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Sezione prima: La fattispecie “impresa”

La nozione d’impresa

1. Imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni e servizi.

Art 2082: Tre requisiti di impresa:

  • Professionalità: svolgimento attività in maniera stabile e reiterata, cioè abitualmente.
  • Organizzazione: dei mezzi impiegati per lo svolgimento dell’attività, cioè Lavoro e Capitale.
  • Economicità: pareggio tra costi e ricavi.

Le categorie di impresa

Lo statuto generale le definisce in base a quattro categorie:

  • Oggetto
    • Impresa agricola: definita dal Codice Art. 2135, comprende attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Non c'è obbligo di scritture contabili, né fallimento. Attività essenziali sono quelle dirette alla cura di un ciclo biologico. Attività connesse sono quelle trasformative e/o di commercializzazione che utilizzano la materia prima derivante dal fondo.
    • Impresa commerciale: Art 2195 riguarda l’impresa commerciale, obbligo di pubblicità a chi pone in essere una attività industriale di produzione di beni e servizi o attività intermediaria di circolazione di beni specificata in attività di trasporto, bancaria o assicurativa. Una scuola di pensiero tra le due pone l’impresa civile come le imprese di pubblici spettacoli, le agenzie matrimoniali e imprese finanziarie.
  • Dimensione
    • Piccole: quelle in cui prevale il lavoro del titolare e/o della sua famiglia. Criterio qualitativo: la prevalenza del lavoro del titolare come fattore essenziale. Criterio quantitativo: Art. 1 legge fallimentare per l’impresa minore definisce tre parametri: esposizione debitoria maggiore di 500.000 €, attivo patrimoniale inferiore a 300.000 €, ricavi lordi inferiori a 200.000 €.
    • Medio grandi: il titolare non ha un ruolo esecutivo ma solo organizzativo e non hanno l’esenzione dalle procedure fallimentari.
  • Natura del soggetto
    • Pubbliche: soggetti di diritto pubblico che svolgono attività d’impresa per fini istituzionali sono ente pubblico non economico come il comune, ente pubblico economico che svolge un’attività commerciale, società in mano pubblica, SPA o SRL sulle quali l’ente pubblico esercita un controllo.
    • Private: soggetti di diritto privato come impresa individuale, società e enti privati non societari come associazioni, fondazioni, consorzi.
  • Forma
    • Individuali
    • Collettive

L’impresa e le professioni intellettuali

Le professioni intellettuali si caratterizzano per la produzione di servizi professionali. L’attività per essere qualificata come professionale deve rispettare tre requisiti:

  • Personalità della professione anche se è oggi ammessa un’attività organizzata (segretaria dell’ingegnere).
  • Compenso regolato in quanto attività lucrativa.
  • Accesso contingentato alla professione (esame di stato).

L’inizio e la fine dell’impresa

Inizio impresa: prescinde da qualsiasi adempimento formale (iscrizione nel registro) invece si applica il principio di effettività: apportamento di fattori produttivi e organizzazione di un’attività produttiva. Fine impresa: applica il principio di effettività, momento in cui nella realtà viene meno il fenomeno produttivo, anche se non ancora liquidata (impresa di una società cessa prima della società che dovrà essere liquidata e cancellata dal registro). La fine dell’impresa non esclude la possibilità di procedure concorsuali a suo carico ma dovranno essere aperte entro 1 anno dalla cancellazione dal registro.

L’imputazione dell’impresa

Per stabilire chi è il referente soggettivo dell’impresa ci sono due criteri:

  • Criterio formale: Spendita del nome, questo criterio è previsto dall’ordinamento per l’imputazione degli atti giuridici ma rende agevoli forme di abuso. (soggetto nullatenente che esercita l’impresa).
  • Criterio sostanziale: Interesse perseguito, Teoria dell’imprenditore occulto (Bigiavi): vi è una relazione biunivoca tra potere e rischio per cui chi dirige un’attività economica non può sottrarsi alle conseguenze patrimoniali.

Art 147 legge Fallimentare: l’impresa si imputa in funzione dell’interesse perseguito a prescindere dal nome speso; fallimento del socio occulto di società palese (più di 2 soci) e del socio occulto di società occulta (impresa individuale).

Sezione seconda: La pubblicità d'impresa

Il registro delle imprese

Il RDI è lo strumento fondamentale di trasparenza gestito dalle Camere di Commercio sotto vigilanza di un giudice del registro nominato dal tribunale. Si basa sul principio di tipicità: tutte le informazioni da sottoporre a pubblicità sono quelle per le quali la legge impone tale obbligo. È formato da una sezione ordinaria e più sezioni speciali:

  • Sezione ordinaria: imprese commerciali non piccole, società commerciali e cooperative.

Iscrizione: entro 30 gg dall’inizio impresa con domanda (atto costitutivo), sottoposta a controllo di legalità per verificare principio di tipicità e regolarità formale cioè il rispetto delle condizioni (presenza notaio x riduzione del capitale sociale).

Effetti associati all’iscrizione:

  • Efficacia dichiarativa, determina presunzione di conoscenza del fatto/atto iscritto relativa per i primi 15gg (ammissione prova) assoluta dopo.
  • Efficacia normativa, iscrizione necessaria per rendere applicabile una disciplina/regime giuridico.
  • Efficacia costitutiva, solo Soc. di Cap., permette alla società di diventare centro autonomo di imputazione.
  • Sezioni speciali: iscrizione per tutte le imprese che non sono previste nella sez. ordinaria. Imprese agricole, piccole imprese, società semplice, imprese artigiane. Effetto: pubblicità notizia, semplice conoscibilità per i terzi delle informazioni rese disponibili.

Sezione terza: L’organizzazione dell’impresa

La struttura dell’organizzazione

Art. 2555: L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. La struttura decisionale dell’impresa è piramidale e fa capo all’imprenditore che si avvale di collaboratori:

  • Collaboratori interni:
    • Institori: sono al vertice della piramide, soggetti con qualifiche dirigenziali preposti all’esercizio dell’impresa o ad una sede secondaria (direttore generale). Essi possono compiere tutti gli atti pertinenti l’impresa tranne alienare l’azienda oppure cambiare l’oggetto sociale.
    • Procuratori: preposti al compimento di atti relativi ad uno specifico ambito operativo (direttore marketing).
    • Commessi: qualifiche esecutive, svolgono operazioni che consentono all’impresa di interfacciarsi col mercato.
  • Collaboratori esterni: mandatari, agenti e mediatori.

L’imprenditore con la procura può limitare i poteri dei propri collaboratori nella gestione esterna, cioè nella rappresentanza. La procura per essere opponibile ai terzi va iscritta nel registro delle imprese (obbligo Pubblicità).

I presidi organizzativi

Le modalità organizzative dell’impresa sono rimesse alla libertà dell’imprenditore, che ha due obblighi:

  • Adeguatezza della struttura organizzativa: egli ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa. (non è per impr. individuale, nelle SPA il controllo di adeguatezza dell’assetto OAC è fatto dal collegio sindacale).
  • Documentazione obbligatoria: due scritture obbligatorie contabili minime per tutte le imprese:
    • Libro giornale: contiene i fatti di gestione giornalieri.
    • Libro degli inventari: redatto ad inizio impresa e ogni anno, contiene il bilancio d’esercizio.

Sezione quarta: La “circolazione” dell’impresa

Il trasferimento d’azienda

Il trasferimento d’azienda disciplina la sostituzione nella conduzione dell’impresa, cioè il subentro di un nuovo soggetto nella gestione e nell’esercizio della stessa, non costituisce un tipo negoziale autonomo ma si applica trasversalmente a quattro contratti: Compravendita, Donazione, Usufrutto, Affitto.

L’azienda (art 2555) è composta da:

  • Beni: materiali ed immateriali per i quali non è obbligatoria la proprietà, e che se non essenziali potranno anche non essere ceduti.
  • Avviamento: qualità intrinseca all’azienda che si divide in oggettivo, dipende dall’efficienza e collocazione nel mercato (non può essere ceduto separatamente), e soggettivo, collegato all’abilità e reputazione dell’imprenditore (non trasferibile).
  • Rami d’azienda: singole parti trasferibili dotati di una funzionalità autonoma sul piano produttivo.

Il contratto di trasferimento è a forma libera e prevede il subentro dell’acquirente in tutti i rapporti dell’azienda. Deve essere in forma scritta per le aziende registrate e poi depositato nel registro per l’opponibilità ai terzi.

Gli effetti:

  • Divieto di non concorrenza: vieta all’alienante per 5 anni di iniziare qualsiasi attività (in proprio o presso terzi), che per ubicazione e/o oggetto sia idonea a sviare la clientela. Le parti possono limitare questo effetto.
  • Successione nei contratti: automatico subentro dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio d’azienda. Non è richiesto il consenso del terzo che mantiene il diritto di recesso per giusta causa (responsabilità alienante). Limiti: la successione non è automatica per contratti personali e riguarda solo i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguite.

X i crediti il trasferimento è efficace anche in assenza di accettazione del debitore ma con l’iscrizione del trasferimento nel registro. X i debiti l’acquirente ne risponde solo se risultano dalle scritture contabili obbligatorie.

Sezione quinta: L’impresa nel mercato

Concorrenza e correttezza imprenditoriale

La Convenzione di Parigi (CUP) ha imposto dei limiti al diritto di proprietà industriale riguardanti gli atti di concorrenza sleale e le pratiche commerciali scorrette. La disciplina presuppone la qualità di imprenditore di entrambe le parti e l’esistenza di un rapporto di concorrenza (clientela comune).

Gli atti di concorrenza sleale regolano i rapporti con gli altri imprenditori e sono:

  • Per confusione: nomi, segni distintivi o atti idonei a creare confusione con i prodotti di un concorrente.
  • Per denigrazione: diffusione notizie e/o apprezzamenti di un prodotto concorrente che determinano discredito (affermazioni false).
  • Appropriazione di pregi: vantanti falsamente pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente (pubblicità comparativa ammessa ma veritiera).

Clausola generale per tutelare la trasparenza del mercato mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale che il giudice valuterà caso per caso. Esempi: spionaggio industriale, sottrazione di segreti, storno di dipendenti.

Le sanzioni di tipo privatistico sono l’azione inibitoria (obbligo di cessazione dell’illecito) e il risarcimento del danno (previsto solo in caso di atti dolosi o colposi).

Le pratiche commerciali scorrette regolano il rapporto con i consumatori, sono contrarie alla diligenza professionale e sono:

  • P. ingannevoli: comunicazioni pubblicitarie contenenti informazioni non vere che inducono in errore il consumatore medio; l’ingannevolezza può derivare anche da omissioni.
  • P. aggressive: attuate attraverso molestie (di carattere fisico o psicologico) idonee a limitare la libertà di scelta del consumatore.

Le sanzioni di tipo amministrativo sono di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono inibizione e sanzioni pecuniarie.

La disciplina antitrust

La fonte principale è il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) e si propone di impedire alle imprese di creare potere di mercato. Presupposto è il mercato rilevante, sia geografico che merceologico, creato artificiosamente attraverso:

  • Intese: comportamenti ed accordi che ostacolano le strategie individuali (es: abbassamento prezzi), è un esercizio di potere congiunto tra le imprese a danno dei consumatori. Sono esenti dalle politiche antitrust le intese che producono efficienza economica o promuovono il progresso tecnico.
  • Abuso di posizione dominante: sfruttamento abusivo di una o più imprese, di una posizione dominante attraverso comportamenti unilaterali (es. limitazione della produzione per aumento prezzi).
  • Concentrazioni: qualsiasi operazione idonea a determinare una modifica duratura del controllo, solo quando il fatturato delle imprese supera una soglia di fatturato. Si possono realizzare attraverso:
    • Fusioni
    • Acquisti di partecipazione
    • Trasferimenti di aziende

L’accertamento degli illeciti può avvenire in via amministrativa con poteri sanzionatori ed ammende, a livello europeo (Commissione) a livello nazionale (Autorità Garante della concorrenza e del mercato) ed in via privatistica per ottenere la nullità delle intese ed il risarcimento del danno (autorità giudiziaria ordinaria).

I diritti di proprietà industriale

Alcuni beni immateriali sono tutelati e sono i segni distintivi d’impresa ed i risultati dell’attività di ricerca:

I segni distintivi

  • La ditta: contraddistingue l’imprenditore nella propria attività d’affari, (carta intestata) deve contenere cognome o la sigla dell’imprenditore. Inoltre, deve avere capacità distintiva e non può essere trasferita separatamente dall’impresa.
  • L’insegna: assume funzione distintiva all’ingresso dei locali dell’impresa, può essere liberamente formata. Con la ditta è tutelata dagli atti di concorrenza sleale.
  • Ragione e Denominazione: sono segni distintivi utilizzati dall’impresa e conosciuti dal pubblico, come tali anch’essi tutelati dalla disciplina della concorrenza sleale.
  • Il marchio: normalmente utilizzato per apposizione sul prodotto. Si distinguono tre tipi di marchi: denominativi (formati da parole), figurativi (formati da disegni) e misti.

Il marchio deve essere registrato, ma anche i marchi non registrati sono tutelati dalla concorrenza sleale. Impedimenti alla registrazione che producono la nullità assoluta della registrazione del marchio, sono:

  • Mancanza della capacità distintiva.
  • Presenza di caratteristiche intrinseche al prodotto, es. profumo (da tutelare con brevetto).
  • Illiceità, cioè idonei ad ingannare il pubblico (decadenza per ingannevolezza sopravvenuta).

La protezione del marchio tutela anche gli interessi individuali cioè i diritti anteriori in conflitto con la registrazione, eventuali cause di nullità relativa della registrazione. La registrazione va chiesta all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), deve essere rinnovata ogni 10 anni ed ha efficacia costitutiva (diritto di impedire l’uso del marchio ai terzi) a prescindere dalla conoscenza.

Atti di disposizione del marchio sono:

  • Trasferimento: avviene normalmente con accordi di vendita e non è vincolato all’azienda. La trascrizione del trasferimento produce pubblicità dichiarativa.
  • Licenza: permette l’utilizzo del marchio a un terzo (licenziatario) dietro compenso (royalty).

Tecnologia e design

I risultati dell’attività di ricerca sono le Invenzioni ed i Modelli di Utilità che per essere brevettati devono avere dei requisiti: novità, originalità, industrialità e liceità. L’invenzione non brevettata non vanta alcuna esclusiva. Il brevetto è assoggettato al principio di territorialità (Brevetti Europei).

Il brevetto: comincia su domanda dell’inventore o dei suoi aventi causa. Abbiamo quindi un diritto al brevetto che sorge in capo all’inventore e trasmissibile ai terzi e un diritto di brevetto che sorge a conclusione della procedura di brevettazione. La concessione avviene a seguito della verifica della regolarità della domanda. Il titolare del brevetto vanta un diritto esclusivo di sfruttamento (20 anni) e può trasferirlo e/o darlo in licenza (= marchio). Azione di Nullità del Brevetto può essere esercitata da chiunque, si ha decadenza del brevetto se non sono state pagate le tasse brevettuali.

Sezione sesta: La cooperazione tra imprenditori

La cooperazione tra imprenditori

Gli strumenti di cooperazione trovano la loro fonte in contratti con i quali gli imprenditori mantengono la loro autonomia giuridica ed economica (differenza con forme di integrazione come fusioni e/o gruppi di imprese) forme inderogabilmente strutturate.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CorradoPiccolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Santagata De Castro Renato.
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