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EFFICACIA NEGOZIALE E INTEGRAZIONE DEGLI EFFETTI
Importante è la distinzione fra negozi con effetti negoziali (voluti dalle parti e passibili di
disposizione) e legali (imposti dall’ordinamento, per cui la parte può solo decidere se compiere o
meno il negozio). L’autoregolamentazione (autonomia negoziale) è valore meritevole di tutela
dall’ordinamento solo quando risponde ad una funzione giuridicamente e socialmente utile.
Tuttavia nella legislazioni recenti sono sempre più comuni le forme di condizionamento e controllo
dell’autonomia negoziale (es. rapporti di lavoro, tra impresa e consumatore, ecc.), riducendo il
potere di iniziativa e di impulso delle parti (normalmente libero): es. l’inserzione automatica di
clausole, clausole d’uso, ecc.
VINCOLO CONTRATTUALE e RELATIVITA’ DEGLI EFFETTI NEGOZIALI
Ai sensi del 1372, con l’espressione “il contratto ha forza di legge tra le parti”, si esprime che il
contratto vincola le parti al rispetto delle sue regole, i modi per liberarsi/sciogliere il vincolo sono
quelli citati nei vizi congeniti e sopravvenuti del rapporto; per il principio della relatività degli effetti
negoziali, il contratto e i relativi effetti possono vincolare solo coloro che ne sono parte e solo in
via eccezionale può avere effetti diretti nei confronti dei terzi.
Tale principio è stato oggetto di critica, in quanto si pensa che sia valido l’effetto diretto puramente
favorevole per il terzo; invece nei negozi della donazione, remissione del debito, contratto a favore
di terzo e non solo, la produzione degli effetti favorevoli è subordinato all’accettazione del
destinatario. Il principio non si applica ai negozi unilaterali, in quanto gli effetti di tali atti possono
non limitarsi nella sfera giuridico patrimoniale dell’autore ma estendersi a terzi (diffida, donazione,
testamento).
L’atto negoziale incidendo su situazioni soggettive rilevanti può indirettamente dar luogo a vicende
che interessano anche i terzi rispetto il negozio (A vuole acquistare un bene che B ha alienato a
C, A deve rivolgersi a C). Gli effetti negoziali sono opponibili a terzi a seconda del tipo di negozio.
Esempio sostanziale è il contratto a favore di terzi (1411), in cui le patti si accordano affinché un
terzo acquisti dei diritti (reali o di credito) derivanti dall’accordo, in virtù di un suo interesse
(patrimoniale o meno) sullo stesso; la mancanza o l’illiceità dello stesso comporta la nullità della
stipulazione a favore di terzi ma il contratto continua a produrre effetti tra le parti. La dichiarazione
del terzi di approfittare dell’accordo (accettazione) ha non lo scopo di produrre l’effetto (si produce
a meno che il terzo non rifiuti), ma di impedire la revoca dello stipulante (in tal caso la prestazione
rimane a beneficio dello stipulante.
INTERPRETAZIONE
Nella applicazione delle regole contenute in un contratto spesso possono sorgere dubbi circa la
loro interpretazione (ad esempio, le parti si trovino in disaccordo su quanto stabilito in merito al
luogo di pagamento). Le norme sulla interpretazione dei contratti hanno scopo di ricercare il
contenuto giuridicamente rilevante dell'atto.
Il codice civile, dedica numerosi articoli (dal 1362 al 1371) alla interpretazione dei contratti, norme
che si suole dividere in due categorie, quelle relative alla interpretazione soggettiva e quelle alla
interpretazione oggettiva (dando precedenza a quella soggettiva). Tra i due gruppi di norme si
inserisce sempre quella contenuta nell'art. 1366 c.c. secondo cui il contratto deve essere
interpretato secondo buona fede oggettiva, salvo inoltre la necessità di escludere la volontà delle
parti che rimangano all’interno (riserva mentale) e ciò per esigenze di tutela dell'affidamento e di
certezza dei rapporti giuridici. Distinguiamo allora tra:
Interpretazione soggettiva (è volta a ricercare la comune intenzione delle parti): si va a:
valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del
- contratto;
procedere alla interpretazione della singole clausole per mezzo delle altre clausole contrattuali,
- attribuendo ad ognuna il significato che risulta dal complesso dell'atto;
presumere che le espressioni generali usate nel contratto siano in realtà rivolte agli oggetti del
- contratto;
se nel contratto si sono indicati dei casi pratici al fine di spiegare un patto, si presume che
- siano inclusi nel patto anche altri casi non espressi ai quali può estendersi lo stesso patto;
Interpretazione oggettiva: lo scopo di questo secondo gruppo di norme è quanto più che ricercare
la comune intenzione delle parti, tentativo già fallito, si prova a dare un significato all'atto per
evitare che questo sia inapplicabile, e ciò per motivi di conservazione e di equità:
nel dubbio il contratto o le sue singole clausole, devono interpretarsi in modo che abbiano
-
qualche effetto piuttosto nel modo in cui non ne abbiano nessuno;
le clausole ambigue devono interpretarsi secondo le pratiche generali in uso nel luogo di
-
conclusione del contratto;
le espressioni con più sensi devono interpretarsi, nel dubbio, nel senso più conveniente alla
-
natura e all'oggetto del contratto;
le clausole inserite in moduli o formulari o in condizioni generali di contratto, nel dubbio devono
-
essere interpretate a favore del contraente che non l'ha inserite;
Le norme sulla interpretazione oggettiva si chiudono con l'art. 1371 c.c. che detta le regole finali
nel caso in cui nemmeno l’interpretazione oggettiva sia riuscita a comprendere il contenuto
giuridico dell’atto:
contratti a titolo gratuito: il contratto, nel dubbio, deve essere interpretato nel senso meno
-
oneroso per obbligato
contratti a titolo oneroso: il contratto, nel dubbio, deve essere interpretato nel modo che
-
realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti
INTEGRAZIONE
Il regolamento contrattuale può avere una pluralità di fonti, alcune delle quali possono essere
esterne, con la funzione di integrare le “lacune” del regolamento di fonte privata; alcune volte lo
fanno nel senso di supplire le lacune, altre allo scopo di sovrapporre o sostituire la volontà
autonoma delle parti con logiche eteronome (es. clausole e prezzi imposti dalla legge; clausole
d’uso, ecc.). l’integrazione può avvenire tramite:
Norme suppletive: qualora le parti non regolino ogni aspetto del contratto, ma si limitino a
- concordar gli aspetti essenziali, intervengono le norme suppletive, con la funzione di supplire
la mancata previsione delle parti e di colmare la lacuna del regolamento contrattuale.
L’integrazione suppletiva concerne normalmente aspetti non essenziali ed è derogabile dalle
parti.
Norme imperative: ipotesi in cui la legge interne in modo decisivo disponendo l’inserimento
- automatico di clausole (imperative) anche in sostituzione di quelle difformi apposte e volute
dalle parti, sì da arricchire o modificare il regolamento contrattuale; ciò realizzando interessi e
valori superiori ai singoli; emerge una concezione di contratto subordinato oltre che alla
realizzazione di interessi individuali, ancor prima a quelli generali o di categorie deboli;
Usi normativi e negoziali: mentre i primi soccombono davanti alla legge (anche derogabile), i
- secondi possono derogare norme dispositive e prevalere su quelle suppletive; operano solo in
mancanza di contraria previsione delle parti e in funzione suppletiva.
CESSIONE DEL CONTRATTO e SUBCONTRATTAZIONE
CESSIONE DEL CONTRATTO: ai sensi del 1406, una parte, cedente, con il consenso
contestuale o successivo dell’altro contraente, ceduto, può sostituire a sé un terzo, cessionario,
nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite; la cessione
si configura come una successione inter vivos del cessionario nella posizione contrattuale
(insieme delle facoltà, aspettative, eccezioni, strumenti di ordine processuale, ecc.) del cedente;
ciò con attenzione che eventuali clausole non siano vessatorie, cioè che consentano al
professionista di sostituire a sé un terzo, qualora ciò determini una diminuzione di garanzia del
consumatore.
Una particolarità dell’oggetto di questo negozio, è che è ammissibile anche ai contratti con
obbligazioni a carico di una sola parte o ai contratti sinallagmatici parzialmente eseguiti. Limiti alla
cedibilità dei contratti possono derivare dalla legge (qualora si richieda ad es., al fine di tutelare
interessi generali, certe qualità per i contraente) o dalla volontà delle parti, mediante la previsione
di un divieto negoziale di alienazione.
Quando la cessione diviene efficace nei confronti del ceduto, il cedente è liberato dai debiti
contrattuali, salvo che questa sia esclusa preventivamente dalle parti; il cedente è tenuto ai sensi
del 1410 a garantire la validità del contratto e quindi deve risarcire il cessionario nelle ipotesi di
contratto originario inesistente, invalido, ecc., anzi può anche assumersi la garanzia
dell’adempimento, rispondendo come fideiussore.
SUBCONTRATTO: contratto con il quale un soggetto, parte in una stipulazione, utilizza questa
sua posizione riproducendone una analoga, derivata, seppure di ruolo inverso, replicando la
stipulazione della stessa figura contrattuale con un altro soggetto. Un esempio: Tizio concede in
locazione a Caio un appartamento in Roma, Caio, a propria volta subloca a Sempronio lo stesso
appartamento. La figura si distingue da quella della cessione del contratto: la sub contrattazione
presuppone a differenza, la conservazione del contratto di base, che resta pienamente efficace e
vincolante tra le parti.
ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Nell’esecuzione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede ai sensi del 1375,
quale espressione del principio di solidarietà o cooperazione nell’attuazione del rapporto
obbligatorio e si concretizza nella definizione del contegno dei contraenti per il corretto
svolgimento della fase esecutiva.
RINEGOZIAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO
Per rinegoziazione, si intende l’attività, non prevista dal codice, con la quale le parti ridefiniscono
l’assetto di interessi inizialmente stabilito, in virtù di sopravvenienze giuridicamente rilevanti, sì da
adeguare le condizioni contrattualmente squilibrate (es. offerta di riconduzione ad equità della
prestazione per eccessiva onerosità sopravvenuta; richiesta di revisione del prezzo dell’appalto,
ecc.). Fonti dell’adeguamento possono essere la legge (a. legale), sentenza (a. giudiziale) o
volontà delle parti (a. convenzionale; può essere fatto anche tramite un terzo