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SOCIETA' LUCRATIVE, LO SCOPO MUTUALISTICO
In cosa si differenzia dallo scopo lucrativo? E in cosa consiste esattamente lo scopo mutualistico? Non c'è una definizione legislativa dello scopo mutualistico e quindi ad essi non si da risposta concorde.
Un punto di partenza è costituito dall'originaria relazione al cod. civ in questa si afferma che lo scopo prevalente dell'attività di impresa delle società cooperative consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato (relazione n.1025).
La gestione di servizio nelle società cooperative c'è quindi una tendenziale coincidenza fra socie e fruitori dei beni e/o servizi prodotti dall'impresa sociale (Cooperative di consumo), ovvero i fattori produttivi necessari per l'attività di impresa sono forniti dagli.
stessi soci ( cooperative di produzione e di lavoro) anche attraverso una propria distinta attività di impresa. ( Si pensi alle cooperative di trasformazione e di vendita dei prodotti agricoli-cantine sociali, oleifici sociali- o ai consorzi fra imprenditori costituiti in forma di società cooperativa ( art 2615). Lo SCOPO MUTUALISTICO indica un particolare modo di organizzazione e di svolgimento dell'attività di impresa che si caratterizza per la 'GESTIONE DI SERVIZIO' a favore dei soci questi sono cioè destinatari elettivi dei beni o servizi prodotti dalla cooperativa, ovvero delle possibilità di lavoro e della domanda di materie prime create da questa. Vantaggio mutualistico questo consente ai soci della cooperativa di OTTENERE condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Nel processo di produzione e/o di distribuzione viene ELIMINATA l'intermediazione di altri imprenditori e il relativo profitto.i SOCI SI FANNO IMRENDITORI DI SE STESSI. Anche i soci di una cooperativa mirano a realizzare un risultato economico ed un PROPRIO VANTAGGIO PATRIMONIALE, attraverso lo svolgimento di attività di impresa; il risultato economico perseguito NON è però la più elevata remunerazione possibile del capitale investito (lucro soggettivo) ma quello di soddisfare un comune bisogno economico (bisogno di lavoro/bisogno del bene casa, il bisogno di genere di consumo..--> e di conseguirlo conseguendo un RISPARMIO DI SPESA per i beni o servizi acquisiti dalla propria società (cooperative di consumo), o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (cooperativo di produzione di lavoro). Vantaggio mutualistico che non deriva dal rapporto di società, ma è conseguito attraverso DISTINTI E DIVERSI RAPPORTI ECONOMICI instaurati con la COOPERATIVA (acquisto di merci, vendita di materie prime, esecuzione di prestazioni
lavorative): essi SONO I RAPPORTI MUTUALISTICI ed è un VANTAGGIOproporzionato alla quantità di questi ultimi rapporti, mentre-diversamente dal diritto agli utili- del tutto svincolatodall'ammontare del conferimento in società.Diritto alle prestazione mutualistiche? I soci della sono portatori di uno specifico interesse che l'attività diimpresa sia orientata al soddisfacimento delle loro richieste di prestazione ( prestazioni mutualistiche) ed allecondizioni più favorevoli consentite dalle esigenze di economicità nella condotta dell'impresa sociale.E' da escludersi, benché il punto sia controverso, che il SOCIO sia in quanto tale titolare di un vero e proprioDIRITTO SOGGETTIVO alle prestazioni mutualistiche e che sussista quindi un corrispondente obbligo dellasocietà di instaurare rapporti di scambio con soci che ne facciano richiesta.Nella disciplina generale delle cooperative NON è
rintracciabile norma che avvalori la soluzione affermativa, né mancano indicazioni in senso contrario nella legislazione speciale ( cooperative di credito ed edilizie) inoltre un DIRITTO SOGGETTIVO del SOCIO non può farsi senza altro discendere dalla mutualità intesa come gestione di servizio a favore dei soci; questa implica SOLO che il socio potrà azionare i mezzi di tutela apprestati dal diritto societario ( impugnativa delle delibere assembleari, azione individuale di responsabilità contro gli amministratori), se la gestione dell'impresa sociale non sia OGGETTIVAMENTE improntata al rispetto dello scopo mutualistico e al rispetto della parità di trattamento dei soci ( art 2516) IN BREVE; l'interesse del singolo socio alle prestazioni mutualistiche è TUTELATO SOLO in modo mediato e riflesso e non è elevabile a diritto soggettivo alle stesse. Soci sovventori La legge consente la presenza, accanto ai soci cooperatori,
di soci NON interessati alle prestazioni mutualistiche e il cui RUOLO è quello di APPORTARE IL CAPITALE DI RISCHIO NECESSARIO per svolgere l'attività cooperativa (sono i cc.dd. SOCI SOVVENTORI)
La presenza di questi soci era consentita dal codice del 1942 solo per le MUTUE ASSICURATRICI (19.18) la legge 59/1992 ha esteso questa possibilità a TUTTE le COOPERATIVE, sia con alcune limitazioni; la legge si preoccupa di evitare che la presenza di soci SOVVENTORI possa alterare i caratteri propri dell'impresa cooperativa (gestione di servizio a favore dei soci cooperatori) impedendo con apposite norme che questi prendano il sopravvento nella gestione della società (19.9).
Scopo mutualistico e scopo lucrativo.
Scopo mutualistico e lucro oggettivo. Le società cooperative sono caratterizzate da uno SCOPO PREVALENTEMENTE, ma non esclusivamente, MUTUALISTICO. Se l'ATTO COSTITUTIVO lo prevede, esse possono svolgere anche attività con terzi.
(art 2521); possono fornire a terzi le stesse prestazioni che formano oggetto della gestione a favore dei soci e l'attività con TERZI è finalizzata alla PRODUZIONE DI UTILI, può essere cioè attività OGGETTIVAMENTE lucrativa. I dati legislativi depongono univocamente in questo senso. La disciplina GENERALE delle cooperative NON pone nessun divieto o limitazione allo svolgimento di attività con terzi, salvo la richiesta di una previsione statutaria; e carattere eccezionale si deve assegnare alle norme limitative contenute nelle leggi speciali. Sono molte le disposizioni che prevedono la PRODUZIONE DI UTILI da parte delle cooperative e ne regolano la destinazione (19.13); e si può verificare, soprattutto nelle cooperative di consumo dove la domanda dei soci è SOLO eventuale, che in FATTO l'attività lucrativa con i terzi prevalga rispetto a quella mutualistica con i soci. Scopo mutualistico e lucro soggettivo Nelle cooperative,Il scopo mutualistico (gestione di servizio a favore dei soci) può coesistere con un'attività con terzi produttiva di utili. È oggi consentito che una cooperativa possa costituire o essere socio, anche di controllo, di società per azioni o a responsabilità limitata (art. 27 legge Basevi, introdotto dalla legge 72/1983) e quindi produrre anche indirettamente utili.
Incompatibile con lo scopo mutualistico resta però l'integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla cooperativa. Il punto emergeva in passato chiaramente dal complesso di norme che regolavano la destinazione degli utili e che si caratterizzavano - e si caratterizzano ancora oggi (19.13) - per la previsione di limiti massimi della percentuale di utili distribuibile alle diverse categorie di soci. È disincentivata la partecipazione ad una cooperativa di soci (anche sovventori) animati dal solo intento di ricavare la più alta remunerazione possibile.
del capitale investito. In definitiva, un FRENO alla deviazione dallo scopo mutualistico è posto dalla legge non impedendo alle cooperative di svolgere attività con terzi produttiva di utili (LUCRO OGGETTIVO), ma LIMITANDO la distribuzione fra i soci degli utili realizzati (LUCRO SOGGETTIVO). Compresso è il LUCRO SOGGETTIVO non il LUCRO OGGETTIVO, e per l'ovvia ragione che l'attività (anche) con terzi è quasi sempre indispensabile per raggiungere i livelli di efficienza e di competitività sul mercato idonei a garantire la SOPRAVVIVENZA e lo SVILUPPO dell'impresa mutualistica. Esercizio di attività di impresa tendenzialmente orientata verso il soddisfacimento di preesistenti bisogni economici dei soci (gestione di servizio) con limitata ripartizione fra i soci stessi degli utili eventualmente prodotti sono questi i dati caratterizzanti lo SCOPO MUTUALISTICO ed il profilo causale di questa società che hanno.trovatoespresso riconoscimento nel codice con la riforma del 2003. Le cooperative a mutualità prevalente. L'attuale disciplina delle società cooperative si basa sulla DISTINZIONE fra società COOPERATIVE: 1- a MUTUALITÀ PREVALENTE 2- e ALTRE SOCIETÀ COOPERATIVE. Le prime (a mutualità prevalente) godono di TUTTE le agevolazioni previste per le società cooperative, le seconde (altre società cooperative) NON godono delle agevolazioni di CARATTERE TRIBUTARIO (art 223 disp att c.c.), pur continuando a godere delle altre agevolazioni (esempio: finanziarie o lavoristiche). Cooperative a mutualità prevalente Elementi caratterizzanti le cooperative a mutualità prevalente sono: 1. La presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai soci cooperatori. (art 2514) 2. La circostanza che la loro attività deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci (cooperative diconsumo, cioè deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci (cooperative di lavoro) o beni o servizi dagli stessi apportati (cooperative di produzione e lavoro). Gli amministratori e sindaci devono documentare nella NOTA INTEGRATIVA al bilancio tali condizioni di prevalenza, mettendo in evidenza dei parametri, specificati dall'art 2513, dai quali emerge che la PREVALENZA ricorre quando il valore di scambio dei rapporti mutualistici è superiore a quello dei rapporti dello stesso genere intrattenuti dalla cooperativa con i terzi nel corso dell'esercizio. Più precisamente: - nelle COOPERATIVE DI CONSUMO, i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni - nelle COOPERATIVE di LAVORO, il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro - nelle COOPERATIVE di PRODUZIONE E LAVORO, il costo dellaLa produzione per servizi ricevuti dai soci, ovvero per beni conferiti dai soci, deve essere superiore al 50% del totale dei costi dei servizi, ovvero del costo delle merci.