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Novità sull'esdebitazione del debitore e gli effetti della procedura
L'esdebitazione del debitore avviene di diritto, senza necessità di istanza. L'iniziativa per l'accesso alla procedura può essere sia privata che pubblica nel caso di fallimento. Gli Organi amministrativi di controllo (OCRI) hanno il diritto di partecipare fin dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Le domande tardive devono essere presentate entro 6 mesi, anziché 12, dalla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il Comitato dei creditori opera un monitoraggio dell'attività del curatore tramite un registro informatico che deve essere compilato giornalmente.
I termini della fase di liquidazione sono i seguenti: inizio dopo 12 mesi dall'apertura della procedura e fine entro 5 anni. La ripartizione dell'attivo ai creditori avviene tramite trasmissione telematica.
Per quanto riguarda gli effetti della procedura:
- Per il Debitore, il termine per la riassunzione dei procedimenti giudiziali interrotti decorre dalla data in cui l'interruzione è stata autorizzata dal giudice.
- Per i Creditori, non è possibile compensare i crediti acquisiti dopo la presentazione della domanda.
X Contratti Pendenti, sono prededucibili solo i crediti maturati in corso di procedura: (Lavoroeffetto dell’apertura della procedura, possibilità di recesso delSubordinato= esecuzione è sospesa xcuratore con attivazione del trattamento mensile di disoccupazione (cassa integrazione)
Le Fasi della Procedura sono 4 = Fallimento (attività preliminari, accertamento del passivo,dell’attivo, ripartizione dell’attivo) ed anche le cause di chiusuraliquidazione 5 = Fallimento.
SEZIONE NONALA NOZIONE DI SOCIETA’ E I PRINCIPI GENERALI
L’Organizzazione35. produttiva: elementi costitutivi
Le SOCIETA’ sono strutture destinate all’esercizio di un’attività produttiva,organizzative anche nonimprenditoriale (Società tra professionisti) anche non collettiva (Società unipersonale). Lanell’art. 2247:definizione del contratto di società è enunciata 2 o più personeconferimenti beni o servizi in comune per ottenere vantaggi economici. Secondo l'articolo: Legenda, i conferimenti sono le risorse iniziali che i soci destinano all'attività. I conferimenti possono consistere in beni o servizi e implicano la condivisione di un'attività comune, che si differenzia dai contratti di scambio (come compravendita o locazione) in cui le parti hanno interessi opposti. Lo scopo dei conferimenti è quello di dividere gli utili, cioè il profitto ottenuto. Lo scopo di lucro riguarda la maggior parte delle società, ma esistono anche scopi mutualistici nelle cooperative, che forniscono direttamente ai soci beni, servizi o opportunità di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato. Infine, c'è lo scopo consortile, in cui gli imprenditori consorziati ricevono benefici collaborando insieme.
Un vantaggio patrimoniale diretto (es. costi minori) Consorzio sezione sesta
Ricorda che Enti economici non societari sono Associazioni, Fondazioni e Consorzi.
36. I Tipi di Società. Autonomia Patrimoniale, Personalità Giuridica, Soggettività
I Tipi di società sono 8 (6 società lucrative, 2 società mutualistiche) non si tratta di differenti tipi di contratti ma bensì differenti tipi di Modelli Organizzativi. I principi di fondo alla base della selezione dell’attività commerciale che non è del modello societario sono la libertà di scelta (unico limite x possibile svolgerla con una Società Semplice) ed il principio di tipicità (non si può dar vita a modelli organizzativi diversi da quelli già previsti dalla legge).
Tutte le società sono caratterizzate da Autonomia Patrimoniale, i beni di esse non si confondono con quelli personali, anche se questa varia a seconda del tipo di Società:
imperfetta nelle società di persone (minima nella semplice) e perfetta nelle Società di capitali e cooperative. Strettamente connessa all'autonomia patrimoniale è la Personalità Giuridica = la società è un soggetto distinto che si ottiene con l'iscrizione nel registro delle imprese; per le Società di persone si parla dai soci invece di Autonomia Soggettiva in quanto non si può parlare di soggetti distinti dai soci ma bensì di autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici.
SEZIONE DECIMALE SOCIETA' DI PERSONE
Riguardano Imprese di dimensioni contenute, hanno responsabilità illimitata di almeno 1 socio, 3 tipi: Società Semplice, Società a Nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice. Nelle prime 2 rispondono illimitatamente tutti i soci con i propri averi alle obbligazioni assunte dalla Società, invece nelle SAS solo gli accomandatari.
LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO SNC37.
Profili Formali e Profili Finanziari
Art 2291: nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali (ogni patto limitativo è valido solo nei rapporti interni). La SNC agisce sotto una Ragione Sociale composta dal nome di 1 o + soci con l'indicazione del rapporto sociale.
STRUTTURA FORMALE:
L'Atto Costitutivo è sempre un contratto (Spa/Srl anche atto unilaterale)
COSTITUZIONE= a formalibera, è necessaria però la stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata per fini pubblicitari (condizione di regolarità).
ISCRIZIONE= La snc non iscritta nel registro delle imprese è irregolare, cioè validamente costituita ma gode di una minore autonomia patrimoniale = Soc. Semplice. Differente invece la snc di fatto per la quale manca qualsiasi documentazione ma l'attività societaria è esercitata per fatti concludenti.
PARTECIPAZIONE= Alla snc è consentita la partecipazione
non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche (se spa, la snc dovrà redigere il bilancio come previsto per spa). L'invalidità dell'atto costitutivo non è specificatamente prevista dalla legge, per cui è rimessa alla disciplina generale sulla patologia dei contratti. STRUTTURA FINANZIARIA: CONFERIMENTI: i soci devono indicare nell'atto costitutivo il valore attribuito ai conferimenti e tutti i beni e servizi (conferimento d'opera) suscettibili di valutazione economica. CAPITALE SOCIALE: l'insieme dei conferimenti dei soci. Elemento essenziale dell'atto costitutivo. La disciplina di Tutela del Capitale (perfezionata nelle Società di capitali) prevede: - Divieto di restituzione ai soci dei conferimenti e di distribuzione di utili fittizi - Diventa efficace dopo 3 mesi dall'iscrizione (tutela dei creditori) - Riduzione reale del capitale - Obbligo per gliamministratori di conservazione del capitale• ogni modifica del capitale va assunta dai soci all’unanimità (manca una disciplina diriduzione obbligatoria per perdite)PERDITE=l’atto costitutivo deve indicare le quote per ripartire gli utili, possonoUTILI e noncoincidere le quote negli utili e nelle perdite per un socio, ma è nullo qualsiasi patto con cui uno o piùsoci sono esclusi completamente dagli utili e alle perdite, cd Divieto di Patto LeoninoRESPONSABILITA’ VS CREDITORI PARTICOLARI= non possono chiedere la liquidazione dellaquota conferita dal socio loro debitore finché dura la società (importanza del termine della società, icreditori possono opporsi alla proroga) ma possono però aggredirne gli utili.RESPONSABILITA’ VS CREDITORI SOCIALI= Per le obbligazioni sociali la responsabilità dei(rispondono con l’intero loro patrimonio personale)soci è illimitata e solidale (ciascun socio
può per l'intero importo) ma resta il diritto di rivalersi. essere costretto ad adempiere IMPORTANTE: Qualsiasi patto limitativo delle responsabilità è inefficace nei confronti dei terzi, la responsabilità permane dopo lo scioglimento del rapporto sociale fino ad un anno (anche x il fallimento in estensione del socio); la responsabilità del socio è sussidiaria rispetto a quella della società, perché i soci godono del beneficio di prima escussione (i creditori sociali devono dimostrare di aver prima escusso in modo infruttuoso il patrimonio della snc). 38. Profili Organizzativi L'AMMINISTRAZIONE= l'amministrazione disgiunta potere di gestione, il modello legale prevede (se non diversamente specificato nell'atto costitutivo) possibile anche scegliere di tutti i soci amministrazione congiunta o amministratore unico. - Amministrazione Disgiunta: ogni amministratore è legittimato ad assumeredecisioni indipendentemente dagli altri, questi avranno il diritto di opporsi (di Veto) nei confronti di operazioni programmate, cioè prima che siano realizzate.
• Amministrazione Congiunta: previsto un confronto costante tra gli amministratori, può all'unanimità, essere prevista nel senso che per le decisioni occorre il consenso di tutti, a maggioranza, si vota secondo il criterio della partecipazione agli utili, il sistema risulta meno rigido e molto più dinamico. In caso di urgenza anche in regime di amministrazione congiunta, un amministratore può agire singolarmente per evitare un danno alla società.
LA RAPPRESENTANZA= spendita del nome, acquistare diritti ed assumere obbligazioni in nome della società. L'atto costitutivo deve indicare quali sono i soci/o che hanno la Nomina degli Amministratori: se l'atto tace, rappresentanza della società (tutti o 1 tra amministratori) tutti i soci saranno amministratori.
Cioè avranno potere di gestione e potere di rappresentanza. Revoca degli Amministratori: negoziale (per volontà dei soci) o giudiziale (pronunciata dal tribunale);
- se gli amministratori sono stati nominati nell'atto costitutivo è Negoziale= necessaria la giustacausa e l'unanimità dei soci, se sono stati nominati con atto separato la revoca è ammessa secondo le regole del Mandato (in ogni momento ma riconoscendo il risarcimento del danno);
- Giudiziale= è un diritto di ciascun socio di richiederla per giusta causa (azione individuale) hanno il potere/dovere di gestire l'impresa con la diligenza del Responsabilità degli Amministratori: buon padre di famiglia e sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge (vigilanza, intervento, tenuta scritture contabili ecc) a meno che non riescano a provare di non avere colpa (solidarietà passiva).
DECISIONI