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SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA.

La forma semplificata è prevista dalle norme come regola generale di svolgimento della conferenza

decisoria. Essa prevede che le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono

mediante utilizzo della posta elettronica. Si tratta di un esame degli interessi attuato mediante l’uso di

strumenti telematici, senza la necessaria compresenza simultanea dei rappresentanti delle diverse

amministrazioni interessate.

La conferenza è indetta dall’amministrazione procedente entro 5 giorni dall’inizio del procedimento

d’ufficio, o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte. A tal fine, la pubblica

amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate l’oggetto della

determinazione da assumere; il termine tassativo; il termine perentorio, comunque non superiore a 45

giorni, entro il quale le stesse devono rendere le proprie determinazioni. Quest’ultimo termine diventa di

90 giorni ove vi siano amministrazioni preposte alla cura di interessi qualificati, come la tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute de cittadini. Tali termini dovranno comunque

rispettare obbligatoriamente il termine di conclusione del procedimento.

67

Le determinazioni formulate dalle amministrazioni coinvolte vanno motivate, si esprimono in forma di

ASSENSO o di DISSENSO e devono indicare in modo chiaro e analitico le condizioni e le prescrizioni

eventualmente necessarie ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso. Per velocizzare la

conclusione della conferenza, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni

partecipanti in caso di mancata comunicazione della determinazione entro il termine prefissato oppure

qualora la determinazione risulti priva di motivazione o di chiara indicazione delle condizioni necessarie ai

fini dell’assenso.

Scaduti i termini per l’acquisizione delle varie determinazioni, entro 5 giorni l’amministrazione procedente

ha 3 possibilità da seguire.

1. Adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza ove abbia acquisito

esclusivamente assensi incondizionati o se ritenga che le condizioni eventualmente indicate ai fini

dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare

modifiche alla decisione

2. L’amministrazione procedente adotta, invece, la determinazione motivata di conclusione negativa

della conferenza qualora abbia acquisito uno o più dissensi che non ritenga superabili.

3. Infine, al di fuori dei casi precedenti ed essenzialmente se, per superare i dissensi espressi, si

rendono necessarie modifiche sostanziali della decisione oggetto della conferenza.

L’amministrazione procedente avvia una conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona, da

tenersi non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la conclusione della

conferenza semplificata.

Occorre ora esaminare la struttura e il funzionamento della conferenza di servizi in forma simultanea e in

modalità sincrona. La caratteristica principale di tale conferenza è che vi è la partecipazione contestuale

dei rappresentanti delle amministrazioni coinvolte.

Tre sono e ipotesi in cui si può utilizzare tale tipo di conferenza.

• Il primo si verifica quando, al termine della conferenza semplificata, emergono dissensi superabili

solo con modifiche sostanziali della decisione della conferenza.

• La seconda ipotesi si ha quando la determinazione da assumere si presenta di particolare

complessità: in tal caso, l’amministrazione procedente può avviare direttamente la conferenza

simultanea, senza passare per la conferenza semplificata.

• La terza ipotesi ricorre quando vi sia richiesta motivata di conferenza simultanea rivolta

all’amministrazione procedente da parte delle altre amministrazioni o del privato interessato.

Nonostante questo tipo di conferenza sia considerato dalla legge come eccezionale, ampi sono i margini

che consentono di utilizzarla.

La conferenza simultanea deve concludersi entro 45 giorni dalla prima riunione. Nei casi di particolare

complessità e di richiesta motivata di tale tipo di conferenza la durata può protrarsi fino a 90 giorni; ma

resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Quanto alle modalità di partecipazione delle amministrazioni statali e non statali convocate, ciascuna

prende parte alla conferenza tramite un unico rappresentante cui è attribuito il potere di esprime

definitivamente e in modo univoco e vincolante la volontà dell’amministrazione. La norma è finalizzata ad

evitare che in conferenza dei servizi vi possano essere amministrazioni, appartenenti allo stesso livello di

governo, che, tuttavia, esprimono posizioni differenti tra di loro.

Per quel che riguarda il criterio decisionale, ultimati i lavori della conferenza o comunque decorsi i 45

giorni, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza

sulla base della POSIZIONE PREVALENTE espressa dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza

tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera comunque acquisito l’assenso, senza condizioni, delle

amministrazioni partecipanti il cui rappresentante unico non abbia preso parte alla conferenza, oppure,

pure partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione o non abbia motivato il proprio dissenso. IL

CRITERIO DELLE POSIZIONI PREVALENTI non equivale a quello della maggioranza delle posizioni espresse: è

un criterio qualitativo più che quantitativo e tiene in considerazione la diversa rilevanza dei vari interessi

fatti valere. 68

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata tenendo conto delle posizioni

prevalenti espresse in quella sede, sostituisce ogni altro assenso, comunque denominato, di competenza

delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

In caso di approvazione unanime, la determinazione di conclusione della conferenza è immediatamente

efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è

provvisoriamente sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati.

Sono considerati qualificati i dissensi manifestati da amministrazioni che curano interessi ritenuti dal

legislatore meritevoli di particolare garanzia. Ciascuna di queste amministrazioni, entro 10 giorni dalla

comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, può proporre opposizione

al Presidente del Consiglio dei ministri, purché abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato

dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.

L’opposizione può essere proposta anche dalle amministrazioni delle regioni e delle provincie autonome di

Trento e Bolzano, qualora i rispettivi rappresentanti abbiano manifestato un dissenso motivato in una

materia spettante alla competenza regionale o provinciale.

L’opposizione consolida la sospensione dell’efficacia della determinazione motivata di conclusione della

conferenza; e la Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro 15 giorni dalla ricezione dell’opposizione,

una riunione alla quale intervengono le amministrazioni dissenzienti e le altre che hanno partecipato alla

conferenza. I partecipanti formulano proposte dirette ad individuare una soluzione condivisa, che

sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. Se non si

raggiunge l’intesa e alla conferenza abbiano partecipato le amministrazioni delle regioni e delle provincie

autonome di Trento e Bolano, la presidenza del consiglio dei ministri può indire una seconda riunione, che

si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

Qualora a seguito delle suddette riunioni venga raggiunta un’intesa tra i partecipanti, l’amministrazione

procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ove l’intesa non

venga raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri, che potrà non accogliere l’opposizione,

facendo acquisire definitivamente efficacia alla determinazione motivata di conclusione della conferenza

già adottata in sede amministrativa; oppure, potrà accogliere parzialmente l’opposizione, modificando,

con propria decisione, il contenuto della determinazione conclusiva.

Una volta adottata la determinazione conclusiva della conferenza, l’amministrazione procedente può

essere sollecitata dalle altre amministrazioni coinvolte nella conferenza conclusa a indire una nuova

conferenza al fine di assumere determinazioni in via di autotutela, o per l’annullamento o per la revoca

della determinazione finale. Si può ritenere che la norma si applichi ai casi in cui la determinazione finale è

adottata in sede amministrativa.

Non sembra che la norma in esame possa applicarsi nei casi in cui la determinazione finale è adottata dal

Consiglio dei ministri, a modifica di quella raggiunta in sede amministrativa. Infatti, se la determinazione

conclusiva è provvedimento adottato dall’amministrazione procedente, vi è ragione per giungere ad un

provvedimento di annullamento d’ufficio o di revoca a seguito di una nuova conferenza; se la

determinazione è adottata dal consiglio dei ministri, gli eventuali provvedimenti di autotutela dovrebbero

essere di competenza di tale organo collegiale.

Diverse disposizioni stabiliscono un utile coordinamento tra la disciplina generale della conferenza e una

serie di discipline di settore, che consente di omogeneizzare queste ultime alle regole generali.

La natura giuridica della conferenza è stata chiarita dalla giurisprudenza dei giudici amministrativi: la

conferenza non dà luogo ad un organo collegiale, pur consentendo ai rappresentanti di varie

amministrazioni di esprimersi congiuntamente su questioni comuni, in modo analogo a quel che avviene

nei collegi; si è piuttosto in presenza di un luogo per l’acquisizione di modalità di semplificazione dell’azione

amministrativa al fine di una più celere formazione di atti complessi, che necessitano del concorso di

volontà di più amministrazioni. Si tratta quindi di un modulo procedimentale semplificato.

Ne deriva che non si applicano le regole formali in materia di organi collegiali. Si è visto che valgono le

norme speciali dettate dalla legge n. 241/1990 sullo svolgimento e sui criteri decisionali della conferenza. N

caso di lacune, non potendo trovare applicazioni le regole sui collegi, è consentita una maggiore flessibilità.

In particolare, la giurisprudenza ha precisato che il consenso può intervenire anche al di fuori dell’ambito

della conferenza. 69

Come si vede, la conferenza di servizi è uno st

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Publisher
A.A. 2022-2023
85 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Biss_97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Simonetti Alfredo.