTY conferiscono:

1) TRADE UNIONS: potenti organizzazioni sindacali

2) gruppi di settore

3) movimenti cooperativistici

4) organizzazioni politiche di matrice socialista

- SISTEMA ELETTORALE MAGGIORITARIO (PLURALITY SYSTEM O MAJORITY

SYSTEM): impiegato per l’elezione dei deputati (MEMBERS OF PARLIAMENT) della

camera

1) vantaggio del sistema: produrre condizioni di concreta governabilità del paese

2) svantaggio del sistema: lontani dalla perfezione democratica

COME FUNZIONA IL SISTEMA?

1) intero territorio nazionale è suddiviso in tanti collegi elettorali quanti sono i

parlamentari (605)

2) in ogni collegio è eletto un solo deputato

3) vince non chi consegue necessariamente la maggioranza assoluta, ma la più alta

delle minoranze

Non c’è traccia di questo sistema in fonti di STATUTE LAW

Riforme:

1) BALLOT ACT (1972): segretezza del voto

2) regolazione propaganda politica

3) sanzione reati in materia elettorale (CORRUPT AND ILLEGAL PRACTICES ACT)

(1883)

6. Parlamento ed esecutivo: strutture e rapporti

Caratteristiche:

1) rapporto fiduciario tra Parlamento (in particolare Camera dei Comuni) e

PREMIERSHIP di governo, rapporto regolato da un complesso di norme non scritte,

ma che nascono da prassi istituzionali, regole e intese politiche

2) KING IN PARLIAMENT (oggi QUEEN): istituzione complessa che riassume in sé

una sovranità che in Europa continentale è attribuita allo Stato o al popolo e oggi ha

il ruolo simbolico di capo dello Stato

3) BICAMERALISMO: formato dalla camera dei comuni (ramo elettivo del Parlamento)

e dalla camera dei Lords.

3 - PARLIAMENT ACT (1991): il potere della borsa (PURSE POWER) è stato attribuito

in esclusiva alla camera elettiva

Funzioni del Parlamento:

1) funzione legislativa divisa in 4 fasi:

- lettura formale e presentazione del bill

- fase di commissione dove il disegno viene analizzato

- seconda lettura

- dibattito e votazione: in caso di approvazione il trasferimento alla camera dei

Lords che delibera con procedimento analogo

2) funzione di controllo: potere di scrutinare l’attività politica

- SELECT COMMITTEES (commissioni speciali): vigilano sugli SPENDING

MINISTERS, ossia sui titolari di dicasteri governativi responsabili di quote di spesa

pubblica

7. I rapporti centro-periferia

- LOCAL GOVERNMENT ACT (1972 - 1973): ristrutturava le autonomie locali

rispettivamente nelle due aree risultava posto in ombra da un doppio livello di

amministrazione locale organizzato (INGHILTERRA E GALLES). In SCOZIA

abbiamo il SELF-GOVERNMENT attribuito a entità aventi carattere regionale.

- DEVOLUTION: processo di riorganizzazione della funzione di governo consistente in

un flusso di poteri che ha trasformato l’assetto costituzionale del paese

- ASSEMBLEE MONOCAMERALI sono 4:

1) SCOTTISH PARLIAMENT: ha la potestà di legiferare su un complesso di

devolved matters emanando propri ACTS

2) WELSH ASSEMBLY: può statuire mediante ASSEMBLY ORDERS che sono

propri di una executive devolution nel cui quadro l’attività legislativa in senso

proprio può essere esercitata esclusivamente su delega del Parlamento di

Westminster

3) NORTHERN IRELAND ASSEMBLY: ha la stessa potestà della 1°

4) GREATER LONDON ASSEMBLY: competente per materie quali i trasporti,

la cultura, l’ambiente, la polizia, l'urbanistica e la pianificazione territoriale.

8. Le Corti di giustizia come soggetti politici e costituzionali

- i giudici inglesi hanno esercitato un’indiscutibile egemonia nella formulazione del

diritto e nella stessa invenzione della COMMON LAW, che ha natura essenzialmente

giurisprudenziale

- i giudici scozzesi hanno operato di stretto concreto con i grandi legisti, e pertanto la

costruzione dell’ordinamento è organizzata intorno alla compresenza tra fonti di

giurisprudenza e fonti scritte derivanti da accurate tecniche di codificazione, dal che

la non scrittura della common law inglese e il carattere semi codificato, e pertanto

misto della SCOTS LAW.

Il quadro della giurisdizione minore del regno Unito si completa se ai giudici di pace (LAY

JUDGES) e ai magistrati di circuito inglesi si assommano i loro omologhi scozzesi che

operano in corti distrettuali e gli SHERIFFS, funzionari pubblici che in Scozia svolgono

anche funzioni giurisdizionali. Per quanto riguarda l’organizzazione delle corti superiori di

common law, è stata riorganizzata con il JUDICATURE ACT DEL 1873 istitutivo della

SUPREME COURT OF JUDICATURE, che dal 1925 è a sua volta ripartita nella COURT OF

APPEAL e nella HIGH COURT OF JUSTICE.

Mentre per quanto riguarda l’ordinamento della giurisdizione superiore di SCOTS LAW,

esercitata per le cause civili da una COURT OF SESSION risalente al 1532 e per le cause

4

penali dalla HIGH COURT OF JUSTICIARY. Suprema autorità giudiziaria scozzese è il

LORD ADVOCATE.

- la ripresa del ruolo dei giudici come soggetti attivi della costruzione dell’ordinamento

è stata favorita dall’adozione dello HUMAN RIGHTS ACT 1998, con il quale alle Corti

è stato attribuita una inedita funzione di CERTIFICATION della compatibilità della

legislazione domestica con i principi dell’UE.

GLI STATI UNITI D’AMERICA

1. Cenni storici

La Costituzione degli Stati Uniti è stata approvata nel 1787, ad oggi sono stati apportati solo

27 emendamenti. I primi 10 emendamenti sono considerati parte integrante della

Costituzione e la completano introducendo la disciplina della tutela dei diritti che mancava

nel testo del 1787 (BILL OF RIGHTS). La funzione interpretativa della Corte suprema ha

contribuito in modo preponderante alla modifica nel tempo della Costituzione statunitense.

Nel periodo del NEW DEAL quando mutò la forma di stato e si passò dalla costituzione

liberale alla costituzione democratica.

Sono 3 le costituzioni americane succedutesi nel tempo:

1) dal 1787 alla guerra civile, caratterizzata dal progressivo formarsi dello stato federale

centripeto

2) dalla guerra civile al NEW DEAL, identificata la qualifica di costituzione liberale in

quanto custode dell’individualismo liberale e dei connessi diritti economici

3) dal NEW DEAL a oggi, definita costituzione democratica in quanto, insieme a un

ulteriore rafforzamento del potere degli organi federali su quelli locali, è caratterizzata

da un significativo intervento pubblico in economia a fini redistributivi, anche se non

inteso come negli Stati europei.

A partire dal XX secolo:

1) il congresso riduce l’intervento pubblico in economia

2) la corte suprema riconosce una crescente sfera di autonomia agli Stati membri

nell’esercizio del loro potere legislativo.

2. La forma di stato: principi e valori

L’attuale forma di stato degli Stati Uniti d’America è caratterizzata da 2 elementi principali:

1) da una parte i diritti sociali non sono costituzionalizzati, ma derivano esclusivamente

da interventi legislativi federali

2) i diritti liberali, riconosciuti nel BILL OF RIGHTS, sono stati oggetto di significativi

ampliamenti essenzialmente a opera della Corte Suprema.

Differenze con l’europa:

1) lo stato federale non ha mai agito direttamente come imprenditore, ma solo come

regolatore delle attività economiche private o come acquirente di beni e servizi dalle

imprese private per lo svolgimento delle sue attività, tra le quali anche l’attuazione di

programmi sociali

2) negli stati uniti la spesa pubblica totale è attualmente ed è sempre stata di livello

inferiore a quella mediamente raggiunta in europa

3) le entrate fiscali negli stati uniti sono inferiori a quelle mediamente riscosse nei Paesi

europei, il che conferma il minore effetto redistributivo operato nell’ordinamento

giuridico nordamericano rispetto a quello del modello europeo.

Causa:

il maggiore rispetto per l’autonomia e l’iniziativa individuale che trova come contropartita una

più intensa responsabilizzazione della singola persona.

3. La forma di stato: la struttura federale

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3.1. Il federalismo legislativo, esecutivo e giudiziario

1) Federalismo legislativo:

- principio secondo il quale tutti i poteri non attribuiti al Congresso federale

spettano agli Stati

- Commerce clause: congresso può disciplinare la materia del commercio tra

gli Stati membri, esso doveva ritenersi autorizzato a legiferare in tutti i casi nei

quali il commercio tra gli stati membri poteva essere influenzato, anche

indirettamente

- agli stati membri è sempre rimasta la competenza legislativa in materia civile

e penale

2) Federalismo esecutivo:

- i principali strumenti attraverso i quali il Congresso sollecita la collaborazione

degli Esecutivi statali sono i GRANTS-IN-AIDS: finanziamenti federali erogati

ai singoli Stati per la realizzazione di opere pubbliche, a condizione che essi

contribuiscano in parte con fondi propri e che rispettino indicazioni, a volte

assai dettagliate, imposte dal Governo federale per la realizzazione dell’opera

- Federal mandates: con i quali la legge federale impone ai Governi federali lo

svolgimento di determinate attività, in esecuzione della stessa. Essi

comportano una spesa a carico dello Stato membro

3) Federalismo giudiziario:

- ai giudici federali è attribuita giurisdizione su alcune materie, le più importanti

delle quali sono le controversie sorte sulla base della legge federale (federal

questions cases) e quelle sorte tra cittadini di Stati diversi (diversity cases).La

giurisprudenza della Corte suprema ha però fin da subito stabilito che la

competenza del giudice federale non è mai esclusiva, ma si sovrappone a

quella del giudice statale, a meno che la legge federale disponga

diversamente e che esiste una presunzione di competenza del giudice

statale, la quale deve essere superata dalla parte che intenda rivolgersi al

giudice federale

3.2. Il senato

Il senato degli Stati Uniti è comunemente inteso come la Camera degli Stati, in quanto esso

è formato da 2 senatori per ogni Stato e dunque si suppone che rappresenti gli interessi dei

singoli Stati. I senatori non sono più nominati dai Legislativi ma sono eletti dal corpo

elettorale.

L’unica garanzia concessa dalla Costituzione agli Stati per tutelare le loro competenze

consisteva nel national political process, cioè nella loro partecipazione alla formazione della

politica nazionale, attraverso il senato.

3.3. La struttura federale dei partiti politici

Il democrativo e il repubblicano sono i partiti politici statunitensi che possono definirsi come

federazioni lasche di partiti venti una propria base locale nei diversi stati. Tali organizzazioni

politiche assumono una parvenza di compattezza durante le elezioni presidenziali.

4. La forma di governo

I costituenti americani hanno infatti realizzato l’idea di Montesquieu sulla separazione dei

poteri, intesa come reciproco stemperamento, allo scopo che ciascun organo, dotato in via

principale di un potere, abbia però competenza anche in relazione agli altri poteri, in modo

da contrastare gli altri organi costituzionali, così da ottenere una complessiva riduzione

dell’intervento pubblico nei confronti della sfera privata. La costituzione crea 2 principali

centri di potere, entrambi legittimati direttamente dall’elezione popolare:

6 1) il congresso: titolare del potere legislativo

2) il Presidente: titolare del potere esecutivo. Il presidente è ormai il principale

propulsore dell’iniziativa legislativa del congresso, dall’altra parte l’esercizio della sua

potestà esecutivo-amministrativa è limitato non solo dal Senato e dal Giudiziario, ma

anche dalla pubblica amministrazione, che deve ormai essere intesa come un potere

a sé stante, separato da quello governativo, soprattutto per quanto riguarda l’attività

svolta dalle autorità amministrative indipendenti.

La costituzione attribuisce a entrambi un potere principale, ma poi prevede anche una serie

di casi nei quali un organo interferisce con l’esercizio del potere dell’altro.

4.1. Il congresso

Il congresso degli Stati Uniti è composto da 2 camere:

1) la camera dei rappresentanti: formata da 435 rappresentanti eletti ogni 2 anni con un

sistema maggioritario e con collegi uninominali

2) senato: formato da 100 senatori, rinnovati per un terzo ogni 2 anni con un sistema

elettorale maggioritario secondo il quale ogni Stato elegge 2 senatori, così che ogni

senatore rappresenta un numero di elettori che può variare molto da Stato a Stato

Le 2 camere devono approvare la legge nell’identico testo, secondo un modello di

bicameralismo perfetto. Nel caso di contrasti tra le 2 camere circa l’approvazione di una

legge è previsto l’intervento di una commissione mista con il compito di elaborare un testo

che possa essere condiviso.

- quanto al comando delle forze armate, la costituzione riserva il congresso il potere di

dichiarare la guerra

- quanto alla nomina dei principali funzionari dell’amministrazione federale ivi compresi

tutti i giudici federali, la costituzione attribuisce al senato il potere di approvare o

meno le scelte fatte dal Presidente, attraverso l’espressione di advice and consent su

di esse.

- il potere presidenziale di concludere trattati internazionali, la costituzione riserva al

Senato Che si esprime con la maggioranza dei due terzi, la facoltà di autorizzare la

ratifica.

4.2. Il Presidente

Il presidente degli Stati Uniti, il cui mandato è di 4 anni e non può essere esercitato per più di

2 volte.

Il presidente si avvale di segretari, ciascuno dei quali è preposto a un dipartimento. Le

riunioni del Presidente con i suoi segretari non sono equiparabili al Consiglio dei ministri

negli Stati a forma di governo parlamentare, in quanto non si tratta di un organo formale,

dotato di rilevanza costituzionale.

- Potere di veto: la legge non può entrare in vigore senza essere stata previamente

vistata dal presidente. Se il presidente non pone il visto entro 10 giorni, la legge si

intende approvata, a meno che il presidente non abbia potuto rinviare la legge al

congresso nel periodo di 10 giorni a causa del fatto che il congresso non era in

seduta, nel qual caso la legge non potrà più entrare in vigore. Se il presidente pone il

veto, il congresso può approvare la legge ma con la maggioranza dei 2 terzi, e in tal

caso la legge si considera definitivamente entrata in vigore, senza il visto

presidenziale. Il veto può essere esercitato solo sull’intera legge e non su singole

parti di essa.

- Signing statement: consiste in una dichiarazione che il presidente fa inserire nel testo

ufficiale della legge, nella quale egli esprime valutazioni negative su alcune parti

7 della legge, o più frequentemente, fornisce indicazioni all’amministrazione circa

l’interpretazione e le modalità applicative delle norme in questione.

Il presidente esercita inoltre la sua influenza sulla funzione legislativa del congresso

indicando ogni anno il programma legislativo che intende attuare. Il presidente svolte attività

legislativa quando è a ciò delegato dal congresso.

4.3. I partiti politici

Il partito democratico è orientato verso un maggiore intervento pubblico in economia, al

quale corrisponde un accentramento del potere a livello federale, mentre il partito

repubblicano preferisce garantire l’autonomia degli Stati membri, riducendo al tempo stesso

le iniziative sociale federali. In entrambi i partiti americani prevale il meccanismo di selezione

dei candidati tramite le elezioni primarie, anche se in alcuni Stati si fa ancora ricorso alle

assemblee interne di partito (causes). In quanto i partiti politici non hanno quel ruolo

determinante nell’attività parlamentare che ricoprono negli stati europei e dunque la

maggioranza viene ricercata di volta in volta dal Presidente anche, ma non solo, attraverso il

canale dell’appartenenza al medesimo partito.

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tommaso69 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Guidi Guido.
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