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L'amministrazione della società
L'amministrazione della società è l'attività di gestione dell'impresa sociale. Per legge ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere che l'amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci. Ci sono, in particolare, due modelli di amministrazione: l'amministrazione disgiuntiva e l'amministrazione congiuntiva.
L'amministrazione disgiunta è normata dall'art. 2257: "Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri". Dunque, se l'atto costitutivo non dice niente, ogni socio amministratore ha l'amministrazione della società, quindi può compiere disgiuntamente e in maniera autonoma ogni atto, senza chiedere il consenso agli altri soci amministratori. Gli altri soci possono intervenire
laddove il compimento di quell'atto risulti pericoloso:L'amministrazione congiunta è normata dall'art 2258:"Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta"
"La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione"
L'amministrazione congiuntiva deve essere espressamente convenuta nell'atto costitutivo, dato che nel silenzio delle parti la regola è l'amministrazione disgiunta.
"Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo"
"Per tutti gli atti è necessario il consenso di tutti gli amministratori.
Per rendere più snella l'amministrazione congiunta è possibile pure che per determinati atti ci voglia il consenso unanime di tutti mentre per altri atti è invece sufficiente la maggioranza dei soci. Ovviamente questo deve essere previsto nell'atto costitutivo. In ogni caso ai singoli amministratori è riconosciuto il potere di agire individualmente nei casi di urgenza al fine di evitare un danno alla società.
I soci amministratori possono essere nominati direttamente nell'atto costitutivo o con atto separato.
La distinzione fra amministratori nominati nell'atto costitutivo e amministratori nominati con atto separato rileva ai fini della revoca della facoltà di amministrare.
La revoca dell'amministratore nominato nell'atto costitutivo deve essere decisa dagli altri soci all'unanimità."
La decisione non ha effetto se non ricorre una giustacausa. L'amministratore nominato per atto separato, invece, è revocabile secondo le norme del mandato. Quindi, è revocabile anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'amministratore può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Non può invece compiere atti che comportano la modificazione del contratto sociale. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società, e hanno l'obbligo di risarcire i danni alla stessa arrecati. Tuttavia la responsabilità non si estende a quegli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa. I soci non amministratori "I soci non amministratori hanno ampi poteri di informazione e di controllo. Che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti."relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti." Nella società in nome collettivo (ma non nella società semplice) è previsto per tutti i soci (amministratori e non) l'obbligo di non esercitare per conto proprio un'attività concorrente con quella della società, e di non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente. La violazione del divieto (che può però essere rimosso dagli altri soci) espone il socio al risarcimento dei danni nei confronti della società e legittima gli altri soci a deciderne l'esclusione. LE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO: Nella società semplice e nella snc il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. Le modificazioni sono soggette a pubblicità legale e finché non sonoLe iscrizioni nel registro delle imprese non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi erano a conoscenza.
La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite:
Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e alle perdite della gestione sociale. Essi sono liberi di determinare la parte a ciascuno spettante, il solo limite è "nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite."
Se il contratto nulla dispone, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti; se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali; se è determinata soltanto la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite.
SCIOLGIMENTO DELLA SOCIETÀ
Art 2272: "La società si scioglie:
- per
Posto degli amministratori. Per accertare la consistenza del patrimonio sociale, amministratori e liquidatori devono redigere insieme l'inventario. Il loro compito consiste nella conversione in denaro dei beni, nel pagamento dei creditori e nella ripartizione fra i soci dell'eventuale residuo attivo. I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi. Quindi i liquidatori non possono svolgere atti di gestione, bensì solo atti di liquidazione e di definizione dei rapporti in corso.
Art 2280: "I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli."
"Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle"
rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente. L'art 2282 ci dice come effettuare la ripartizione: "Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni." L'attivo viene dunque ripartito tra i soci in base alle loro quote, create dai loro conferimenti. Il codice civile prevede anche lo scioglimento del singolo contratto sociale, ovvero del contratto del singolo socio con la società, questo può avvenire in 3 casi: - morte del socio - recesso del socio - esclusione del socio Nel momento in cui avviene la morte del socio o si liquida la quota del socio agli eredi entro sei mesi, oppure i soci possono decidere di sciogliere.La società può continuare con gli eredi del socio defunto, ma in questo caso è necessario sia il consenso di tutti i soci superstiti, sia il consenso degli eredi.
Recesso: "Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa." Il recesso deve essere comunicato a tutti gli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.
Esclusione: Essa in alcuni casi ha luogo di diritto, in altri è facoltativa. È escluso di diritto il socio dichiarato fallito o il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota. L'esclusione facoltativa è rimessa alle decisioni dei soci. La maggioranza dei soci può deliberare per gravi motivi.
L'esclusione di un socio per inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici. "L'esclusione deve essere comunicata al socio e ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione.
Il socio che recede o viene escluso ha diritto alla liquidazione della propria quota. La quota viene liquidata in base al rapporto quota-patrimonio apportata dal socio.
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Le società in nome collettivo e le società semplici si estinguono in seguito alla cancellazione del registro delle imprese chiesta dai liqu.