INTRODUZIONE
L’oggetto del corso è il diritto che regola il sistema di mercato basato sul capitale e sui
mezzi di utilizzo del capitale.
Il diritto commerciale è il diritto del capitalismo.
Un diritto creato dagli operatori e solo in seguito recepito dai parlamenti; un diritto che
si è formato dal basso e dalla pratica.
Principi economici fondamentali di questo sistema.
scambio:
La ricchezza si crea attraverso lo incremento di benessere che si
produce quando i beni vengono scambiati (Tizio compra una casa a 100.000
euro perché per lui quella casa vale più di quei soldi; Caio vende la casa per il
motivo esattamente opposto. Tutti e due, dopo, sono più ricchi).
produzione per lo scambio.
La ricchezza, però, si crea anche attraverso la
Il diritto commerciale ha ad oggetto l’attività di produzione di ricchezza svolta in modo
professionale e organizzato, regolandola, al fine di facilitarla e di conciliare la
produzione di ricchezza con altri valori.
Attività di impresa.
Regole che gli imprenditori devono osservare.
Regole per il finanziamento delle attività di impresa.
Vediamo com’è nato il diritto del commercio.
Il diritto dell’era medievale si componeva di:
Diritto romano: pilastri poco amici dell’attività d’impresa. Più che la
mobilizzazione della ricchezza perseguiva una tutela statica della proprietà (ubi
ream meam invenio, ibi vindico);
Diritto canonico: divieto di usura. Prestare denaro a interesse era un peccato.
La ricchezza si produceva dalla terra e le regole erano adatte a quello scopo.
Sistema che resse più o meno fino all’anno mille. Da quel momento, infatti, iniziarono
ad essere concepibili gli scambi tra città.
spostamento di merci
Produzione di ricchezza anche dallo (forti differenze di valore dei
produzione su commissione
beni da un comune all’altro) e dalla (fatta per chi intende
rivendere). Esigenza di regole nuove, riguardo i metodi di finanziamento, la tutela e la
circolazione del credito… ius mercatorum).
Creazione di un sottosistema giuridico: regole di autodisciplina (
La categoria dei commercianti inizia a muovere molto denaro; denaro vuol dire
influenza nelle decisioni politiche. “Statalizzazione” delle regole di autodisciplina:
regolamentazione imposta dall’esterno.
Successivamente il diritto commerciale inizia a vincolare anche i privati allorché
contrattano con un commerciante. “Se un atto è commerciale per una sola delle
Art.54 Cod. Commercio italiano del 1882:
parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale (…)”.
Si cerca quindi di agevolare la creazione di ricchezza:
– finanziamento dell’attività che la crea;
– del trasferimento.
Tutela del credito (presunzione di solidarietà fra condebitori, presunzione di onerosità
del mutuo, divieto per il giudice di concedere dilazioni);
Tutela dell’affidamento, agevolazione degli scambi (cfr. regola del possesso vale titolo,
oggi art. 1153 c.c.);
Creazione di strumenti giuridici per la circolazione dei diritti (cfr. titoli di credito: art.
1992, carattere liberatorio dell’adempimento al possessore).
1673. Ordinanza sul commercio di Luigi XIV: primo modello di codificazione del diritto
commerciale. 1
Il Codice di Napoleone (ma anche il successivo Code de Commerce del 1807)
influenzerà molte altre zone d’Europa. Anche nell’Italia (preunitaria e subito
postunitaria) Codice civile e Codice di commercio (1865 e poi 1882) saranno separati.
Nei primi quarant’anni del ventesimo secolo ebbero un intenso impulso di riforme.
Mussolini per diversi anni accoglie progetti di riforma dei due codici, salvo poi sterzare
bruscamente sull’unificazione nel 1941 (movente esclusivamente ideologico che
codice di classe).
ripugnava l’idea di un (commercializzazione del diritto privato).
Sarà però una fusione a freddo Pezzi del
Codice di commercio (mondo della mercanzia) saranno inseriti a forza nel Codice civile
(mondo dell’agricoltura): inserimento senza una vera rimeditazione del diritto
commerciale. Ad esempio, vi saranno soggetti i commercianti e gli industriali ma non
gli imprenditori agricoli. Oggi, di fatto, non esiste più un gruppo di norme organico ed
diritto
autonomo rispetto al diritto civile che possa essere definito rigorosamente
commerciale.
Con la Costituzione del 1948 l’Italia sceglie il sistema di mercato, ma in maniera
comunque temperata (forte intervento pubblico fino agli anni ’90).
Grande influenza dell’adesione ai trattati europei (Trattato di Roma): mercato, sistema
concorrenziale, impulso alla legislazione commerciale. diritto dei consumatori,
A partire dagli anni ’90 si è poi sviluppato il settore del
diritto dei professionisti
contrapposto al (imprenditori e liberi professionisti).
PARTE 1, L’IMPRENDITORE
I - LA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica
2082:
organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.
Impresa: attività economica, svolta mediante il supporto di un’organizzazione,
consistente nello scambio di beni o nella produzione di beni o servizi;
Professionista (nel diritto commerciale): persona fisica la cui attività rimane distinta
dall’attività organizzata in forma d’impresa, oppure che svolge attività economica
costituita da professione intellettuale (anche, in questo caso, con il supporto di
un’organizzazione).
Azienda: organizzazione di beni e/o di persone strumentale all’esercizio dell’impresa;
Impresa commerciale e agricola: tipologie di imprese, distinte a seconda dell’oggetto
dell’attività;
Ditta: nome con cui l’impresa è esercitata;
Per i soggetti che operano in modo professionale al fine di creare ricchezza, lo scambio
non è un’eventualità ma un fine specifico. Quando ciò accade si producono, quindi,
forme diverse:
delle conseguenze normative. Questi soggetti possono operare in
persone fisiche;
società;
enti collettivi diversi (ex: associazioni).
Di conseguenza, anche la natura dell’attività può assumere forme diverse:
produttiva agricola;
produttiva di beni non agricoli;
produttiva di servizi;
di commercio.
La normativa è dunque diversa a seconda dell’attività esercitata e della forma
mediante la quale è esercitata.
Individuazione della fattispecie → applicazione della disciplina (statuto). 2
organizzazione
La nozione di imprenditore è incentrata sull’ (2082, 2083, 2555).
Al suo interno la disciplina applicabile muta in ragione:
dimensione
della dell’organizzazione (piccola/non piccola);
tipo
del di attività (agricola/commerciale);
soggetto
del che esercita l’attività (persona fisica., società di persone, società di
capitali, ecc.).
Non vi rientra, comunque, la professione intellettuale anche se esercitata per mezzo di
un’organizzazione.
La nozione di imprenditore nasce con la codificazione del 1942 che mirava ad
individuare una nuova categoria che riuscisse a contenere tutte le sottocategorie
produttive e superasse il precedente sistema basato su:
atti di commercio → commerciante
qualità di di chi li compiva (agricoltori e
professionisti erano esclusi).
Risultato: nuova nozione di carattere generale, tendenzialmente omnicomprensiva ex.
Art. 2082. Si individua, tuttavia, un sottoinsieme cui si applica la maggior parte delle
dall’imprenditore commerciale non piccolo.
norme costituita
L’applicazione del 2082 richiede tre passaggi:
1. Individuazione di un’attività definibile come impresa;
2. Imputazione ad un soggetto;
3. Attribuzione della qualità di imprenditore a tale soggetto.
Individuazione di un’attività definibile come impresa impresa?
Quali sono le caratteristiche di un’attività qualificabile come
Economicità finalizzazione alla produzione o allo scambio di beni o servizi;
e
Organizzazione;
Professionalità.
ECONOMICITÀ mero godimento
Non deve trattarsi di attività di (locazione appartamento: non c’è
creazione di nuova ricchezza).
la distinzione tra attività di mero godimento e attività di impresa è complicata quando
si parla dell’operato di chi si limita a detenere e gestire una partecipazione di controllo
(holding
in una società che spesso non esercitano altre attività). Una sentenza della
Cassazione del 2010 ha fatto un po' di chiarezza affermando che la qualifica di
imprenditore debba essere assegnata al soggetto (sia esso una società o una persona
fisica) in nome del quale è posta in essere l’attività di direzione idonea a far
conseguire al gruppo vantaggi economici ulteriori rispetto a quelli acquisibili in
mancanza dell’opera di coordinamento (a patto che almeno una delle società
controllate eserciti una delle attività del 2195).
Dunque, le attività possono essere:
Produzione di nuova ricchezza (IVA, imposta sul valore aggiunto);
Produzione per il mercato
di beni o servizi (non per conto proprio. Ma il mercato
non deve necessariamente essere indeterminato: un’azienda che lavora per un
solo cliente è comunque un’impresa);
Intermediazione di beni o servizi.
Non occorre lo scopo di lucro (come si vede dalle sentenze precedenti) ma è
tendenziale copertura dei costi
sufficiente solo la (prospettiva di ricavi).
erogazione
Non è impresa l’attività di mera [cessione di qualcosa senza corrispettivo
che copra i costi] (Caritas, pasti ai bisognosi: fine altruistico). Più in generale non si
può parlare di impresa in riferimento a qualsiasi attività il cui finanziamento è dato dal
sistema della tassazione e non dai proventi dell’attività. 3
pareggio
È impresa l’attività esercitata dalla cooperativa che mira non all’utile ma al
(scopo mutualistico delle imprese cooperative, che mirano a far avere ai loro soci beni
o altri vantaggi a condizioni migliori di quelle di mercato).
È impresa l’attività di produzione di servizi verso corrispettivo esercitata da una
fondazione senza scopo di lucro (San Raffaele di Milano gestito da una fondazione).
lucrativa
È, ovviamente, impresa l’attività consapevolmente esercitata in perdita, nella
fase degli investimenti e dell’avviamento (impresa che lancia un nuovo prodotto).
Per finire, possiamo definire come impresa l’esercizio di un’attività che comporta uno
scambio di ricchezza e che tragga da sé stessa i suoi mezzi di sopravvivenza.
ORGANIZZAZIONE
Sent. 1.3 Cassazione su mediatore immobiliare.
La legge richiede, perché si abbia impresa, che l’attività economica si svolga mediante
l’utilizzazione di un complesso di beni e/o del lavoro di collaboratori . Non è necessaria
la proprietà di quei beni ma la loro semplice destinazione all’esercizio dell’attività. Si
ha organizzazione anche in presenza di soli mezzi (senza lavoratori) o di sole persone
(senza mezzi, meno probabile). lavoratore
La presenza o meno di organizzazione distingue, infatti, l’imprenditore dal
autonomo (2222; quest’ultimo ha infatti dei mezzi che lo aiutano nella propria attività
ma di fatto la sua attività è frutto soprattutto delle sue energie personali).
Requisito, quello dell’organizzazione, che sta venendo progressivamente svalutato
dalla giurisprudenza che lo ritiene presente anche nei casi di scarsità di mezzi
materiali e non predisposti, specie per quelle attività che non ne necessitano una
quantità troppo rilevante (sent. 1.3: “sistematica aggregazione di mezzi, al di là della
scarsezza dei mezzi predisposti”).
Proprio per queste ragioni l’efficacia selettiva di questo requisito è ormai
oggettivamente molto limitata tanto che appare molto difficile individuare attività
economiche professionalmente svolte al fine di produzione o scambio di beni o servizi
che non siano in qualche modo organizzate.
PROFESSIONALITÀ
occasionalità.
Contrapposta a
Non è impresa l’organizzazione di un singolo evento (festa a pagamento).
È impresa l’attività stagionale, la costruzione di un singolo immobile (se fatta per la
rivendita), la costruzione di un’opera pubblica (ponte, parcheggio).
Un’attività può essere professionale anche se non costituisce l’unica occupazione del
soggetto (imprenditore che svolge due attività distinte).
Più generalmente la professionalità si riferisce oggettivamente all’attività e non al
soggetto esercente.
Imputazione ad un soggetto
Chi esercita può essere:
1. Colui al quale l’impresa è riferibile:
Persona fisica (non lo è ovviamente di per sé; lo diventa solo dopo il
;
processo di imputazione seguente al 2082)
Società di persone, società di capitali, cooperativa (questi soggetti invece
nascono con lo scopo specifico di esercitare un’attività qualificabile come
impresa; modelli predisposti dall’ordinamento proprio per favorire
d’impresa);
l’attività 4
Altro ente (ex: fondazione, anch’essa non è di per sé imprenditore. Può
infatti avere anche finalità totalmente altruistica).
per sé,
2. Colui che pone direttamente in essere, gli atti di esercizio dell’impresa
(vale solo per la persona fisica);
nel nome del quale
3. Colui tali atti vengono posti in essere.
Rappresentanza volontaria (institore), rappresentanza organica (legale
rappresentante di società o enti).
L’attività d’impresa non è fatta solo di atti giuridici, ma anche di comportamenti. Anzi,
soprattutto le persone fisiche non possono diventare imprenditori soltanto iscrivendosi
in qualche registro; è sempre necessario l’effettivo svolgimento dell’attività.
La qualità di imprenditore
L’esistenza oggettiva dell’attività d’impresa fa scattare la qualità di imprenditore in
capo a colui al quale essa è imputabile.
Scattano dunque con riferimento al soggetto/imprenditore le moltissime norme che
sono previste dall’ordinamento per chi è imprenditore (norme che prevedono vantaggi,
oneri, condizioni per esercitare l’attività, responsabilità, ecc.). [sent. 1.1 conseguenze
importanti: pagamento IVA. L’IVA infatti si applica soltanto se chi concede il bene o il
servizio è un imprenditore.]
Queste norme sono moltissime e di varia natura. Tuttavia, all’interno della categoria si
tipologia
distinguono a seconda della dell’attività esercitata (agricola/commerciale),
dimensione natura
della dell’organizzazione di cui si avvale (piccola/non piccola), della
del soggetto imprenditore (persona fisica, società di persone o di capitali, cooperativa,
altro).
impresa illecita: si applicano le norme a tutela
che deve essere risolto nel senso che
dei terzi non quelle a sua tutela
(purché non partecipanti all’illecito), ma (ad esempio,
quelle che gli consentono di agire contro la concorrenza sleale di terzi).
Imprenditore occulto
Come ci si comporta nel caso in cui un imprenditore diretto che esercita un’attività in
nome proprio è di fatto un prestanome di un altro soggetto che è il reale
somministratore dei mezzi necessari? Rilevante problema di tutelabilità dei creditori.
Tentativo di affermare l’esistenza di una corresponsabilità del soggetto nel cui
interesse l’impresa è stata di fatto esercitata.
L’individuazione della definizione di imprenditore non è fine a sé stessa ma è
necessaria per determinare quale disciplina si debba applicare ad una determinata
fattispecie. “Trovato” l’imprenditore vi si dovranno infatti applicare tutta una serie di
discipline, che possiamo riassumere precocemente così:
norme in materia di pubblicità (iscrizione nel registro delle imprese e relativi
effetti);
norme in materia di fallimento e procedure concorsuali in caso di insolvenza;
norme in materia di scritture contabili;
norme in materia di capacità;
norme in materia di trasferimento d’azienda;
norme in materia di contratti, ecc. ecc.
5
Dovrà essere dichiarato sia il fallimento del socio occulto sia il fallimento della società
che si era creata tra il prestanome e il dominus. I creditori della società ma non del
dominus non gioveranno della sua liquidazione.
Relativamente alle persone giuridiche la qualità di imprenditore è attribuita con la
costituzione dell’attività, per le persone fisiche si ha con l’inizio dell’esercizio. Si fa
corrispondere la fine con la cancellazione dal registro delle imprese.
II - LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI nuova, unica e
L’unificazione codicistica del 1942 perseguiva l’obiettivo di una
totalizzante definizione di imprenditore; tuttavia non si è riusciti a smarcarsi dalla forte
impronta storica che caratterizza la distinzione tra imprenditore agricolo e
imprenditore commerciale. La normativa relativa al vecchio codice di commercio ha
infatti continuato ad essere applicata nei confronti degli imprenditori commerciali non
piccoli. Questo panorama ha pian piano subito degli scossoni tanto che molte
normative sono state rese applicabili a tutti gli im
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Semeghini Danilo, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, a cu…
-
Riassunto esame diritto commerciale, docente Santagata, libro consigliato diritto commerciale a cura di Marco Cian,…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Ottolia Andrea, libro consigliato Manuale di diritto commerciale , A cur…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Cian Marco, libro consigliato Manuale di diritto commerciale (S.p.a. e s…