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SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA.
La forma semplificata è prevista dalle norme come regola generale di svolgimento della conferenza
decisoria. Essa prevede che le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono
mediante utilizzo della posta elettronica. Si tratta di un esame degli interessi attuato mediante l’uso di
strumenti telematici, senza la necessaria compresenza simultanea dei rappresentanti delle diverse
amministrazioni interessate.
La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro 5 giorni dall’inizio del procedimento
d’ufficio, o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte. A tal fine, la pubblica
amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate l’oggetto della
determinazione da assumere; il termine tassativo; il termine perentorio, comunque non superiore a 45
giorni, entro il quale le stesse devono rendere le proprie determinazioni. Quest’ultimo termine diventa di
90 giorni ove vi siano amministrazioni preposte alla cura di interessi qualificati, come la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute de cittadini. Tali termini dovranno comunque
rispettare obbligatoriamente il termine di conclusione del procedimento.
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Le determinazioni formulate dalle amministrazioni coinvolte vanno motivate, si esprimono in forma di
ASSENSO o di DISSENSO e devono indicare in modo chiaro e analitico le condizioni e le prescrizioni
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso. Per velocizzare la
conclusione della conferenza, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni
partecipanti in caso di mancata comunicazione della determinazione entro il termine prefissato oppure
qualora la determinazione risulti priva di motivazione o di chiara indicazione delle condizioni necessarie ai
fini dell’assenso.
Scaduti i termini per l’acquisizione delle varie determinazioni, entro 5 giorni l’amministrazione procedente
ha 3 possibilità da seguire.
1. Adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza ove abbia acquisito
esclusivamente assensi incondizionati o se ritenga che le condizioni eventualmente indicate ai fini
dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare
modifiche alla decisione
2. L’amministrazione procedente adotta, invece, la determinazione motivata di conclusione negativa
della conferenza qualora abbia acquisito uno o più dissensi che non ritenga superabili.
3. Infine, al di fuori dei casi precedenti ed essenzialmente se, per superare i dissensi espressi, si
rendono necessarie modifiche sostanziali della decisione oggetto della conferenza.
L’amministrazione procedente avvia una conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona, da
tenersi non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la conclusione della
conferenza semplificata.
Occorre ora esaminare la struttura e il funzionamento della conferenza di servizi in forma simultanea e in
modalità sincrona. La caratteristica principale di tale conferenza è che vi è la partecipazione contestuale
dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.
Tre sono e ipotesi in cui si può utilizzare tale tipo di conferenza.
• Il primo si verifica quando, al termine della conferenza semplificata, emergono dissensi superabili
solo con modifiche sostanziali della decisione della conferenza.
• La seconda ipotesi si ha quando la determinazione da assumere si presenta di particolare
complessità: in tal caso, l’amministrazione procedente può avviare direttamente la conferenza
simultanea, senza passare per la conferenza semplificata.
• La terza ipotesi ricorre quando vi sia richiesta motivata di conferenza simultanea rivolta
all’amministrazione procedente da parte delle altre amministrazioni o del privato interessato.
Nonostante questo tipo di conferenza sia considerato dalla legge come eccezionale, ampi sono i margini
che consentono di utilizzarla.
La conferenza simultanea deve concludersi entro 45 giorni dalla prima riunione. Nei casi di particolare
complessità e di richiesta motivata di tale tipo di conferenza la durata può protrarsi fino a 90 giorni; ma
resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
Quanto alle modalità di partecipazione delle amministrazioni statali e non statali convocate, ciascuna
prende parte alla conferenza tramite un unico rappresentante cui è attribuito il potere di esprime
definitivamente e in modo univoco e vincolante la volontà dell’amministrazione. La norma è finalizzata ad
evitare che in conferenza dei servizi vi possano essere amministrazioni, appartenenti allo stesso livello di
governo, che, tuttavia, esprimono posizioni differenti tra di loro.
Per quel che riguarda il criterio decisionale, ultimati i lavori della conferenza o comunque decorsi i 45
giorni, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza
sulla base della POSIZIONE PREVALENTE espressa dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza
tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera comunque acquisito l’assenso, senza condizioni, delle
amministrazioni partecipanti il cui rappresentante unico non abbia preso parte alla conferenza, oppure,
pure partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione o non abbia motivato il proprio dissenso. IL
CRITERIO DELLE POSIZIONI PREVALENTI non equivale a quello della maggioranza delle posizioni espresse: è
un criterio qualitativo più che quantitativo e tiene in considerazione la diversa rilevanza dei vari interessi
fatti valere. 68
La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede, sostituisce ogni altro assenso, comunque denominato, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
In caso di approvazione unanime, la determinazione di conclusione della conferenza è immediatamente
efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è
provvisoriamente sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati.
Sono considerati qualificati i dissensi manifestati da amministrazioni che curano interessi ritenuti dal
legislatore meritevoli di particolare garanzia. Ciascuna di queste amministrazioni, entro 10 giorni dalla
comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, può proporre opposizione
al Presidente del Consiglio dei ministri, purché abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato
dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.
L’opposizione può essere proposta anche dalle amministrazioni delle regioni e delle provincie autonome di
Trento e Bolzano, qualora i rispettivi rappresentanti abbiano manifestato un dissenso motivato in una
materia spettante alla competenza regionale o provinciale.
L’opposizione consolida la sospensione dell’efficacia della determinazione motivata di conclusione della
conferenza; e la Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro 15 giorni dalla ricezione dell’opposizione,
una riunione alla quale intervengono le amministrazioni dissenzienti e le altre che hanno partecipato alla
conferenza. I partecipanti formulano proposte dirette ad individuare una soluzione condivisa, che
sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. Se non si
raggiunge l’intesa e alla conferenza abbiano partecipato le amministrazioni delle regioni e delle provincie
autonome di Trento e Bolano, la presidenza del consiglio dei ministri può indire una seconda riunione, che
si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.
Qualora a seguito delle suddette riunioni venga raggiunta un’intesa tra i partecipanti, l’amministrazione
procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ove l’intesa non
venga raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, che potrà non accogliere l’opposizione,
facendo acquisire definitivamente efficacia alla determinazione motivata di conclusione della conferenza
già adottata in sede amministrativa; oppure, potrà accogliere parzialmente l’opposizione, modificando,
con propria decisione, il contenuto della determinazione conclusiva.
Una volta adottata la determinazione conclusiva della conferenza, l’amministrazione procedente può
essere sollecitata dalle altre amministrazioni coinvolte nella conferenza conclusa a indire una nuova
conferenza al fine di assumere determinazioni in via di autotutela, o per l’annullamento o per la revoca
della determinazione finale. Si può ritenere che la norma si applichi ai casi in cui la determinazione finale è
adottata in sede amministrativa.
Non sembra che la norma in esame possa applicarsi nei casi in cui la determinazione finale è adottata dal
Consiglio dei ministri, a modifica di quella raggiunta in sede amministrativa. Infatti, se la determinazione
conclusiva è provvedimento adottato dall’amministrazione procedente, vi è ragione per giungere ad un
provvedimento di annullamento d’ufficio o di revoca a seguito di una nuova conferenza; se la
determinazione è adottata dal consiglio dei ministri, gli eventuali provvedimenti di autotutela dovrebbero
essere di competenza di tale organo collegiale.
Diverse disposizioni stabiliscono un utile coordinamento tra la disciplina generale della conferenza e una
serie di discipline di settore, che consente di omogeneizzare queste ultime alle regole generali.
La natura giuridica della conferenza è stata chiarita dalla giurisprudenza dei giudici amministrativi: la
conferenza non dà luogo ad un organo collegiale, pur consentendo ai rappresentanti di varie
amministrazioni di esprimersi congiuntamente su questioni comuni, in modo analogo a quel che avviene
nei collegi; si è piuttosto in presenza di un luogo per l’acquisizione di modalità di semplificazione dell’azione
amministrativa al fine di una più celere formazione di atti complessi, che necessitano del concorso di
volontà di più amministrazioni. Si tratta quindi di un modulo procedimentale semplificato.
Ne deriva che non si applicano le regole formali in materia di organi collegiali. Si è visto che valgono le
norme speciali dettate dalla legge n. 241/1990 sullo svolgimento e sui criteri decisionali della conferenza. N
caso di lacune, non potendo trovare applicazioni le regole sui collegi, è consentita una maggiore flessibilità.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che il consenso può intervenire anche al di fuori dell’ambito
della conferenza. 69
Come si vede, la conferenza di servizi è uno st