• L’IMPRENDITORE
La disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell'imprenditore.
secondo l'articolo 2082 è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
la disciplina non è identica per tutti gli imprenditori; infatti il codice civile distingue
diversi tipi di imprese e imprenditori in base a tre criteri:
1. l'oggetto dell'impresa : che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e
quello commerciale;
2. le dimensioni dell'impresa : in base alla quale individuato il piccolo
imprenditore quello medio grande .
3. la natura del soggetto che esercita l'impresa : che determina la ripartizione fra
impresa pubblica, impresa individuale e imprese costituite in forma di società.
in generale tutti gli imprenditori sono assoggettati ad una disciplina comune che va
sotto il nome di statuto generale dell'imprenditore che comprende la disciplina
dell'azienda, dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi.
Inoltre chi è imprenditore commerciale non piccolo È assoggettato ad un'ulteriore
statuto cioè parliamo in questo caso dello statuto tipico dell'imprenditore
commerciale che comprende l'iscrizione nel registro delle imprese con effetto di
pubblicità legale, la scrittura contabile, il fallimento, altre procedure concorsuali
disciplinate dalla legge fallimentare e infine l'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese insolventi.
L' imprenditore e quindi quel soggetto che esercita un attività qualificata ovvero un attività connotate da quelli che
tradizionalmente vengono indicati come i requisiti necessari per l'acquisto della qualità di imprenditore: economicità ,
professionalità, organizzazione, attività produttiva. difatti l'articolo 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere
affinché un dato soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del codice civile dettate per l'impresa e per l'
imprenditore. da dell'articolo si ricava che l'impresa è un'attività caratterizzata sia da uno scopo specifico, produzione e
scambio di beni e servizi, sia da specifiche modalità di svolgimento come organizzazione economicità e professionalità.
• ATTIVITA’ PRODUTTIVA: requisito indispensabile per l'acquisizione della qualità di imprenditore è l'esercizio di un'attività
produttiva cioè il compimento di una serie di atti coordinati e finalizzati allo scopo della produzione e dello scambio di
beni e servizi; è in breve un attività produttiva di nuova ricchezza.
• Tale definizione esclude l'attività di mero godimento cioè l'attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni e
servizi ad esempio il proprietario di immobili che ne gode i frutti con cedendoli locazione, egli non è imprenditore perché
non produce nuove utilità economiche ma si limita a godere i frutti dei propri beni.
• un'attività può però costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni e servizi , in
tal caso in presenza degli altri requisiti richiesti dall' articolo 2082 fa acquistare la qualità di imprenditore ad esempio il
proprietario di un immobile che idibisca lo stesso albergo, pensione o residence.
• ancora è godimento del proprio patrimonio attività di produzione e impiego di proprio denaro nella compravendita di
strumenti finanziari come azioni, obbligazioni, titoli di Stato con scopo di investimento e di speculazione; sotto questo
profilo gli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento quando sono coordinati in modo da configurare
un'attività possono dar vita ad impresa se ricorrono gli ulteriori requisiti dell'organizzazione della professionalità ad
esempio sono imprese commerciali le società finanziarie società che erogano credito con mezzi propri o comunque non
raccolti fra il pubblico che per tale motivo non possono essere considerate imprese bancarie.
tuttavia la qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l'attività produttiva svolta è illecita cioè contraria
a norme imperative, l'ordine pubblico o al buon costume. esistono due tipi di impresa illecita :
1. impresa illegale ,consiste in un'attività svolta in violazione di norme che disciplinano concessioni, licenze,
autorizzazioni (attività bancaria senza la prescritta autorizzazione governativa oppure commercio all'ingrosso senza la
licenza amministrativa)
2. impresa immorale ,in questo caso è l'oggetto stesso dell' attività di essere illecito come ad esempio il contrabbando di
sigarette il commercio di droga.
chi svolge attività d'impresa violando la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l' imprenditore nei confronti dei
terzi e tuttavia da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore.
• Organizzazione: Secondo l'ordinamento non è concepibile attività di impresa senza
l'impiego coordinato di fattori produttivi cioè senza l'impiego di capitale e lavoro proprio
o altrui. L'imprenditore crea normalmente un complesso produttivo, formato da persone
e da beni strumentali. È imprenditore anche chi opera senza utilizzare prestazioni
lavorative altrui, purché vi sia organizzazione di mezzi e di capitali, oltre che del proprio
lavoro (Si pensi ad una gioielleria gestire da solo titolare ). Allo stesso modo, è
imprenditore chi opera senza creare un apparato aziendale di beni mobili e immobili, ma
solamente attraverso mezzi finanziari propri o altrui (Come ad esempio si può verificare
per le attività di finanziamento e di investimento) .
• Non è imprenditore invece il soggetto che svolge un'attività produttiva basata
unicamente sul proprio lavoro personale. Più la semplice organizzazione a fini produttivi
del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale.
ECONOMICITA’ DELL’ATTIVITA’: L'impresa è un'attività economica, secondo l'articolo 2082
economicità e richiesta in aggiunta allo scopo produttivo delle attività.
per aversi impresa è essenziale che l'attività produttiva sia condotta con metodo
economico cioè secondo delle modalità che consentono la copertura dei costi con i ricavi e
assicurino l' autosufficienza economica altrimenti si ha consumo e non produzione di
ricchezza. non è imprenditore chi produce beni e servizi che vengono erogati
gratuitamente in quanto vi è l'impossibilità di coprire i costi con i ricavi; invece è
imprenditore chi utilizza un metodo economico che consenta la copertura dei costi con i
ricavi. Tuttavia perché l'attività possa dirsi economica non essenziale che essa sia
caratterizzata da l'intento dell'imprenditore di conseguire un guadagno un profitto
personale ossia dallo scopo di lucro.
• PROFESSIONALITA: l’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’articolo 2082 perché si abbia la
qualità di imprenditore è il carattere professionale dell’attività. Professionalità significa perciò
esercizio abituale e non esercizio occasionale di un’attività produttiva.
• Non è imprenditore chi compie un solo acquisto e successivamente lo rivende.
• Non è imprenditore chi organizza un singolo servizio di trasporto oppure chi organizza un singolo
spettacolo sportivo.
• La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato senza
che ci siano delle interruzioni.Ad esempio per le attività stagionali come alberghi in località di
villeggiatura, stabilimenti balneari, rifugi alpini, è sufficiente che gli atti d’impresa si ripetano
costantemente secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività.
• Il requisito della professionalità non richiede neppure che l’impresa sia l’unica attività oppure la
principale attività del soggetto.
• È imprenditore anche il Professore oppure l’impiegato che gestisce un negozio oppure un albergo.
• Da questo si deduce che è possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa, ad
esempio, si possono esercitare insieme l’impresa agricola e l’impresa commerciale da parte dello
stesso soggetto.
Quindi per potere essere considerati imprenditori devono ricorrere tutti i requisiti stabiliti dall’articolo
2082 del codice civile.
LIBERI PROFESSIONISTI: I liberi professionisti non sono mai imprenditori in virtù di una precisa scelta
legislativa. Questo è vero anche se si avvalgono di ingenti organizzazioni di lavoratori subordinati e
mezzi, purché si limitino allo svolgimento della propria attività professionale. I liberi professionisti
sono, dunque, imprenditori solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività
organizzata in forma di impresa (art. 2238 c.c.).
• CATEGORIE DI IMPRENDITORI
l' imprenditore agricolo e l’ imprenditore commerciale sono 2 categorie di imprenditori che il codice
distingue in base all’oggetto Dell'attività.
L’imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l' imprenditore in generale, esso è
esonerato per l'iscrizione nel registro delle imprese, dalla tenuta delle scritture contabili, non è
assoggettato al fallimento ed altre procedure concorsuali del imprenditore commerciale Fatta eccezione
degli accordi di ristrutturazione dei debiti . l' imprenditore agricolo gode di un trattamento di favore
rispetto all' imprenditore commerciale. Tale trattamento è accentuato dalla legislazione speciale
attraverso una serie di incentivi agevolazioni volte a promuovere lo sviluppo di tale settore.
Stabilire se un dato imprenditore sia agricolo o commerciale serve a definire l' ambito di operatività di
questo trattamento di favore e l' ampiezza dell'area di esonero della rigorosa disciplina dell'imprenditore
commerciale. Area che è stata ampliata per effetto della sostituzione dell' originaria nozione di
imprenditore agricolo. il testo originario dell'articolo 2135 del codice civile stabiliva che è imprenditore
agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, la silvicoltura l allevamento del bestiame
e attività connesse e tuttavia si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all' alienazione
dei prodotti agricoli quando rientrano Nell'esercizio normale dell'agricoltura. le attività agricole possono
perciò essere distinte in:
1. Attività agricole essenziali: coltivazione del fondo, silvicoltura e di allevamento del bestiame sono
attività tipicamente agricole. Tali attività hanno subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi grazie al
processo tecnologico che ha coinvolto anche l'agricoltura; difatti oggi è possibile ottenere prodotti agricoli
con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti, si pensi all'
allevamento in batteria, coltivazione artificiale o fuori terra. Dunque c'è stata una modifica dell'articolo
2135 secondo cui è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività come coltivazione del
fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; tale articolo specifica però che per
coltivazione di fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla
cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o
animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci o marine.
• ATTIVITA’ PER CONNESSIONE: è la seconda categoria delle attività agricole. Si intendono
le attività connesse: 1.le attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti
prevalentemente da un’attività agricola essenziale; 2.le attività dirette alla fornitura di
beni e servizi mediante l' utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente
impiegate nell attività agricola.
sia le une che le altre sono attività oggettivamente commerciali. sono però considerate per
legge attività agricole quando sono esercitate in connessione con una delle attività agricole
essenziali. Ai fini della qualificazione dell'attività connessa come agricola è richiesto: in
primo luogo un collegamento soggettivo nel senso che l’attività deve essere svolta dalla
stessa impresa che esercita attività agricola principale. in secondo luogo è indispensabile
un collegamento aziendale individuato nella circostanza che i prodotti manipolati e
trasformati devono provenire prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'
allevamento. Quindi tali attività, che singolarmente sarebbero qualificate come industriale,
acquistano dunque carattere agricolo se svolte in connessione con un attività agricola.
IMPRENDITORE COMMERCIALE: secondo l'articolo 2195 è imprenditore commerciale chi
esercita attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; attività intermediaria
nella circolazione dei beni; attività di trasporto sia per terra, acqua e aria e sia di persone
che cose; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti.
In sostanza, la nozione di imprenditore commerciale assume carattere residuale a quella
dell’imprenditore agricolo dovendosi intendere commerciali tutte le attività che non sono
ricomprese tra quelle agricole.
• IL PICCOLO IMPRENDITORE: La dimensione dell impresa il secondo criterio di
differenziazione della disciplina dell'imprenditore. al riguardo il codice civile individua
la distinzione tra piccolo imprenditore medio grande. il piccolo imprenditore
sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, e è esonerato dalla tenuta delle
scritture contabili, dal fallimento ed altre procedure concorsuali potendo solo
usufruire delle procedure concorsuali da sovraindebitamento. ai sensi dell articolo
2083 del codice civile sono piccoli imprenditori: i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale
organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
• la prima parte dell'articolo indica quali sono le figure tipiche del piccolo imprenditore
e precisamente: coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti.
• la seconda parte invece stabilisce che sono piccoli imprenditori coloro che esercitano
attività che deve essere professionale, quindi non occasionale, ma deve essere
un'attività svolta abitualmente dal soggetto, deve essere un'attività organizzata.
L'attività del piccolo imprenditore oltre ad essere professionale e organizzata deve
essere caratterizzata dalla presenza del lavoro proprio del lavoro e dei componenti
della famiglia; la presenza del lavoro proprio familiare costituisce il carattere distintivo
di tutti i piccoli imprenditori. per aversi piccole imprese necessario quindi : che l'
imprenditore presti il lavoro proprio nell impresa; che il suo lavoro e quello degli
eventuali familiari che collabora nell impresa siano prevalenti sia rispetto il lavoro
altrui sia rispetto al capitale proprio oppure altrui investito nell impresa.
• tuttavia l'articolo del codice civile non era la sola norma definire il piccolo
imprenditore perché anche la legge fallimentare fissava una definizione di piccolo
imprenditore. La nozione della legge fallimentare individuava il piccolo
imprenditore sulla base di criteri completamente diversi da quelli del codice civile
, essa non si basava sul principio di prevalenza bensì su un sistema di soglie
quantitative rapportato al reddito e il capitale investito nell impresa; col tempo i
parametri quantitativi indicati dalla legge fallimentare sono stati abrogati e
dichiarati incostituzionali.Oggi la legge fallimentare non definisce più che è
piccolo imprenditore ma semplicemente individua alcuni parametri dimensionali
dell'impresa al di sotto dei quali l' imprenditore commerciale non fallisce;
secondo l'attuale disciplina non è soggetto a fallimento l' imprenditore
commerciale che dimostri il possesso dei seguenti requisiti :
• 1. aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' istanza di
fallimento un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non
superiore a 300.000 € .
• 2.aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell' istanza di
fallimento ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a 200.000 €
• 3.avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 €
basta aver superato anche solo uno di questi limiti dimensionali per essere esposto
al fallimento.
• IMPRESA ARTIGIANA: Fai piccoli imprenditori rientra anche l' imprenditore artigiano. La legge quadro dell' 8
luglio 1985 numero 443 che ha sostituito la legge numero 860 del 1956, ha fissato all'articolo due la
definizione dell imprenditore artigiano secondo cui è imprenditore colui che esercita personalmente,
professionalmente in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti
gli oneri e rischi che si riferiscono la sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Tale definizione è basata : 1. sull oggetto dell'impresa, Ch
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