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Formazione del tribunale arbitrale
PC; non vi devono essere problemi nella costituzione del tribunale (nomina del tribunale devoluta a terzi, nomina di comune accordo tra le parti, le parti si schierano per rispettare la clausola binaria).
Capacità degli arbitri: può essere arbitro chi ha la capacità legale di agire (persona fisica). Se l'arbitro è incapace, il lodo è annullabile. L'eventuale carenza di autorizzazione (non di capacità) non incide sulla validità degli atti del giudizio.
Gli atti per la formazione del tribunale arbitrale:
La nomina di ciascun arbitro va fatta per iscritto e il rapporto si perfeziona con l'accettazione. L'art. 813 c.p.c prevede che detta accettazione possa risultare dalla sottoscrizione del compromesso o dal verbale della prima riunione "verbale di costituzione del collegio". Ove manchino elementi essenziali che impediscono il fisiologico svolgimento dell'arbitrato, sarà il Presidente del
Tribunale a provvedere (art 810 cpc). 9. Il contratto di arbitrato: gli obblighi degli arbitri Il contratto che lega le parti all'arbitro è assimilabile al mandato. L'obbligo principale degli arbitri è quello di pronunciare il lodo entro il termine previsto dalle parti (o 240 giorni dall'accettazione della nomina se non disposto diversamente). Obbligo di non rinunciare all'incarico senza giustificato motivo e non omettere o ritardare il compimento degli atti necessari al fine di giungere alla pronuncia del lodo. Nell'art. 813-ter sono previste 4 ipotesi di responsabilità: 1) arbitro che ha omesso o ritardato con dolo o colpa grave atti dovuti ed è stato dichiarato decaduto ai sensi dell'art 813 ter c.p.c. La decadenza dell'arbitro ostruzionista con sua contestuale sostituzione può avvenire anche d'accordo tra le parti, ipotesi nella quale si ha in pratica una revoca congiunta del mandato, oppure puòavvenire adopera di un terzo a ciò incaricato, più verosimile è che la sostituzione sanzionatoria avvenga ad opera del presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato (art 810 c.p.c);
l'arbitro risponde quando abbia rinunciato all'incarico senza giustificato motivo. Si può ritenere sussistente un giustificato motivo di rinuncia ove ci si trovi di fronte al sopraggiungere di situazioni involontarie che rendano irragionevole per l'arbitro la prosecuzione del suo ufficio e così giustificato il suo recesso dal contratto. Al di là dei casi che si possono configurare in via interpretativa, quali ad es, quelli legati a ragioni di salute dell'arbitro che rinuncia o a ragioni sopraggiunte indipendenti dalla volontà di questi che rendono impossibile il mantenimento dell'incarico, il codice di procedura civile prevede oggi, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n 40/2006, due
casidi rinuncia giustificata:- art 816 sexies cpc, attribuendo potere discrezionale nello scegliere le misure da seguire per garantire il rispetto del principio del contraddittorio ove una delle parti venga meno, concedendo agli arbitri la possibilità di rinunciareall’incarico ove nessuna delle parti ottemperi alle disposizioni impartite per la prosecuzione del giudizio.- art 816 septies c1 collegato all’eventualità che le parti non versano gli anticipi;3) arbitro che con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo nei termini stabiliti. L’arbitronegligente o addirittura in mala fede risponde sia nel caso in cui venga pronunciato il lodo fuori termine e per questoesso venga annullato sia nell’eventualità che, per la scadenza del termine, il lodo non venga pronunciato.4) prevista nel comma secondo dell’art 813 ter cpc, ai sensi del quale gli arbitri rispondono per dolo o colpa graveentro i limiti previsti
Dall'art. , comma 2 e 3 della l.13 aprile 1988 n. 117 dettata in materia di responsabilità civile dei magistrati, successivamente novellata dalla l n 18/2015.
10.Il contratto di arbitrato: i diritti degli arbitri
Spettano agli arbitri il diritto al rimborso spese e all'onorario salvo che non vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo art 814 cpc. Tale diritto, comprensivo anche della facoltà di chiedere anticipi, non può essere negato agli arbitri per il semplice fatto che il lodo sia stato annullato dal giudice statale in sede d'impugnazione, a meno che non si configuri una delle ipotesi di responsabilità. Le parti sono obbligate solidalmente, salvo rivalsa tra loro. Resta il problema della quantificazione delle spese e dei compensi dovuti. Se non c'è accordo tra le parti e gli arbitri, questi formulano una liquidazione finale nello stesso lodo o con un atto separato (che è una.
semplice proposta contrattuale, non possono stabilire unilateralmente il loro compenso) o comunque alla fine dell'incarico, a prescindere dalla pronuncia di un lodo. Se vi è l'accettazione delle parti non ci sono problemi, altrimenti decide con ordinanza il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.
Situazioni di crisi del contratto di arbitrato: può capitare che l'arbitro nominato non accetti l'incarico ovvero che egli venga meno dopo l'accettazione. Di solito una vicenda di questo tipo non travolge la scelta della via arbitrale ma implica la necessità di sostituire l'arbitro venuto meno, seguendo le stesse regole che hanno presieduto la prima nomina art 811 cpc. La ragione della sostituzione non influisce sulle conseguenze che si determinano nel giudizio arbitrale, sia in riferimento al termine per la pronuncia del lodo (proroga di 180 gg) sia in riferimento alla sorte degli atti compiuti prima della
sostituzionestarà al collegio stabilire l‘opportunità di una rinnovazione degli atti. Discorso a parte merita il caso della ricusazione. Essa rappresenta un meccanismo preventivo di tutela utilizzabile dalla parte che, vedendo messo in pericolo il suo diritto ad un giudice terzo ed imparziale, può chiedere ad un giudice dello Stato di eliminare dalla composizione del tribunale arbitrale l’arbitro sospetto. Sono previsti casi tipici di ricusazione (art 815 cpc comma 1 un arbitro può essere ricusato se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti, tutti gli altri casi negli altri commi), il che rende la disciplina abbastanza arretrata e poco liberale. Rappresenta attualmente l’unico mezzo di tutela preventiva utilizzato nel nostro ordinamento. Ci sono ovviamente dei casi non previsti dall’art 815 cpc che vedono violato il principio di terzietà ed imparzialità dell’arbitro. In questo caso non si potràAttivare la ricusazione ma solo impugnare il lodo pronunciato.
12. La domanda arbitrale
Anche il giudizio arbitrale comincia con la domanda. Essa presenta delle peculiarità poiché in essa, oltre ad affermare un diritto e chiederne tutela, si aggiunge il primo atto con cui si provoca la costituzione del tribunale arbitrale. La domanda arbitrale ha tendenzialmente gli stessi effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale. La differenza più importante tra le due fattispecie sta nel fatto che la domanda arbitrale non produce effetto impediente della litispendenza, per cui la sua proposizione non impedisce la proposizione della stessa domanda di fronte al giudice statale o di fronte ad un altro collegio arbitrale. Per il resto la domanda arbitrale è totalmente equiparabile a quella giudiziale. La domanda ha effetto interruttivo e sospensivo per la prescrizione del diritto in oggetto. Ma se la domanda viene rigettata in rito, si salva l'effetto sospensivo?
La dottrina maggioritaria lo salva, Bove no, poiché a suo avviso il terzo comma del 2945 cc vada inteso nel senso che, non solo in caso di estinzione del giudizio, ma anche in caso di rigetto in rito della domanda, l'effetto sospensivo si risolva, mantenendo in vita solo quello interruttivo. Sono irrilevanti nella domanda la mancata dichiarazione di promuovere il procedimento arbitrale e la mancanza dell'invito al convenuto di nominare il suo arbitro. Se nell'atto introduttivo invece non viene individuato l'oggetto della domanda, il giudizio arbitrale si mette comunque in moto ancorché viziato. Il convenuto avrà quindi l'onere di nominare l'arbitro che gli spetta, ma il collegio arbitrale, una volta costituito, dovrà ordinare l'integrazione della domanda, con la conseguenza che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si produrranno con l'atto di integrazione (senza valenza retroattiva). Se l'attorenon provvede alla nomina dell'arbitro,sembra che non si sia messo in moto un giudizio arbitrale. Siamo in presenza di un atto che lamenta l'affermazione ela lesione di un diritto.13 Segue: domanda arbitrale e tutela cautelare
L'art 818 cpc stabilisce che gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversadisposizione di legge. Anche durante il procedimento arbitrale però si possono creare quei pericula, sia di tardivitàche di infruttuosità, che impongono al legislatore ordinario di concedere all'interessato la possibilità di ottenere unapronuncia di un provvedimento cautelare (anticipatorio o conservativo). Si integra quindi all'art 818 anche il 669-quinquies cpc: quando la controversia è compromessa in arbitri, la domanda cautelare può essere proposta algiudice statale che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Che succede se viene concessa unatutelacautelare ante causam? Leggi art 669- oc ties. La seconda questione attiene alla sorte del provvedimento cautelarein conseguenza di vicende successive alla litispendenza arbitrale. (leggi artt 669-novies e decies).14. Le regole del procedimentoIl procedimento arbitrale si svolge secondo regole dettate dalla legge e dalle parti. La sede è fissata dalle parti o dagliarbitri. Con l'individuazione della sede si rende certa la nazionalità dell'arbitrato e si individuano:1)il presidente del tribunale competente per la nomina e sostituzione dell'arbitro;2) presidente competente per la sostituzione sanatoria ex art 813-bis cpc;3) presidente competente a decidere sull'istanza di ricusazione;4) presidente competente ad ordinare la comparizione del testimone di fronte agli arbitri;5) competente a concedere la proroga del termine di pronuncia del lodo;6) competente a determinare spese e onorari;7) Il tribunale competente alla dichiarazione di
esecutività del lodo;
tribunale competente per la correzione del lodo;
Corte d'appello competente.
Il potere di determinazione delle parti trova dei limiti nei principi del contraddittorio, di terzietà ed imparzialità, principio della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
C'è