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67 I PATRIMONI DESTINATI A “SPECIFICI AFFARI”
I patrimoni destinati a specifici affari consentono ad una società di limitare il rischio di nuove operazioni
(generalmente limitate nel tempo) e di avere costi inferiori, rispetto alla costituzione di società controllate.
La legge distingue due fattispecie:
• patrimoni destinati operativi (o industriali): sono deliberati dall’organo amministrativo, salva diversa
previsione statutaria, e possono essere indirizzati a specifici affari. La delibera costitutiva contiene un
piano economico-finanziario che attesta la congruità con l’affare e indica l’assetto organizzativo del
patrimonio, prevedendo anche apporti di terzi o la loro partecipazione dietro emissione di appositi
strumenti finanziari (i sottoscrittori sono comunque tutelati con un apposito libro sociale e dalla presenza
di assemblee speciali e di un rappresentante comune).
La legge prevede alcuni limiti alla costituzione di patrimoni destinati: il loro complesso non può mai
eccedere il 10% del patrimonio netto della società, non possono riguardare materie coperte da riserva
legale, come quella bancaria o assicurativa.
La delibera è iscritta nel registro delle imprese previo controllo di legalità di un notaio; se nessun
creditore sociale si oppone entro 60 giorni i creditori sociali non potranno far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato (il termine non decorre laddove manchi l’iscrizione).
Per quanto riguarda il regime di responsabilità la delibera può prevedere una responsabilità sussidiaria
della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, in ogni caso la società è
responsabile per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Lo specifico affare deve avere una contabilità distinta, con un libro giornale, un libro degli inventari, la
corrispondenza e un separato rendiconto da allegare al bilancio della società.
Oltre alle cause di estinzione del patrimonio destinato previste dallo statuto, la legge prevede l’estinzione
anche per:
• realizzazione dell’affare o sopravvenuta impossibilità;
• fallimento della società che comporta la cessione dell’affare;
• insolvenza del patrimonio destinato che segue le regole della liquidazione.
• finanziamenti destinati ad uno specifico affare: sono contratti di finanziamento destinato a specifici affari
con terzi disposti a sovvenzionare la realizzazione di nuove iniziative al fine di conseguirne i proventi. La
garanzia ed il rimborso del finanziamento avvengono esclusivamente con i valori conseguiti nell’esercizio
dell’impresa.
Il contratto deve individuare specificatamente l’oggetto dell’affare, i modi e i tempi di realizzazione
nonché elaborare un piano finanziario dell’operazione ed un sistema di incasso e contabilizzazione
idoneo ad individuare in ogni momento i proventi e a tenerli sperati dal patrimonio sociale (i creditori
sociali non possono aggredirli). Oltretutto vanno indicati i sistemi di controllo attuabili dal finanziatore.
La dichiarazione di fallimento della società da diritto al rimborso al finanziatore, in ogni caso il contratto
non è automaticamente estinto né viene meno la separazione.
SEZIONE SETTIMA: LE SOCIETÀ CON SCOPO MUTUALISTICO
68 LE SOCIETÀ COOPERATIVE
Le società cooperative nascono a metà ‘800 per supplire i fabbisogni delle classi meno abbienti, realizzando
una distribuzione di materie prime e offrendo lavoro a condizioni più eque rispetto a quelle di mercato.
Presentavano un carattere di mutualità e non avevano fini di speculazione privata.
Attualmente la disciplina, protetta dall’art. 45 Cost. (funzione sociale della cooperazione) è generalmente
dettata dal Codice Civile e specificata da varie leggi speciali, che spesso operano dei distinguo a seconda dei
settori in cui opera la società.
Le lacune normative sono colmate dal rinvio alla disciplina delle s.p.a., o a quella delle s.r.l. se stabilito
dall’atto costitutivo (purché la società cooperativa abbia meno di 20 soci o un attivo inferiore a € 1mln).
Il rinvio alle s.r.l. è obbligatorio se i soci sono meno di 9. In ogni caso le società cooperative sono società di
capitali, pertanto per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società col suo patrimonio.
La definizione di scopo mutualistico si trae nell’indicazione dell’attività che una società cooperativa deve
perseguire: fornire beni, servizi o occasioni lavorative direttamente ai membri dell’organizzazione a
condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.
Lo scopo-fine è il soddisfacimento di un bisogno economico, realizzato tramite l’esercizio di un’attività in
comune. La società rinuncia al lucro soggettivo, cioè la speculazione privata, ma non anche a quello oggettivo.
La società esercita anche la propria attività coi terzi, auspicando di trarne un profitto e sempre a beneficio
prioritario dei soci, perciò il profitto dei soci non è escluso; gli utili potranno essere distribuiti in via secondaria
in relazione alla natura e alla quantità di beni e servizi mutualistici ottenuti da ciascuno, e non in relazione
alla quota di capitale.
Il rapporto associativo è qualificato come “gestione di servizio”: tendenzialmente i soci sono i principali, ma
non i soli, fruitori dei beni e dei servizi della cooperativa. Non esiste tuttavia un diritto soggettivo del socio
alle prestazioni mutualistiche ma piuttosto una legittima pretesa di essere preferito ai terzi nelle erogazioni
e di parità di trattamento con gli altri soci.
Le prestazioni mutualistiche non trovano la propria fonte nel rapporto sociale ma in autonomi contratti di
scambio tra la cooperativa e i soci. La reciprocità di queste prestazioni esige quindi che vi sia un numero
minimo di soci (tre se rinviano alle s.r.l., nove se alle s.p.a.).
È valorizzata la partecipazione personale del socio, seguendo principi di carattere democratico quali il voto
capitario e non pro quota.
L’atto costituivo deve prevedere i requisiti soggettivi per l’ammissione di nuovi soci che si conciliano con il
principio della porta aperta, per il quale dev’essere incentivato l’accesso di tutti coloro che risultino idonei
così come l’uscita di coloro i quali perdano i requisiti.
Tale principio fa sì che il capitale sociale sia variabile: l’entrata e l’uscita di soci comporta il necessario
mutamento del capitale senza necessità di una formale modifica; esso è inoltre privo di limiti minimi.
La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e le altre (cooperative diverse) rileva principalmente
sul piano fiscale, le prime hanno determinati benefici fiscali a fronte di certe rinunce sul piano del lucro
soggettivo dei soci.
Le cooperative a mutualità prevalente svolgono la loro attività in prevalenza a favore dei soci, consumatori o
utenti di servizi, oppure si avvalgono principalmente delle prestazioni lavorative dei soci. Sono iscritte
(assieme ai relativi bilanci) in una specifica sezione dell’Albo delle Cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico.
Per godere dei benefici fiscali devono essere rispettati alcuni criteri legali, documentati dagli amministratori
e dai sindaci nella nota integrativa del bilancio:
• i ricavi delle vendite e delle prestazioni verso i soci devono essere superiori alla metà totale dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni;
• il costo del lavoro dei soci deve essere superiore alla metà del costo del lavoro complessivo.
Devono essere inserite poi delle clausole statutarie antilucrative:
• divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali
aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato;
• divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi;
• divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori;
• obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
Il mancato rispetto dei suddetti criteri per due esercizi consecutivi comporta la perdita della qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente.
Il procedimento di costituzione è analogo a quello delle altre società di capitali.
L’atto costitutivo è redatto per atto pubblico e deve stabilire la disciplina dei rapporti mutualistici,
eventualmente integrata dai regolamenti mutualistici (sono parte integrante dell’atto costitutivo, possono
essere adottati in concomitanza con esso o con delibera assembleare straordinaria).
L’atto costitutivo deve contenere:
• generalità dei soci (almeno 9 se la società è modellata sul regime delle s.p.a., 3 se su quello delle s.r.l.), e
quota di capitale sottoscritta da ognuno, entro i limiti legali;
• denominazione sociale con l’indicazione di società cooperativa;
• specifica indicazione dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
• requisiti, condizioni e procedura per l’ammissione dei soci, non discriminatori e coerenti con lo scopo.
Non è ammesso un socio che operi attività concorrente;
• condizioni di recesso ed esclusione;
• regole per la ripartizione degli utili e la distribuzione dei ristorni.
Il notaio che riceve l’atto lo deposita entro venti giorni al registro delle imprese per l’iscrizione, allegando i
documenti attestanti le condizioni per la costituzione, la quale dà alla società efficacia costitutiva. L’ufficio
provvede a inoltrare l’iscrizione all’albo tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
I soci son obbligati a versare subito il 25% dei conferimenti.
Le modifiche all’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea, sottoposte a controllo notarile e iscritte a
registro. Data la variabilità del capitale è necessaria una delibera solo per aumenti di capitale a pagamento
(con conseguente riconoscimento del diritto di opzione dei soci verso le azioni di nuova emissione).
La nullità, come nelle s.p.a., opera esclusivamente nei casi di:
• mancanza dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico;
• illiceità dell’oggetto sociale;
• mancanza di indicazioni sulla denominazione, sui conferimenti o sull’oggetto sociale.
La società cooperativa si avvale della disciplina sulle s.p.a. per scelta o obbligatoriamente se ha più di 20 soci
o un attivo patrimoni