Anteprima
Vedrai una selezione di 15 pagine su 68
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 1 Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 2
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 6
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 11
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 16
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 21
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 26
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 31
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 36
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 41
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 46
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 51
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 56
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 61
Anteprima di 15 pagg. su 68.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto commerciale, prof. Pisani e patriarca, libro consigliato Diritto commerciale, Campobasso Pag. 66
1 su 68
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Opere di ingegno e invenzioni

La poesia, il romanzo, la canzone, il film sono opere dell'ingegno. Opere che ovviamente non vanno confuse col loro veicolo materiale di trasmissione: il libro, il disco, il cd-rom. La stampa del libro, la fabbricazione del disco sono state rese possibili da altre creazioni dell'intelletto umano nel campo non più della cultura o dell'arte, ma nel campo della tecnica: da una serie di invenzioni. Le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali costituiscono le due grandi categorie di creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento.

Le opere dell'ingegno formano oggetto del diritto d'autore.

Le invenzioni industriali, invece, possono formare oggetto, a seconda dello specifico contenuto:

  • del brevetto per invenzioni industriali
  • del brevetto per modelli di utilità
  • della registrazione per disegni e modelli

Il diritto d'autore: Formano oggetto del

diritto d'autore le opere dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione: romanzi, poesie, trattati scientifici, canzoni, sculture, software. Tali opere sono protette indipendentemente dal loro pregio e dall'utilità pratica. Unica condizione richiesta è che l'opera abbia carattere creativo, ossia presenti un minimo di originalità oggettiva rispetto a preesistenti opere dello stesso genere. Originalità che può consistere anche nel modo personale di esposizione o nella rielaborazione di opere preesistenti (ad esempio l'adattamento di un romanzo per il cinema).

Fatto costitutivo del diritto d'autore è la creazione dell'opera: non è necessario che l'opera sia stata divulgata fra il pubblico. In altre parole, il romanziere è tutelato dal momento in cui fissa le sue idee sulla carta o sul registratore.

È prevista la registrazione dell’opera nel Registro Pubblico Generale delle opere protette e per quelle cinematografiche nello Speciale Registro tenuto dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

  • Il diritto di autore gode di una tutela sia morale sia patrimoniale.
  • MORALE: L’autore ha diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell’opera, di decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se pubblicarla con il proprio nome o in anonimo, di opporsi a modificazioni o deformazioni dell’opera e ad ogni altro atto a danno dell’opera che possa arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
  • PATRIMONIALE: Tuttavia l’autore ha il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell’opera in ogni forma e modo, originale o derivato. Il diritto patrimoniale ha una durata limitata in 70 anni dopo la morte dell’autore. Diritti connessi o affini al diritto d’autore sono poi

Riconosciuti a determinate categorie di soggetti: produttori di dischi, interpreti ed esecutori di opere, quali attori e cantanti: a tali soggetti è in generale riconosciuto il diritto ad un equo compenso da parte di chiunque utilizzi, in qualsiasi modo e anche senza scopo di lucro, la loro opera creativa o interpretativa.

Trasferimento del diritto di utilizzazione economica:

Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è liberamente trasferibile, sia fra vivi che a causa di morte. Il trasferimento per atto fra vivi, che deve essere provato per iscritto, può essere sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo. I contratti previsti e normalmente utilizzati per lo sfruttamento economico di un'opera dell'ingegno sono, peraltro, il contratto di edizione e il contratto di rappresentazione e di esecuzione. Con il contratto di edizione, l'autore concede in esclusiva ad un editore il diritto di pubblicare per la stampa l'opera.

per conto ed a spese dell'editore. L'editore a sua volta si obbliga a stampare, a mettere in commercio l'opera e a corrispondere all'autore il compenso pattuito, di solito costituito da una percentuale sul ricavato della vendita, anche se in alcuni casi può essere fissato anche a forfait. Con il contratto di rappresentazione e di esecuzione, l'autore cede il solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine (drammatiche, coreografiche, musicali). L'altra parte si obbliga a provvedervi a proprie spese.

Il diritto di autore è protetto con specifiche sanzioni civili, pecuniarie e penali, a carico di chi ponga in essere comportamenti lesivi, che possono andare dall'imitazione totale o parziale degli elementi creativi essenziali di un'opera altrui fino alla lesione di singole manifestazioni del diritto di autore.

LE INVENZIONI INDUSTRIALI

Le invenzioni industriali sono idee creative che

Le invenzioni industriali appartengono al campo della tecnica. Esse consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi. Netta è la distinzione rispetto alle opere dell'ingegno, dalle quali le invenzioni industriali si differenziano anche per il diverso modo di acquisto del diritto di utilizzazione economica: la concessione del corrispondente brevetto è da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

  • Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive di maggior rilievo tecnologico. Queste possono essere distinte in 3 grandi categorie:
    1. Invenzioni di prodotto, che hanno per oggetto un nuovo prodotto materiale (ad esempio, una macchina)
    2. Invenzioni di procedimento, che possono consistere in un nuovo metodo di produzione di beni già noti
    3. Invenzioni derivate, che si presentano come derivazione di una precedente invenzione.

Per scelta legislativa non sono

però considerate invenzioni: • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici • i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali • le presentazioni di informazioni. Tuttavia le invenzioni devono poi rispondere a determinati requisiti di validità per poter formare oggetto di brevetto. Devono essere leciti, cioè nuovi, devono implicare un'attività inventiva e devono avere un'applicazione industriale.

• L'INVENZIONE BREVETTATA

La tutela giuridica dell'invenzione ha contenuto sia morale che patrimoniale. L'inventore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione e ha inoltre il diritto di conseguire il brevetto, che ha funzione costitutiva ai fini dell'acquisto del diritto all'utilizzazione economica. Il brevetto per invenzione industriale è concesso dall'Ufficio brevetti, sulla base di una domanda corredata dalla descrizione.

dell'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Ogni domanda può avere per oggetto una sola invenzione e deve specificare ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

Il brevetto per invenzioni industriali dura 20 anni dalla data di deposito della domanda ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo. Il relativo diritto di esclusiva si può perdere prima della scadenza qualora sia dichiarata la nullità del brevetto o sopravvenga una causa di decadenza dello stesso, quale la mancata attuazione entro 3 anni dal rilascio del brevetto. Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto, fatte salve talune specifiche forme di libera utilizzazione dell'invenzione da parte di terzi per scopi privati e non commerciali. L'esclusiva sussiste nei limiti dell'invenzione brevettata. Tuttavia

l'invenzione riguarda un nuovo metodo o un nuovo processo di produzione (invenzione di procedimento), l'esclusiva copre solo la messa in commercio del prodotto identico a quello ottenuto con il nuovo metodo o processo. Il titolare di tale brevetto potrà quindi impedire che altri metta in commercio prodotti identici ottenuti con lo stesso metodo, ma non potrà impedire il commercio degli stessi prodotti ottenuti con metodo diverso.

Il brevetto è liberamente trasferibile sia fra vivi sia mortis causa, indipendentemente dal trasferimento dell'azienda. Il titolare del brevetto può altresì concedere licenza di uso dello stesso con o senza esclusiva di fabbricazione a favore del licenziatario. Ed è proprio la licenza di brevetto senza esclusiva il tipico contratto usato dalla grande industria per mettere a disposizione di imprese di altri Paesi i brevetti fondamentali.

L'invenzione brevettata è tutelata con sanzioni.

Civili e penali. In particolare il titolare del brevetto ed anche illicenziatario possono esercitare azione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfrutta l'invenzione. Sono altresì previste sanzioni volte ad eliminare dal mercato gli oggetti realizzati in violazione del brevetto: sequestro, rimozione, distruzione. Il rilascio del brevetto per invenzione attribuisce diritto di esclusiva solo sul territorio nazionale. L'esclusiva può essere però conseguita anche in altri Stati e vi sono alcuni Trattati internazionali che agevolano il conseguimento di tale risultato.

Invenzione non brevettata. L'inventore può astenersi dal brevettare il proprio trovato e sfruttarlo in segreto. Corre però il rischio che altri pervenga al medesimo risultato inventivo, lo brevetti ed acquisti il diritto di esclusiva, dato che è indubbio che fra due inventori prevale chi per primo ha presentato la domanda di brevetto, se non ricorre un diritto di priorità.

La nuova disciplina delle invenzioni, introdotta nel 1979, riconosce tuttavia una sia pur limitata tutela anche a chi abbia utilizzato un'invenzione senza brevettarla: chiunque ha fatto uso dell'invenzione nella propria azienda, nei 12 mesi anteriori al deposito dell'altrui domanda di brevetto, può continuare a sfruttare l'invenzione stessa nei limiti del preuso. Tale tutela minima opererà però solo nel caso di preuso segreto. Se l'inventore o il preutente hanno divulgato l'invenzione, il successivo brevetto difetterà del requisito della novità e quindi potrà essere esperita azione di nullità dello stesso. Dichiarato nullo il brevetto, chiunque potrà liberamente sfruttare l'invenzione.

MODELLI INDUSTRIALI
I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all'industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni industriali. Essi sono distinti in modelli di utilità e disegni e modelli.

I modelli di utilità sono nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità a macchine, utensili e oggetti d'uso (ad esempio una nuova forma di poltrona da dentista).
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarapapale97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Patriarca Camillo.