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La trasformazione delle società cooperative
Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare la trasformazione in qualsiasi società lucrativa con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà dei soci. Tale operazione è particolarmente onerosa: la società cooperativa che intende trasformarsi deve devolvere il valore effettivo del suo patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, cioè i soci cooperatori non possono sottrarre le risorse accumulate dalla società al movimento cooperativo nel suo complesso.
LE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE
Si intende un mutamento dell'assetto organizzativo dell'impresa nella prosecuzione dei diritti, obblighi e rapporti giuridici dell'entità che ha effettuato l'operazione. Non implica alcun trasferimento di beni e consente di modificare l'assetto organizzativo.
dell'impresa prescindendo dai numerosi e costosi adempimenti che la circolazione dei beni normalmente richiede. La trasformazione eterogenea comporta modifiche incisive e il legislatore ha introdotto una serie di presidi per tutelare i soci e i creditori dell'ente che si trasforma. Nel caso della trasformazione di società di capitali in altri enti, la tutela dei soci si sostanzia nella previsione di un quorum rafforzato dei 2/3 degli aventi diritto al voto, fermo restando il consenso dei soci che acquisiscono la responsabilità illimitata. Gli amministratori sono tenuti a predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Nel caso della trasformazione eterogenea in società di capitali, sia nei consorzi che nelle società di persone, la deliberazione può essere assunta a maggioranza. Infine, la trasformazione di comunione l'azienda in società di capitali deve...es-sere assunta all'unanimità
LE TRASFORMAZIONI ATIPICHE
Sono possibili se non contrastano con norme inderogabili e non ledono gli interessi dei soci e terzi.
Si considerano lecite la trasformazione eterogenea di:
- consorzi, società consortili, associazioni riconosciute in società cooperative
- in società di persone, che deve essere decisa all'unanimità, in applicazione della regola generale delle modificazioni del contratto sociale e di società di persone in impresa individuale
Le fusioni
È uno strumento di concentrazione tra imprese societarie: consente l'unificazione in una sola società di due o più società preesistenti.
FORME, FONDAMENTO ED EFFETTI DELLA FUSIONE TRA SOCIETÀ
- Fusione in senso stretto: Eseguita tramite la costituzione di una nuova società in cui vengono unificate le società preesistenti
- Fusione per incorporazione: una società già operante incorpora una
o più altresocietàIn entrambe le forme di fusione, le società incorporate o fuse si estinguono per effetto della fusione. La società che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti. Fusione omogenea: coinvolge società dello stesso tipo. Fusione eterogenea: partecipano società di tipo diverso. Fusioni trasformative eterogenee: tra società con diverso scopo o tra enti diversi dalle società. Fusione diretta: la società controllante incorpora una o più controllate. Fusione inversa: la società controllata assume la veste di incorporante, per limitare le formalità necessarie per l'esecuzione dell'operazione di concentrazione. LE FUSIONI DI SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE O SOGGETTE A PROCEDURE CONCURSUALI La partecipazione alla fusione non è consentita alle società per azioni in liquidazione che abbianoIniziato la distribuzione dell'attivo: - tale limite non sussiste per le fusioni a cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni - esclude che l'attuazione della fusione tra società azionarie sia compatibile con la permanenza dello Stato di liquidazione: per evitare che la società incorporante, in liquidazione prima dell'esecuzione l'operazione, eserciti un'operosa attività economica all'esito della fusione - non si prevede alcun divieto di partecipazione alla fusione per le società sottoposte a procedure concorsuali
IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE
Tre fasi: progetto, delibera, atto di fusione.
IL PROGETTO
- Redatto dagli amministratori
- indica le caratteristiche dell'operazione da porre ai soci, che successivamente decidono se approvarle o meno in assemblea
- costituisce l'esito di una precedente attività di programmazione gestionale ed analisi strategica condotta dagli amministratori delle
Le fusioni delle imprese e la pubblicazione nel sito internet della società sono regolate da alcune disposizioni. In particolare, è previsto un termine minimo di 30 giorni tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione di fusione, al fine di consentire ai soci di esaminarlo.
Durante questo periodo, i soci possono consultare diversi documenti che forniscono informazioni importanti sulla fusione. Innanzitutto, è possibile consultare il bilancio diffuso, che offre un quadro contabile aggiornato ai soci e ai possessori di strumenti finanziari di tutte le società partecipanti alla fusione.
Inoltre, è disponibile la relazione degli amministratori, che illustra e giustifica sotto il profilo economico e giuridico il progetto di fusione e il rapporto di cambio proposto.
Infine, è presente anche la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, che indica il metodo seguito per la determinazione del concambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi.
Tutti questi documenti devono essere depositati in copia o pubblicati sul sito internet della società, al fine di assicurare ai soci un voto consapevole sulla decisione di fusione.
SEMPLIFICATE
Il procedimento di fusione risulta particolarmente complesso e articolato, perciò il legislatore ha previsto una serie di ipotesi in cui è possibile applicare alcune semplificazioni:
- Non partecipano società con capitale rappresentato da azioni: tale semplificazione consiste nella riduzione alla metà dei termini che scandiscono il procedimento di fusione e nella disapplicazione dei limiti alla fusione.
- Ulteriori ipotesi riguardano le fusioni per incorporazione di società interamente possedute o possedute almeno al 90%: qui si assiste ad un riassetto organizzativo di un'unica impresa di gruppo facente capo alla società incorporante e ciò ha indotto a consentire all'atto costitutivo delle società di assegnare la competenza ad assumere queste decisioni di fusione ai rispettivi organi amministrativi, con deliberazione risultante dall'atto pubblico.
LA DECISIONE DI FUSIONE
La fusione deve essere decisa
da ciascuna delle società che vi partecipano tramite approvazione del relativo progetto:- nelle società di persone con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili
- nella SPA la delibera si approva con le normali maggioranze dall'assemblea straordinaria: al socio non consenziente non è riconosciuto il diritto di recesso a meno che la fusione non comporti una modifica statutaria per la quale è previsto tale diritto
- nella SRL la delibera è assunta a maggioranza e richiede l'osservanza del metodo assembleare: al socio che non acconsente spetta il diritto di recesso
LA TUTELA DEI CREDITORI E DEI POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI
La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dalla data di iscrizione dell'ultima decisione di fusione: entro questo termine i creditori anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto possono opporsi alla fusione e tale
creditori.creditori. L'iscrizione anticipata in violazione di tali regole comporta una responsabilità penale degli amministratori, mentre per quanto riguarda le conseguenze civilistiche l'atto di fusione si considera valido ma inefficace verso tutti: questa tesi si può condividere solo a condizione che l'inefficacia sia sanzionabile esclusivamente sul piano risarcitorio, escludendo ogni forma di tutela reale in seguito all'iscrizione dell'ultimo atto di fusione nel registro delle imprese. L'ATTO DI FUSIONE L'ultima fase del procedimento consiste nella stipulazione dell'atto di fusione: documento di natura ricognitiva con il quale i legali rappresentanti delle società partecipanti alla fusione seguono le modifiche statutarie decise dai rispettivi soci. - la fusione deve risultare da atto pubblico, anche se l'incorporante è una società di persone - entro