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INTRODUZIONE

L’oggetto del corso è il diritto che regola il sistema di mercato basato sul capitale e sui

mezzi di utilizzo del capitale.

Il diritto commerciale è il diritto del capitalismo.

Un diritto creato dagli operatori e solo in seguito recepito dai parlamenti; un diritto che

si è formato dal basso e dalla pratica.

Principi economici fondamentali di questo sistema.

scambio:

La ricchezza si crea attraverso lo incremento di benessere che si

 produce quando i beni vengono scambiati (Tizio compra una casa a 100.000

euro perché per lui quella casa vale più di quei soldi; Caio vende la casa per il

motivo esattamente opposto. Tutti e due, dopo, sono più ricchi).

produzione per lo scambio.

La ricchezza, però, si crea anche attraverso la

Il diritto commerciale ha ad oggetto l’attività di produzione di ricchezza svolta in modo

professionale e organizzato, regolandola, al fine di facilitarla e di conciliare la

produzione di ricchezza con altri valori.

Attività di impresa.

Regole che gli imprenditori devono osservare.

Regole per il finanziamento delle attività di impresa.

Vediamo com’è nato il diritto del commercio.

Il diritto dell’era medievale si componeva di:

Diritto romano: pilastri poco amici dell’attività d’impresa. Più che la

 mobilizzazione della ricchezza perseguiva una tutela statica della proprietà (ubi

ream meam invenio, ibi vindico);

Diritto canonico: divieto di usura. Prestare denaro a interesse era un peccato.

La ricchezza si produceva dalla terra e le regole erano adatte a quello scopo.

Sistema che resse più o meno fino all’anno mille. Da quel momento, infatti, iniziarono

ad essere concepibili gli scambi tra città.

spostamento di merci

Produzione di ricchezza anche dallo (forti differenze di valore dei

produzione su commissione

beni da un comune all’altro) e dalla (fatta per chi intende

rivendere). Esigenza di regole nuove, riguardo i metodi di finanziamento, la tutela e la

circolazione del credito… ius mercatorum).

Creazione di un sottosistema giuridico: regole di autodisciplina (

La categoria dei commercianti inizia a muovere molto denaro; denaro vuol dire

influenza nelle decisioni politiche. “Statalizzazione” delle regole di autodisciplina:

regolamentazione imposta dall’esterno.

Successivamente il diritto commerciale inizia a vincolare anche i privati allorché

contrattano con un commerciante. “Se un atto è commerciale per una sola delle

Art.54 Cod. Commercio italiano del 1882:

parti, tutti i contraenti sono per ragione di esso soggetti alla legge commerciale (…)”.

Si cerca quindi di agevolare la creazione di ricchezza:

– finanziamento dell’attività che la crea;

– del trasferimento.

Tutela del credito (presunzione di solidarietà fra condebitori, presunzione di onerosità

del mutuo, divieto per il giudice di concedere dilazioni);

Tutela dell’affidamento, agevolazione degli scambi (cfr. regola del possesso vale titolo,

oggi art. 1153 c.c.);

Creazione di strumenti giuridici per la circolazione dei diritti (cfr. titoli di credito: art.

1992, carattere liberatorio dell’adempimento al possessore).

1673. Ordinanza sul commercio di Luigi XIV: primo modello di codificazione del diritto

commerciale. 1

Il Codice di Napoleone (ma anche il successivo Code de Commerce del 1807)

influenzerà molte altre zone d’Europa. Anche nell’Italia (preunitaria e subito

postunitaria) Codice civile e Codice di commercio (1865 e poi 1882) saranno separati.

Nei primi quarant’anni del ventesimo secolo ebbero un intenso impulso di riforme.

Mussolini per diversi anni accoglie progetti di riforma dei due codici, salvo poi sterzare

bruscamente sull’unificazione nel 1941 (movente esclusivamente ideologico che

codice di classe).

ripugnava l’idea di un (commercializzazione del diritto privato).

Sarà però una fusione a freddo Pezzi del

Codice di commercio (mondo della mercanzia) saranno inseriti a forza nel Codice civile

(mondo dell’agricoltura): inserimento senza una vera rimeditazione del diritto

commerciale. Ad esempio, vi saranno soggetti i commercianti e gli industriali ma non

gli imprenditori agricoli. Oggi, di fatto, non esiste più un gruppo di norme organico ed

diritto

autonomo rispetto al diritto civile che possa essere definito rigorosamente

commerciale.

Con la Costituzione del 1948 l’Italia sceglie il sistema di mercato, ma in maniera

comunque temperata (forte intervento pubblico fino agli anni ’90).

Grande influenza dell’adesione ai trattati europei (Trattato di Roma): mercato, sistema

concorrenziale, impulso alla legislazione commerciale. diritto dei consumatori,

A partire dagli anni ’90 si è poi sviluppato il settore del

diritto dei professionisti

contrapposto al (imprenditori e liberi professionisti).

PARTE 1, L’IMPRENDITORE

I - LA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica

2082:

organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

Impresa: attività economica, svolta mediante il supporto di un’organizzazione,

consistente nello scambio di beni o nella produzione di beni o servizi;

Professionista (nel diritto commerciale): persona fisica la cui attività rimane distinta

dall’attività organizzata in forma d’impresa, oppure che svolge attività economica

costituita da professione intellettuale (anche, in questo caso, con il supporto di

un’organizzazione).

Azienda: organizzazione di beni e/o di persone strumentale all’esercizio dell’impresa;

Impresa commerciale e agricola: tipologie di imprese, distinte a seconda dell’oggetto

dell’attività;

Ditta: nome con cui l’impresa è esercitata;

Per i soggetti che operano in modo professionale al fine di creare ricchezza, lo scambio

non è un’eventualità ma un fine specifico. Quando ciò accade si producono, quindi,

forme diverse:

delle conseguenze normative. Questi soggetti possono operare in

persone fisiche;

 società;

 enti collettivi diversi (ex: associazioni).

Di conseguenza, anche la natura dell’attività può assumere forme diverse:

produttiva agricola;

 produttiva di beni non agricoli;

 produttiva di servizi;

 di commercio.

La normativa è dunque diversa a seconda dell’attività esercitata e della forma

mediante la quale è esercitata.

Individuazione della fattispecie → applicazione della disciplina (statuto). 2

organizzazione

La nozione di imprenditore è incentrata sull’ (2082, 2083, 2555).

Al suo interno la disciplina applicabile muta in ragione:

dimensione

della dell’organizzazione (piccola/non piccola);

 tipo

del di attività (agricola/commerciale);

 soggetto

del che esercita l’attività (persona fisica., società di persone, società di

 capitali, ecc.).

Non vi rientra, comunque, la professione intellettuale anche se esercitata per mezzo di

un’organizzazione.

La nozione di imprenditore nasce con la codificazione del 1942 che mirava ad

individuare una nuova categoria che riuscisse a contenere tutte le sottocategorie

produttive e superasse il precedente sistema basato su:

atti di commercio → commerciante

qualità di di chi li compiva (agricoltori e

 professionisti erano esclusi).

Risultato: nuova nozione di carattere generale, tendenzialmente omnicomprensiva ex.

Art. 2082. Si individua, tuttavia, un sottoinsieme cui si applica la maggior parte delle

dall’imprenditore commerciale non piccolo.

norme costituita

L’applicazione del 2082 richiede tre passaggi:

1. Individuazione di un’attività definibile come impresa;

2. Imputazione ad un soggetto;

3. Attribuzione della qualità di imprenditore a tale soggetto.

Individuazione di un’attività definibile come impresa impresa?

Quali sono le caratteristiche di un’attività qualificabile come

Economicità finalizzazione alla produzione o allo scambio di beni o servizi;

e

 Organizzazione;

 Professionalità.

ECONOMICITÀ mero godimento

Non deve trattarsi di attività di (locazione appartamento: non c’è

creazione di nuova ricchezza).

la distinzione tra attività di mero godimento e attività di impresa è complicata quando

si parla dell’operato di chi si limita a detenere e gestire una partecipazione di controllo

(holding

in una società che spesso non esercitano altre attività). Una sentenza della

Cassazione del 2010 ha fatto un po' di chiarezza affermando che la qualifica di

imprenditore debba essere assegnata al soggetto (sia esso una società o una persona

fisica) in nome del quale è posta in essere l’attività di direzione idonea a far

conseguire al gruppo vantaggi economici ulteriori rispetto a quelli acquisibili in

mancanza dell’opera di coordinamento (a patto che almeno una delle società

controllate eserciti una delle attività del 2195).

Dunque, le attività possono essere:

Produzione di nuova ricchezza (IVA, imposta sul valore aggiunto);

 Produzione per il mercato

di beni o servizi (non per conto proprio. Ma il mercato

 non deve necessariamente essere indeterminato: un’azienda che lavora per un

solo cliente è comunque un’impresa);

Intermediazione di beni o servizi.

Non occorre lo scopo di lucro (come si vede dalle sentenze precedenti) ma è

tendenziale copertura dei costi

sufficiente solo la (prospettiva di ricavi).

erogazione

Non è impresa l’attività di mera [cessione di qualcosa senza corrispettivo

che copra i costi] (Caritas, pasti ai bisognosi: fine altruistico). Più in generale non si

può parlare di impresa in riferimento a qualsiasi attività il cui finanziamento è dato dal

sistema della tassazione e non dai proventi dell’attività. 3

pareggio

È impresa l’attività esercitata dalla cooperativa che mira non all’utile ma al

(scopo mutualistico delle imprese cooperative, che mirano a far avere ai loro soci beni

o altri vantaggi a condizioni migliori di quelle di mercato).

È impresa l’attività di produzione di servizi verso corrispettivo esercitata da una

fondazione senza scopo di lucro (San Raffaele di Milano gestito da una fondazione).

lucrativa

È, ovviamente, impresa l’attività consapevolmente esercitata in perdita, nella

fase degli investimenti e dell’avviamento (impresa che lancia un nuovo prodotto).

Per finire, possiamo definire come impresa l’esercizio di un’attività che comporta uno

scambio di ricchezza e che tragga da sé stessa i suoi mezzi di sopravvivenza.

ORGANIZZAZIONE

Sent. 1.3 Cassazione su mediatore immobiliare.

La legge richiede, perché si abbia impresa, che l’attività economica si svolga mediante

l’utilizzazione di un complesso di beni e/o del lavoro di collaboratori . Non è necessaria

la proprietà di quei beni ma la loro semplice destinazione all’esercizio dell’attività. Si

ha organizzazione anche in presenza di soli mezzi (senza lavoratori) o di sole persone

(senza mezzi, meno probabile). lavoratore

La presenza o meno di organizzazione distingue, infatti, l’imprenditore dal

autonomo (2222; quest’ultimo ha infatti dei mezzi che lo aiutano nella propria attività

ma di fatto la sua attività è frutto soprattutto delle sue energie personali).

Requisito, quello dell’organizzazione, che sta venendo progressivamente svalutato

dalla giurisprudenza che lo ritiene presente anche nei casi di scarsità di mezzi

materiali e non predisposti, specie per quelle attività che non ne necessitano una

quantità troppo rilevante (sent. 1.3: “sistematica aggregazione di mezzi, al di là della

scarsezza dei mezzi predisposti”).

Proprio per queste ragioni l’efficacia selettiva di questo requisito è ormai

oggettivamente molto limitata tanto che appare molto difficile individuare attività

economiche professionalmente svolte al fine di produzione o scambio di beni o servizi

che non siano in qualche modo organizzate.

PROFESSIONALITÀ

occasionalità.

Contrapposta a

Non è impresa l’organizzazione di un singolo evento (festa a pagamento).

È impresa l’attività stagionale, la costruzione di un singolo immobile (se fatta per la

rivendita), la costruzione di un’opera pubblica (ponte, parcheggio).

Un’attività può essere professionale anche se non costituisce l’unica occupazione del

soggetto (imprenditore che svolge due attività distinte).

Più generalmente la professionalità si riferisce oggettivamente all’attività e non al

soggetto esercente.

Imputazione ad un soggetto

Chi esercita può essere:

1. Colui al quale l’impresa è riferibile:

Persona fisica (non lo è ovviamente di per sé; lo diventa solo dopo il

 ;

processo di imputazione seguente al 2082)

Società di persone, società di capitali, cooperativa (questi soggetti invece

 nascono con lo scopo specifico di esercitare un’attività qualificabile come

impresa; modelli predisposti dall’ordinamento proprio per favorire

d’impresa);

l’attività 4

Altro ente (ex: fondazione, anch’essa non è di per sé imprenditore. Può

 infatti avere anche finalità totalmente altruistica).

per sé,

2. Colui che pone direttamente in essere, gli atti di esercizio dell’impresa

(vale solo per la persona fisica);

nel nome del quale

3. Colui tali atti vengono posti in essere.

Rappresentanza volontaria (institore), rappresentanza organica (legale

rappresentante di società o enti).

L’attività d’impresa non è fatta solo di atti giuridici, ma anche di comportamenti. Anzi,

soprattutto le persone fisiche non possono diventare imprenditori soltanto iscrivendosi

in qualche registro; è sempre necessario l’effettivo svolgimento dell’attività.

La qualità di imprenditore

L’esistenza oggettiva dell’attività d’impresa fa scattare la qualità di imprenditore in

capo a colui al quale essa è imputabile.

Scattano dunque con riferimento al soggetto/imprenditore le moltissime norme che

sono previste dall’ordinamento per chi è imprenditore (norme che prevedono vantaggi,

oneri, condizioni per esercitare l’attività, responsabilità, ecc.). [sent. 1.1 conseguenze

importanti: pagamento IVA. L’IVA infatti si applica soltanto se chi concede il bene o il

servizio è un imprenditore.]

Queste norme sono moltissime e di varia natura. Tuttavia, all’interno della categoria si

tipologia

distinguono a seconda della dell’attività esercitata (agricola/commerciale),

dimensione natura

della dell’organizzazione di cui si avvale (piccola/non piccola), della

del soggetto imprenditore (persona fisica, società di persone o di capitali, cooperativa,

altro).

impresa illecita: si applicano le norme a tutela

che deve essere risolto nel senso che

dei terzi non quelle a sua tutela

(purché non partecipanti all’illecito), ma (ad esempio,

quelle che gli consentono di agire contro la concorrenza sleale di terzi).

Imprenditore occulto

Come ci si comporta nel caso in cui un imprenditore diretto che esercita un’attività in

nome proprio è di fatto un prestanome di un altro soggetto che è il reale

somministratore dei mezzi necessari? Rilevante problema di tutelabilità dei creditori.

Tentativo di affermare l’esistenza di una corresponsabilità del soggetto nel cui

interesse l’impresa è stata di fatto esercitata.

L’individuazione della definizione di imprenditore non è fine a sé stessa ma è

necessaria per determinare quale disciplina si debba applicare ad una determinata

fattispecie. “Trovato” l’imprenditore vi si dovranno infatti applicare tutta una serie di

discipline, che possiamo riassumere precocemente così:

norme in materia di pubblicità (iscrizione nel registro delle imprese e relativi

 effetti);

norme in materia di fallimento e procedure concorsuali in caso di insolvenza;

 norme in materia di scritture contabili;

 norme in materia di capacità;

 norme in materia di trasferimento d’azienda;

 norme in materia di contratti, ecc. ecc.

 5

Dovrà essere dichiarato sia il fallimento del socio occulto sia il fallimento della società

che si era creata tra il prestanome e il dominus. I creditori della società ma non del

dominus non gioveranno della sua liquidazione.

Relativamente alle persone giuridiche la qualità di imprenditore è attribuita con la

costituzione dell’attività, per le persone fisiche si ha con l’inizio dell’esercizio. Si fa

corrispondere la fine con la cancellazione dal registro delle imprese.

II - LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI nuova, unica e

L’unificazione codicistica del 1942 perseguiva l’obiettivo di una

totalizzante definizione di imprenditore; tuttavia non si è riusciti a smarcarsi dalla forte

impronta storica che caratterizza la distinzione tra imprenditore agricolo e

imprenditore commerciale. La normativa relativa al vecchio codice di commercio ha

infatti continuato ad essere applicata nei confronti degli imprenditori commerciali non

piccoli. Questo panorama ha pian piano subito degli scossoni tanto che molte

normative sono state rese applicabili a tutti gli im

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher a.l.99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Abriani Niccolò.
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