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EFFICACIA NEGOZIALE E INTEGRAZIONE DEGLI EFFETTI

Importante è la distinzione fra negozi con effetti negoziali (voluti dalle parti e passibili di

disposizione) e legali (imposti dall’ordinamento, per cui la parte può solo decidere se compiere o

meno il negozio). L’autoregolamentazione (autonomia negoziale) è valore meritevole di tutela

dall’ordinamento solo quando risponde ad una funzione giuridicamente e socialmente utile.

Tuttavia nella legislazioni recenti sono sempre più comuni le forme di condizionamento e controllo

dell’autonomia negoziale (es. rapporti di lavoro, tra impresa e consumatore, ecc.), riducendo il

potere di iniziativa e di impulso delle parti (normalmente libero): es. l’inserzione automatica di

clausole, clausole d’uso, ecc.

VINCOLO CONTRATTUALE e RELATIVITA’ DEGLI EFFETTI NEGOZIALI

Ai sensi del 1372, con l’espressione “il contratto ha forza di legge tra le parti”, si esprime che il

contratto vincola le parti al rispetto delle sue regole, i modi per liberarsi/sciogliere il vincolo sono

quelli citati nei vizi congeniti e sopravvenuti del rapporto; per il principio della relatività degli effetti

negoziali, il contratto e i relativi effetti possono vincolare solo coloro che ne sono parte e solo in

via eccezionale può avere effetti diretti nei confronti dei terzi.

Tale principio è stato oggetto di critica, in quanto si pensa che sia valido l’effetto diretto puramente

favorevole per il terzo; invece nei negozi della donazione, remissione del debito, contratto a favore

di terzo e non solo, la produzione degli effetti favorevoli è subordinato all’accettazione del

destinatario. Il principio non si applica ai negozi unilaterali, in quanto gli effetti di tali atti possono

non limitarsi nella sfera giuridico patrimoniale dell’autore ma estendersi a terzi (diffida, donazione,

testamento).

L’atto negoziale incidendo su situazioni soggettive rilevanti può indirettamente dar luogo a vicende

che interessano anche i terzi rispetto il negozio (A vuole acquistare un bene che B ha alienato a

C, A deve rivolgersi a C). Gli effetti negoziali sono opponibili a terzi a seconda del tipo di negozio.

Esempio sostanziale è il contratto a favore di terzi (1411), in cui le patti si accordano affinché un

terzo acquisti dei diritti (reali o di credito) derivanti dall’accordo, in virtù di un suo interesse

(patrimoniale o meno) sullo stesso; la mancanza o l’illiceità dello stesso comporta la nullità della

stipulazione a favore di terzi ma il contratto continua a produrre effetti tra le parti. La dichiarazione

del terzi di approfittare dell’accordo (accettazione) ha non lo scopo di produrre l’effetto (si produce

a meno che il terzo non rifiuti), ma di impedire la revoca dello stipulante (in tal caso la prestazione

rimane a beneficio dello stipulante.

INTERPRETAZIONE

Nella applicazione delle regole contenute in un contratto spesso possono sorgere dubbi circa la

loro interpretazione (ad esempio, le parti si trovino in disaccordo su quanto stabilito in merito al

luogo di pagamento). Le norme sulla interpretazione dei contratti hanno scopo di ricercare il

contenuto giuridicamente rilevante dell'atto.

Il codice civile, dedica numerosi articoli (dal 1362 al 1371) alla interpretazione dei contratti, norme

che si suole dividere in due categorie, quelle relative alla interpretazione soggettiva e quelle alla

interpretazione oggettiva (dando precedenza a quella soggettiva). Tra i due gruppi di norme si

inserisce sempre quella contenuta nell'art. 1366 c.c. secondo cui il contratto deve essere

interpretato secondo buona fede oggettiva, salvo inoltre la necessità di escludere la volontà delle

parti che rimangano all’interno (riserva mentale) e ciò per esigenze di tutela dell'affidamento e di

certezza dei rapporti giuridici. Distinguiamo allora tra:

Interpretazione soggettiva (è volta a ricercare la comune intenzione delle parti): si va a:

valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del

- contratto;

procedere alla interpretazione della singole clausole per mezzo delle altre clausole contrattuali,

- attribuendo ad ognuna il significato che risulta dal complesso dell'atto;

presumere che le espressioni generali usate nel contratto siano in realtà rivolte agli oggetti del

- contratto;

se nel contratto si sono indicati dei casi pratici al fine di spiegare un patto, si presume che

- siano inclusi nel patto anche altri casi non espressi ai quali può estendersi lo stesso patto;

Interpretazione oggettiva: lo scopo di questo secondo gruppo di norme è quanto più che ricercare

la comune intenzione delle parti, tentativo già fallito, si prova a dare un significato all'atto per

evitare che questo sia inapplicabile, e ciò per motivi di conservazione e di equità:

nel dubbio il contratto o le sue singole clausole, devono interpretarsi in modo che abbiano

-

qualche effetto piuttosto nel modo in cui non ne abbiano nessuno;

le clausole ambigue devono interpretarsi secondo le pratiche generali in uso nel luogo di

-

conclusione del contratto;

le espressioni con più sensi devono interpretarsi, nel dubbio, nel senso più conveniente alla

-

natura e all'oggetto del contratto;

le clausole inserite in moduli o formulari o in condizioni generali di contratto, nel dubbio devono

-

essere interpretate a favore del contraente che non l'ha inserite;

Le norme sulla interpretazione oggettiva si chiudono con l'art. 1371 c.c. che detta le regole finali

nel caso in cui nemmeno l’interpretazione oggettiva sia riuscita a comprendere il contenuto

giuridico dell’atto:

contratti a titolo gratuito: il contratto, nel dubbio, deve essere interpretato nel senso meno

-

oneroso per obbligato

contratti a titolo oneroso: il contratto, nel dubbio, deve essere interpretato nel modo che

-

realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti

INTEGRAZIONE

Il regolamento contrattuale può avere una pluralità di fonti, alcune delle quali possono essere

esterne, con la funzione di integrare le “lacune” del regolamento di fonte privata; alcune volte lo

fanno nel senso di supplire le lacune, altre allo scopo di sovrapporre o sostituire la volontà

autonoma delle parti con logiche eteronome (es. clausole e prezzi imposti dalla legge; clausole

d’uso, ecc.). l’integrazione può avvenire tramite:

Norme suppletive: qualora le parti non regolino ogni aspetto del contratto, ma si limitino a

- concordar gli aspetti essenziali, intervengono le norme suppletive, con la funzione di supplire

la mancata previsione delle parti e di colmare la lacuna del regolamento contrattuale.

L’integrazione suppletiva concerne normalmente aspetti non essenziali ed è derogabile dalle

parti.

Norme imperative: ipotesi in cui la legge interne in modo decisivo disponendo l’inserimento

- automatico di clausole (imperative) anche in sostituzione di quelle difformi apposte e volute

dalle parti, sì da arricchire o modificare il regolamento contrattuale; ciò realizzando interessi e

valori superiori ai singoli; emerge una concezione di contratto subordinato oltre che alla

realizzazione di interessi individuali, ancor prima a quelli generali o di categorie deboli;

Usi normativi e negoziali: mentre i primi soccombono davanti alla legge (anche derogabile), i

- secondi possono derogare norme dispositive e prevalere su quelle suppletive; operano solo in

mancanza di contraria previsione delle parti e in funzione suppletiva.

CESSIONE DEL CONTRATTO e SUBCONTRATTAZIONE

CESSIONE DEL CONTRATTO: ai sensi del 1406, una parte, cedente, con il consenso

contestuale o successivo dell’altro contraente, ceduto, può sostituire a sé un terzo, cessionario,

nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite; la cessione

si configura come una successione inter vivos del cessionario nella posizione contrattuale

(insieme delle facoltà, aspettative, eccezioni, strumenti di ordine processuale, ecc.) del cedente;

ciò con attenzione che eventuali clausole non siano vessatorie, cioè che consentano al

professionista di sostituire a sé un terzo, qualora ciò determini una diminuzione di garanzia del

consumatore.

Una particolarità dell’oggetto di questo negozio, è che è ammissibile anche ai contratti con

obbligazioni a carico di una sola parte o ai contratti sinallagmatici parzialmente eseguiti. Limiti alla

cedibilità dei contratti possono derivare dalla legge (qualora si richieda ad es., al fine di tutelare

interessi generali, certe qualità per i contraente) o dalla volontà delle parti, mediante la previsione

di un divieto negoziale di alienazione.

Quando la cessione diviene efficace nei confronti del ceduto, il cedente è liberato dai debiti

contrattuali, salvo che questa sia esclusa preventivamente dalle parti; il cedente è tenuto ai sensi

del 1410 a garantire la validità del contratto e quindi deve risarcire il cessionario nelle ipotesi di

contratto originario inesistente, invalido, ecc., anzi può anche assumersi la garanzia

dell’adempimento, rispondendo come fideiussore.

SUBCONTRATTO: contratto con il quale un soggetto, parte in una stipulazione, utilizza questa

sua posizione riproducendone una analoga, derivata, seppure di ruolo inverso, replicando la

stipulazione della stessa figura contrattuale con un altro soggetto. Un esempio: Tizio concede in

locazione a Caio un appartamento in Roma, Caio, a propria volta subloca a Sempronio lo stesso

appartamento. La figura si distingue da quella della cessione del contratto: la sub contrattazione

presuppone a differenza, la conservazione del contratto di base, che resta pienamente efficace e

vincolante tra le parti.

ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Nell’esecuzione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede ai sensi del 1375,

quale espressione del principio di solidarietà o cooperazione nell’attuazione del rapporto

obbligatorio e si concretizza nella definizione del contegno dei contraenti per il corretto

svolgimento della fase esecutiva.

RINEGOZIAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO

Per rinegoziazione, si intende l’attività, non prevista dal codice, con la quale le parti ridefiniscono

l’assetto di interessi inizialmente stabilito, in virtù di sopravvenienze giuridicamente rilevanti, sì da

adeguare le condizioni contrattualmente squilibrate (es. offerta di riconduzione ad equità della

prestazione per eccessiva onerosità sopravvenuta; richiesta di revisione del prezzo dell’appalto,

ecc.). Fonti dell’adeguamento possono essere la legge (a. legale), sentenza (a. giudiziale) o

volontà delle parti (a. convenzionale; può essere fatto anche tramite un terzo

Dettagli
A.A. 2013-2014
39 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuseppe Di palma di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.